Corte II I
C-7619/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Alberto Meuli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 10 ottobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7619/2008
Fatti:
A.
A.______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera come modellista d'abbigliamento dal 1968 al
1994, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 79). Il 28 dicembre
2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una
domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 1
a 7).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato e quello per indipendenti, del 21
maggio 2008, dai quali si evince che l'interessato ha lavorato come
venditore ambulante indipendente dal gennaio 1993 fino al 30 giugno
2007, quando ha cessato per malattia la propria attività, alla quale ha
posto un termine definitivo il 31 dicembre successivo, percependo da
ultimo un salario di EUR 842.66 mensili, e che egli beneficia di una
pensione d'invalidità italiana dal 1° gennaio 2008 (doc. 11 e 12),
- una cartella clinica del 5 febbraio 2004, relativa ad un intervento di
vitrectomia e di trapianto corneale all'occhio sinistro (doc. 13),
- un rapporto di dimissione dell'... (...), del 27 aprile 2007, relativo ad
un ricovero protrattosi dal 17 al 24 aprile 2007, facente stato della
diagnosi d'infarto miocardico antero-laterale, di diabete mellito,
d'ipertensione arteriosa e di dislipidemia, dal quale si evince inoltre
che l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento d'angioplastica
percutanea con stent (doc. 14),
- un referto d'ecocolordoppler del 21 novembre 2007, nel quale è
rilevato, in particolare, che i vasi arteriosi degli arti inferiori non
rivelano alterazioni di rilievo (doc. 18),
- un certificato medico dell'..., del 16 gennaio 2008, nel quale è riferita
una frazione d'eiezione (FE) del 45% (doc. 20),
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- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del
30 gennaio 2008, diagnosticante degli esiti da infarto miocardico acuto
esteso, trattato con angioplastica coronaria selettiva, ed una sindrome
metabolica cronica (ipertensione, diabete, obesità e dislipidemia).
Nella stessa è affermato che l'assicurato è in grado di svolgere
regolarmente attività leggere, essendo controindicati l'umidità, il
freddo, ritmi di lavoro particolarmente stressanti, frequenti flessioni e
movimentazioni di carichi, spostamenti su piani inclinati e scale, e che
sono necessarie delle pause supplementari con la possibilità di
alternare la posizione durante il lavoro. Nella perizia è inoltre
specificato che l'assicurato può esercitare attività adeguate al suo
stato di salute, come quelle di portinaio, magazziniere o fattorino,
quattro o cinque ore al giorno, ed è formulato un grado d'invalidità
generale, secondo il diritto italiano, del 75% (doc. 21).
C.
L'UAIE ha trasmesso per apprezzamento la documentazione raccolta
al proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______. Nella
sua presa di posizione del 10 luglio 2008, quest'ultimo ha
diagnosticato degli esiti da infarto del miocardio (IMA, Ischemia-
Modified Albumin), trattato in modo ottimale mediante angioplastica
(PTCA, Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), con una FE
attuale del 45%, aventi un influsso sulla capacità lavorativa, come pure
una sindrome metabolica in trattamento e una cecità monoculare
dell'occhio sinistro dopo vitrectomia con trapianto della cornea, senza
influenza sull'abilità lavorativa, e ha formulato un'incapacità di lavoro,
dal 17 aprile 2007 (inizio del ricovero presso l'...), del 50% per l'ultima
attività svolta e nulla per attività leggere, quali bidello, sorvegliante di
parcheggi o cassiere (doc. 71 e 71.1).
Nel contempo, per il tramite del Patronato “Istituto nazionale
confederale di assistenza” (INCA), l'assicurato ha fatto pervenire
all'UAIE la cartella clinica completa relativa al suo ricovero presso l'...
(doc. 24 a 70), la quale consta, in particolare, di diversi referti
d'ecocardiogramma, facenti stato di un infarto settale d'epoca
indeterminata (doc. 25), di diversi referti d'analisi chimica del sangue
(doc. 26 a 40), di un referto d'ecocardiogramma transtoracico, nel
quale è esposto, tra l'altro, che il ventricolo sinistro è dilatato e
presenta una funzione sistolica globale ridotta, con una FE del 35%, e
che sussistono una sclerosi aortica non condizionante ed un gradiente
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transvalvolare significativo (doc. 42), nonché di altri documenti ed
analisi inerenti ai problemi cardiaci dell'assicurato messi in evidenza
durante il ricovero (doc. 43 a 70).
Dopo aver preso conoscenza di questa cartella clinica, il medico
dell'UAIE si è nuovamente pronunciato sul caso il 20 luglio 2008,
rilevando che essa conferma l'infarto del miocardio trattato con
angioplastica, la cui evoluzione è stata molto favorevole, per cui la
stessa non è atta a fondare una valutazione medica diversa da quella
del 10 luglio 2008 (doc. 73).
D.
Il 4 agosto 2008 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido, in assenza di dati affidabili all'incarto,
l'amministrazione ha ritenuto per il 2005 un valore di EUR 1'536.45
(1'396.77 aumentati del 10%, per tenere conto dell'esperienza
dell'assicurato), sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale
del lavoro (ILO), e, come reddito da invalido, sempre secondo i dati
dell'ILO per il 2005, in attività quali cassiere o venditore all'ingrosso,
ha considerato un valore medio di EUR 1'314.85, ridotto del 20%, viste
le circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'051.88.
Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una
perdita di guadagno del 31.54%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 32% (doc. 74).
L'8 agosto 2008 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 75).
Scaduto il detto termine senza che l'assicurato si sia manifestato,
l'UAIE ha emanato una decisione, il 10 ottobre 2008, mediante la
quale ha negato all'interessato il diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 76).
E.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INCA, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 28 novembre
2008, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità o, eventualmente, ad una rendita maggiore, a decorrere dal
dicembre 2006.
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L'UAIE ha risposto il 2 febbraio 2009, postulando il rigetto del ricorso e
la conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha brevemente replicato il 2 aprile 2009, ribadendo le
proprie conclusioni.
F.
Con decisione incidentale del 7 aprile 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il
24 aprile 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
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notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad almeno una
mezza rendita d'invalidità, a decorrere da dicembre 2006.
5.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, che prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per
cui era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si
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annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28
dicembre 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se
il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 dicembre 2006 (ossia
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita fosse sorto tra tale data e il 10 ottobre 2008, data
della decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
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conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29
cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Secondo la giurisprudenza, nel caso di lavoratori indipendenti
invalidi, il reddito senza invalidità dev'essere determinato, in modo
ipotetico, considerando l'evoluzione che l'azienda della persona
assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto
conto delle attitudini professionali e personali dell'interessato, come
pure del genere di attività nonché della situazione economica e
dell'andamento della sua azienda prima dell'insorgere dell'invalidità.
Per valutare questo reddito ipotetico, possono fungere da base il
reddito medio di lavoratori indipendenti nello stesso campo d'attività o
il risultato d'esercizio di aziende simili (cfr., tra le altre, le sentenze del
18 ottobre 2006 in re T. I 790/04 e del 24 maggio 2006 in re C., I
782/03, consid. 3.1.3). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile ("zuverlässig") i redditi da valido e da invalido, si
deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti attività lucrativa (art. 28 cpv. 3 LAI, 26 bis e 27
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OAI), al confronto delle mansioni consuete dell'interessato prima e
dopo l'invalidità e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza
della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica
concreta (metodo straordinario di graduazione; DTF 104 V 136 seg.
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b). Questo
metodo particolare si applica eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e,
soprattutto, nel caso di lavoratori indipendenti, se un calcolo
sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso. La
differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il
metodo specifico risiede nel fatto che, nel primo caso, l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto delle mansioni
concrete ("Betätigungsvergleich"): si valuta infatti dapprima
l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento
sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva,
determinare uno scapito economico della stessa misura, ma non ha
necessariamente una tale conseguenza. Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi sempre, ed esclusivamente, sul risultato
ottenuto dal confronto delle mansioni, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (sentenza del 17 giugno
2008 del Tribunale federale 9C_580/2007 consid. 4; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag.
257 consid. 2b). Occorre ancora precisare che, nel caso in cui
l'assicurato cessa l'attività indipendente, si può rinunciare
all'applicazione del metodo straordinario in quanto il raffronto delle
mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute
non è più attuabile (RAMI 1995 p. 107).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
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probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla cartella medica di dimissione dell'..., del 27 aprile
2007 (doc. 14 e 24 a 70), dalla perizia E 213 del dott. B._______,
medico dell'INPS, del 30 gennaio 2008 (doc. 21), e dalle due prese di
posizione del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 10 e 20 luglio
2008 (doc. 71 e 73), risulta la diagnosi di esiti da infarto miocardico, di
sindrome metabolica cronica (ipertensione, diabete, obesità,
dislipidemia) e di cecità monoculare dell'occhio sinistro dopo
vitrectomia con trapianto della cornea.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo per
scostarsene.
A questo quadro diagnostico si aggiunge un tono dell'umore depresso,
benché menzionato unicamente dal dott. B._______ nella sua perizia
E 213, peraltro senza alcuna osservazione, che il collegio giudicante
può considerare pertanto, allo stato dell'incarto, come ininfluente sulla
capacità lavorativa.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% in media durante almeno un anno.
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate sulla capacità lavorativa, nella cartella clinica dell'... non
ci sono indicazioni di sorta, mentre il dott. B._______ ha stimato, nella
sua perizia E 213, un grado d'invalidità generale del 75%, affermando,
da un lato, che il ricorrente può esercitare dei lavori leggeri adeguati al
suo stato di salute, evitando, in particolare, l'esposizione all'umidità e
al freddo nonché frequenti flessioni e la movimentazione di pesi, come
quelli di portinaio o magazziniere, quattro o cinque ore al giorno (ciò
che corrisponderebbe ad un grado d'invalidità del 50% circa), e,
dall'altro lato, formulando un grado d'invalidità generale del 75%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha stabilito un'incapacità lavorativa
del 50% per l'ultima attività svolta e nulla per attività leggere adeguate
allo stato di salute del ricorrente, come quelle di bidello o cassiere, e
ciò a decorrere dal 17 aprile 2007, data d'inizio della degenza
dell'interessato presso l'.... Il medico dell'UAIE ha precisato, in
proposito, che il trattamento dell'infarto miocardico ha dimostrato
un'ottima efficacia e che l'evoluzione della situazione è stata molto
favorevole, evidenziando che la FE, pari al 45% (doc. 20), risulta
essere normale. Egli ha concluso che la situazione è stabilizzata,
anche se il ricorrente deve essere controllato per i fattori di rischio
inerenti alla sua patologia e deve modificare il suo modo di vivere
(alimentazione e attività fisica intensa).
10.2 Anche se è lecito dubitare del fatto che una FE del 45% sia da
ritenersi normale (la letteratura medica in proposito parla di FE
normale in presenza di un valore del 55%), il collegio giudicante
condivide sostanzialmente il parere del medico dell'UAIE, secondo cui
l'incapacità lavorativa del ricorrente è pari al 50% per l'ultima attività
svolta e nulla per attività leggere confacenti, però non già a partire dal
17 aprile 2007, data d'inizio della degenza presso l'..., ma dopo un
necessario periodo di convalescenza, comunque inferiore ad un anno.
Pertanto, considerando che la media dell'incapacità lavorativa del
ricorrente sull'arco di un anno potrebbe essere pari ad almeno il 40%,
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occorre ancora verificare, per determinare un eventuale diritto ad una
rendita d'invalidità, se la perdita di guadagno, alla scadenza del
termine d'attesa di un anno (cfr. consid. 9.2), è uguale o superiore al
40%.
11.
11.1 In concreto, considerato che il ricorrente ha cessato per malattia
la propria attività nel giugno 2007, alla quale ha posto un termine
definitivo il 31 dicembre seguente, e tenuto conto delle difficoltà
evidenti che sorgerebbero per accertare con esattezza il reddito che il
ricorrente avrebbe potuto conseguire prima e dopo l'apparizione del
danno alla salute come venditore ambulante, il metodo straordinario
per il calcolo del grado d'invalidità non risulta applicabile.
11.2 L'UAIE ha quindi proceduto al calcolo del grado d'invalidità sulla
base delle statistiche dell'ILO relative al 2005, considerando un salario
da valido di EUR 1'536.45 (1'396.77 aumentati del 10%, per tenere
conto dell'esperienza del ricorrente), e un salario da invalido, in attività
leggere come bidello o venditore all'ingrosso, di EUR 1'314.85, ridotto
del 20%, viste le circostanze personali del ricorrente, ossia EUR
1'051.88. Così facendo, l'amministrazione ha stabilito una perdita di
guadagno, al più tardi allo scadere del termine di attesa di un anno
(art. 28 cpv. 1 LAI), del 31.54%, valore equivalente ad un grado
d'invalidità del 32%, il quale non dà diritto all'ottenimento di una
rendita d'invalidità. Occorre ancora precisare che, pure indicizzando
questi dati al 2007 (dati disponibili dell'ILO: ), non
si otterrebbe un grado d'invalidità sufficiente per il riconoscimento del
diritto ad una rendita.
12.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
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13.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopraccitate, la decisione impugnata del 10 ottobre
2008 deve essere confermata e il ricorso respinto.
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del
ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 24 aprile 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 24 aprile
2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. AI IT/756.122931402.34/MQG;
Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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