B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-762/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 12 gennaio 2012.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come operaia dal 1973 al 1992, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 28 febbraio 2005, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una prima domanda di rendita d'invalidità
svizzera (doc. 1 a 4), la cui istruzione ha permesso di stabilire la diagnosi
d'artrosi cervicale, gonalgia destra, diabete mellito di tipo II, eccesso
ponderale, ipotiroidismo cronico ed amaurosi fugace, con un'incapacità
lavorativa come casalinga inferiore al 10% (doc. 8, 9, 42, 43 e 53).
Mediante decisione del 17 febbraio 2006 e decisione su opposizione del
13 giugno 2007 (doc. 44 e 54), l'UAIE ha respinto la domanda di rendita.
La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato senza essere stata
impugnata.
B.
Il 15 giugno 2011, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurata ha
presentato una seconda domanda di rendita (doc. 55 a 59), alla quale ha
allegato, oltre agli usuali documenti di natura amministrativa, una perizia
particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del
26 luglio 2011 (doc. 58), diagnosticante, nell'ambito di condizioni
peggiorate, con movimenti (forza e tono muscolare) ed andatura normali,
nonché un accenno di timia flessa, una discartrosi cervicolombare, un
diabete mellito di tipo II, un ipotiroidismo in trattamento sostitutivo,
un'ernia jatale con duodenite, una sfumata depressione reattiva, come
pure un cardiopalmo ed una dislipidemia, in microangiopatia, trattate
(attuale condizione di euritmia e compenso cardiovascolare). Nella perizia
è inoltre specificato che l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri, senza controindicazioni, inclusa la sua ultima attività, il
grado d'invalidità essendo cionondimeno valutato, secondo criteri propri
del diritto italiano, al 67%.
Dopo avere preso conoscenza di questa perizia, il dott. C._______,
medico dell'UAIE, ha considerato, il 17 ottobre 2011 (doc. 64), che la
diagnosi è rimasta invariata rispetto a quella ritenuta nella prima
procedura di rendita, a parte una sfumata depressione reattiva non
invalidante, e che l'incapacità lavorativa non ha dunque subito modifiche.
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C.
Il 1° novembre 2011 l'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di
decisione (doc. 65), con il quale ha prospettato all'assicurata il non esame
della sua domanda di rendita per difetto di plausibilità di un cambiamento
del grado d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurata si è opposta a
questo progetto, inoltrando una moltitudine di documenti medici italiani, in
parte manoscritti e di difficile lettura, tra cui una decisione d'invalidità
civile, di cui si dirà, se necessario, in seguito (doc. 66 a 126 e 130 a 157).
L'UAIE ha sottoposto l'incarto all'apprezzamento del dott. C._______, il
quale, dopo avere elencato i venticinque nuovi documenti medici esibiti
dall'assicurata, ha constatato, il 5 gennaio 2012 (doc. 159), che essi non
apportano nulla di nuovo rispetto a quanto già conosciuto e valutato. Con
decisione del 12 gennaio 2012 (doc. 163), l'UAIE ha quindi confermato il
non esame della domanda di rendita.
D.
Contro questa decisione, rappresentata dal Patronato INCA, l'assicurata
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 9 febbraio
2012, chiedendo, previo annullamento della stessa, che le sia
riconosciuto il diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità da
novembre 2011, per il motivo che il suo stato di salute si sarebbe
peggiorato.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 5 giugno 2012, proponendone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione impugnata.
E.
La ricorrente ha replicato il 10 luglio 2012, producendo un certificato
medico del 4 luglio 2012, ed ha ribadito le propri conclusioni.
Il dott. C._______ si è brevemente pronunciato su questo certificato il
20 agosto 2012 (doc. 170), affermando che esso non contiene nulla di
nuovo, dimodoché l'UAIE ha potuto succintamente duplicare il 23 agosto
2012, rilevando la necessità di respingere il ricorso e confermare la
decisione avversata.
F.
Con decisione incidentale del 28 agosto 2012, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente copie della duplica e dell'ultimo rapporto del
medico dell'UAIE, invitandola nel contempo a versare un anticipo
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equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo
pagamento è stato effettuato il 13 settembre 2012. La ricorrente non si è
peraltro più pronunciata sul merito della causa.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
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indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0142.112.681).
2.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale (art. 8 ALC), è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012
del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso
in esame rimane regolato, a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI, dalla
versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (RU 2002 1527,
2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e 2421), in base alla quale le
parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal 1° giugno
2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del
Regolamento n. 1408/71), ed il Regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
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campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II, non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003, consid. 2).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 18 marzo
2011 (6a revisione, primo pacchetto di misure), e in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), ritenuto tuttavia il principio secondo
il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei
fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad almeno una mezza rendita
d'invalidità da novembre 2011.
5.
5.1 Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata
perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 130 V 71 consid. 2.2 con i rif.). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative
[Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 130 V 71 consid. 3.2).
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5.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande
con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza
allegare una modifica di fatti determinanti. Lo scopo della norma
menzionata è di evitare che gli organi preposti dell'AI debbano
ripetutamente chinarsi su domande di prestazioni, quando lo stato di fatto
è rimasto uguale o già stato esaminato senza dare luogo a prestazioni in
una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 133 V 108 consid.
5.3.1 e 130 V 64 consid. 5.2.3 con i rif.).
Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare
con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera
generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una
modifica importante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua
capacità lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella
precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può
liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso
di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di
apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (sentenza
del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3
con i rif.).
5.3 Determinanti, inoltre, per verificare l'ammissibilità di una nuova
domanda sono i documenti esibiti al momento della presentazione della
stessa a corredo di quanto richiesto, o, al più tardi, quelli agli atti al
momento in cui la decisione di non entrata in materia è stata emanata
(DTF 130 V 64 consid. 5.2.4). Questa giurisprudenza si applica anche
nell'ambito della 5a revisione dell'assicurazione invalidità (sentenza del
Tribunale federale 8C_436/2008 del 29 aprile 2009 consid. 3).
5.4 In concreto, la prima decisione di rifiuto della domanda di rendita è
stata emessa dall'UAIE il 13 giugno 2007 (doc. 54), mentre la seconda,
relativa al non esame della domanda del 15 giugno 2011, qui avversata, il
12 gennaio 2012 (doc. 163). Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità
può essere limitato al 12 gennaio 2012.
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Pagina 8
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, una cittadina italiana deve,
cumulativamente, essere invalida ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce al più
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presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
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Pagina 10
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene
determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 133 V 504 consid.3.3,
125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid. 3b).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche pos-
sono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invali-
dante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guada-
gno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF
115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in ma-
niera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere moti-
vate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concer-
nenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giu-
dice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esi-
stente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in fa-
vore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dalla documentazione medica all'incarto e, specialmente,
dalla perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 22 luglio 2011 (doc. 58), e dai rapporti del dott.
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C._______, medico dell'UAIE, del 17 ottobre 2011 nonché 5 gennaio e 20
agosto 2012 (doc. 64, 159 e 170), risulta la diagnosi d'artrosi cervicale, di
gonalgia destra, di diabete mellito II, d'eccesso ponderale, d'ipotiroidismo
cronico, d'amaurosi fugace e di sfumata depressione reattiva, con terapia
per cardiopalmo e dislipidemia, attualmente compensati, in
microangiopatia.
Questa diagnosi è univoca agli atti e, inoltre, non è contestata dalla
ricorrente, dimodoché questo Tribunale non ha nessun valido motivo per
non adottarla.
9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa B._______ ha constatato, nella sua perizia E 213, che la
ricorrente è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza
controindicazioni, inclusa la sua ultima attività, fissando cionondimeno un
grado d'invalidità, secondo criteri propri del diritto italiano, del 67%. Il
medico dell'INPS ha pure evocato un peggioramento delle condizioni di
salute della ricorrente, senza indicazioni riguardo alla sua natura e ad un
suo eventuale influsso sulla capacità lavorativa.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha esposto senza ambiguità, nei suoi
pareri del 17 ottobre 2011 nonché 5 gennaio e 20 agosto 2012 (doc. 64,
159 e 170), che la documentazione medica esibita dalla ricorrente
durante la procedura relativa alla seconda domanda di rendita, non
aggiunge nuovi elementi alla diagnosi fissata nel corso della prima
domanda di rendita, a parte una sfumata depressione reattiva, accennata
dalla dott.ssa B._______ nella perizia E 213, però priva di
carattere invalidante, e che quindi l'incapacità lavorativa come casalinga
non ha potuto subire modifiche rispetto al valore, inferiore al 10%,
quantificato durante la procedura relativa alla prima domanda di rendita.
9.3 Visto quanto precede, questo Tribunale non può che constatare,
seguendo il chiaro parere del dott. C._______, che la ricorrente non ha
reso verosimile che il suo grado d'invalidità si sarebbe modificato in
misura rilevante per il suo diritto a prestazioni assicurative (art. 87 cpv. 2
e 3 OAI), ed è quindi a giusto titolo che l'UAIE non ha esaminato la sua
domanda di rendita.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
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Pagina 12
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il
13 settembre 2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-762/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 13 settembre 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif….; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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