Corte II I
C-76/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, _______,
patrocinato dall'avvocato Marco Cereghetti,
corso Elvezia 7, casella postale 5371, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisioni del 28 e
29 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-76/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in Svizzera
nel 1979 e dal 1984 al 2002. Dal 1990 era alle dipendenze
dell'Oleificio SABO di Manno in qualità di operatore alle presse di ciclo
continuo fino al 26 settembre 2002. A partire da questa data è rimasto
a casa per motivi di malattia. Il 14 ottobre 2002 è caduto da un tetto
procurandosi una ferita lacerocontusa parieto-occipitale destra ed una
frattura dell'arco posteriore di C2. Il 19 maggio 2003 ha ripreso
parzialmente il lavoro per tentare un reinserimento.
In data 29 settembre 2003, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha fatto esibire l'incarto
dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA).
B.
Dall'incarto SUVA emerge segnatamente che il nominato è caduto da
un tetto il 14 ottobre 2002 ed è stato immediatamente ricoverato a
Gravedona in terapia intensiva per le ferite sopra ricordate. Sia in Italia
che presso i servizi dell'INSAI/SUVA, l'assicurato ha proseguito le cure
che il caso richiedeva. Nel rapporto di visita medica circondariale del
12 febbraio 2003 veniva posta la diagnosi di stato dopo ferita
lacerocontusa parieto-occipitale destra, frattura dell'arco posteriore di
C2 e contusione distorsione del ginocchio destro, lieve cervicalgia
dopo frattura dell'arco posteriore di C2 e disturbi funzionali al
ginocchio destro da lesione meniscale mediale, sospetta lesione
parziale del legamento crociato anteriore destro, stato dopo fissazione
della colonna cervicale da C1 a C3 il 16 ottobre 2002. Era previsto un
tentativo di ripresa di lavoro in ditta dopo un mese circa. Nel rapporto
del 21 luglio 2003 l'assicurato denunciava la presenza da qualche
tempo, di una sindrome vertiginosa. Dopo un periodo di permanenza
in una Clinica riabilitativa di Sion (ottobre/novembre 2003), l'assicurato
continuava ad accusare dolori importanti a livello cervicale e la
presenza di vertigini, nonché altri dolori articolari; un esame
neurologico effettuato il 2 ottobre 2003 attestava una radicolopatia C2/
C3. La visita circondariale del 12 maggio 2004 confermava tale
situazione, mentre un rapporto del Prof. Jeanneret del 18 giugno 2004
attestava un'importante cifosi C2/C3. Il Dott. Karau, nel rapporto del 25
Pagina 2
C-76/2007
maggio 2005, confermava la presenza di radicolopatia C2/C3 a destra
ed un'ipostesia tattile e algica nel territorio di distribuzione della radice
C7 della mano destra.
La diagnosi finale, in occasione di tale visita di chiusura (26 giugno
2005), menziona una stabilizzazione per frattura Hanged-man tipo III
del 14 ottobre 2002 con reposizione insufficiente e persistenza di cifosi
di circa 35° con fulcro C2/C3, radicolopatie sensistive residue C2/C3 e
C7 a destra, stato dopo meniscectomia mediale parziale artroscopica
al ginocchio destro il 20 febbraio 2003; il medico dell'INSAI/SUVA,
Dott. Dotti, specialista in ortopedia, ha affermato che l'assicurato può
ancora effettuare determinati lavori a precise condizioni come ad
esempio rispettando momenti di pausa di 10 minuti per ogni ora per
facile stancabilità. In una nota interna del 2 dicembre 2005 (verbale di
audizione con il datore di lavoro e il rappresentante dell'interessato),
risulta che A._______ lavora con impegno all'80% ma il suo
rendimento è del 50% per motivi di salute (i compiti sono rimasti
sostanzialmente gli stessi); l'interessato percepisce una retribuzione
inferiore a quella normale e, a partire dal 1° febbraio 2006, dovrebbe
ottenere uno stipendio mensile di Fr. 2000.-.
Mediante decisione del 5 aprile 2006, l'INSAI/SUVA ha erogato in
favore di A._______ una rendita pari ad un tasso d'invalidità del 30%
dal 1° aprile 2006, nonché un'indennità per la menomazione
dell'integrità. L'interessato ha formulato opposizione contro il suddetto
provvedimento. Con decisione su opposizione del 24 maggio 2006,
l'INSAI/SUVA ha parzialmente accolto l'istanza dell'opponente ed ha
invitato l'assicuratore infortuni a rifare il calcolo riguardante il tasso
d'invalidità. Mediante nuova decisione del 31 maggio 2006,
l'INSAI/SUVA ha riconosciuto un tasso d'invalidità del 32%. Adito
dall'interessato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), con
sentenza del 12 ottobre 2006, dopo aver rifatto i calcoli della perdita di
guadagno, ha parzialmente accolto il ricorso ed ha riconosciuto un
tasso d'invalidità del 33% a contare dal 1° aprile 2006. L'assicurato ha
impugnato detto giudizio dinanzi al Tribunale federale (TF). Il 28
gennaio 2008, il TF ha respinto il ricorso, per quanto ricevibile.
C.
Nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, l'amministrazione ha
acquisito ad atti la perizia medica stesa il 21 aprile 2004 dai servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Como,
Pagina 3
C-76/2007
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di nucalgie
persistenti e cervicobrachialgia destra in esiti a trauma fratturativo
amielico della colonna cervicale da caduta accidentale trattata con
NCH con intervento di stabilizzazione C1-C3, recente riscontro
strumentale di protrusione discale posteriore in C6-C7 ed ha posto un
tasso d'invalidità del 30%.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino, in data
29 agosto 2006, ha inviato all'interessato un progetto di decisione
comportante il riconoscimento della rendita intera dal 1° ottobre 2003
(un anno dopo l'infortunio) al 30 settembre 2005 (tre mesi dopo la
visita di chiusura dell'INSAI/SUVA).
Agendo in nome e per conto di A._______, l'avv. Marco Cereghetti, in
data 12 e 18 settembre 2006, ha manifestato la sua opposizione al
progetto, chiedendo, in sostanza, il riconoscimento di un tasso
d'invalidità del 67% anche dopo il 30 settembre 2005 e con relativo
diritto a tre quarti di rendita. L'interessato afferma che l'attività
dell'80% (mercoledì non lavora), ma con rendimento del 50% massimo
esigibile, con un introito annuale di 26'000 franchi, dovrebbe dargli
diritto ad una prestazione superiore a quella ritenuta dall'INSAI/SUVA.
L'Ufficio AI ticinese ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico,
Dott. Bernasconi, il quale, nel rapporto del 6 novembre 2006, ha
ribadito che per l'AI fa stato il rapporto medico di chiusura
dell'INSAI/SUVA del 23 giugno 2005 e che non esistono patologie
extra-infortunistiche.
Mediante decisione del 28 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2005. Con decisione del
29 novembre 2006, l'UAIE ha riconosciuto il diritto a una rendita per
figli durante lo stesso periodo.
D.
Il 2 gennaio 2007, A._______, rappresentato dall'avv. Marco
Cereghetti, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI e della
rendita per figli anche dopo il 1° ottobre 2005. L'insorgente contesta la
circostanza che si debba aderire alle risultanze dell'INSAI/SUVA. Egli
critica anche il calcolo comparativo dei redditi determinato
Pagina 4
C-76/2007
dall'assicuratore infortuni. Adduce inoltre di essere portatore di turbe
extra-infortunistiche e produce, a tal uopo, un breve certificato del
Dott. Benzoni del 9 novembre 2006 attestante una irritazione riferibile
a lombosciatalgia. L'insorgente chiede l'allestimento di una visita
medica pluridisciplinare, un'audizione del datore di lavoro ed una
perizia sul rendimento lavorativo.
E.
Nella sua risposta ricorsuale dell'8 marzo 2007, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino, dopo aver consultato il proprio medico, Dott. Erba
(rapporto del 19 febbraio 2007), propone la reiezione del ricorso. Nelle
sue osservazioni del 15 marzo 2007, anche l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa.
F.
Dopo aver preso atto delle rispettive osservazioni ricorsuali, l'avv.
Cereghetti, con scritto del 14 maggio 2007, ha ribadito l'intenzione del
proprio assistito di mantenere l'impugnativa. La parte ricorrente chiede
l'audizione del datore di lavoro e l'allestimento di un parere sul carico
di lavoro che può ancora svolgere
G.
Con ordinanza del 24 maggio 2007, la causa è stata sospesa fino a
definizione della vertenza fra il nominato e l'Istituto assicuratore
infortuni, pratica pendente presso il TF. In data 10 luglio 2008, la parte
ricorrente ha prodotto copia delle menzionate sentenze del TCA del 12
ottobre 2006 e del TF del 28 gennaio 2008. La procedura è stata
quindi ripresa.
H.
Con decisione incidentale del 18 luglio 2008, la parte ricorrente è stata
invitata, da una parte, a versare un'anticipo corrispondente alle
presunte spese ricorsuali di Fr. 300.- e, dall'altra, a presentare le sue
osservazioni in merito. L'interessato ha versato quanto richiesto il 28
luglio successivo senza prendere posizione sul merito.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
Pagina 5
C-76/2007
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
Pagina 6
C-76/2007
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 29 settembre 2003.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 29 settembre 2002 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 28 novembre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
Pagina 7
C-76/2007
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno e alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66,67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
Pagina 8
C-76/2007
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 L'interessato non ha più lavorato dopo il 26 settembre 2002 per
malattia, ma la ragione della sua lunga assenza dal lavoro è da
imputare all'infortunio del 14 ottobre 2002. Tuttavia, a partire da
maggio 2003, A._______ ha iniziato a reinserirsi nel lavoro, con
compiti diversi. Risulta, da un verbale d'audizione dell'INSAI/SUVA del
2 dicembre 2005, che il nominato avrebbe ripreso un'attività in seno
alla ditta per la quale lavorava, in misura dell'80% (4 giorni alla
settimana) percependo una retribuzione inferiore a quella normale (Fr.
2000.- al mese per 13 mesi).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
Pagina 9
C-76/2007
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che l'assicurato
soffre essenzialmente degli esiti dell'infortunio del 14 ottobre 2002
quando è caduto da un tetto procurandosi una ferita lacero-contusa
parieto-occipitale destra ed una severa frattura dell'arco posteriore di
C2. Le conseguenze assicurative di questo infortunio sono state
assunte dall'INSAI/SUVA. Nella visita medica di chiusura di tale Istituto
(26 giugno 2005), è stata posta la diagnosi di stato di stabilizzazione
per frattura “Hanged-man” tipo III del 14 ottobre 2002 con reposizione
insufficiente e persistenza di cifosi di circa 35°, con fulcro C2-C3,
radicolopatie sensitive residue C2/C3 e C7 a destra, stato dopo
meniscectomia mediale parziale artroscopica al ginocchio destro del
20 febbraio 2003. Non esistono malattie extra-infortunistiche di
rilevanza invalidante. Quanto dichiarato dal Dott. Benzoni, nel
certificato esibito con il ricorso del 9 novembre 2006 (irritazione
Pagina 10
C-76/2007
riferibile a lombosciatalgia), appare piuttosto vago e comunque non
suffragato da documentazione oggettiva.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, va rilevato che queste sono esclusivamente di
natura post-infortunistica. Nessun medico che si è occupato del caso
ha evidenziato altre patologie di rilevanza invalidante che potrebbero
non essere ascritte agli esiti dell'infortunio subito.
Vero è che secondo una recente giurisprudenza del TF (DTF 133 V
459), la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicuratore infortuni
non vincola necessariamente l'assicurazione per l'invalidità. Tuttavia,
non per questo un Ufficio AI, nel determinare il grado d'invalidità in
base alla LAI, si deve discostare dalla valutazione dell'assicuratore
infortuni in assenza di motivi fondati.
10.2 Nella specie, in opposizione alle risultanze dell'INSAI/SUVA che
sono cresciute in giudicato con la sentenza del 28 gennaio 2008 del
TF, la parte ricorrente, in ambito AI, chiede l'allestimento di una perizia
pluridisciplinare e di un'indagine sull'esigibilità del lavoro attualmente
svolto. Ora, a giudizio dello scrivente TAF, non appare necessario né
l'uno né l'altro mezzo di prova.
Pagina 11
C-76/2007
Una perizia pluridisciplinare non è necessaria in quanto nessun
medico ha fatto cenno a patologie extra-infortunistiche aventi carattere
invalidante. Neppure il certificato del Dott. Benzoni del 9 novembre
2006 permette di giustificare nuovi accertamenti medici.
Neppure s'intravede la necessità di una perizia sull'esigibilità del
lavoro, dal momento che il dipendente svolge quello che può
nell'ambito di compiti che non sono mutati (cfr. i verbali INSAI/SUVA)
ed è remunerato in base al rendimento effettivo sul lavoro (Fr. 2000.- al
mese per 13 mesi), per 4 giorni settimanali. Il datore di lavoro non ha
lasciato intendere che in questa già bassa remunerazione si debba
contare una parte di “salario sociale”. È pertanto da ritenere che la
retribuzione attualmente versata sia meritata e, per il resto, si rinvia al
calcolo economico della perdita di guadagno.
11.
Visto quanto precede, il collegio giudicante si fonderà sull'indagine
medica svolta dall'INSAI/SUVA. Nella sua relazione conclusiva del 23
giugno 2005, il Dott. Dotti ha rilevato che “L'assicurato può molto
spesso portare e sollevare pesi fino all'altezza dei fianchi da 5 a 10
Kg, talvolta pesi tra i 10 kg a 25 kg, mai pesi superiori ai 25 kg.
L'assicurato può molto spesso sollevare sopra l'altezza del petto pesi
fino a 5 kg e talvolta pesi superiori a 5 kg. L'assicurato può molto
spesso maneggiare attrezzi leggeri e di media entità, talvolta attrezzi
pesanti, mai attrezzi molto pesanti, la rotazione manuale non è
impedita. L'assicurato può di rado lavorare al di sopra la testa, spesso
effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione
seduta e inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi e inclinata in
avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata e molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può spesso
assumere sia la posizione seduta che la posizione in piedi di lunga
durata. L'assicurato può molto spesso camminare per lunghi tragitti,
molto spesso camminare su terreno accidentato, molto spesso salire
le scale e talvolta salire su scale a pioli. In generale si può dire che
l'assicurato nello svolgimento di un'attività presenta un'aumentata
stancabilità per cui si dovrebbe prevedere all'incirca 10 minuti di pausa
per ogni ora di lavoro” .
Il collegio giudicante fa dunque proprie queste conclusioni e constata
che a partire dall'autunno 2005, A._______ ha messo in atto queste
conclusioni, lavorando per 4 giorni alla settimana. Per questa attività a
Pagina 12
C-76/2007
partire da febbraio 2006, egli percepisce un salario di Fr. 2000.- al
mese per 13 mesi. Va precisato che, secondo il verbale INSAI/SUVA
del 2 dicembre 2005, il datore di lavoro ha dichiarato che il rendimento
complessivo del dipendente, non incrementabile, è del 50% per un
tempo di presenza dell'80%. Ora, dal punto di vista teorico, e secondo
i principi della LAI, il ricorrente potrebbe svolgere tutte le attività che
non contraddicono la descrizione svolta dal Dott. Dotti. Entrano in
considerazione lavori di tipo leggero e/o semipesanti, che non
impegnino gli arti in misura eccessiva, sia di tipo sedentario che
normali. È per questa ragione che l'attuale attività svolta presso la
SABO non è quella più idonea, dal momento che l'interessato
potrebbe svolgere anche altri lavori che gli consentirebbero introiti più
elevati (su questo punto cfr. la sentenza del TF al consid. 11.2).
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
Nel caso in esame, tre autorità hanno già effettuato un adeguato
calcolo comparativo: l'amministrazione INSAI/SUVA, che l'ha rifatto in
sede d'opposizione giungendo ad una perdita di guadagno dapprima
del 30 poi del 32%, in seguito il TCA che è giunto ad un risultato del
33% ed infine il TF che ha sostanzialmente confermato la sentenza del
TCA, pur annotando qualche precisazione.
Questa autorità giudiziaria riprenderà, in linea generale, detto calcolo
comparativo tenendo conto delle osservazioni formulate dal TF.
12.2 Il salario privo d'invalidità, conseguibile nel 2006 da A._______,
è di Fr. 57'881.15. Questo dato è ammesso dall'INSAI/SUVA, dal TCA
ed è stato confermato dal TF. Per quanto attiene alle obiezioni
formulate dalla parte ricorrente, valgono le osservazioni espresse dal
TCA nella sua sentenza del 12 ottobre 2006 (pag. consid. 2.9) e
ripetute dal TF (consid. 9.2), in merito al salario adeguato. Per delle
evidenti ragioni di economia di giudizio, queste considerazioni non
vengono più riprese. Per completezza, si dirà che nel caso in cui il
Pagina 13
C-76/2007
guadagno effettivamente realizzato non si situi chiaramente al disotto
del reddito statistico (differenza non importante), non vi è alcuna
ragione per scostarsi dal principio della rilevanza dell'ultimo salario
percepito e procedere ad una correzione (sentenza del TF dell'11
aprile 2008 nella causa 9C-404/2007 pubblicata in SVR 2008 IV n. 49).
12.3 Quale reddito da invalido si terrà conto delle osservazioni
formulate dal TF nella sentenza del 28 gennaio 2008, le quali, tuttavia,
non determinano sostanziali modifiche del risultato.
Il reddito da invalido nel 2004 è costituito da un salario base di Fr.
4'588.- per 12 mesi, ossia Fr. 55'056.-. Questo introito annuale deve
essere indicizzato ai valori del 2006, in base alla variazione nominale
dei salari in termini nominali, ossia Fr. 55'056 x 2014 : 1975 = Fr.
56'143.18. Occorre anche adeguare tale introito all'orario usuale del
settore, e ciò come ampiamente spiegato dal TCA. Tuttavia,
diversamente a quanto posto dal TCA, l'adeguamento è di 41.7 e non
41.6. Si ottiene un salario annuale teorico delle attività di sostituzione
di Fr. 58'529.26 [(56'143.18 x 41.7) : 40].
Secondo il Dott. Dotti., A._______ può lavorare tenendo conto delle
limitazioni da lui indicate osservando però, in ragione di una facile
stancabilità, una pausa di 10 minuti ogni ora. A prescindere dal fatto
che l'interessato ha scelto una giornata di libertà nel corso della
settimana, percentualmente, quei 10 minuti di riposo rappresentano il
16.67% sul totale.
Un'ulteriore riduzione è riconosciuta in base alla giurisprudenza per la
situazione personale dell'assicurato, età e handicap (DTF 126 V 75
consid. 5). Ora, la riduzione massima consentita è del 25%. Nella
specie, tenuto conto del fatto che l'interessato è nato nel 1958 e, nel
2006, anno di riferimento del presente calcolo, aveva 48 anni, in
considerazione anche di altri fattori di riduzione, abbondantemente
passati in rassegna nella sentenza del TCA, una riduzione del 20%
appare adeguata.
Ne consegue che, in considerazione delle due diminuzioni del salario
dopo l'invalidità (16.67% e 20%), si ottiene un reddito teorico di Fr.
39'017.95.
12.4 Il confronto fra un introito annuale precedente l'invalidità di Fr.
57'881.15 con un guadagno teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di
Pagina 14
C-76/2007
Fr. 39'017.95, comporta una perdita di guadagno del 32.58%,
arrotondata al prossimo valore superiore del 33%.
13.
Per quanto riguarda l'effetto della soppressione del diritto alla rendita,
va rilevato che una rendita limitata nel tempo, corrisponde,
materialmente, ad una revisione. Giusta l'art. 17 LPGA, se il grado
d'invalidità del beneficiario di una rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione. Giusta l'art. 88a
cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI, RS 831.201), se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione,
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole e che
presumibilmente continuerà a durare.
Nel caso in esame l'amministrazione ha correttamente fatto
riferimento, per determinare la data di miglioramento dello stato di
salute generale di A._______ ed il conseguente miglioramento della
capacità al lavoro e di guadagno, alla data della visita presso il medico
dell'INSAI/SUVA, Dott. Dotti, ossia il 23 giugno 2005. La soppressione
della rendita AI con effetto dal 30 settembre 2005 deve pertanto
essere tutelata.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e le decisioni
impugnate confermate.
14.
14.1 Le spese ricorsuali, ammontanti a Fr. 300.-, vengono addossate
al ricorrente e vengono compensate con l'anticipo spese di pari
importo da lui versato il 28 luglio 2008.
14.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili alla parte ricorrente.
In quanto autorità federale, l'UAIE, pur vincente in causa, non ha diritto
ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Pagina 15
C-76/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-, versato il 27
luglio 2008.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 16