Corte II I
C-7756/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Alberto Meuli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 21 ottobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7756/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1971 al 1985, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 106). Il 12 marzo 2004, per il tramite
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita
d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4).
B.
Sulla base dei questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato del
4 novembre 2004, l'UAIE ha appurato che l'interessato ha lavorato in
Italia da ultimo come pescatore, cinquantasei ore alla settimana, per
un salario mensile di EUR 518.-, dal luglio 2000 all'agosto 2002,
quando ha cessato la propria attività per gravi motivi di salute (doc. 9 e
10). Dopo aver preso visione di diversi documenti medici risalenti, in
parte, all'inizio degli anni Novanta e, in parte, al periodo dal 2000 al
2005, tra cui un referto d'esame del rachide lombosacrale, del 20
gennaio 2005, relativo ad una risonanza magnetica (RM) del 19
gennaio 2005, facente stato di diffuse manifestazioni disco- e
spondiloartrosiche con riduzione della fisiologica lordosi (doc. 28),
l'UAIE ha respinto la domanda con decisione dell'8 marzo 2005, per il
motivo che le affezioni di cui soffriva l'assicurato, ossia,
sostanzialmente, una spondilosi lombare diffusa, degli esiti da frattura
della clavicola sinistra e dell'obesità, non determinano un grado
d'invalidità sufficiente a fondare il diritto ad una rendita svizzera (doc.
11 e 14 a 32). Il 21 aprile 2005 l'interessato ha presentato
opposizione, munita di diversi certificati medici, la quale è stata
parzialmente accolta dall'UAIE mediante decisione del 29 agosto
2005, in cui è stata riconosciuta la necessità di effettuare un
complemento d'istruttoria medica (doc. 33 a 39).
C.
Nell'ambito dell'istruzione complementare della domanda di rendita,
l'UAIE ha ottenuto dall'INPS la documentazione medica seguente:
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. B._______, del 4
gennaio 2006, facente stato della diagnosi d'obesità, di note di
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broncopatia cronica a scarso impegno funzionale, e di
spondilodiscoartrosi, e nella quale è stabilito che l'assicurato è in
grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni,
come pure il suo ultimo lavoro a tempo pieno, ed è formulato un grado
d'invalidità del 60% (doc. 44),
- un rapporto neurologico del 4 febbraio 2006, nel quale sono
diagnosticati un'iniziale sindrome del tunnel carpale a destra e un
danno neurogeno di tipo assonale cronico nell'estensore comune delle
dita e del bicipite a destra, da sofferenza radicolare C6/7 (doc. 45),
- un referto di visita ortopedica del 7 febbraio 2006, nel quale è
espressa la diagnosi di spondiloartrosi con discopatia e lieve
risentimento sciatalgico destro in soggetto con modesti esiti di frattura
della clavicola sinistra ed iniziale sindrome del canale carpale a destra
(doc. 46).
D.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta all'apprezzamento
del proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa C._______, la
quale, nella sua presa di posizione del 24 aprile 2006, ha considerato
che l'assicurato soffre di una discreta sindrome polmonare restrittiva,
ma soprattutto d'obesità, come pure di una spondiloartrosi con
discopatia e lieve risentimento sciatalgico destro, una sindrome iniziale
del tunnel carpale destro ed un un danno neurogeno di tipo assonale
cronico nell'estensore comune delle dita e del bicipite a destra, da
sofferenza radicolare C6/7. Il medico dell'UAIE ha inoltre stabilito che
la capacità lavorativa in attività come quelle di muratore o pescatore, è
ridotta al 30% dal 19 gennaio 2005 (data d'esecuzione della RM di cui
al doc. 28), mentre essa è completa in attività medio-leggere del tipo
di operaio non qualificato, portiere, sorvegliante di parcheggi o
magazziniere (doc. 49).
Il 3 maggio 2006 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido per il 2003, in assenza di dati
affidabili all'incarto, l'amministrazione ha ritenuto un valore mensile di
EUR 1'161.73, quale operaio agricolo, sulla base dei dati statistici
dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), e, come reddito da invalido,
sempre secondo i dati dell'ILO per il 2003, in attività quali portiere o
magazziniere, ha considerato un valore medio mensile di EUR
1'119.23, ridotto del 15% viste le circostanze personali dell'assicurato,
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ossia EUR 951.-. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha
così ottenuto una perdita di guadagno del 18.13%, corrispondente ad
un grado d'invalidità del 18% (doc. 50).
Il 13 luglio 2006 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 58).
E.
Con scritto dell'8 agosto 2006 (doc. 60), per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano di assistenza e di patronato per l'artigianato
(INAPA), l'assicurato si è opposto al progetto di decisione, chiedendo
che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità, ed ha
esibito diversa documentazione medica, in parte già agli atti, ossia un
certificato medico del 4 maggio 2006, facente stato di una bronchite
cronica (doc. 55), un rapporto di visita medica collegiale, del 30 giugno
2006, diagnosticante una bronchite cronica con ostruzione moderata-
grave, una spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale,
un'obesità e un'iperglicemia, e nel quale l'assicurato è dichiarato
invalido secondo la legge italiana (doc. 57), come pure un referto di
esofagogastroduodenoscopia del 29 luglio 2006, che attesta
un'esofagite da reflusso con erosioni bulbari (doc. 59).
La dott.ssa C._______ si è pronunciata nuovamente sul caso
mediante rapporto del 9 ottobre 2006, nel quale ha precisato che la
documentazione prodotta con l'opposizione non indica altre patologie
rispetto a quelle già considerate nella sua presa di posizione del 24
aprile 2006 (doc. 62).
Il 17 ottobre 2006 l'UAIE ha quindi emesso una decisione di rigetto
della domanda di rendita d'invalidità presentata dall'assicurato il 12
marzo 2004 (doc. 63).
F.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Potenza,
l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 14 novembre 2006, all'allora
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR; documento scritto assente all'incarto),
presentando nel contempo diversa documentazione medica, tra cui tre
referti d'esami pneumologici, del mese di luglio 2006, del 12 ottobre
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2006 e del 12 gennaio 2007, facenti stato di una broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) grave, con una saturazione in ossigeno del
97%, e nei quali si consiglia all'interessato di cessare di fumare e di
perdere peso (doc. 64 e 68), un referto di esofagogastroduodeno-
scopia del 3 novembre 2006, che riporta la presenza di una lieve
iperemia al terzo distale dell'esofago (doc. 65), e due certificati medici,
uno dell'11 gennaio 2007, l'altro dell'8 marzo 2007, nei quali è riferita
la diagnosi di gonalgia (doc. 69 e 70).
La dott.ssa C._______ ha preso posizione sulla nuova
documentazione medica mediante rapporto del 2 aprile 2007, nel
quale ha osservato che la BPCO, anche se d'intensità medio-grave,
non è incompatibile con l'esercizio di un'attività professionale leggera,
nella misura in cui non si tratta di asma estrinseca aggravata da un
agente allergogeno inevitabile sul posto di lavoro, e che i disturbi
digestivi sono ininfluenti sulla capacità lavorativa, confermando così le
conclusioni delle sue precedenti prese di posizione (doc. 72).
In fase di scambio degli allegati davanti al Tribunale amministrativo
federale, subentrato alla CFR dal 1° gennaio 2007, l'assicurato ha
esibito un referto d'esame pneumologico del 18 marzo 2007, con
annesso un referto del 16 marzo 2007 d'esame polisonnografico
eseguito il 16 e 17 gennaio 2007, facente stato di una sindrome delle
apnee ostruttive del sonno (OSAS, Obstructive Sleep Apnea
Syndrome) di grado severo, in trattamento con CPAC (Continuous
Positive Airway Pressure), e di una BPCO (doc. 74).
La dott.ssa C._______ si è pronunciata su questo rapporto il 26 aprile
2007, rilevando la necessità di conoscere il risultato della terapia con
CPAC (doc. 76). L'UAIE ha quindi chiesto al Tribunale amministrativo
federale di accogliere parzialmente il ricorso e di rinviargli gli atti per
approfondire l'indagine medica. Di conseguenza, con sentenza del 12
giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale ha accolto
parzialmente il ricorso e rinviato gli atti all'UAIE (doc. 78).
G.
Nel quadro dell'istruzione complementare della domanda di rendita,
l'UAIE si è procurato presso l'INPS i documenti medici seguenti:
- un referto d'analisi del monitoraggio cardiorespiratorio durante il
sonno, del 6 dicembre 2007, dal quale si evince che, grazie alla
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terapia con CPAC, sono scomparsi pressoché totalmente gli eventi
apnoici e ipoapnoici (doc. 86),
- una cartella di dimissione clinica, del 6 dicembre 2007, nella quale è
formulata la diagnosi di OSAS di grado severo in trattamento con
CPAP notturna, di BPCO in fase di stabilità clinica e di steatosi epatica
(doc. 87),
- un rapporto pneumologico del 10 dicembre 2007, nel quale è
riportata la stessa diagnosi di quella contenuta nella cartella di
dimissione clinica del 6 dicembre 2007 (doc. 88),
- un certificato medico dell'11 dicembre 2007, diagnosticante una
spondiloartrosi diffusa, degli esiti di frattura clavicolare, una
diminuzione del visus, una colica renale destra recidivante, un'ernia
iatale, un'obesità grave, una BPCO, una OSAS di grado severo in
trattamento con CPAC, una steatosi epatica, un'ipercolesterolemia ed
un'ipertrigliceridemia, e nel quale è osservato che l'assicurato è
impossibilitato a svolgere qualsiasi lavoro proficuo (doc. 89).
H.
L'UAIE ha trasmesso la nuova documentazione medica raccolta per
apprezzamento alla dott.ssa C._______, la quale, nella sua presa di
posizione del 19 febbraio 2008, ha considerato, dopo avere elencato
l'insieme degli elementi diagnostici pertinenti, che l'OSAS di grado
severo, nel quadro dell'obesità, della BPCO medio-grave e dei disturbi
del rachide, si ripercuote in modo significativo sulla capacità lavorativa,
limitando il tempo di lavoro e gli sforzi esigibili. Il medico dell'UAIE ha
quindi, da un lato, confermato l'incapacità lavorativa del 70% per le
attività di muratore e pescatore, e, dall'altro lato, formulato
un'incapacità del 50% per attività sostitutive leggere, non implicanti
sforzi fisici e l'impiego ripetitivo e sopraelevato del braccio destro, da
eseguire in posizione seduta, che ha limitato, rispetto a quanto
stabilito nel suo rapporto del 24 aprile 2006, a quelle di sorvegliante di
parcheggi e magazziniere, alle quali ha aggiunto quella di venditore di
biglietti, e ciò a partire dal 19 gennaio 2005 (doc. 91 e 92).
L'11 marzo 2008 l'UAIE ha eseguito un nuovo calcolo del grado
d'invalidità. Come reddito ipotetico da valido per il 2005, in assenza di
dati affidabili all'incarto, l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR
1'239.- al mese, quale operaio agricolo, sulla base dei dati statistici
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dell'ILO, e, come reddito da invalido, sempre secondo i dati dell'ILO
per il 2005, nell'attività di operaio nel settore dell'edizione, ha
considerato un valore mensile di EUR 1'186.66, ridotto del 15% viste
le circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'008.66, e nella
misura del 50%, cioè EUR 504.33. Effettuando il raffronto dei due
redditi, l'UAIE ha così stabilito una perdita di guadagno del 59.30%,
equivalente ad un grado d'invalidità del 59% (doc. 93).
In seguito, l'UAIE ha chiesto all'interessato di compilare un nuovo
questionario per l'assicurato, al di fine di ottenere dei dati economici
più aggiornati. L'assicurato ha fornito dati analoghi a quelli contenuti
nel primo questionario del 4 novembre 2004 (doc. 94 e 95).
Il 22 maggio 2008 l'UAIE ha quindi elaborato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il diritto all'ottenimento di
una mezza rendita dal 19 gennaio 2006, invitandolo
contemporaneamente ad inoltrare eventuali osservazioni entro un
termine di trenta giorni (doc. 96).
I.
Con scritto del 3 luglio 2008, per il tramite dell'avvocato Potenza,
l'assicurato si è opposto a questo progetto, chiedendo che gli sia
riconosciuto il diritto ad una rendita intera o di tre quarti e, nel
contempo, che gli sia concesso di prendere visione degli atti (doc. 97).
L'incarto è stato trasmesso all'interessato dall'UAIE con lettera
accompagnatoria del 16 luglio 2008 (doc. 98).
Il 21 ottobre 2008, facendo seguito alla propria delibera del 10 ottobre
2008 all'attenzione dell'Ufficio centrale di compensazione, l'UAIE ha
emesso due decisioni, medianti le quali ha riconosciuto all'assicurato,
da un lato, il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1°
gennaio 2006 e, dall'altro lato, il diritto ad interessi di mora sulle
rendite arretrate a fare stato dal 1° gennaio 2006 (doc. 103 a 105).
J.
Contro la decisione di riconoscimento del diritto ad una mezza rendita,
il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Potenza, ha inoltrato ricorso
al Tribunale amministrativo federale il 29 novembre 2008, chiedendo
che gli siano attribuiti tre quarti di rendita oppure una rendita intera,
essenzialmente per il motivo che la riduzione del 15% del salario da
invalido non sarebbe sufficiente.
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L'UAIE ha risposto al ricorso il 31 marzo 2009, proponendo che sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
Dopo la risposta non sono più intervenuti scambi di allegati tra le parti.
K.
Con decisione incidentale del 27 maggio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Mediante scritto del 15 giugno 2009, il
ricorrente ha richiesto di essere esentato dal detto pagamento. Invitato
da questo Tribunale a riempire l'apposito formulario “Domanda di
gratuito patrocinio”, il ricorrente lo ha ritornato compilato, senza
giustificativi, il 21 luglio 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
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interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove
disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto a tre quarti di
rendita o ad una rendita intera.
5.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, che prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per
cui era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta.
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In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 12
marzo 2004. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 12 marzo 2003 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita fosse sorto tra tale data e il 21 ottobre 2008, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29
cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
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vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 4 gennaio 2006 (doc. 44), dai referti d'esami
pneumologici del mese di luglio 2006, del 12 ottobre 2006, del 12
gennaio e 10 marzo 2007 (doc. 64, 68 e 74), e dalle diverse prese di
posizione della dott.ssa C._______, medico dell'UAIE, tra cui, in
special modo, quella del 19 febbraio 2008 (doc. 49, 62, 72, 78 e 92),
risulta la diagnosi di sindrome cervico-brachiale e vertebro-lombare, di
BPCO, d'OSAS, di esiti da frattura della clavicola destra, d'obesità,
d'ipercolesterolemia, di tabagismo, d'esofagite da reflusso e di esiti da
ulcera duodenale e da emorroidi.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo per
scostarsene. A questo proposito, pur ammettendone l'esistenza, il
collegio giudicante considera che la sindrome iniziale del canale
carpale a destra (doc. 46) e la diminuzione del visus (doc. 89),
menzionate sporadicamente agli atti, sono ininfluenti sulla capacità
lavorativa.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
di almeno il 40% durante almeno un anno.
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosti-
cate sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha considerato, nella
sua perizia E 213 del 4 gennaio 2006, che il ricorrente è in grado di
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continuare a svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro e che può
esercitare attività leggere confacenti, stabilendo cionondimeno un
grado d'invalidità del 60%. Ora, indipendentemente dal suo carattere
contraddittorio, questa valutazione non tiene conto dei diversi elementi
diagnostici rivelatisi in seguito, prima fra tutti l'OSAS, per cui la sua
pertinenza in questa sede deve essere relativizzata.
Dal canto suo, la dott.ssa C._______ ha osservato, nella sua ultima
presa di posizione del 19 febbraio 2008 (doc. 92), in cui ha tenuto
conto di tutte le componenti diagnostiche enumerate al consid. 9.1,
che l'incapacità lavorativa del ricorrente è pari al 70% per le attività di
muratore e pescatore e pari al 50% in un'attività sostitutiva leggera,
“sans effort physique, assise et sans usage répétitif ni surélevé du
bras droit”, come sorvegliante di parcheggi o magazziniere, e ciò dal
19 gennaio 2005 (data d'esecuzione della RM di cui al doc. 28). Il
medico dell'UAIE ha giustificato questi valori specificando che l'OSAS
di grado severo, nell'ambito dell'obesità, della BPCO medio-grave e
dei disturbi al rachide, ha un influsso importante sulla capacità
lavorativa, limitando il tempo di lavoro e gli sforzi esigibili da parte del
ricorrente.
10.2 Visto quanto precede, il collegio giudicante non può che aderire
all'apprezzamento della dott.ssa C._______ e riconoscere che
l'incapacità lavorativa del ricorrente ammonta al 70% nelle attività di
muratore e pescatore ed al 50% in attività leggere confacenti, e ciò a
decorrere dal 19 gennaio 2005. È quindi a giusto titolo che l'UAIE ha
fissato l'inizio del diritto alla rendita al 1° gennaio 2006, ossia dopo un
anno d'incapacità lavorativa superiore al 40% (art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI).
11.
11.1 Come già esposto al consid. 7.5., secondo l'art. 16 LPGA, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
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In concreto, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità, l'11
marzo 2008 (doc. 93), conformemente al metodo del confronto dei
redditi, sulla base delle statistiche dell'ILO relative al 2005, in assenza
di dati affidabili all'incarto, considerando un salario da valido, come
operaio agricolo, di EUR 1'239.- al mese, e un salario da invalido,
nell'attività di manovale nel settore dell'edizione, di EUR 1'186.66,
ridotto del 15% viste le circostanze personali del ricorrente, ossia EUR
1'008.86, e nella misura del 50%, cioè EUR 504.33. Comparando il
salario da valido con quello da invalido, secondo la formula [(1'239 –
504.33) : 1239 x 100], l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del
59.30%, equivalente a un grado d'invalidità del 59%, il quale dà diritto
ad una mezza rendita d'invalidità.
11.2 Al fine di eseguire il suo calcolo, l'UAIE ha optato per un salario
da valido di EUR 1'239.- come operaio agricolo, e ciò nonostante il
fatto che l'ultimo lavoro esercitato in Italia dal ricorrente sia stato
quello di pescatore, con un salario mensile di soli EUR 518.-. Ora,
benché questa attività non rientri esplicitamente in nessuna delle
categorie professionali dell'ILO (), la scelta
dell'UAIE deve essere confermata, nella misura in cui essa è
ragionevole, favorevole al ricorrente e, per di più, da quest'ultimo non
contestata.
11.3 Per quanto riguarda il salario da invalido, l'UAIE ha tenuto conto
unicamente dell'attività di manovale nel settore dell'edizione,
tralasciando le altre attività selezionate per il calcolo del grado
d'invalidità, nella misura in cui i corrispondenti salari sono superiori al
salario da valido (EUR 1'276.89 per un cassiere nel commercio al
dettaglio e EUR 1'396.77 per un impiegato allo stoccaggio nel
commercio all'ingrosso). Ora, secondo la descrizione fornitane
dall'ILO, l'attività di manovale nel settore dell'edizione implica
principalmente degli sforzi fisici (“[...] tasks requiring […] mainly
physical effort”), per cui contraddice l'esigibilità formulata dalla
dott.ssa C._______, secondo la quale l'esercizio di un'attività leggera
di sostituzione deve avvenire, in particolare, “sans effort physique”
(doc. 92); questa constatazione vale anche per quanto concerne
l'attività d'impiegato allo stoccaggio. Ne consegue che, così come
calcolato dall'UAIE, con una riduzione limitata al 15%, il salario da
invalido non può essere approvato in questa sede.
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Ciò detto, appare chiaro a questo punto che le tre attività sostitutive
indicate dalla dott.ssa C._______ o non rientrano in nessuna delle
categorie dell'ILO, come quella di sorvegliante di parcheggi o di musei,
o corrispondono a delle attività che implicano prevalentemente degli
sforzi fisici, come quella d'impiegato allo stoccaggio nel commercio
all'ingrosso, oppure la loro rimunerazione è di molto superiore a quella
di un operaio agricolo, come è il caso per dei venditori di biglietti alla
cassa (EUR 1'679.59).
11.4 Il reddito teorico da invalido può essere ridotto per tenere conto
dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75 consid. 5 e 6). Ora,
vero è che, di principio, secondo la giurisprudenza menzionata, il
giudice non può, senza valido motivo, scostarsi dalla valutazione
operata dall'amministrazione, la quale gode di un ampio potere
d'apprezzamento. In concreto, tuttavia, il collegio giudicante è
dell'avviso che il salario da invalido deve essere ridotto di almeno il
20% a causa della particolarità del danno alla salute subito dal
ricorrente, che gli permette di svolgere unicamente un'attività “sans
effort physique, assise et sans usage répétitif ni surélevé du bras
droit”, e considerato che le limitazioni funzionali, incontestabilmente
presenti, sono di natura particolarmente incisiva e non permettono di
sfruttare al meglio la residua capacità di lavoro, tenuto conto inoltre sia
dell'età del ricorrente che delle difficoltà di reinserimento. Una tale
riduzione, nella fattispecie, non può quindi essere considerata come
una violazione del diritto federale, rispettivamente come un eccesso o
un abuso del potere di apprezzamento.
Ciò significa che il grado d'invalidità si situa approssimativamente tra il
62 e il 64%, a seconda che si riconosca una riduzione del salario da
invalido del 20% [(1'239 – 474.66) : 1'239 = 61.69%] oppure del 25%
[(1'239 – 444.99) : 1'239 = 64%], corrispondente al massimo previsto
dalla giurisprudenza. Ne discende che il ricorrente ha diritto a tre
quarti di rendita.
12.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione dell'UAIE
del 21 ottobre 2008 riformata, nel senso che al ricorrente è
riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° gennaio
2006.
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13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, non sono prelevate spese processuali. Di conseguenza, la
domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per
il tramite di un rappresentante professionale, è giustificato assegnarli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.- (art. 7 e segg. del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UAIE del 21 ottobre 2008 è
riformata, nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a tre
quarti di rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2006.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli le prestazioni spettanti
al ricorrente.
3.
Non si prelevano spese processuali e la domanda di gratuito patrocinio
è dichiarata priva d'oggetto.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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