B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-773/2014
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 gennaio
2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
L'11 novembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______, nata il (…), un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2013. Dalle carte processuali
risulta che al più tardi l'11 dicembre 2013 – data in cui è stata inviata una
e-mail all'UAIE mediante la quale sono state poste alcune domande – la
ricorrente era a conoscenza della succitata decisione dell'UAIE (cfr.
altresì nota interna del 12 dicembre 2013 di cui all'incarto di causa
dell'autorità inferiore), la quale è pertanto cresciuta in giudicato al più tardi
il 27 gennaio 2014.
2.
Il 10 gennaio 2014, l'UAIE ha reso un'ulteriore decisione mediante la
quale ha fissato, in fr. 116.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2013,
l'ammontare del quarto di rendita accordato all'insorgente con decisione
dell'11 novembre 2013.
3.
Il 13 febbraio 2014, l'interessata – rappresentata da B._______ (cfr.
mandato di rappresentanza, non datato, pervenuto all'autorità inferiore il 4
novembre 2013) – ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) contro la decisione del 10 gennaio 2014, mediante il quale
ha chiesto il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere da agosto 2013.
4.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero.
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5.
5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6
marzo 2014 (doc. TAF 2, notificata a B._______ il 7 marzo 2014; cfr.
risultanze processuali e, in particolare, l'avviso di ricevimento postale
[doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a versare, nel termine di 30 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese
postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili
spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
5.2. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso (il 7 aprile 2014). Per
conseguenza, il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 10 gennaio 2014
è inammissibile già per questo motivo (art. 23 PA).
6.
Peraltro, il ricorso del 13 febbraio 2014 in esame non avrebbe comunque
potuto essere esaminato nel merito dal momento che la ricorrente, con
scritto del 17 marzo 2014, inoltrato dinanzi allo "Spett.le Ufficio centrale di
compensazione" a Ginevra (il quale lo ha poi trasmesso per competenza
a questo Tribunale il 25 marzo 2014 [doc. TAF 4]), ha chiaramente
indicato di essere seguita dal Patronato INCA-CGIL (recte: ACLI) di
C._______ (cfr. mandato di assistenza e rappresentanza del 17 aprile
2013 agli atti dell'incarto di causa dell'autorità inferiore) e di non avere
mai conferito alcun incarico a B._______ d'inoltrare un qualsivoglia
ricorso dinanzi al TAF (tanto meno contro la decisione dell'11 novembre
2013 [altresì cresciuta in giudicato ben prima del 13 febbraio 2014, con la
conseguenza che il ricorso, se indirizzato contro tale decisione, sarebbe
stato manifestamente inammissibile poiché tardivo], mediante la quale le
era stato riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2013). Peraltro, e nella
denegata ipotesi che la volontà dell'insorgente di interporre ricorso contro
la decisione dell'UAIE del 10 gennaio 2014 fosse venuta meno solo dopo
l'inoltro del gravame in questione, la causa avrebbe dovuto essere
stralciata dai ruoli per desistenza, quand'anche fosse stato
eventualmente versato il richiesto anticipo sulle presumibili spese
processuali.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
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merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF [rispettivamente lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive di
oggetto {art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF}]).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Va infine rilevato che con atto del 10 aprile 2014 (doc. TAF 6), B._______
ha indicato, da un lato, di interporre un nuovo ricorso contro la decisione
resa dall'UAIE il 7 marzo 2014 – mediante la quale l'ammontare dalla
rendita di fr. 116.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2013 (accordata
all'insorgente con la menzionata decisione del 10 gennaio 2014) è stata
aumentata a fr. 142.- mensili a decorrere dal 1° aprile 2014 – e, dall'altro
lato, di deporre il mandato (con richiesta di notifica di ogni ulteriore atto di
causa direttamente alla ricorrente). Questo nuovo ricorso sarà trattato in
procedura separata (nuovo procedimento […]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso del 13 febbraio 2014 è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Il ricorso del 10 aprile 2014 sarà trattato in procedura separata con il
numero di ruolo (…).
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.:; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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