B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-763/2011
S e n t e n z a d e l 2 9 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA-CGIL, Belpstrasse 11,
Postfach 479, 3000 Bern 14,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del
21 dicembre 2010.
C-763/2011
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di due figli, ha
lavorato in Svizzera come operaia dal 1978 al 1992, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità (AVS/AI). Il 15 maggio 1996 l'assicurata ha formulato una domanda
di rendita d'invalidità svizzera all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Canton Berna (IVB), il quale ha proceduto all'istruzione della stessa, ordi-
nando in particolare una perizia presso il "…" (…), nel cui rapporto, stilato
il 31 luglio 1997, è stato diagnosticato un "weichteilrheumatisches Hal-
bseitensyndrom rechts und vorwiegend tendomyotisches Panvertebral-
syndrom bei dissoziativer Bewegungsstörung" ed è stata formulata una
capacità lavorativa del 40% nell'ultima attività svolta e del 60% in occupa-
zioni confacenti, non implicanti sollevamenti ripetitivi di carichi pesanti e
senza eccessive esigenze intellettuali. Tramite pronuncia del 28 ottobre
1997, l'IVB ha quindi riconosciuto all'assicurata, per un grado d'invalidità
del 47%, il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° maggio 1995,
come conseguenza di una malattia di lunga durata, sulla base di un sala-
rio annuo da valida di Fr. 41'007.- e un salario da invalida di Fr. 21'600.-.
Con decisione del 7 gennaio 1998, l'IVB ha così accordato all'assicurata
un quarto di rendita d'invalidità e le relative rendite completive per i figli, a
decorrere dal 1° maggio 1995, in seguito adattate all'inflazione (doc. 1 a
48).
B.
Una prima procedura di revisione del diritto alla rendita si è conclusa con
una decisione dell'IVB, del 16 gennaio 2001, cresciuta in giudicato dopo il
ritiro di un ricorso inoltrato contro di essa, nella quale è stata constatata
l'assenza di cambiamenti determinanti per il diritto a prestazioni (doc. 49
a 72).
Una seconda procedura di revisione si è terminata mediante una decisio-
ne dell'IVB, del 2 giugno 2003, in cui è stata accertata l'assenza di muta-
menti determinanti per il diritto a prestazioni (doc. 80 a 96).
In seguito al rientro dell'assicurata in Italia, l'incarto è stato trasmesso per
competenza dall'IVB all'Ufficio per l'assicurazione invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) il 1° aprile 2004, il quale ha ripreso il paga-
mento delle prestazioni (doc. 98 e 102).
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Pagina 3
C.
Il 25 maggio 2001 l'UAIE ha iniziato la terza procedura di revisione del di-
ritto alla rendita (doc. 105), procurandosi, tra gli altri, il questionario per la
revisione della rendita, del 20 dicembre 2004 (doc. 114), in cui è riferito
che l'assicurata non esercita alcuna attività lucrativa, diversi esami medici
eseguiti in Italia nel 2004 (doc. 115 a 125), ed una perizia medica detta-
gliata E 213 del dott. B._______, medico dell'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale (INPS), del 12 novembre 2004 (doc. 126), dia-
gnosticante una sindrome poliartro-mialgica a moderata incidenza funzio-
nale complessiva e una fibromatosi uterina, con lieve stato ansioso e
un'invalidità in rapporto all'attività svolta nell'ultimo periodo pari al 30%.
Sulla base di questa documentazione, il medico dell'UAIE ha considerato,
in un breve rapporto del 2 marzo 2005 (doc. 128), essere rimasta invaria-
ta l'incapacità lavorativa e l'UAIE ha quindi comunicato all'assicurata, il
3 marzo 2005 (doc. 130), che il grado d'invalidità non si era modificato in
misura rilevante per il diritto a prestazioni.
D.
Il 21 aprile 2008 l'UAIE ha dato avvio alla quarta procedura di revisione
(doc. 133), raccogliendo i documenti seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 1° settembre 2008 (doc.
139), da cui si evince che l'assicurata non esercita alcuna attività lucrati-
va,
- un rapporto ospedaliero italiano del 14 dicembre 2006 (doc. 141), facen-
te stato di una sindrome fibromialgica primaria e di un alluce valgo bilate-
rale, come pure di una cervicobrachialgia destra, e nel quale è annuncia-
ta l'esecuzione di un intervento chirurgico per la correzione dell'alluce
valgo ed è suggerito un trattamento con miorilassante relativamente alla
sindrome fibromialgica ed alla cervicobrachialgia,
- un rapporto ospedaliero italiano del 18 gennaio 2007 (doc. 143), in cui è
diagnosticato un alluce valgo con metatarsalgia centrale bilaterale, corret-
to mediante intervento chirurgico del 16 gennaio 2007,
- un rapporto ospedaliero italiano del 5 marzo 2007 (doc. 144), diagnosti-
cante una sindrome fibromialgica primaria e una cervicobrachialgia de-
stra,
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Pagina 4
- un rapporto ospedaliero italiano del 14 maggio 2007 (doc. 145), riferente
la diagnosi di sindrome fibromialgica primaria e di miofascite trapezio-
nucale, e nel quale è specificato che persiste un edema foveale a livello
del piede destro, dove l'alluce non appare del tutto corretto, malgrado l'in-
tervento,
- un rapporto ospedaliero italiano del 30 agosto 2007 (doc. 146), sempre
riportante la diagnosi di sindrome fibromialgica primaria e di cervicobra-
chialgia destra, e nel quale è riferito, in particolare, che permane il pro-
blema a carico del piede destro,
- un rapporto ospedaliero italiano del 26 gennaio 2008 (doc. 148), dia-
gnosticante un alluce valgo recidivato a destra, con correzione operata
mediante intervento chirurgico del 24 gennaio 2008,
- un rapporto ospedaliero italiano del 29 maggio 2008 (doc. 149), riferen-
te un'importante compromissione dei muscoli nucali e del tratto cervicale
con associata limitazione funzionale delle spalle, maggiore a destra, non-
ché, in misura minore, un interessamento del tratto lombare, delle anche
e delle ginocchia, con presenza di un edema al piede destro, il quadro ri-
spetto al controllo dell'agosto 2007 essendo peggiorato,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C._______, medico
dell'INPS, del 1° settembre 2008 (doc. 150), riportante la diagnosi di sin-
drome fibromialgica a moderata incidenza funzionale, di esiti da interven-
to di correzione dell'alluce valgo e delle dita bilateralmente, nonché di
sindrome ansioso depressiva lieve, nel quadro di condizioni di salute mi-
gliorate rispetto alla precedente visita, e nella quale è affermato che l'as-
sicurata è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza con-
troindicazioni, il grado d'invalidità essendo valutato, secondo le norme ita-
liane, al 50%. Nella perizia è specificato che l'assicurata presenta un ra-
chide spinalgico in toto, lo scapolo e gli omerali bilateralmente dolenti ed
una coxalgia-gonalgia bilaterale, i movimenti (forza e tono muscolare) e
l'andatura essendo normali.
E.
L'UAIE ha quindi trasmesso per valutazione la documentazione ottenuta
al proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa D._______, la
quale, in una presa di posizione del 4 dicembre 2008 (doc. 153), dopo
avere adottato la diagnosi formulata dal dott. C._______, ha considerato
che lo stato di salute dell'assicurata è rimasto più o meno invariato ("Es
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wird von einem mehr oder weniger unveränderten Zustandsbild ausge-
gangen"), ed ha fissato la prossima revisione per il 2011.
Mediante scritto del 9 dicembre 2008 (doc. 154), l'UAIE ha comunicato
all'assicurata che il grado d'invalidità non si era modificato in misura rile-
vante per il diritto a prestazioni.
F.
L'assicurata ha inoltrato all'UAIE una domanda di revisione con lettera del
14 settembre 2010 (doc. 157), alla quale ha allegato diversi documenti
medici italiani, in parte già all'incarto, tra cui un rapporto ospedaliero del
14 maggio 2010 (doc. 163), attestante una sindrome fibromialgica prima-
ria evolvente verso una forma connettivitica ed un alluce valgo bilaterale
trattato chirurgicamente, nonché un certificato del 20 agosto 2010 (doc.
167), facente stato di una sindrome depressiva di grado severo e di natu-
ra reattiva.
Il dott. E._______, medico dell'UAIE, si è espresso su questa documen-
tazione il 12 ottobre 2010 (doc. 168), concludendo sostanzialmente che
non si riscontrano elementi oggettivi relativi ad un peggioramento dello
stato di salute dell'assicurata, ed ha proposto di non entrare nel merito
della domanda di revisione.
Il 18 ottobre 2010 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 169), con il quale ha prospettato all'assicurata il non esame della
sua domanda di revisione, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Rappresentata dal Patronato INCA, l'assicurata ha fatto valere, il 18 no-
vembre 2010 (doc. 171), un grave peggioramento del proprio stato di sa-
lute, allegando della documentazione medica già agli atti.
Mediante decisione del 21 dicembre 2010 (doc. 172), l'UAIE ha cionon-
dimeno disposto la non entrata nel merito sulla domanda di revisione pre-
sentata dall'assicurata.
G.
Contro questa decisione, sempre rappresentata dall'INCA, l'assicurata ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 28 gennaio 2011,
chiedendo in sostanza che le sia concessa una rendita intera d'invalidità,
ed ha allegato un certificato del dott. F._______, del 18 gennaio 2011, in
cui è descritta la diagnosi di sindrome fibromialgica primaria, d'alluce val-
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go bilaterale trattato chirurgicamente, di cervicobrachialgia e sindrome
vertiginosa da cervicoartrosi, con discopatia C/4-5, C/5-6 e C/6-7, di peri-
artrite scapolo-omerale bilaterale, con notevole limitazione funzionale
dell'estensione e della rotazione di oltre un terzo, di lombalgia da discopa-
tia L/4-L/5, con frequenti blocchi articolari, e di gonartrosi/gonalgia bilate-
rale, con dissestamento rotuleo. Nel certificato è inoltre specificato che
negli ultimi due anni il quadro clinico è risultato essere notevolmente peg-
giorato, con presenza di tender-point coinvolgenti il tratto nucale, la parte
bassa della colonna con le articolazioni sacro-iliache, le ginocchia e le
caviglie, quadro compromesso anche dalla presenza di dolore alla prima
articolazione metatarso-falange bilateralmente, che condiziona l'appoggio
e la deambulazione, con disturbi algici pure a livello del bacino, e dall'ag-
gravamento della sindrome depressiva di grado severo e di natura reatti-
va.
Il dott. G._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 23 mar-
zo 2011 (doc. 174), rilevando fondamentalmente che il certificato del
18 gennaio 2011 non mette in luce nuovi elementi oggettivi che non siano
già stati considerati in precedenza, ed ha perciò constatato l'assenza di
un peggioramento comprovato dello stato di salute della ricorrente.
H.
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 30 marzo 2011, chiedendone il riget-
to con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Dopo avere ottenuto una proroga del termine per replicare e prodotto
nuovi documenti medici, ossia un certificato del 2 maggio 2011, facente
stato di una sindrome depressiva di grado severa e di natura reattiva,
nonché un grave disturbo d'ansia con somatizzazione prevalentemente a
livello viscerale (colite ipercinetica), ed un nuovo certificato del
dott. F._______, del 6 maggio 2011, praticamente identico a quello del
18 gennaio 2011, attestante inoltre un grado d'invalidità del 65%, la ricor-
rente ha comunicato, il 13 maggio 2011, di mantenere integralmente il ri-
corso.
L'UAIE ha duplicato brevemente l'8 giugno 2011, ribadendo le proprie
conclusioni.
I.
Con decisione incidentale del 16 giugno 2011, questo Tribunale ha invita-
to la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
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Pagina 7
cessuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 30 giugno
2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
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Pagina 8
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi
risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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Pagina 9
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono ap-
plicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore del-
la LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secon-
do il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento del-
la realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130
V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione
della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, si applicano quindi
in concreto, mentre non sono applicabili le norme della 6a revisione della
LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011
5659; FF 2010 1603).
4.
La ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 21 dicembre
2010, con la quale l'UAIE non è entrata in materia sulla sua domanda di
revisione del 14 settembre 2010.
5.
5.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richie-
sta.
5.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza federale su l'assicu-
razione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle pre-
stazioni. In questo caso, l'aumento della rendita avverrà al più presto a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a
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Pagina 10
OAI). Il punto di partenza per la valutazione di una modifica, e quindi an-
che per l'esame di verosimiglianza, del grado d'invalidità suscettiva di in-
cidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo tempo-
rale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento
pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del gra-
do d'invalidità (DTF 133 V 108 e 130 V 71).
5.3. La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimi-
glianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni so-
ciali. Il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in
quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimen-
to, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciu-
ta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta
piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza in-
vocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (v. sentenza
8C_947/2011 del Tribunale federale, del 27 gennaio 2012, e la giurispru-
denza citata).
5.4. Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta. Su questo punto, l'amministrazione usufruisce
di un certo margine di apprezzamento, che il giudice deve, di principio, ri-
spettare. Di conseguenza, il giudice deve esaminare la questione dell'en-
trata in materia esclusivamente quando questo punto è litigioso, cioè
quando l'amministrazione ha rifiutato l'esame di merito fondandosi sull'art.
87 cpv. 4 OAI e quando l'assicurato ha interposto ricorso per questo moti-
vo. Questo controllo non è invece necessario allorquando l'amministra-
zione è entrata nel merito della nuova domanda (DTF 109 V 114 consid.
2a e b). Questi principi, sviluppati dalla giurisprudenza in relazione con
una nuova domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), sono applica-
bili per analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73 consid. 3 e 109
V 264 consid. 3).
5.5. In conformità con una giurisprudenza costante, al fine di giudicare se
vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del
grado d'invalidità, si deve tenere conto anche del lasso di tempo intercor-
so tra la precedente decisione e quella che rifiuta di entrare in materia
sulla domanda di revisione: gli indizi devono essere più circostanziati
quando questo lasso di tempo è breve (Sozialversicherungsrecht, Re-
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Pagina 11
chtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10 consid. 1c/aa, non pubblicato, in DTF
127 V 294).
5.6. In concreto, occorre ritenere che l'UAIE ha proceduto, nel quadro del-
la quarta revisione d'ufficio, conclusasi con la comunicazione del 9 di-
cembre 2008 (doc. 154), ad un accertamento pertinente dei fatti d'ordine
medico e della loro incidenza sull'incapacità di guadagno della ricorrente.
Il periodo d'esame nell'ambito della presente procedura copre quindi il
lasso di tempo che intercorre tra il 9 dicembre 2008 e il 21 dicembre
2010, data della decisione impugnata.
6.
6.1. Dai documenti medici all'incarto e, segnatamente, dalla perizia parti-
colareggiata E 213 del dott. C._______, medico dell'INPS, del 1° settem-
bre 2008 (doc. 150), nonché dalle prese di posizione dei dott.ri
E._______ e G._______, medici dell'UAIE, del 12 ottobre 2010, rispetti-
vamente del 23 marzo e del 1° giugno 2011 (doc. 168, 174 e 176),
emerge la diagnosi di sindrome fibromialgica a moderata incidenza fun-
zionale, di esiti da intervento di correzione dell'alluce valgo e delle dita bi-
lateralmente, come pure di sindrome ansioso depressiva lieve.
6.2. Nell'ambito della domanda di revisione del 14 settembre 2010, il
dott. E._______ ha ribadito, mediante presa di posizione del 12 ottobre
2010, che la documentazione prodotta dalla ricorrente non apportava nul-
la di nuovo sul piano diagnostico e dell'incapacità lavorativa, gli episodi
bronchitici invernali, i semplici disturbi degenerativi della colonna cervica-
le, l'assenza di segni patologici significativi interessanti le spalle nonché
l'assenza di qualsiasi descrizione clinica della sindrome depressiva, tra
l'altro qualificata di reattiva, non dimostrando oggettivamente alcun ag-
gravamento dello stato di salute della ricorrente.
Anche il dott. G._______, nelle sue due prese di posizione del 23 marzo
e del 1° giugno 2011, intervenute nel corso della presente procedura, ha
rilevato che i certificati del dott. F._______, del 18 gennaio e del 6 maggio
2011, praticamente identici, non fanno stato di alcun peggioramento fun-
zionale rilevante dello stato di salute della ricorrente, precisando che i co-
siddetti "tender-point" positivi, relativi alla fibromialgia, non riguardano le
articolazioni dei piedi, contrariamente a quanto indicato dallo stesso
dott. F._______, ma che essi costituiscono in generale un ausilio diagno-
stico per determinare la presenza di un'eventuale malattia fibromialgica di
per sé non invalidante.
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Pagina 12
6.3. Visto quanto precede, il Tribunale amministrativo federale può affer-
mare che la documentazione esibita nell'ambito della domanda di revisio-
ne e della presente procedura non evidenzia alcun nuovo elemento di ri-
lievo a favore della tesi di un peggioramento rilevante dello stato di salute
della ricorrente durante il periodo d'esame pertinente, ossia dal 9 dicem-
bre 2008 al 21 dicembre 2010. Siccome la ricorrente non ha dimostrato
che il grado della sua invalidità si è modificato in misura rilevante durante
questo periodo, è a giusto titolo che l'UAIE non è entrato nel merito della
domanda di revisione.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 21 dicembre 2010 deve esse-
re confermata ed il ricorso respinto.
7.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente
inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze
del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni so-
ciali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi pronunciare,
quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso.
8.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede la ricorrente soccombe-
re, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico di quest'ultima e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 2 maggio
2011.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
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corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 30 giugno 2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata).
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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