B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-772/2011
S e n t e n z a d e l 2 6 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, c/o …,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione AVS/AI facoltativa, decisione su opposizione
del 9 dicembre 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero nato il …, coniugato e senza figli, ha
formulato all'Ambasciata svizzera a Buenos Aires in Argentina, il 27
gennaio 2003, quando risiedeva a … in Perù, una domanda di adesione
all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per
gli Svizzeri all'estero, la quale è stata dapprima respinta, poiché
considerata tardiva, mediante decisione della Cassa svizzera di
compensazione (CSC) del 3 aprile 2003, quindi, dopo opposizione
formulata dall'interessato, accolta mediante decisione su opposizione
della stessa CSC del 15 agosto 2003, l'adesione all'assicurazione
facoltativa essendo riconosciuta con effetto dal 1° maggio 2002 (doc. 1 a
15 e 75 a 92).
L'assicurato ha in seguito versato i contributi per ogni anno
d'assicurazione, fino al 2007, conformemente alle diverse decisioni di
fissazione dei contributi della CSC, emanate in funzione delle
dichiarazioni del reddito e della sostanza presentate dallo stesso
assicurato (doc. 16 a 74).
B.
Nella dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi
relativi al 2008, compilata il 29 gennaio 2009, alla quale ha allegato una
dichiarazione fiscale concernente la moglie e un bilancio al 31 ottobre
2009 della società … S.A.C., l'assicurato ha indicato un reddito proprio
percepito sotto forma di rendita di Fr. 50'000.- (doc. 97 a 122 e 127, 131,
132 e 136).
Per quanto attiene ai contributi relativi al 2009, l'assicurato ha
nuovamente dichiarato, il 4 gennaio 2010, un reddito proprio percepito
sotto forma di rendita di Fr. 50'000.-, rilevando che la sua situazione non
era mutata rispetto al 2008, ed ha nel contempo comunicato di risiedere a
…, in … (USA), dal 1° gennaio 2010. Egli ha inoltre allegato una copia di
un contratto d'affitto concluso tra lui stesso e sua moglie, da un lato, in
qualità di locatari, e i genitori di quest'ultima, dall'altro lato, in qualità di
conduttori, avente per oggetto l'affitto di un appartamento per una pigione
mensile di USD 600.-, nonché una copia della dichiarazione fiscale di sua
moglie per il 2009, illeggibile, salvo il valore di PEN 212'323.-
(valuta peruviana), relativo a rendite di capitale (doc. 123 a 126, 128, 133
a 135, 137, 143 a 148).
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Sulla base dei dati acquisiti, la CSC ha emesso, l'8 settembre 2010, due
decisioni di fissazione dei contributi, una per l'anno 2008, prevedente un
totale di Fr. 889.90 in funzione di una sostanza determinante di
Fr. 451'000.-, suddivisa in un reddito sotto forma di rendita, moltiplicato
per venti, di Fr. 450'110.58 e di altre sostanze determinanti di Fr. 975.93,
nonché delle spese amministrative di Fr. 25.90, e l'altra per l'anno 2009,
prevedente un totale di Fr. 1'413.15 in funzione di una sostanza
determinante di Fr. 760'400.-, suddivisa in un reddito sotto forma di
rendita, moltiplicato per venti, di Fr. 759'500.60 e di altre sostanze
determinanti di Fr. 966.81, nonché delle spese amministrative di
Fr. 41.15.
C.
L'assicurato si è opposto a queste due decisioni mediante scritto del
28 ottobre 2010, nel quale ha indicato, dopo avere nondimeno dichiarato
che la decisione di fissazione dei contributi per il 2008 è corretta, che il
reddito sotto forma di rendita di PEN 2'123'230.- per il 2009 è puramente
fittizio, riferendosi all'usufrutto di cui godono i genitori di sua moglie sui
diversi immobili da loro donati a quest'ultima (v. spiegazioni più sotto; doc.
155 a 157).
Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2010, la CSC ha respinto
l'opposizione dell'assicurato, sottolineando in particolare che il reddito
annuo di Fr. 50'000.- non è documentato e che, visti gli atti all'incarto, è
doveroso considerare la metà del reddito proveniente dall'affitto dei beni
immobiliari del padre di sua moglie, ossia PEN 106'161.50 (la metà di
PEN 212'323.-), quale reddito conseguito sotto forma di rendita nel senso
di prestazioni di mantenimento ricevute da parte di terzi (doc. 161 e 162).
Mediante il formulario relativo alla dichiarazione del reddito e della
sostanza per il calcolo dei contributi 2010, compilato il 20 gennaio 2011,
l'assicurato ha esibito, "a dimostrazione dell'erroneità della tassazione
2008 – 2009", oltre ad una conferma di salario e a degli estratti di un
conto bancario riguardanti il 2010, una copia di un atto notarile peruviano
del 24 ottobre 2003, relativo ad un anticipo ereditario (attribuzione in
acconto della quota ereditaria), effettuato dai genitori della moglie
dell'assicurato a favore di quest'ultima e di sua sorella, concernente
diversi immobili di un valore di PEN 100'000.-, con contemporanea
costituzione di un usufrutto vitalizio su tutti i detti immobili a favore dei
donanti (doc. 171 e 172, 176 a 191).
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D.
Contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 relativa alla
fissazione dei contributi per l'anno 2009, l'assicurato ha inoltrato ricorso al
Tribunale amministrativo federale il 25 gennaio 2011, nel quale ha ribadito
in sostanza di avere percepito nel 2009 unicamente un reddito
equivalente a Fr. 50'000.- per l'amministrazione dei beni di cui i suoi
suoceri hanno l'usufrutto, precisando che i proventi degli immobili che sua
moglie ha ricevuto in acconto della quota ereditaria, beneficiano ai suoi
suoceri in qualità di usufruttuari. Egli ha di nuovo allegato copie dell'atto
notarile peruviano del 24 ottobre 2003 e della dichiarazione fiscale di sua
moglie per il 2009, dalla quale si evince che il valore di PEN 212'323.- si
riferisce a rendite di capitale relative ad immobili o mobili in affitto o in
subaffitto, la cui distinta è illustrata nella cosiddetta "Casilla 133".
La CSC ha risposto al ricorso il 22 marzo 2011, rilevando che il reddito di
Fr. 50'000.- non risulta essere documentato e che, per la fissazione dei
contributi, i beni sottoposti all'usufrutto fanno parte della sostanza
dell'usufruttuario secondo le "Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e
nell'IPG" (DIN, n. 2081), emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS). La CSC ha considerato che "il ricorrente non ha esercitato
un'attività lucrativa durante il 2009 e che egli vive del reddito proveniente
dalla locazione dei beni immobiliari di cui i suoi suoceri hanno l'usufrutto.
In quanto usufruttuari, sono quindi i suoceri del ricorrente i titolari del
reddito proveniente dai beni immobiliari. Visto che sono tuttavia il
ricorrente e sua moglie che ne beneficiano, a nostro parere, è corretto
considerare tale reddito come reddito conseguito in forma di rendita. Il
ricorrente non avendo fornito nessun documento che attesti che tale
reddito ammonta a Fr. 50'000.-, come da egli affermato, abbiamo preso in
considerazione l'importo totale risultante dalla dichiarazione fiscale di sua
moglie". La CSC ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma
della decisione su opposizione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 26 aprile 2011, affermando in particolare che
"non si è presentato alcun documento sul fatto che le mie rendite
ammontano a Fr. 50'000.-, poiché ho dichiarato sulla base di una stima,
[tale valore] rimanendo probabilmente pure alto. Resta il fatto principale
che non siamo noi che al finale percepiamo i redditi e che solo riceviamo
un monto [sic] mensile che varia in funzione pure dei costi che si
generano negli stabili (riparazioni, rinnovamenti, ecc.)". Il ricorrente ha
conseguentemente ribadito le proprie conclusioni.
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Pagina 5
La CSC ha brevemente duplicato il 15 giugno 2011, riconfermando il
proprio punto di vista espresso nella risposta al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni
di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate
davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis
cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
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2.
2.1. Conformemente all'art. 2 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della CE o degli Stati
dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo
ininterrotto di almeno cinque anni, possono aderire all'assicurazione
facoltativa (cpv. 1). Gli assicurati possono disdire l'assicurazione
facoltativa (cpv. 2). Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione
facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i
contributi nel termine prescritto (cpv. 3). I contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8.4% del reddito determinante,
il contributo minimo essendo stabilito dal Consiglio federale (cpv. 4). Gli
assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo minimo variabile in
funzione delle loro condizioni sociali (cpv. 5).
2.2. Secondo l'art. 13a dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente
l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF,
RS 831.111), gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono tenuti
a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17°
anno; l’obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le
donne compiono 64 e gli uomini 65 anni (cpv. 1). Gli assicurati che non
esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal
1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l’obbligo di
contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e
gli uomini 65 anni (cpv. 2).
2.3. Conformemente all'art. 13b OAF, i contributi degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito
determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo
di 892 franchi annui (cpv. 1; testo in vigore dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2010). Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa
pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita, i quali sono moltiplicati per venti (cpv. 2).
2.4. Secondo l'art. 14 OAF, i contributi sono determinati in franchi svizzeri
per ogni anno contributivo, quest'ultimo corrispondendo all’anno civile
(cpv. 1). Per il calcolo dei contributi degli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa è determinante il reddito effettivamente conseguito
durante l’anno contributivo, per gli assicurati senza attività lucrativa il
reddito conseguito effettivamente in forma di rendita e la sostanza al
31 dicembre. Per calcolare il reddito da attività indipendente è
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determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’anno
contributivo. L’interesse deducibile è stabilito conformemente all’articolo
18 cpv. 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101). È arrotondato al mezzo
punto percentuale superiore o inferiore (cpv. 2). Per la conversione del
reddito e della sostanza in franchi svizzeri si applica il corso annuo medio
dell’anno contributivo definito al cpv. 1, stabilito dalla CSC (cpv. 3).
2.5. Conformemente all'art. 14b OAF, gli assicurati devono fornire alla
CSC i dati necessari alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal
termine dell’anno contributivo (cpv. 1). La CSC fissa i contributi dovuti
entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno contributivo mediante
decisione. Se l’assicurato ha usufruito della possibilità di versare acconti,
essa procede a una compensazione (cpv. 2). I contributi, rispettivamente
il saldo, devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (cpv. 3).
La CSC restituisce o compensa i contributi pagati in eccesso (cpv. 4).
2.6. Secondo l'art. 16 OAF, i contributi sono dovuti in moneta svizzera
(cpv. 1). I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri (cpv. 2). Se
il loro trasferimento in Svizzera non è possibile, il termine per il loro
pagamento è considerato prorogato fino al momento in cui potranno
essere trasferiti. È riservata la compensazione dei contributi, soggetti a
moratoria ma non prescritti, con rendite scadute al verificarsi dell’evento
assicurato (cpv. 3).
2.7. Conformemente all'art. 17 OAF, l’assicurato che non fornisce, entro il
termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi
contributi, deve essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere
i suoi obblighi, all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di
trenta giorni. In caso d’inosservanza del termine supplementare, i
contributi sono determinati mediante una tassazione d’ufficio, eccetto che
l’assicurato non abbia ancora versato contributi all’assicurazione
facoltativa (cpv. 1). L’assicurato che non paga contributi diventati esigibili
deve essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi
obblighi, all’uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta
giorni. In caso d’inosservanza del termine supplementare, la CSC
assegna all’assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua
attenzione sulle conseguenze dell’inosservanza di tale termine (cpv. 2).
2.8. Secondo l'art. 18 OAF, sui contributi non pagati entro l’anno civile
successivo all’anno contributivo gli assicurati devono versare interessi di
mora; gli interessi iniziano a maturare dal 1° gennaio che segue la fine
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dell’anno contributivo (cpv. 1). La CSC versa interessi compensativi sui
contributi non dovuti; gli interessi iniziano a maturare dalla fine dell’anno
civile che segue l’anno contributivo (cpv. 2).
2.9. Conformemente all'art. 18a OAF, i contributi alle spese di
amministrazione corrispondono all’importo massimo fissato nell’ordinanza
dell’11 ottobre 1972 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di
amministrazione nell’AVS (RS 831.143.41; cpv. 1). Il contributo alle spese
di amministrazione è prelevato contemporaneamente ai contributi (cpv.
2).
3.
Le DIN, richiamabili all'indirizzo elettronico dell'UFAS
(:
22/viewlang:fre), specificano in particolare che la sostanza determinante
di una persona senza attività lucrativa rappresenta l'insieme della
sostanza netta detenuta in Svizzera e all'estero (n. 2080). Fa pure parte,
tra l'altro, della sostanza che determina i contributi degli assicurati senza
attività lucrativa, quella di cui l'assicurato ha l'usufrutto (n. 2081). I redditi
acquisiti sotto forma di rendita, determinanti per il calcolo dei contributi,
comprendono i redditi periodici ottenuti in Svizzera e all'estero, che non
siano però né il prodotto di un lavoro, né il rendimento di una sostanza (n.
2087). I redditi acquisiti sotto forma di rendita inglobano tutte le
prestazioni che hanno un'influenza sulla condizione sociale
dell'assicurato, anche se versate irregolarmente e corrispondenti ad
importi variabili, poco importando che esse siano accordate in virtù di un
vincolo giuridico o volontariamente (n. 2088). Esempi di redditi sotto
forma di rendita e di redditi non considerati tali sono elencati ai nn. 2089 e
2090. Allo scopo di determinare la sostanza e il reddito sotto forma di
rendita, le disposizioni relative agli indipendenti e le direttive concernenti
la procedura per stabilire il reddito determinante si applicano per
analogia, come previsto dall'art. 29 cpv. 6 OAVS. Per le persone senza
attività lucrativa, che devono contribuire in misura superiore al valore
minimo, i contributi si calcolano con l'ausilio della tabella che figura all'art.
28 OAVS, la quale indica che la sostanza o il reddito annuo conseguito in
forma di rendita si moltiplicano per venti (n. 2113).
4.
Il ricorrente contesta fondamentalmente che il valore di PEN 212'323.-,
diviso per due, ossia PEN 106'161.50, corrispondente nel 2009 a
Fr. 759'500.60, debba essere considerato per il calcolo dei suoi contributi
all'AVS/AI, nella misura in cui i creditori di tale somma sarebbero i suoi
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suoceri, e ciò in virtù dell'usufrutto costituito mediante atto pubblico
peruviano del 24 ottobre 2003. Per questo motivo egli chiede che la
decisione su opposizione della CSC del 9 dicembre 2009 sia annullata e i
contributi 2009 calcolati in funzione di un reddito di Fr. 50'000.-.
5.
In concreto, è assodato che gli immobili oggetto dell'atto pubblico
peruviano del 24 ottobre 2003, relativo ad una donazione con
contemporanea costituzione di un usufrutto, fanno parte della sostanza
della moglie del ricorrente. Il reddito derivante da tale sostanza, secondo
la dichiarazione fiscale 2009 della moglie del ricorrente, è pari a
PEN 212'323.-. L'attendibilità di questo reddito non risulta però con
sufficienza dagli atti, nella misura in cui si è in presenza semplicemente di
una dichiarazione fiscale, e non di una decisione di tassazione definitiva.
Peraltro, è opportuno rilevare che questo reddito, in virtù dell'atto pubblico
peruviano del 24 ottobre 2003 e in assenza di una convenzione contraria,
di cui non sussiste traccia all'incarto, spetta agli usufruttuari, come del
resto ammesso dalla CSC nella sua risposta al ricorso. Non appare a
questo proposito comprensibile l'assunto della CSC, formulato nella
risposta al ricorso, secondo cui "sono tuttavia il ricorrente e sua moglie
che beneficiano [del reddito proveniente dalla locazione dei beni
immobiliari in usufrutto]".
Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante è del parere che
l'istruzione del caso non sia stata sufficientemente approfondita per poter
giungere ad una valutazione attendibile riguardo ai redditi e alla sostanza
del ricorrente, determinanti per stabilire i contributi all'AVS/AI a suo
carico. Di conseguenza, è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto alla CSC per un
complemento istruttorio ed un nuovo calcolo dei contributi all'AVS/AI
dovuti dal ricorrente nel 2009.
6.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente di ricorrere
ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni che palesa
l'incarto riguardo ai redditi e alla sostanza del ricorrente per l'anno 2009.
Ne discende che la CSC dovrà provvedere a completare l'istruttoria allo
scopo di stabilire i redditi e la sostanza del ricorrente nel 2009, calcolare i
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relativi contributi all'AVS/AI da lui dovuti ed emanare una nuova decisione
impugnabile.
7.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese
processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto che il ricorrente non ha agito per il tramite di un
rappresentante, non si assegnano indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del
9 dicembre 2010 annullata.
2.
Gli atti sono rinviati alla CSC per completare l'istruzione del caso ai sensi
del consid. 6 e procedere ad un nuovo calcolo dei contributi all'AVS/AI per
il 2009.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: