Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7753/2010
Sen t e n z a d e l 2 2 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Elena AvenatiCarpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A.________,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 5 ottobre 2010).
C7753/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Mediante decisione del 15 marzo 2002, l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo
ha erogato in favore di A.________, cittadino italiano, nato il , una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite completive in
favore dei figli, a decorrere dal 1° settembre 1999 (doc. 7). L'indagine
medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato
era rimasto vittima, in Italia, di una caduta contro un masso in acqua
(settembre 1998), riportando un trauma contusivo / distorsivo del rachide
cervicale e brachialgia bilaterale. Una successiva indagine ha posto in
luce una mielopatia cervicale traumatica.
Rientrato in Svizzera, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI/SUVA) ha assunto le prestazioni che il caso ha
richiesto. Il 28 dicembre 1998 i medici della Clinica Balgrist di Zurigo
hanno posto la diagnosi di tetraparesi incompleta sub C3 (ASIA D), dopo
frattura del corpo della cervicale 1. Con decisione del 27 luglio 2000,
l'INSAI/SUVA ha riconosciuto in favore del proprio assicurato una rendita
pari al 20% d'invalidità con effetto da agosto 2000. Dopo una procedura
di opposizione contro la suddetta decisione, con accordo transattivo del
22 settembre 2000 fra l'assicuratore infortuni e l'assicurato, è stato
riconosciuto in favore di quest'ultimo una rendita pari al 25% d'invalidità,
sempre con effetto agosto 2000. La prestazione in parola è tuttora in
vigore dopo un'ultima revisione avvenuta nel 2003 (cfr. incarto
INSAI/SUVA).
Da parte dell'assicurazione per l'invalidità, l'Ufficio AI del Cantone di
Zurigo ha avviato nel 2003 la prevista procedura di revisione del diritto
alla rendita. Da risultanze amministrative è emerso che l'assicurato era
rimpatriato (doc. 22), per cui i pagamenti delle prestazioni sono stati
ripresi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero, UAIE). L'UAI ha continuato la procedura di revisione
(doc. 28). L'indagine medica ha permesso di stabilire che l'assicurato era
portatore di una mielopatia cervicale C3C4 verosimilmente post
traumatica con segni di tetraparesi e depressione reattiva (cfr. perizia
medica dell'INPS del 9 marzo 2004, doc. 54). Nel rapporto del 20
settembre 2005 (doc. 69), il medico dell'UAI ha stimato che il tasso
d'invalidità non aveva subito mutamenti rispetto all'epoca in cui gli venne
C7753/2010
Pagina 3
riconosciuta l'intera prestazione AI. Con comunicazione del 26 settembre
2005, l'UAI ha confermato il diritto alla prestazione in corso.
B.
Nel luglio 2009, l'UAIE ha avviato una nuova procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 73).
A.________ è stato visitato il 2 settembre 2009 presso i servizi medici
dell'INPS di Lecce, dove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di
tetraparesi spastica da mielopatia cervicale con incidenza funzionale di
entità grave, sindrome ansiosoreattiva ed ha posto un tasso d'invalidità
del cento per cento (doc. 75). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
un rapporto di visita psichiatrica del 7 settembre 2009 (doc. 76)
attestante una sindrome ansiosodepressiva reattiva ad incidenza
funzionale di entità grave (correlata ad un quadro neurologico);
un rapporto del medico del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône",
per conto dell'UAIE, del 14 ottobre 2009, che fa richiesta di un rapporto
neurologico completo ed altri esami (doc. 79);
un succinto rapporto d'esame neurologico (Dott. Nicolaci) del 10 agosto
2009 (doc. 84);
un rapporto di risonanza magnetica encefalo e colonna cervicale del 6
novembre 2009 (doc. 85);
una nuova perizia medica particolareggiata del 7 gennaio 2010
attestante una tetraparesi spastica da pregressa mielopatia traumatica in
ernie discali C3C4, C4C5 e C6C7, sindrome depressiva reattiva ed un
tasso d'invalidità totale (doc. 86);
un breve rapporto d'esame neurochirurgico scarsamente leggibile del 26
gennaio 2010 (doc. 87);
un rapporto d'esame neuro/fisiopatologico del 2 febbraio 2010 (doc. 88);
un rapporto d'esame ortopedico del 9 febbraio 2010 (Dott. Vecchio, doc.
89).
C.
L'incarto è stato sottoposto al SMR. Il Dott. Croisier nella relazione del 1°
C7753/2010
Pagina 4
aprile 2010 ha rilevato la scarsa attendibilità e le contraddizioni contenute
nei documenti provenienti dall'Italia. Tuttavia, egli indica che dalla
precedente procedura di revisione del 2005 esiste un miglioramento dello
stato di salute consistente nel recupero della forza al braccio destro; il
Dott. Croisier indica quali lavori l'interessato non può ancora effettuare.
Sul piano psichico non esisterebbe una limitazione funzionale
significativa in quanto questa è correlata al danno neurologico. Posti
determinati limiti, l'interessato sarebbe abile in attività sostitutive in misura
del cento per cento. Non sono necessarie ulteriori perizie (doc. 91).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che
svolgendo attività alternative in misura del cento per cento, invece di
quella di muratore, il nominato subirebbe una perdita di guadagno del
27%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato
ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato, quali età ed handicap (doc. 93).
Un progetto di decisione comportante la soppressione del diritto alla
rendita è stato inviato al Patronato INCA di Zurigo, regolare
rappresentante di A.________ (doc. 96).
Dopo aver preso visione dell'incarto, il Patronato INCA, con scritto del 15
settembre 2010, si è opposto a tale progetto facendo valer che la
situazione è rimasta immutata negli ultimi 10 anni e che la soppressione
della prestazione appare del tutto ingiustificata.
L'amministrazione ha preso atto di tali osservazioni, ma le ha ritenute
ininfluenti. Mediante decisione del 5 ottobre 2010, l'UAIE ha soppresso il
diritto alla rendita intera AI con effetto dal 1° dicembre 2010 (doc. 103).
D.
Con il ricorso depositato il 2 novembre 2010, A.________, regolarmente
rappresentato dal patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il
ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue
conclusioni produce un certificato medico della Dott.ssa Giannini,
psichiatra, del 19 dicembre 2010, attestante la tetraparesi spastica e
l'attuale notevole difficoltà di deambulazione ed un peggioramento
generale della sintomatologia clinica.
C7753/2010
Pagina 5
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Croisier, il quale,
nella sua relazione del 1° febbraio 2011, ha affermato che il certificato
della Dott.ssa Giannini, succinto, non apporterebbe alcuna novità di
rilievo (doc. 106).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 febbraio 2011, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 15 marzo
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso
ricordando come la perizia dell'INPS, sulla quale si base il parere del
Dott. Croisier, sia del tutto inattendibile.
G.
Con decisione incidentale del 18 marzo 2011, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha inviato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr.
400., corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato regolarmente versato il 30 marzo 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
C7753/2010
Pagina 6
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo di Fr. 400.,
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito.
Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
C7753/2010
Pagina 7
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 5 ottobre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
C7753/2010
Pagina 8
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
C7753/2010
Pagina 9
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di
fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 26 settembre 2005, con
la quale l'Ufficio AI ha confermato il diritto in favore dell'assicurato ad una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ed il 5 ottobre
2010, data della decisione impugnata.
C7753/2010
Pagina 10
8.
L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c).
9.
9.1. Al momento in cui venne confermato il diritto alla rendita intera AI,
l'assicurato soffriva di mielopatia cervicale C3C4 verosimilmente post
traumatica con segni di tetraparesi e depressione reattiva (doc. 54). In
origine (decisione del 15 marzo 2002), l'intera prestazione AI venne
concessa per gli esiti di un infortunio alla cervicale che si rivelò essere
una mielopatia cervicale traumatica consistente in una tetraparesi
incompleta sub C3 (ASIA D).
9.2. Al momento della revisione in esame è stata accertata la diagnosi di
tetraparesi spastica da mielopatia cervicale con incidenza funzionale di
entità grave, sindrome ansiosodpressiva (cfr. E 213, perizia medica
dettagliata del 2 settembre 2009, doc. 75).
C7753/2010
Pagina 11
10.
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i pareri sono nettamente divergenti. Da una parte l'INPS pone
un tasso d'invalidità totale, ossia del cento per cento, dall'altra, il medico
del SMR "Rhône" (Dott. Croisier) riduce il tasso d'invalidità, in attività
adeguate, allo zero per cento.
10.2. Ora, questo collegio giudicante è del parere che un miglioramento
dello stato di salute dell'interessato non può essere escluso a priori ma
deve fare l'oggetto di un esame medico complementare.
Deve essere dapprima osservato che nel rapporto del 14 ottobre 2009, il
Dott. Croisier, del SMR "Rôhne", aveva chiesto un rapporto neurologico
completo ed altri esami dettagliati. Quale risposta, l'INPS ha inviato solo
un banale esame neurologico oltretutto scarsamente leggibile del 10
agosto 2009 (Dott. Nicolaci), nel quale non viene proceduto ad un vero e
proprio esame, ma l'esperto si limita ad ascoltare il paziente e porre
quanto da lui "riferito". Il nuovo E 213 del 7 gennaio 2010 (doc. 86) è
ancor più contradditorio. Se da una parte pone un tasso d'invalidità
"totale", dall'altra indica che le condizioni rispetto alla precedente visita
sarebbero "migliorate" e, addirittura, sostiene che il paziente sarebbe in
grado di svolgere un'attività pesante (cfr. doc. 86, cifre 8, 9). La perizia è
carente su altri punti secondari, ma dimostra la scarsa attendibilità
dell'istruttoria: peso 0 kg, statura 0 cm; anamnesi quasi inesistente; alla
psiche risulterebbe solo una riduzione del tono dell'umore; l'esame
dell'apparato locomotorio/articolare è estremamente succinto; l'andatura
risulta claudicante, mentre nel 2005 era normale. Anche il problema
psichiatrico non è stato sufficientemente investigato. La visita
specialistica del 7 settembre 2009 (doc. 76) segnala una sindrome ansio
depressiva reattiva con incidenza funzionale di entità grave (correlata al
quadro neurologico), mentre il Dott. Croisier non dà credito a questa
diagnosi senza indicarne i motivi. Gli altri esami rimessi ad atti non
sembrano migliori dell'E 213: il reperto neurochirurgico del 2 febbraio
2010 (doc. 88) non è molto chiaro circa la capacità di autonomia del
paziente che presenta una spasticità agli arti inferiori, ma risulterebbe
autonomo nella deambulazione; l'esame ortopedico del 9 febbraio 2010 è
estremamente succinto, ma pone pur sempre la grave diagnosi di
C7753/2010
Pagina 12
tetraparesi spastica. Si può peraltro ancora osservare come lo stesso
Dott. Croisier considera poco chiari gli esami oggettivi pervenuti dal
corrispondente ente italiano. Egli definisce gli stessi, brevi, succinti,
contraddittori, precisando dove gli esami non sono convincenti.
In sostanza, mancano una perizia neurologica e psichiatrica approfondite.
Questa lacuna non può essere colmata dalle osservazioni contenute nei
rapporti del Dott. Croisier, il quale oltretutto non dispone della
specializzazione in neurologia. Secondo la giurisprudenza, la
specializzazione del medico gioca un ruolo importante per giudicare
l'affidabilità di una perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_83/2010
del 22 marzo 2010 consid. 3.1, 9C_28/2010 del 12 marzo 2010 consid.
4.5). La carenza di una specializzazione del medico relatore di una
perizia, a seconda delle circostanze, può costituire un fattore
d'inattendibilità del rapporto stesso e ciò in relazione alla complessità di
una determinata patologia od insieme di affezioni della stessa natura
(sentenze del TF 9C_341/2007 del 16 novembre 2007 consid. 4.1, I
211/06 del 22 febbraio 2007 consid. 5.4.1).
10.3. A nulla muta la circostanza che, dall'agosto 2000, il nominato sia al
beneficio di una rendita dell'assicuratore infortuni pari ad un tasso
d'invalidità del 25%. Può essere osservato che la valutazione
dell'invalidità è indipendente nei due rami d'assicurazione (cfr. anche
sentenza del Tribunale federale 8C_558/2008 del 27 marzo 2009 consid.
2.3). Questa indipendenza nel decidere non significa che le perizie
effettuate nei due rami assicurativi debbano essere utilizzate nella sola
assicurazione che ha ordinato una tale indagine quando, per esempio,
l'analisi dell'invalidità è stata ricercata in modo globale e non settoriale e
che una determinata perizia non sia limitata al mero aspetto del rapporto
di causalità fra incidente subito e danno alla salute, aspetto questo
caratteristico della sola assicurazione contro gli infortuni (cfr. ALFRED
MAURER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER,
Bundessozialenversicherungsrecht, 3° ed., Basilea 2009, § 10 n° 39 e
seg.).
Nella fattispecie, la valutazione della SUVA/INSAI si limitava alla sola
componente infortunistica e inoltre risale al 2000. Facendo difetto una
valutazione attuale e globale della capacità di guadano dell'assicurato, la
valutazione della SUVA/INSAI non è vincolante per l'assicurazione
invalidità.
C7753/2010
Pagina 13
10.4. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge
nettamente dagli altri giudizi, e non può essere fondato su
documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre
procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del
consulente medico stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art.
49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4).
11.
11.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
svolgere le mansioni consuete subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.2. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (sentenza del Tribunale federale
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal 2005 fino alla data dell'impugnata decisione
(5 ottobre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una
perizia approfondita in ortopedia/neurologia e psichiatria (anamnesi
particolareggiata, stato attuale, diagnosi, terapia seguita, prognosi e
valutazione).
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dal ricorrente, di Fr. 400., gli viene restituito.
C7753/2010
Pagina 14
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., da porre a
carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 5 ottobre 2010, la causa è rinviata all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400., versato dal
ricorrente gli è restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
C7753/2010
Pagina 15
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: