Corte III
C-7614/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 17 agosto 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Alberto
Meuli (Presidente della Corte) ed Eduard Achermann;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, ricorrente, rappresentata dal Patronato INAPA, via Don Gnocchi 3,
IT- 73040 Acquarica del Capo,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione del 24 novembre 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadina italiana, nata il _, coniugata con prole, ha lavorato in
Svizzera dal 1982 al 1991, versando i contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo
(doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa,
dal 1999 al 30 settembre 2003, come orlatrice in un calzaturificio (doc. 8,
9).
In data 28 luglio 2005, la nominata ha presentato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4).
B. La richiedente è stata visitata il 29 settembre 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; viene posta la diagnosi di
disturbo ansioso-depressivo ed episodi recidivanti di lombalgia ed un tasso
d'invalidità del 60% (doc. 34).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali (dopo l'anno 2000):
- un referto di risonanza magnetica (RM) della colonna lombare dell'11
ottobre 2001 (doc. 17);
- due brevi rapporti d'esame neurologico del 12 e 27 ottobre 2001 (doc. 18,
19);
- ricette mediche prescritte dal centro di salute mentale di Maglie dell'11 e
18 gennaio 2002 (doc. 20);
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 15 al 16
settembre 2003 per fibrosi uterina (doc. 21);
- un breve certificato del Dipartimento di salute mentale di Maglie del 19
settembre 2003, attestante una grave sindrome depressiva (doc. 22);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 17 al 24 novembre 2003 per
fibromatosi uterina ed intervento di isterectomia (doc. 23);
- un referto RM lombosacrale del 10 marzo 2005 (doc. 25);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 29 aprile 2005 attestante un
grave episodio ansioso-depressivo (doc. 26);
- esami ematochimici del 21 settembre 2005 (doc. 29);
- un rapporto di prestazione di pronto soccorso del 1° agosto 2005 per
malessere in paziente con sindrome ansioso-depressiva grave (doc. 30);
- un breve rapporto del Dipartimento di salute mentale Maglie dell'8 agosto
2005 (doc. 32);
- una relazione di visita psichiatrica del 5 ottobre 2005 attestante una
sindrome depressivo-ansiosa con incidenza funzionale di media gravità
3(doc. 36);
- un verbale di pronto soccorso del 3 dicembre 2005 per trauma cranico
commotivo, trauma contusivo alle ginocchia ed infrazione della V costa
destra, contusione del rachide lombosacrale, in seguito a caduta dalle
scale (doc. 37);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 27 gennaio 2006 attestante
una lomboischialgia a destra (doc. 38);
- un verbale di visita di pronto soccorso del 23 febbraio 2006 per riferite
vertigini ed acufeni in paziente con sindrome ansioso-depressiva (doc. 40);
- una cartella clinica concernente la degenza ospedaliera dal 24 febbraio
al 13 marzo 2006 per anemia sideropenica (doc. 41);
- un rapporto d'esofagogastroduodenoscopia del 27 marzo 2006 (doc. 42).
C. Nel suo rapporto del 24 agosto 2006, il Dott. Luthi, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi di segni di sindrome depressiva, esiti
di isterectomia e lombalgie ha affermato che l'interessata, tre mesi dopo
l'intervento di isterectomia, avrebbe potuto riprendere a tempo pieno il suo
precedente lavoro (doc. 44).
Con progetto di decisione del 30 agosto 2006, l'UAIE ha comunicato
all'assicurata che la domanda di rendita sarebbe stata respinta e le ha
offerto la possibilità di pronunciarsi in merito (doc. 45).
Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2006 (recte: 5 ottobre 2006),
A._______, rappresentata dal Patronato INAPA di Acquarica del Capo, ha
ribadito la sua richiesta di prestazioni. A suffragio delle sue conclusioni ha
segnatamente esibito: un certificato medico del Dott. Palese del 4 ottobre
2006; un rapporto del Centro di salute mentale Maglie; un referto RM
addome inferiore e scavo pelvico del 3 maggio 2006; un breve rapporto
d'esame ortopedico del 22 settembre 2006; analisi ematochimiche del 16
maggio 2006; una cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero dal 22 al
25 maggio 2006 cisti ovarica aderente al peritoneo pelvico escissa (doc.
46-57).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Luthi, il quale, nella sua relazione del 19 novembre 2006, ha affermato che
la documentazione esibita non porrebbe in evidenza un danno alla salute
di natura invalidante (doc. 60).
Mediante decisione del 24 novembre 2006, l'UAIE ha respinto la domanda
di rendita (doc. 61).
D. Con gravame del 29 dicembre 2006, inviato alla Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, A._______,
sempre rappresentata dal Patronato INAPA, chiede, sostanzialmente,
4l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A
suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già ad atti,
un certificato del Dott. Palese del 28 dicembre 2006 attestante la nota
diagnosi.
E. In esito ad una modifica del sistema giudiziario svizzero, la causa è stata
demandata al Tribunale amministrativo federale, competente a partire dal
1° gennaio 2007.
F. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 febbraio 2007, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAPA, con scritto del 12 aprile
2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
A suffragio delle sue conclusioni ha esibito: un nuovo certificato del Dott.
Palese dell'11 aprile 2007; un verbale di visita medica collegiale del 3
novembre 2006; un rapporto d'esame uroflussometrico del 31 gennaio
2007; una decisione di riconoscimento dell'invalidità da parte dell'INPS
(decorrenza della rendita: 1° gennaio 2006).
H. Con ordinanza del 20 aprile 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo corrispondente alle
presunte spese ricorsuali di Fr. 300.--
Con lettera del 28 maggio successivo, il Patronato INAPA ha chiesto il
condono di dette spese.
Con ordinanza del 6 luglio 2007, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
51.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
62.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI).
3. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 luglio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28
luglio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 24 novembre
2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; adempie quindi la condizione della durata minima di
contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
7l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. Nel caso in esame emerge che l'interessata ha svolto una regolare attività
lucrativa come operaia orlatrice in un calzaturificio fino al 30 settembre
2003, data in cui avrebbe cessato il lavoro per ragioni di salute.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica mentale o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia in quanto tale o la
conseguente incapacità lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
87. Dalla documentazione clinica esibita si evince che l'assicurata è portatrice
di un complesso polipatologico consistente in un pregresso intervento di
isterectomia totale con conservazione degli annessi, sindrome ansioso-
depressiva reattiva, poliartrosi con lombosciatalgia e protrusioni discali,
incontinenza urinaria, cisti ovarica operata, sindrome da riflusso esofageo.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni
il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 60% ed indica che
l'interessata potrebbe svolgere il suo precedente lavoro e, in ogni caso,
potrebbe essere riadattata. Dal canto suo, il medico dell'UAIE, Dott. Luthi,
nega il requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
8.2 Il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi dal parere del Dott. Luthi.
L'assicurata presenta un complesso patologico caratterizzato da diversi
elementi diagnostici, ma nessuno di questi attinge un livello di gravità tale
da lasciar trasparire un'invalidità di rilievo.
La patologia psichiatrica, contrariamente a quanto viene a volte affermato
dai responsabili del Centro di salute mentale di Maglie non è grave.
L'esame specifico ordinato dall'UAIE ed eseguito il 5 ottobre 2005 (doc.
36) ha posto in evidenza una sindrome depressiva-ansiosa, ma con
incidenza funzionale di media gravità. Peraltro, il Dott. Luthi ha rilevato che
la patologia in atto richiede una terapia piuttosto blanda. Trattasi inoltre di
un disturbo di tipo reattivo e non di una vera e propria psicosi di carattere
debilitante. L'interessata è seguita da un centro specialistico ed è curata
ambulatoriamente, il che non dovrebbe causarle alcuna incapacità al
lavoro di rilievo.
Per quel che si riferisce agli esiti della turba ginecologica, non sussistono
conseguenze invalidanti. La paziente ha subito un'isterectomia, ma non è
stata annessiectomizzata. L'intervento operatorio è pienamente riuscito.
Non si riscontrano elementi indicanti patologie neoformative né, peraltro,
9recidive. Trattasi di comuni interventi ginecologici atti a prevenire fenomeni
degenerativi che potrebbero diventare più gravi. La presenza di una ciste
ovarica (benigna) riscontrata con un esame ecografico nel maggio 2006 ed
escissa non incide sulla residua capacità al lavoro della nominata.
Nemmeno una modesta incontinenza urinaria più assumere un carattere
debilitante. In effetti, tale difetto può essere adeguatamente corretto con
terapia medicamentosa o, in caso di necessità, con appositi tutori.
Dal lato ortopedico, occasionali fenomeni sciatalgici non pregiudicano la
capacità al lavoro in modo permanente. All'esame dell'apparato
locomotorio/articolare risulta il rachide in asse, mobile, solamente poco
dolente con tutte la manovre adeguatamente conservate; l'andatura è
normale, il portamento è eretto.
Infine, le altre patologie denunciate, quali un'esofagite da riflusso ed una
gastroduodenite congestizia, sono di carattere passeggero e del tutto
curabili con adeguata terapia farmacologica.
In sintesi dunque non vengono contestate le affezioni denunciate da
A._______, ma queste non raggiungono un livello di gravità tale da lasciar
trasparire un'invalidità di rilievo ai fini della rendita. La nominata potrebbe
quindi svolgere il suo precedente lavoro di operaia orlatrice in un
calzaturificio o di commessa (attività svolta in Svizzera) in misura
superiore ben al 60%, astenendosi dai compiti più gravosi.
9.
9.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
9.2 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis e 2 LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al
Tribunale amministrativo federale è soggetta a spese; l'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.-- e Fr. 1000.-- in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso. Conformemente a questa
disposizione, con ordinanza del 20 aprile 2007, il giudice dell'istruzione ha
chiesto alla parte ricorrente un anticipo di Fr. 300.--. Con lettera del 28
maggio 2007 il Patronato INAPA ha tuttavia postulato l'esenzione da tali
spese facendo valere la precaria situazione finanziaria della propria
assistita.
Nella specie, la richiesta della parte ricorrente può essere accolta. Infatti,
l'interessata percepisce solo la pensione minima italiana e non possiede
altra fonte di entrata (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale TS-
TAF, RS 173.320.2).
9.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
10
ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono spese.
3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente della Corte: Il Cancelliere:
Alberto Meuli Dario Croci Torti
Data di spedizione: