Corte II I
C-777/2007
{T 0/2}
Sentenza del 9 gennaio 2009
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Daniel Ponti,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-777/2007
Fatti:
A.
Con sentenza del 5 luglio 1993, il Tribunale di Torino ha dichiarato
A._______, cittadino italiano nato l'..., colpevole di bancarotta
fraudolenta, violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto continuata, false
comunicazioni continuate e simulazione di crediti inesistenti,
condannandolo alla pena di due anni di reclusione, poi sospesi.
B.
In data 3 dicembre 2004, l'interessato è stato condannato in
contumacia dal Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) alla
pena di un anno di detenzione per appropriazione indebita.
C.
In data 24 gennaio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
di Bellinzona (di seguito: SPI) ha rilasciato a A._______ un permesso
di dimora temporaneo (permesso L) valido limitatamente a 120 giorni
all'anno per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente. Egli è poi
stato assunto in qualità di direttore generale presso una società di
Chiasso. Nel gennaio 2006 l'interessato è stato nuovamente posto a
beneficio di un permesso di corta durata.
D.
Il 24 luglio 2006, il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone
del Ticino ha promosso l'accusa e promosso l'arresto nei confronti di
A._______ per i titoli di truffa per mestiere, subordinatamente truffa,
appropriazione indebita ed amministrazione infedele.
E.
In data 6 novembre 2006, l'interessato è stato estradato in Francia,
dove è poi stato posto in detenzione a seguito della condanna
pronunciata nei suoi confronti nel dicembre 2004.
F.
Con decisione dell'11 dicembre 2006, notificata il 23 dicembre
seguente, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata in Svizzera valido fino al 10 dicembre 2009. L'autorità
inferiore ha motivato la decisione come segue:
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"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento (estradato in Francia per truffa) e per motivi di ordine e di
sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
G.
In data 30 gennaio 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendo la
restituzione dell'effetto sospensivo al suo ricorso.
A sostegno del proprio gravame esso ha rilevato che la misura
pronunciata nei suoi confronti costituisce una violazione del suo diritto
di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la
sua difesa relativamente al procedimento aperto nei suoi confronti in
Ticino, diritto espressamente sancito dall'art. 6 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101).
H.
Con decisione incidentale del 15 febbraio 2007, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha respinto
l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 23 maggio 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della
natura, della gravità e della ripetizione delle infrazioni da esso
commesse sia in Francia che in Svizzera, A._______ ha dimostrato
che la sua presenza sul territorio della Confederazione costituirebbe
una reale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi della
giurisprudenza e della prassi in materia. Essa si è inoltre riservata di
prorogare gli effetti della misura adottata nei confronti dell'interessato
secondo l'esito del procedimento penale attualmente pendente in
Ticino, rammentando infine la possibilità per il ricorrente di richiedere
dei salvacondotti ad hoc per poter presenziare ai relativi atti istruttori.
J.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 22 giugno 2007, il ricorrente ha rilevato di
avere commesso degli atti illeciti di natura patrimoniale e di non
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particolare gravità, di modo che egli non rappresenta una minaccia
effettiva, attuale e sufficientemente grave e lesiva di un interesse
fondamentale della società ai sensi della giurisprudenza in materia,
tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico. Egli ha
inoltre sottolineato come la condanna subita in Francia si riferisce a
fatti risalenti al 1999 e che per quanto attiene il procedimento penale
in Ticino, ancora in fase istruttoria, fino ad un'eventuale condanna
definitiva, vige il principio della presunzione di innocenza. A._______
ha infine affermato che la difficoltà ad ottenere dei salvacondotti per
recarsi in Svizzera al fine di presenziare all'assunzione di prove ed ai
suoi interrogatori, comporta una violazione del suo diritto di disporre
del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa,
sancito dall'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) e del suo diritto
a seguire personalmente le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto
in Svizzera, di offrire mezzi di prova e di partecipare alla loro
assunzione, quale diretta emanazione del diritto di essere sentito di
cui all'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101).
K.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
10 luglio 2007, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni.
L.
Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 25 febbraio
2008, il Tribunale ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito
all'andamento del procedimento penale aperto nei suoi confronti in
Svizzera, in particolar modo per quanto attiene ai tempi approssimativi
dello stesso.
M.
Dando seguito a questa richiesta, agendo per il tramite del suo nuovo
patrocinatore, con missiva del 6 marzo 2008, l'interessato, dopo aver
consultato il magistrato inquirente ha comunicato che, in ragione della
complessità finanziaria della fattispecie un eventuale processo non
potrà essere celebrato prima del 2010.
N.
Su richiesta formulata dal Tribunale il 27 giugno 2008, il 17 luglio
successivo A._______ ha prodotto un estratto aggiornato del suo
casellario giudiziale italiano e del certificato dei carichi penali
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pendenti.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS del 1931, CS 1 117).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in
virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la
procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
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davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nel corso della procedura il ricorrente ha rilevato come il fatto che il
rilascio di salvacondotti ad uno straniero oggetto di una decisione di
divieto d'entrata costituisce una misura eccezionale e che la prassi
restrittiva in materia limiterebbe in maniera intollerabile il suo diritto
alla difesa, con conseguente violazione dell'art. 6 CEDU.
Giova rammentare a questo titolo che il TAF può esaminare
unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa
competente si è pronunciata con una decisione, la quale determina
l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et
933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.).
In casu, l'oggetto della presente procedura è limitato al solo esame
della fondatezza della decisione di divieto d'entrata pronunciata
l'11 dicembre 2006. Pertanto le argomentazioni del ricorrente in merito
alle difficoltà relative all'ottenimento di salvacondotti per la Svizzera,
con conseguente postulata impossibilità di difendersi adeguatamente
in sede penale, non possono essere esaminate, in quanto esulano
dall'oggetto del litigio.
Si rileva infine che l'art. 6 CEDU, norma che garantisce il diritto ad
un'equa e pubblica udienza e di cui si prevale la ricorrente nel suo
gravame, non è applicabile in materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF
123 II 472 consid. 4c e riferimenti ivi citati).
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5.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero
ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13;
63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una
misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile
perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di
punire un determinato comportamento.
6.
L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
6.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
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(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1
consid. 3.6.1)
6.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si debba ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35; del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
6.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par. 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
e il fatto di fondarsi unicamente su dei motivi generali di natura
preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3
par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una condanna penale anteriore
sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno
determinata emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e
sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le
autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico,
effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia
dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli
apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole,
quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le
circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di
una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze,
non è quindi escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca
una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid.
3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale
2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE
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del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le
sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
6.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1, sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007).
7.
Nella sua replica del 22 giugno 2007, A._______ ha dichiarato che il
procedimento penale aperto a suo carico in Ticino si trova ancora in
fase istruttoria, come è peraltro il caso a tutt'oggi (cfr. scritto del
ricorrente del 6 marzo 2008) e che quindi, in assenza di una condanna
penale cresciuta in giudicato ed in virtù del principio "in dubio pro reo",
non è possibile considerarlo uno straniero indesiderabile ai sensi
dell'art. 13 cpv. 1 LDDS.
Il principio della presunzione di innocenza ("in dubio pro reo"), garantito
dall'art. 32 cpv. 1 della Cst, nonché dall'art. 6 cifra 2 CEDU, trova
applicazione unicamente nel diritto penale. Il divieto d'entrata in
oggetto, al contrario, non costituisce una sanzione di carattere penale,
ma bensì una misura preventiva di polizia (cfr. DTF 129 IV 246 consid.
3.2, sentenze del Tribunale amministrativo federale C-88/2006 del
13 giugno 2007 consid. 5.1; C-103/2006 dell'8 agosto 2007 consid. 5.1
e riferimenti ivi citati). L'emanazione di una misura di divieto d'entrata
in Svizzera malgrado l'assenza di una decisione cresciuta in giudicato
non configura quindi una violazione del principio della presunzione di
innocenza ancorato nella Costituzione. A questo titolo giova infine
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rilevare che, a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza,
l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del
giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio
secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di
valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle
stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice
penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr.
DTF 131 II 352 consid 4.3.2. e giurisprudenza ivi citata). Nella misura
in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non
persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è
chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla
base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In
effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione
della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità
amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
L'argomentazione sollevata dal ricorrente in merito alla presunta
violazione del principio "in dubio pro reo" non può pertanto essere presa
in considerazione.
8.
Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che A._______ è stato
condannato in data 5 luglio 1993 dalle autorità penali italiane a due
anni di reclusione, poi sospesi, per bancarotta fraudolenta, violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto continuata, false comunicazioni continuate
e simulazione di crediti inesistenti (fatti avvenuti negli anni 1987 –
1988). Con sentenza del 3 dicembre 2004, il Tribunal de Grande
Instance de Paris ha ritenuto il ricorrente colpevole di appropriazione
indebita (reato commesso nel 1999), condannandolo ad un anno di
reclusione, pena scontata dall'interessato dopo la sua estradizione in
Francia avvenuta nel novembre 2006. Nei confronti di A._______ è
infine tuttora pendente in Ticino un procedimento che lo vede imputato
per i titoli di truffa per mestiere, subordinatamente truffa,
appropriazione indebita ed amministrazione infedele, il quale si
riferisce a fatti verificatesi tra l'autunno 2004 e l'estate 2006.
L'interessato si è pertanto reso colpevole di molteplici reati di carattere
patrimoniale.
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Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse
pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi dal ricorrente,
questi ultimi non riguardano comunque beni giuridici estremamente
sensibili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di
stupefacenti o di altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine
pubblico (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza
del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS
142.203], pag. 77). In queste circostanze, il provvedimento litigioso
potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di
elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi
negativa sulla condotta dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale
federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e 2A.410/2004 del
14 aprile 2005 consid. 4 e sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-5549/2007 del 17 marzo 2008).
A._______ ha commesso le suesposte infrazioni per un notevole lasso
di tempo. A questo titolo occorre relativizzare il fatto che a partire
dall'emanazione del divieto d'entrata oggetto della presente vertenza
nel dicembre 2006 la sua attitudine non ha dato adito a lagnanza
alcuna in patria (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano e
certificato dei carichi pendenti del 2 luglio 2008). Il 6 novembre 2006
l'interessato è stato infatti estradato in Francia dove ha scontato la
pena di un anno pronunciata nei suoi confronti in data 3 dicembre
2004, di modo che a partire dalla sua scarcerazione non è trascorso
un lasso di tempo sufficientemente lungo tale da fare supporre un
cambiamento di rotta duraturo e definitivo nella vita dell'interessato.
Per quanto attiene in particolare il piano delittuoso da esso architettato
in Svizzera, durato per ben circa due anni, si rileva che il ricorrente ha
reiterato il proprio comportamento in pendenza della condanna
pronunciata dalle autorità transalpine. Giova poi sottolineare che il
procedimento penale aperto nei suoi confronti in Ticino si riferisce a
reati commessi su vasta scala i quali hanno comportato un flusso di
capitali di oltre Fr. 10 milioni (cfr. scritto del patrocinatore del 6 marzo
2008), cagionando quindi un danno notevole. Date le circostanze, il
Tribunale constata come vi siano nella fattispecie elementi
sufficientemente concreti e precisi tali da permettere di formulare una
prognosi negativa sulla condotta dell'interessato.
Pagina 11
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Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere l'esistenza a
tutt'oggi di una minaccia attuale e di un bisogno di sicurezza elevato,
tali da giustificare l'adozione di una misura tendente alla prevenzione
di nuove attività delittuose. In conclusione, sebbene il procedimento
penale aperto nei confronti di A._______ sia tutt'ora in corso, il
Tribunale ritiene che l'autorità di prime cure ha applicato in modo
appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della
giurisprudenza della CGCE concernente la gravità, la realtà e
l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per la sicurezza
e l'ordine pubblici. Pertanto, tenuto conto degli interessi pubblici
fondamentali in gioco, il Tribunale ritiene che il provvedimento emanato
dall'autorità intimata sia giustificato anche ai sensi delle disposizioni
dell'ALC.
9.
Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la sua durata, fissata a tre anni dall'autorità
intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
9.1 Al momento di pronunciare un divieto d'entrata, l'autorità
amministrativa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL, op.
cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.).
Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione
personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse
pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento
appaia essenziale ed idoneo per raggiungere lo scopo perseguito dalla
misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne
consegue (cfr. DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I
219 consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della
Confederazione [GAAC] 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
9.2 Gli atti illeciti reiteratamente commessi da A._______ per circa un
ventennio e relativi a somme di denaro particolarmente ingenti
denotano una marcata predisposizione delittuosa dell'interessato e
costituiscono una grave minaccia reale ed effettiva per l'integrità e la
credibilità della piazza economica e bancaria svizzera. Il
comportamento tenuto dal ricorrente non può quindi essere ritenuto di
Pagina 12
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lieve entità, eccezionale e la sua condotta non può certo essere
minimizzata.
9.3 Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli
interessi di A._______ si trova in Italia, paese in cui ha praticamente
sempre vissuto, eccezion fatta per un periodo trascorso in Francia e
per circa due anni vissuti in Svizzera a beneficio di un permesso di
dimora temporaneo, durante i quali egli si è reso colpevole dei reati
imputatigli dalle autorità penali ticinesi.
Dalle considerazioni che precedono ne deriva che l'interesse pubblico
all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello
privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta
valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il
divieto d'entrata di tre anni è adeguato alle circostanze del caso
concreto (art. 49 lett. c PA).
10.
Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 dicembre 2006 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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C-777/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
13 aprile 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 2 259 701 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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C-777/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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