Corte II I
C-7619/2007
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S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
rappresentato dal Patronato ACLI, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7619/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che mediante decisione del 27 settembre 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato a G._______, cittadino italiano, nato il _______,
che la sua domanda presentata il 25 ottobre 2005, volta ad ottenere
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata
respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
che, in data 10 novembre 2007, G._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ACLI, ha presentato un ricorso cautelativo
chiedendo di poter visionare gli atti riservandosi nel contempo
l'integrazione della memoria ricorsuale,
che, con ordinanza del 20 novembre 2007, la scrivente Autorità ha
accolto la domanda d'esame degli atti ed ha trasmesso l'integralità
degli atti in originale al rappresentante del ricorrente in questione;
che, entro il termine impartito, G._______, regolarmente rappresentato
dal Patronato ACLI, ha presentato una memoria ricorsuale aggiuntiva,
chiedendo in sostanza l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità;
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. G1._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione medica del 23 marzo 2008, ha posto in evidenza la necessità
di esperire una perizia psichiatrica,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 27 marzo
2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 2 e 7 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione e comunicato alle parti la composizione del
collegio giudicante; entro i termini impartiti non sono state presentate
istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
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tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
G1._______ nel suo rapporto del 23 marzo 2008 tramite l'acquisizione
agli atti di una perizia psichiatrica,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
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che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
franchi 500.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 27 settembre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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