Corte II I
C-776/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° l u g l i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 dicembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-776/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 14 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
comunicato ad A_______, cittadina italiana, nata il , che la sua
richiesta del 21 novembre 2006 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile;
con gravame del 1° febbraio 2008, consegnato alla posta il giorno
successivo, A_______, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità;
a suffragio delle sue conclusioni produce tre certificati medici di
recente esecuzione (Dott.ri Diana, Alberico e Carbonari);
chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al
proprio consulente medico, Dott. Luthi, il quale, nella sua relazione del
20 aprile 2008, ha proposto di far eseguire accertamenti completivi
approfonditi, ossia un rapporto d'esame ortopedico/neurologico ed una
relazione d'esame psichiatrico, nonché un'aggiornata perizia medica
particolareggiata;
l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 22 maggio
2008, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
in data 28 maggio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso alla ricorrente le osservazioni dell'amministrazione e l'ha
invitata a volersi esprimere in merito entro 20 giorni dalla ricezione
dell'ordinanza;
l'interpellata non ha risposto;
in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
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172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che le indagini specialistiche
(ortopedica/neurologica e psichiatrica) appaiono indispensabili, i pareri
essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A_______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa
(o attendere alle usuali faccende domestiche) e, se del caso, in quale
misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 14 dicembre 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI
intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il Presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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