Corte II I
C-776/2007
{T 0/2}
Sentenza del 13 gennaio 2009
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Dott. Giovanna Bonafede,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-776/2007
Fatti:
A.
All'inizio degli anni novanta, A._______, cittadino italiano nato il..., ha
lavorato in qualità di frontaliere presso diversi esercizi pubblici del
Canton Ticino.
B.
Con decreto d'accusa del 12 novembre 1992, il Procuratore Pubblico
della Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato A._______ autore
colpevole di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuta
contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.21) e
infrazione all'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della
circolazione stradale (ONC, RS 741.11), condannandolo alla pena di
novanta giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio della
Confederazione per un periodo di tre anni, pene entrambe sospese
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
C.
Con decisione del 16 febbraio 1993, l'Ufficio federale degli stranieri
(UFS; attualmente UFM) ha pronunciato nei confronti dell'interessato
un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 15 febbraio 1998.
L'autorità inferiore ha motivato la decisione come segue:
"Il ritorno è indesiderato per motivi inerenti al suo comportamento (ripetuto
furto consumato e tentato; ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
e infrazione all'Ordinanza sulle norme della circolazione)."
D.
L'11 febbraio 2002, il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone
del Ticino ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di A._______
siccome ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà e
infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena di
venti giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni.
E.
Con sentenza del 3 agosto 2006, il presidente della Corte delle Assise
correzionali di Lugano ha dichiarato A._______ colpevole di ripetuto
furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento, violazione di
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domicilio, infrazione grave alle norme sulla circolazione, inosservanza
dei doveri in caso di infortunio, ripetuta circolazione malgrado la
revoca e ripetuto furto d'uso, condannandolo in contumacia alla pena
di cinque mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena
addizionale a quelle inflittegli con le sentenze del Tribunale di
B._______ del 13 febbraio 2003 (sette mesi di reclusione), del 7 aprile
2004 (dieci mesi di reclusione) e del 21 settembre 2004 (otto mesi di
reclusione), nonché all'espulsione dal territorio svizzero per tre anni,
pena quest'ultima sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni. La suddetta autorità ha inoltre revocato la sospensione
condizionale della pena di venti giorni di detenzione inflitta
all'interessato in data 11 febbraio 2002, ordinandone pertanto
l'esecuzione.
F.
Con decisione dell'8 dicembre 2006, l'UFM ha pronunciato nei
confronti di A._______ un secondo divieto d'entrata in Svizzera valido
fino al 7 dicembre 2011. L'autorità inferiore ha motivato la decisione
come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (ripetuto danneggiamento e furto, in parte tentato; violazione
di domicilio; infrazione grave alle norme sulla circolazione; inosservanza dei
doveri in caso di infortunio) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
G.
In data 30 gennaio 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone
l'annullamento, la restituzione dell'effetto sospensivo al suo ricorso,
nonché la concessione del gratuito patrocinio.
A sostegno del proprio gravame egli ha affermato di avere dei legami
stretti con la Svizzera, paese in cui è nato ed ha vissuto per gran parte
della sua vita e dove risiede la figlia C._______, nata il... dalla
relazione con la compagna D._______. Il ricorrente ha rilevato che il
provvedimento impugnato va ad inasprire la pena accessoria di tre
anni di espulsione pronunciata nei suoi confronti dall'autorità penale,
compromettendo così la sua relazione con la figlia, in violazione del
diritto al rispetto della vita privata e familiare garantitogli dall'art. 8
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della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). L'interessato
ha infine dichiarato che non esistono dei motivi tali da giustificare
un'ingerenza nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU e di svolgere con profitto un programma di reinserimento e
recupero.
H.
Con decisione incidentale del 5 marzo 2007, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha respinto
l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso,
accogliendo al contrario la richiesta del ricorrente tendente al
conferimento del gratuito patrocinio.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 6 giugno 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della
ripetizione delle infrazioni da esso commesse da oltre dieci anni sia in
Svizzera che all'estero, A._______ ha dimostrato che la sua presenza
sul territorio della Confederazione costituirebbe una reale minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi della giurisprudenza e della
prassi in materia. Essa ha inoltre affermato che la compagna e la figlia
dell'interessato possono rendergli visita all'estero, precisando che
quest'ultima è nata nel 2002 ovvero prima degli ultimi reati commessi
in Svizzera che hanno condotto all'adozione del provvedimento
impugnato.
J.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 16 luglio 2007, il ricorrente ha rilevato come le
circostanze che hanno portato alla sentenza della Corte delle assise
correzionali di Lugano risalgono al 2002, che il giudice ha tenuto conto
della sua scemata responsabilità e del fatto che egli ha iniziato un
trattamento terapeutico per uscire dalla sua situazione di tossicomane.
Egli ha poi sottolineato che il suo comportamento non rappresenta una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave e lesiva di un
interesse fondamentale della società ai sensi della giurisprudenza in
materia, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico.
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K.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
15 agosto 2007, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni.
L.
Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 6 ottobre
2008, il Tribunale ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito al
programma di reinserimento e recupero intrapreso in Italia, alla sua
situazione professionale posteriore al ricorso, nonché a produrre un
estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano.
M.
Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 9 dicembre 2008,
l'interessato ha prodotto copia degli atti attestanti il suo affidamento
nel maggio 2006 ai servizi sociali per l'espiazione dell'ultima parte
delle pene inflittegli nella vicina Penisola, i contratti di lavoro relativi
alle attività lucrative esercitate dal maggio 2007, un estratto
aggiornato del suo casellario giudiziale italiano, nonché documenti
certificanti l'espiazione presso le autorità carcerarie ticinesi della pena
di venti giorni di detenzione inflittagli in data 11 febbraio 2002 dal
Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino.
N.
Completando ulteriormente l'istruttoria, con scritto del 15 dicembre
2008, il TAF ha invitato il ricorrente ad indicare per quale reato egli è
stato condannato in data 9 giugno 2006 a otto mesi di reclusione e se
e quando ha espiato la pena inflittagli.
O.
Dando seguito a questa richiesta, il 19 dicembre seguente, A._______
ha affermato di essere stato ritenuto colpevole di evasione continuata
per avere in tre occasioni, mentre era al beneficio degli arresti
domiciliari, lasciato il suo domicilio, precisando che la pena inflittagli
non è stata scontata a seguito della concessione dell'indulto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
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l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS, CS 1 117).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato) e di alcune ordinanze d'esecuzione in
virtù dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nel suo gravame del 30 gennaio 2007, il ricorrente ha affermato che il
divieto d'entrata in oggetto inasprisce senza giustificazione alcuna
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l'espulsione della durata di tre anni pronunciata nei suoi confronti dalle
autorità penali ticinesi con sentenza del 3 agosto 2006.
La pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in
applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre
1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, è
decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge
federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del
Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le
disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). Di
transenna, a norma di una consolidata giurisprudenza, giova
comunque ricordare che l'autorità amministrativa non è vincolata dalle
considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire, pertanto essa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se
da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della
migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa
si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129
II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
Le argomentazioni del ricorrente in merito all'espulsione penale
pronunciata nei suoi confronti non possono pertanto essere prese in
considerazione.
5.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero
ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle
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autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13;
63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una
misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile
perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di
punire un determinato comportamento.
6.
L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
6.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1
consid. 3.6.1)
6.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si debba ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
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1977, pag. 1999, punti 33-35; del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
6.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
e il fatto di fondarsi unicamente su dei motivi generali di natura
preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3
par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una condanna penale anteriore
sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e
sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le
autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico,
effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia
dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli
apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole,
quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le
circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di
una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze,
non è quindi escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca
una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid.
3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale
2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE
del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le
sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
6.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
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compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1, sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007).
7.
Nella fattispecie, tra il 1992 ed il 2006, A._______ è stato condannato
a tre riprese in Svizzera per svariati reati (ripetuto furto consumato e
tentato, ripetuta contravvenzione alla LStup, infrazione all'ONC,
circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della
circolazione, ripetuto furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento,
violazione di domicilio, infrazione grave alle norme della circolazione,
inosservanza dei doveri in caso di infortunio, ripetuta circolazione
malgrado la revoca e ripetuto furto d'uso), con conseguenti condanne
a rispettivamente novanta giorni, venti giorni e cinque mesi di
detenzione. A seguito del comportamento dell'interessato, l'autorità di
prime cure ha pronunciato nei suoi confronti nel 1993 una prima
decisione di divieto d'entrata della durata di cinque anni a cui ne ha
fatto seguito in data 8 dicembre 2006 una seconda, valida fino al
7 dicembre 2011, provvedimento che l'UFM ha ritenuto giustificato per
dei motivi di ordine e di sicurezza pubblici. Il ricorrente è stato inoltre
oggetto di molteplici procedimenti penali in Italia dal 1997 al 2006. In
particolare, in data 13 febbraio 2003 egli è stato ritenuto colpevole di
ricettazione (reato commesso nel marzo 1994) con conseguente
condanna a sette mesi di reclusione, mentre il 7 aprile 2003 è stato
condannato a dieci mesi di reclusione per furto tentato e consumato
(reati commessi nel 1995). In data 21 settembre 2004, l'interessato è
stato poi nuovamente ritenuto colpevole di furto e condannato a otto
mesi di reclusione (reato commesso nel febbraio 2004), mentre il
9 giugno 2006 le autorità penali italiane l'hanno condannato per
evasione continuata (reato commesso nel 2004) a otto mesi di
reclusione, pena non scontata a seguito della concessione dell'indulto
(cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 14 novembre 2008).
Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di
ripetute infrazioni all'ordine pubblico tra il 1991 ed il 2004, sia in
Svizzera che in Italia. Sebbene da oltre quattro anni dalla commissione
dell'ultimo reato A._______ non ha più dato adito a lagnanza alcuna
(cfr. estratti del casellario giudiziale italiano del 14 novembre 2008 e
condanne subite in Svizzera), il Tribunale constata come egli abbia
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trascorso buona parte di questo lasso di tempo dapprima in regime di
carcerazione e successivamente in affidamento presso i competenti
servizi sociali della vicina Penisola. Tenuto conto di ciò, nonché del
fatto che egli ha recidivato i suoi comportamenti delittuosi durante un
lasso di tempo estremamente ampio, si può ritenere come nella
fattispecie non sia trascorso un periodo sufficientemente lungo dalla
commissione delle ultime infrazioni tale da permettere di ritenere che
A._______ non rappresenta più un rischio per la sicurezza e l'ordine
pubblici elvetici.
Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere l'esistenza a
tutt'oggi di una minaccia attuale e di un bisogno di sicurezza elevato,
tali da giustificare l'adozione di una misura tendente alla prevenzione
di nuove attività delittuose. L'autorità di prime cure ha dunque
applicato in modo appropriato i principi della regolamentazione
comunitaria e della giurisprudenza della CGCE concernente la gravità,
la realtà e l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per la
sicurezza e l'ordine pubblici. Pertanto, tenuto conto degli interessi
pubblici fondamentali in gioco, il Tribunale ritiene che il provvedimento
emanato dall'autorità intimata sia giustificato anche ai sensi delle
disposizioni dell'ALC.
8.
Nel corso della procedura, A._______ ha affermato che il divieto
d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità
di mantenere i suoi legami con la figlia C._______, prevalendosi quindi
del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8
CEDU.
8.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta
disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli.
Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere
una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein
gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento
od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in
principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio
(cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid.
1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr. inoltre ALAIN WURZBURGER, La
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jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997,
p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS
101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata
e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1
CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce
alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
8.2 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono
fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione
di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione
(DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289
consid. 1c). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari
precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando
essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia
grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono
dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257
consid. 1d).
8.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A._______ ha
riconosciuto la figlia C._______(cfr. atto di nascita del 12 febbraio
2002). L'autorità parentale sulla bambina è stata attribuita alla madre,
al contrario non risulta alcuna informazione in merito alle modalità e la
frequenza dell'esercizio dei diritti di padre da parte dell'interessato. Per
quanto attiene in particolare l'esercizio di un diritto di visita del
ricorrente sulla figlia, egli non potrebbe comunque prevalersi della
protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto,
secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il figlio
minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessita
la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle
circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di
vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato
dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla
sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere
più complicato in ragione della partenza del ricorrente all'estero (cfr. in
particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del
Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e
2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).
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8.4 Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del
diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita
dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti,
conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e
delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del
20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo
titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti
interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato
all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di
quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633
consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib precitato consid. 4a; decisione del
Tribunale federale 2A.614/2005 precitata consid. 4.2.1).
Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con
il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico
elvetico e fatto correre dei seri pericoli alla collettività di cui le autorità
amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione.
Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio
svizzero prevale manifestamente, in ragione della reiteratezza delle
infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo
interesse privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione.
Infine, la distanza modesta che separa E._______, luogo di residenza
di C._______, da F._______ (provincia di B._______), domicilio del
ricorrente, è tale da permettere alla madre di condurre quest'ultima dal
padre con una certa frequenza, così da garantire la salvaguardia della
relazione padre-figlia.
Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non
può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con sua
figlia risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi
confronti in data 8 dicembre 2006.
9.
Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo di
cinque anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
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9.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg.
e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991,
pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
9.2 A._______ si è reso protagonista di molteplici infrazioni durante
un lasso di tempo particolarmente rilevante (1991 – 2004), di modo
che il suo reiterato comportamento delittuoso non può quindi essere
ritenuto di lieve gravità e la sua condotta non può certo essere
minimizzata.
Il Tribunale rileva come nel corso della procedura, il ricorrente abbia
posto l'accento sulla sua attitudine esemplare tenuta in sede di
espiazione della pena, nel periodo di affidamento in prova, come
peraltro documentato dalle risultanze agli atti (cfr. rapporti del
dipartimento delle dipendenze del 27 marzo 2006 e della direzione
casa circondariale di B._______ del 6 aprile seguente) e sulla sua
reintegrazione professionale.
Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'interessato, il fatto che egli
abbia tenuto un comportamento esemplare in sede di espiazione della
pena e che a far data dalla sua scarcerazione (affidamento in prova)
nel maggio 2006 egli ha svolto proficuamente un programma di
reinserimento e di recupero non è decisivo, in quanto costituisce il
minimo che si possa attendersi da lui (cfr. a questo titolo la sentenza
del Tribunale federale 2C_42/2007 del 30 novembre 2007, consid. 4.3).
Allo stesso modo, la sua reintegrazione a livello professionale in
qualità di pizzaiolo (cfr. contratti di lavoro agli atti), nonché il fatto che
nell'autunno 2008 abbia scontato presso gli istituti carcerari ticinesi la
pena detentiva di venti giorni inflittagli dalla Corte delle Assise
Correzionali di Lugano il 3 agosto 2006 (cfr. ordine di esecuzione e di
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scarcerazione agli atti), non presentano un carattere eccezionale e
non sono tali da permettere di modificare l'apprezzamento della
fattispecie.
9.3 Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli
interessi di A._______ si trova in Italia, paese in cui ha vissuto gran
parte della sua vita (cfr. certificati di domicilio agli atti). Per quanto
attiene la relazione del ricorrente con la figlia C._______e la
compagna D._______ si rinvia a quanto esposto al punto 8 della
presente sentenza. Si può pertanto affermare che il rapporto
dell'interessato con la Svizzera non è irrinunciabile.
9.4 Tenuto conto dell'insieme deli elementi oggettivi e soggettivi della
causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il
Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del
ricorrente dal territorio della Confederazione prevale su quello privato
di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Visto il
reiterato comportamento riprovevole di cui si è reso protagonista
l'interessato sia in Italia che in Svizzera, il TAF ritiene che il suo
allontanamento da quest'ultimo paese per una durata di cinque anni
appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della
sicurezza pubblici ricercati con questa misura.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione dell'8 dicembre 2006 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Con decisione incidentale del 5 marzo 2007, il TAF ha accolto la
richiesta del ricorrente tendente al conferimento del gratuito patrocinio,
di modo che egli può essere dispensato dal pagamento delle spese
processuali ed ha inoltre diritto ad un'indennità per il patrocinio
d'ufficio (art. 65 PA e art. 8 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua
difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene che il
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versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 1'200.- (IVA compresa)
appaia equa.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Il ricorrente riceverà 1'200.- franchi (IVA compresa) a carico della
cassa del Tribunale amministrativo federale a titolo di indennità per
gratuito patrocinio.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 1 613 743)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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