Corte II I
C-7569/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avv. Roberto Coppola,
corso V. Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del
13 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7569/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1966 al 1971, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 5). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa. Dal maggio 2000 era alle dipendenze
della S. di Mercogliano, in qualità di manovale, in ragione di 40 ore
settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica; è stato
licenziato con effetto dal 15 ottobre 2002 per esubero di personale
(doc. 9, 10).
In data 12 settembre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 5 dicembre 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “depressione cronica
in alcoolista” ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 20). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali: un'ecografia dell'addome
superiore del 4 settembre 2002; un referto radiologico del rachide
cervicale e della spalla sinistra del 7 luglio 2003; un rapporto d'esame
audiofonologico del 20 dicembre 2004; i risultati di una spirometria del
25 gennaio 2005; un breve rapporto d'esame otorinolaringoiatrico del
1° settembre 2005; un breve rapporto d'esame neurologico del 4
novembre 2005; i risultati di esami ematochimici del 9 novembre 2005;
una relazione d'esame psichiatrico del 5 dicembre 2005 (doc. 11-19).
Viene altresì esibita una “relazione medico-legale” effettuata il 6
dicembre 2005 presso l'INPS con diagnosi e valutazione identiche a
quelle formulate nella perizia del 5 dicembre 2005 (doc. 21).
C.
Nel suo rapporto del 25 agosto 2006, il Dott. Croisier, del Servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, ha rilevato che le patologie
denunciate non attestavano un'incapacità al lavoro di livello
pensionabile (doc. 24).
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Con progetto di decisione del 1° settembre 2006, l'UAIE ha
comunicato al Patronato ACAI, già regolare rappresentante di
A._______, che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 25). Rappresentato
dall'avv. Roberto Coppola, l'interessato, con scritto ricevuto dall'UAIE il
27 settembre 2006, ha ribadito la sua richiesta di una rendita AI (doc.
26).
Dopo avere sottoposto questo scritto al Dott. Croisier, che ha
confermato la precedente valutazione nel rapporto del 9 novembre
2006 (doc. 28), mediante decisione del 13 novembre 2006, l'UAIE ha
respinto la domanda di rendita AI (doc. 29).
D.
Con gravame depositato il 14 dicembre 2006, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI o,
in subordine, una prestazione calcolata su di un tasso d'invalidità
inferiore. A suffragio delle sue conclusioni produce, segnatamente: un
certificato medico dell'11 dicembre 2006 attestante il ricovero dal 26
ottobre al 16 novembre 2006 a causa, fra l'altro, di trauma cranico in
episodi sincopali recidivanti, epatopatia cronica, sindrome vertiginosa
in spondilodiscoartrosi cervicale, sindrome ansioso-depressiva
mediograve, bronchite cronica, microlitiasi renale; un estratto di
cartella clinica relativo al ricovero menzionato.
E.
Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli
atti al SMR. Nella sua relazione del 29 marzo 2007, il Dott. Croisier ha
affermato che la nuova documentazione esibita non poneva in
evidenza novità dal punto di vista della capacità al lavoro
dell'assicurato (doc. 31).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 aprile 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza del 26 aprile 2007, il giudice istruttore ha invitato la
parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla presa di posizione
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dell'amministrazione, entro il 28 maggio successivo. L'insorgente non
ha esercitato il suo diritto di replica.
Con ordinanza del 19 giugno 2007, il ricorrente è stato inviato a voler
versare al TAF un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 10 luglio 2007.
Con ordinanza del 1° aprile 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
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degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 12 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 12 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 13 novembre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
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8.
8.1 A._______, dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato come operaio
dell'edilizia. Dal maggio 2000 era alle dipendenze della ditta S. di
Mercogliano, in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato
alla sua qualifica. Il dipendente è stato licenziato con effetto dal 15
ottobre 2002 per esubero di personale.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
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conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie è stata evidenziata una diagnosi di depressione
cronica in alcoolista (cfr. perizia medica particolareggiata del 5
dicembre 2005, doc. 20). L'assicurato soffre anche di epatopatia
alcoolica, spondiloartrosi cervicale, ipoacusia bilaterale ed è stato
ricoverato nel novembre 2006 per un episodio sincopale recidivo.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS, Dott. Torella,
pone un tasso d'invalidità del 70%. Dal canto suo, il Dott. Croisier, del
SMR “Rhône”, nega il requisito dell'incapacità al lavoro di livello
pensionabile.
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurato
consiste in una sindrome depressiva medio grave che, secondo i
medici dell'INPS ed il perito psichiatra, causa un'incapacità al lavoro
del 70% almeno. Questa turba è in concomitanza con un abuso etilico.
Il paziente è descritto con aspetto triste, facies da etilista, con
ideazione tematiche nettamente depressive ed umore fortemente
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compromesso; egli soffre inoltre di turbe della memoria recente. In
queste condizioni, il parere del Dott. Croisier, che peraltro non ha
visitato di persona l'assicurato, ma fonda il suo giudizio sugli atti
esibiti, non può condiviso con assoluta tranquillità. Ove il parere del
medico dell'UAIE diverge nettamente dagli altri giudizi, e non può
essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti,
è compito del consulente del Servizio medico regionale stabilire in che
misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità
psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative
alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano
in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del 17
gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201], vedi
anche DTF 125 V 261 consid. 4; U. MEYER/BLASER, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 227).
Va ancora aggiunto che il referto d'esame neuropsichiatrico del 5
dicembre 2005, appare a sua volta piuttosto scarno e non può essere
assunto a fondamento per riconoscere un'invalidità di rilievo ai fini di
una rendita AI.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 15 ottobre 2002 (data di
cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
decisione (13 novembre 2006). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
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A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in psichiatria (anamnesi, stato attuale riferito in modo
preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione), in
neurologia (per fare chiarezza sugli episodi sincopali recidivanti) e
medicina interna (con gli esami oggettivi necessari quali analisi
ematochimiche, ecografia dell'addome, ecc.). L'amministrazione
richiamerà gli atti medici del servizio psichiatrico ove il paziente è
seguito. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità
al lavoro fra l'ottobre 2002 ed il 13 novembre 2006, data della
decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dal ricorrente il 10 luglio 2007 gli viene
restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1000.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 13 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
Pagina 11
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2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 300.- viene
restituito al ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atti giudiziali; allegato bollettino di versamento)
- autorità inferiore (n. di rif. x)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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