B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-767/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentata dal Patronato INAS, Feldstrasse 130,
8004 Zurigo,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 6 gennaio 2012.
C-767/2012
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Fatti:
A.
A.________, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1964 al
1982 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Dopo il rim-
patrio, ha ancora lavorato in modo discontinuo sia nel settore alberghiero
che in quello della confezione; da ultimo (gennaio/luglio 2005), ha lavora-
to come cucitrice presso una ditta della sua regione con ultimo giorno
d'attività (per fine contratto) il 29 luglio 2005 (doc. 11, 13). In data 18
maggio 2006, l'interessata ha formulato una richiesta volta al consegui-
mento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc.
1, 4). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza
che la richiedente era portatrice di poliartrosi in obesa, ipoacusia, lieve in-
sufficienza venosa arti inferiori, sindrome depressiva in trattamento. Il
servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) aveva rilevato che l'interessata non avreb-
be più potuto svolgere in misura completa il precedente lavoro di came-
riera (attività prevalente nel passato), ma che a lei sarebbero stati propo-
nibili lavori più leggeri e/o semisedentari (come l'ultimo di cucitrice) in mi-
sura completa. Il calcolo comparativo dei redditi faceva risultare una per-
dita di guadagno del 26% (doc. 81, 82). In data 1° novembre 2007, l'UAIE
ha emanato una decisione di rifiuto di prestazioni assicurative (doc. 89).
B.
L'interessata ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale am-
ministrativo federale. Nel corso dell'istruttoria è apparso che l'assicurata
presentava nuovi problemi cardiocircolatori ed ortopedici. Con giudizio del
12 maggio 2009, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso
di A.________, ma ha comunque rinviato gli atti all'Ufficio AI competente
perché considerasse il ricorso del 28 novembre 2007 come nuova do-
manda di rendita (doc. 97).
C.
A.________ ha formalizzato tale domanda presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di Lecce il 23 giugno 2009 (doc. 101). La ri-
chiedente è stata visitata il 30 aprile 2010 presso i servizi medici
dell'NPS, dove il medico incaricato ha rilevato la diagnosi di "ernie discali
C5-C6 ed L2-L3 (v. RM del 2 gennaio 2010) in poliartrosi in soggetto obe-
so con lieve-medio impegno funzionale globale, ipertensione arteriosa la-
bile con alterazioni della ripolarizzazione ventricolare, ipoacusia mista in
C-767/2012
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orecchio sinistro in esiti di stapedectomia con udito sociale, lieve insuffi-
cienza venosa arti inferiori, esiti di safenectomia destra, sindrome de-
pressiva reattiva" ed ha posto un grado d'invalidità del 55% (doc. 166).
L'UAIE ha inoltre acquisito ad atti la seguente documentazione:
- un attestato di pronto soccorso del 1° ottobre 2007 per attacco di panico
(doc. 106); i risultati di prove neurologiche del novembre/dicembre 2007 e
i risultati di radiografie della colonna in toto, ginocchia e mano destra del
23 novembre 2007 (doc. 107-110);
- un referto cardiologico del 23 giugno 2008 (Dott. Schirinzi) attestante
uno scompenso cardiocircolatorio in classe NYHA III (doc. 113);
- un certificato medico del 22 ottobre 2008 della Dott.ssa Spano attestan-
te diversi problemi cardiologici, ortopedici, respiratori, neurosensoriali
(doc. 116);
- un ecocardiogramma del 23 giugno 2008 le cui conclusioni non sono di
facile lettura (doc. 119) ed i risultati di una visita cardiologica del 23 giu-
gno poco leggibili (doc. 121);
- diversi altri documenti riguardanti prove audiometriche, esami mammo-
grafici, radiografie delle arcate dentali (doc. 122-128);
- un esame densitometrico (osteoporosi) del 19 giugno 2009 (doc. 129);
- un verbale di riconoscimento dell'invalidità civile del 2 dicembre 2008
scarsamente leggibile (doc. 136);
- documenti economici che confermano che la nominata non ha più svolto
attività lucrativa dopo il luglio 2005 (doc. 137);
- un questionario per assicurati occupati nell'economia domestica nel
quale A.________ afferma di essere in grado di svolgere solo parte delle
sue mansioni (doc. 139).
D.
Nel rapporto del 19 gennaio 2010, la Dott.ssa Bögershausen, dell'UAIE,
ha chiesto diversi documenti medici di carattere cardiologico, ortopedico
ed internistico, in quanto la documentazione rimessa ad atti è in gran par-
te illeggibile (doc. 142).
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Sono quindi pervenuti ad atti i seguenti documenti:
- un rapporto di vista neurologica e psichiatrica del 26 aprile 2010 atte-
stante una verosimile sindrome depressiva (doc. 153);
- esami oggettivi già rimessi ad atti (Rx, ecocardiogramma, attestato di ri-
conoscimento dell'invalidità civile, densitometria; doc. 154-159);
- un referto di risonanza magnetica delle colonne cervicale e lombare del
4 gennaio 2010 ed un referto radiologico del torace dell'8 marzo 2010
(doc. 160, 161);
- un altro referto di visita neurologica (Dott.ssa Meccia) del 16 maggio
2010 (doc. 162);
- un breve rapporto di esame psichiatrico del 20 marzo 2010 (Dott. Serra)
attestante una sindrome ansio-depressiva cronica del 20 marzo 2010
(doc. 163);
- un rapporto di visita cardiologica del 31 marzo 2010 (doc. 164) con elet-
trocardiogramma (doc. 165);
- la perizia medica particolareggiata (E 213) del 30 aprile 2010 sopra rife-
rita (doc. 166).
E.
Nel rapporto del 12 luglio 2010, la Dott.ssa Bögershausen, atteso come
ritenga i documenti pervenuti come inutilizzabili, ha consigliato una visita
pluridisciplinare in Svizzera (doc. 168).
Con scritto del 26 luglio 2010, l'UAIE ha invitato l'INPS di produrre parte
di documentazione mancante (esame pneumologico) e di dattiloscrivere
quelli inviati (doc. 172). Ad atti sono così stati segnatamente rimessi:
- un rapporto d'esame pneumologico dattiloscritto, ma non originalmente
datato che fa stato di una broncopneumopatia cronica ostruttiva a tipo
asma bronchiale (doc. 178);
- un rapporto d'esame ortopedico del 22 settembre 2010 (doc. 179).
Per il resto, nonostante l'esigenza di dattiloscrivere i precedenti rapporti
(doc. 182), l'INPS ha inviato documenti già ad atti manoscritti (doc. 184,
185).
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Nel rapporto dell'8 marzo 2011 (doc. 189, pag. 11), la Dott.ssa Böger-
shausen ha chiesto l'allestimento di una perizia pluridisciplinare. Con let-
tera del 21 aprile 2011 l'autorità inferiore ha informato l'assicurata che a-
vrebbe dovuto essere sottoposta a una visita medica approfondita in
Svizzera (doc. 194).
Con lettera/preventivo del 3 giugno 2011, il Servizio di accertamento me-
dico dell'assicurazione invalidità di Bellinzona ha segnalato che la perizia
in questione, necessitante 6 consulti specialistici, costerebbe fra i 14'000
e 15'000 franchi. L'Ufficio AI ha rinunciato a tale perizia (doc. 195, 196).
L'UAIE ha inviato di nuovo la Dott.ssa Bögershausen a pronunciarsi, sulla
base degli atti, se un'invalidità ai sensi di legge è sorta tra il 28 novembre
2007 (data del ricorso contro la decisione del 1° novembre 2007, conside-
rato come data di deposito della nuova domanda) e il 20 aprile 2010
(compimento del 64esimo anno di età, evento cha apre il diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia; doc. 197).
Sulla base degli atti, nel suo rapporto del 5 luglio 2011, la Dott.ssa Böger-
shausen ha escluso che vi sia un sensibile peggioramento della situazio-
ne valetudinaria fra queste due date. A suo parere l'interessata sarebbe in
grado di esercitare diverse attività non pesanti a tempo pieno oppure
quella di cucitrice con riduzione del rendimento del 10% (doc. 198, pag.
13 e seg.).
Un nuovo calcolo comparativo dei redditi è stato effettuato dall'UAIE.
Questo è stato effettuato sia con l'opzione d'attività precedente di came-
riera, che con quella di cucitrice. Nel primo caso la perdita di guadagno si
situa al 25%, come pure nel secondo caso (doc. 199). In particolare il sa-
lario dopo l'invalidità è stato ridotto del 25% per tenere conto della situa-
zione personale dell'assicurata.
F.
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato il 12 agosto 2011 al Patronato INAS di Zurigo, regolare
rappresentante di A.________ (doc. 200). Questi, ribadendo implicita-
mente la richiesta di prestazioni (doc. 213), ha fatto pervenire ulteriore
documentazione (in parte già ad atti) e, segnatamente:
- un rapporto d'esame neurologico del 16 marzo 2010 (doc. 204); un re-
ferto di risonanza magnetica (RM) encefalica ed angio-intracranica del
27/28 dicembre 2010 (doc. 205) con commento neurologico (doc. 206);
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- una RM del rachide cervicale del 19 aprile 2011 (doc. 207);
- risultati di RM colonna cervicale e spalla sinistra del 15 giugno 2011
(doc. 209);
- i risultati di una tomo-scintigrafia cerebrale del 26 agosto 2011 (doc.
211);
- un rapporto d'esame neurologico manoscritto del 2 settembre 2011
(doc. 212).
Richiamato a pronunciarsi in merito alla nuova documentazione, il Dott.
Bögershausen, nel rapporto del 4 ottobre 2011, ha affermato che questa
pone in evidenza una possibile quanto leggera sindrome di iniziale morbo
di Parkinson per ora a scarsa incidenza funzionale; tuttavia, l'insorgenza
eventuale rientra in un periodo che esula ormai dal campo dell'assicura-
zione invalidità, avendo compiuto l'interessata 64 anni (età pensionabile
per l'assicurazione svizzera per la vecchiaia) il 20 aprile 2010 (doc. 215).
Un altro breve rapporto d'esame neurologico datato 12 ottobre 2011 (doc.
216) è pervenuto all'UAIE, documento che è stato sottoposto al servizio
medico che si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (rela-
zione del 2 gennaio 2012, doc. 218).
Con decisione del 6 gennaio 2012, l'UAIE ha respinto la seconda doman-
da di rendita (doc. 219).
G.
Con il ricorso depositato il 9 febbraio 2012, A.________, rappresentata
dal Patronato INAS di Zurigo, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e il riconoscimento del suo
diritto ad una prestazione AI. A suffragio delle sue conclusioni produce di-
versa documentazione già ad atti. Esibisce inoltre un certificato medico
della Dott.ssa Spano del 1° febbraio 2012, non accompagnato da referti
oggettivi, elencante una serie di elementi diagnostici nel quale comunque
si ribadisce la recente comparsa di un morbo di Parkinson. In un secondo
tempo produce un certificato del 2 marzo 2012 del Dott. Russo.
H.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 aprile 2012, l'UAIE propone la re-
iezione del ricorso rilevando come gran parte dei documenti che potreb-
bero attestare la presenza di un'invalidità di rilievo (circostanza peraltro
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Pagina 7
non esaminata) sono posteriori alla data di compimento del 64esimo anno
di età e pertanto sono irrilevanti.
Con ordinanza del 4 aprile 2012, la parte ricorrente è stata invitata a re-
plicare alla risposta dell'autorità inferiore (ed altra documentazione di ri-
lievo). L'interpellata non ha esercitato tale diritto.
Con decisione incidentale del 5 giugno 2012, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di 400 franchi a titolo di copertura delle pre-
sunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 28 giugno 2012.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
C-767/2012
Pagina 8
spese processuali di 400 franchi entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europe-
a. Di conseguenza, è applicabile, nella fattispecie, l'accordo sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione sviz-
zera, da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
C-767/2012
Pagina 9
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
5.
5.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale sull'assi-
curazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non
è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se l'am-
ministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la
modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effetti-
vamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso appli-
cherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art.
17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI).
5.2 In concreto, la prima decisione cresciuta in giudicato, che ha rifiutato
di accordare alla ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il 1° no-
vembre 2007. La ricorrente ha poi presentato ricorso contro detta deci-
sione il 28 novembre 2007. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua
sentenza del 12 maggio 2009, ha respinto l'impugnativa in quanto non
erano dati i presupposti dell'invalidità perlomeno fino alla data dell'impu-
gnata decisione (1° novembre 2007), ma ha rinviato gli atti all'Ufficio AI
perché considerasse il ricorso quale nuova domanda di rendita. L'UAIE
ha emanato una decisione di rifiuto di prestazioni il 6 gennaio 2012. L'in-
sorgente avendo compiuto 64 anni il 20 aprile 2010, ne consegue che il
periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevan-
te del grado d'invalidità può essere limitato dal 28 novembre 2007 (data di
deposito del ricorso contro la prima decisione) al 20 aprile 2010, data di
compimento del 64esimo anno di età, ossia quando in favore dell'interessa-
ta è nato l'evento assicurato per un diritto alla rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia (art. 30 LAI).
C-767/2012
Pagina 10
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal
1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1°
gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimo-
rano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quan-
do l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
C-767/2012
Pagina 11
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di sa-
lute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a
dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art.
28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle se-
guenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel
suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 L'assicurata non ha più svolto attività lucrativa dopo il 29 luglio 2005.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (28a cpv. 1 LAI, a
partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmen-
te esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di prov-
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Pagina 12
vedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situa-
zione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che
egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Nella fattispecie, l'interessata soffre di molte patologie. Sono presenti:
ernia discale C5-C6 ed L2-L3 con artrosi polidistrettuale esistente da di-
verso tempo, osteoporosi, ipertensione arteriosa labile con alterazioni del-
la repolarizzazione ventricolare, altre turbe cardiache ma con esami og-
gettivi non ben leggibili, problemi respiratori (insufficienza), ipoacusia sini-
stra in esiti di stapedectomia, insufficienza venosa arti inferiori, stato an-
sioso-depressivo. Dopo la metà del 2010, progressivamente, è stata ac-
certata anche la diagnosi di sindrome di Parkinson. Va rilevato, con la
Dott.ssa Bögershausen del servizio medico dell'UAIE, che molti docu-
menti sono scarsamente leggibili o mal fotocopiati.
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 55%
(doc. 166). Dal canto suo la Dott.ssa Bögershausen che già si è occupata
del caso nel corso della precedente procedura di richiesta di rendita, indi-
C-767/2012
Pagina 13
cava nel rapporto del 19 gennaio 2010 (doc. 142, pag. 8 e 9) che i nuovi
atti pervenuti non permettevano di valutare il caso. Essa affermava espli-
citamente che un parere medico non poteva essere espresso e ribadiva
quali documenti, dattiloscritti, dovevano essere richiesti (elenco dettaglia-
to dei documenti necessari in diverse discipline sanitarie). Il 12 luglio
2010, lo stesso medico, alla luce della inconcludente documentazione
pervenuta, riteneva gli atti medici come inutilizzabili (doc. 168, pag. 10),
ribadiva l'impossibilità di utilizzare i documenti pervenuti e chiedeva di
nuovo la convocazione dell'assicurata in Svizzera per una visita pluridi-
sciplinare. L'Ufficio AI optava per una richiesta all'INPS di documentazio-
ne dattiloscritta in considerazione del fatto che A.________ era da tre
mesi ormai al beneficio di una rendita di vecchiaia (doc. 170, 171). Alcuni
documenti dattiloscritti, quali un referto d'esame pneumologico (non data-
to, doc. 178) ed uno scarno rapporto d'esame ortopedico (per il vero un
elenco diagnostico del 22 settembre 2010, doc. 179) sono poi pervenuti;
altri referti, manoscritti, erano già ad atti. Nel nuovo rapporto dell'8 marzo
2011, la Dott.ssa Bögershausen ha ribadito la necessità di una visita plu-
ridisciplinare (doc. 189, pag. 11).
In questo senso, l'Ufficio AI deve aver interpellato il Servizio di accerta-
mento medico (SAM) di Bellinzona (mandato del 21 aprile 2011 non ad
atti, cfr. doc. 196). In ogni caso, il 3 giugno 2011 (doc. 195), il SAM di Bel-
linzona avvisava l'UAIE che tale perizia sarebbe costata circa 14/15'000
franchi (6 discipline mediche). In calce a questo documento è scritto
"expertise annulée". Con lettera del 16 giugno 2011 dell'UAIE al SAM
l'autorità inferiore confermava la rinuncia a detta indagine pluridisciplinare
(doc. 196).
Per il seguito, l'UAIE ha invitato la Dott.ssa Bögershausen a pronunciarsi
in base agli atti per il periodo di cognizione amministrativa che va dal 28
novembre 2007 (data di deposito della seconda domanda) al 20 aprile
2010 (data di compimento del 64esimo anno di età). Nei suoi rapporti del
5 luglio e 4 ottobre 2011 la Dott.ssa Bögershausen ha pertanto ritenuto la
ricorrente abile a esercitare un'attività sostitutiva al 100% oppure l'attività
di cucitrice al 90%.
9.3
9.3.1 Questo modo di procedere lascia facilmente intendere che l'UAIE
abbia rinunciato a fare sottoporre l'assicurata in Svizzera a una perizia
pluridisciplinare per motivi principalmente economici. Ora, nella fattispe-
cie, l'operato dell'amministrazione non può essere tutelato.
C-767/2012
Pagina 14
9.3.2 È pur vero che l'amministrazione, nell'ambito di un principio inquisi-
torio che regge la procedura istruttoria nel diritto delle assicurazioni socia-
li, deve raccogliere le prove per accertare il diritto a prestazioni in un mo-
do economicamente accettabile, senza far eseguire accertamenti inutili,
dispendiosi e/o inconcludenti. Tuttavia, quando l'Ufficio AI fa appello al
parere di uno o più medici per determinare la residua capacità di lavoro di
un assicurato, è tenuto di principio a tenere in considerazione quanto e-
spresso da questi. Nella fattispecie per discostarsi dalla proposta della
Dott.ssa Bögershausen di procedere a una perizia pluridisciplinare in
Svizzera, l'autorità inferiore avrebbe dovuto argomentare sul piano medi-
co, interpellando un altro medico, che dimostrasse che questa misura i-
struttoria non era (più) necessaria. Le sole considerazioni di carattere fi-
nanziario non potevano giustificare di rinunciare all'allestimento di una pe-
rizia pluridisciplinare.
9.3.3 Nel caso in esame, la Dott.ssa Bögershausen, insoddisfatta della
documentazione pervenuta tramite l'INPS, ha ribadito la necessità di fare
eseguire una perizia pluridisciplinare o di fare dattiloscrivere altri atti me-
dici contenuti nell'incarto. L'Ufficio AI non ha finalmente dato seguito a ta-
le invito e vi ha rinunciato non appena ricevuta la lettera del SAM che in-
dicava il preventivo per l'esame pluridisciplinare in questione.
Va rilevato che, ad ogni modo, le ragioni avanzate dalla Dott.ssa Böger-
shausen per giustificare la necessità di procedere a una perizia pluridisci-
plinare, possono essere condivise. La qualità dei rapporti medici agli atti è
piuttosto mediocre, a volte questi referti sono di difficile lettura. Infine, altri
argomenti circa l'età dell'assicurata ormai oltre i 64 anni ed il fatto che
l'indagine deve essere per forza retrospettiva, non possono essere oppo-
sti per giustificare la non esecuzione di una perizia medica. In queste cir-
costanze, neppure i rapporti della Dott.ssa Bögershausen, redatti il 5 lu-
glio e 4 ottobre 2011 dopo il rifiuto dell'UAIE di procedere alla perizia plu-
ridisciplinare, possono neppure essere ritenuti probanti in quanto si basa-
no su una documentazione che il medico dell'UAIE stesso ha più volte
definito insufficiente.
10.
10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di la-
voro e di guadagno subita dall'interessata e da quando questa invalidità
esisterebbe.
C-767/2012
Pagina 15
10.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). L'UAIE dovrà quindi completare
l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal 28 novem-
bre 2007 (cfr. consid. 5) fino alla data del compimento del 64esimo anno di
età (20 aprile 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impu-
gnabile. A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia
pluridisciplinare come precisato dal servizio medico dell'Ufficio AI.
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese di 400 franchi versato dalla ricorrente il 28 giugno 2012,
le viene restituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tut-
to o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame,
viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la documentazione esibita,
si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripeti-
bili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 6 gennaio 2012, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 10.2 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal-
la ricorrente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
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Pagina 16
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: