Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-7779/2009
Sentenza del 21 febbraio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, Sede
Provinciale, via Brambilla 35, IT-22100 Como,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità\per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 novembre
2009).
C-7779/2009
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1986 al
1990 nel settore dei trasporti, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc.
7). Dopo il rimpatrio, dal 1991 al 2001, non avrebbe svolto un'attività
propriamente lucrativa ma solo piccoli lavori manuali percependo un
modesto compenso (doc. 68). Dal 1° giugno 2001 è stato assunto da un
istituto per anziani e persone inabili come manutentore generale per 20
ore settimanali (invece delle normali 39). Risulta che l'interessato ha
seguito un corso di riabilitazione al lavoro fra il 1998 ed il 2000 (cfr.
certificato del Dott. Uccello del 27 novembre 2009, allegato al ricorso).
In data 20 febbraio 2003, il nominato ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'indagine economica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che l'interessato lavorava circa metà tempo come manutentore (doc. 11 e 12). Dal punto
di vista medico è stato accertato che egli è portatore di un'insufficienza mentale lieve con disturbi della
memoria, lombosciatalgia bilaterale, in spondilodiscoartrosi L3-S1 (doc. 32). Mediante decisione del 15
novembre 2004 (doc. 44), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in favore del nominato una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto 1° febbraio 2002 (versamento retroattivo
limitato ai 12 mesi che precedevano la data di presentazione della domanda). L'evento assicurato era stato
fissato al 15 settembre 2001, data di riconoscimento dell'invalidità civile in Italia (doc. 25, 36 e 43).
B.
Nell'ottobre 2007, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto alla rendita.
Il datore di lavoro (Casa di riposo di D._______, Como), ove peraltro l'assicurato è ospite (cfr. anche la
domanda di esenzione dalla spese giudiziarie), nel questionario compilato il 16 gennaio 2009, ha
confermato che il dipendente lavora dal 1° giugno 2001 part-time (4 ore al giorno per 20 ore settimanali)
come operaio generico con mansioni leggere; l'orario di lavoro normale degli altri dipendenti con la stessa
funzione è di 38 ore la settimana. Il dipendente ha fatto registrare solo saltuarie assenze dal lavoro da
imputare a malattia (doc. 53, 56).
L'assicurato è stato visitato il 10 marzo 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Como, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "lombosciatalgia cronica
bilaterale in spondilodiscoartrosi lombosacrale, insufficienza mentale di grado lieve, deficit visivo corretto
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con lenti, operaio generico attivo part-time" ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 62). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- i risultati di esami ematochimici del 12 novembre 2004 (doc. 59);
- i risultati di una visita oftalmologica del 16 gennaio 2007 (doc. 60);
- un verbale di ricovero in pronto soccorso non leggibile (doc. 61);
- i risultati di un'elettromiografia mediana, ulnare e delle mani bilaterale dell'aprile 2008 (doc. 63).
C.
Nel suo rapporto del 13 febbraio 2009, il sanitario del Servizio medico
regionale ""Rhône" (SMR), Dott. Croisier, ha constatato che lo stato di
salute dell'assicurato era rimasto invariato rispetto all'epoca in cui gli
venne riconosciuto il diritto alla mezza rendita AI (doc. 65).
L'amministrazione ha effettuato un complemento d'istruttoria atto ad accertare quale lavoro svolgesse
l'interessato prima del settembre 2000 (doc. 66). In nome e per conto del nominato, il Patronato ACLI di
Como ha indicato che lo stesso, dal 1991 a maggio 2001 non ha svolto nessuna attività, salvo piccoli lavori
scarsamente retribuiti (doc. 68).
Con progetto di decisione del 2 settembre 2009, l'UAIE ha spiegato all'assicurato, sempre rappresentato
dal Patronato ACLI, che il precedente provvedimento del 15 novembre 2004 (diritto alla mezza rendita AI)
era manifestamente errato in quanto dagli atti risultava che egli lavorava in misura del 52%, ciò che
avrebbe comportato il diritto al quarto di rendita AI e non alla mezza rendita (doc. 71). Pertanto si rendeva
necessaria una riconsiderazione dello stesso provvedimento. L'interpellato non ha preso posizione in
merito.
Mediante decisione del 5 novembre 2009, l'UAIE ha riconsiderato la decisione del 15 novembre 2004 ed
ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2010, l'assicurato ha diritto solo al quarto di rendita AI (doc. 73).
D.
Con il ricorso depositato il 3 dicembre 2009, A.________, rappresentato
dal Patronato ACLI, chiede, sostanzialmente, il riconoscimento del suo
diritto alla rendita intera AI o, sussidiariamente, ai tre quarti di rendita.
Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un certificato medico redatto il
27 novembre 2009 dal servizio di psichiatria dell'Ospedale Sant'Anna di
Como, Sezione di Menaggio/Dongo (Dott. Uccello), dal quale si evince
che il paziente, oligofrenico lieve dal 1986 ed in costanza di abuso etilico,
è stato riabilitato fra il 1998 ed il 2000 ed è stato inserito nel mondo del
lavoro pur necessitando di un supporto continuativo (svolto da un tutore
di riferimento).
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Pagina 4
E.
Con decisione incidentale del 5 gennaio 2010, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di Fr. 300.- a titolo di presunte spese
processuali. Con scritto del 18 gennaio 2010, il Patronato ha chiesto
l'esenzione da tali spese e, in seguito, ha fatto compilare il questionario
apposito.
F.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 maggio 2010, l'UAIE propone la
reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 1° giugno 2010, la parte ricorrente è stata invitata a presentare una replica alla luce
della risposta dell'amministrazione e di altri documenti di rilievo. L'interpellata non ha esercitato tale diritto
nel termine impartito.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
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protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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Pagina 6
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
445 consid. 1.2).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'11 giugno 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V citata).
5.
Con decisione del 5 novembre 2009, in seguito a revisione d'ufficio,
l'UAIE ha sostituito la mezza rendita versata all'insorgente con un quarto
di rendita. Nella sua memoria ricorsuale, quest'ultimo non solo si oppone
alla riduzione della rendita ma postula anche il riconoscimento del suo
diritto a una rendita intera o almeno a tre quarti di rendita. La materia del
contendere non è quindi limitata alla riduzione della prestazione, ma
riguarda anche quale grado d'invalidità può essere riconosciuto
all'interessato.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
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abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
7.
7.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado
d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2
dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
7.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
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tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
7.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste
sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b
e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve
costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
7.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
8.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 15 novembre 2004, con
la quale l'Ufficio AI ha erogato in favore dell'assicurato una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio
2002 e il 5 novembre 2009, data della decisione impugnata.
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il grado
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d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
10.
10.1. Al momento in cui venne riconosciuta la mezza rendita AI dal punto
di vista medico risultava che l'assicurato soffriva di un'insufficienza
mentale lieve con disturbi della memoria, lombo sciatalgia bilaterale in
spondilodiscoartrosi L3-S1 (cfr. la perizia medica dettagliata, E 213, del
24 aprile 2003, doc. 32).
Al momento della revisione in esame, la diagnosi non è sostanzialmente mutata, ossia, secondo l'E 213 del
10 marzo 2008, sussiste un'insufficienza mentale di grado lieve, lombo sciatalgia cronica bilaterale in
spondilodiscoartrosi lombosacrale, deficit visivo corretto (doc. 62).
10.2. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, non si possono rilevare mutamenti di rilievo. Il medico dell'INPS
pone infatti un tasso d'invalidità del 50%, valutazione identica a quella
esposta nell'E 213 del 2003 ed annota che, rispetto alla precedente visita,
le condizioni di salute sono rimaste stazionarie. Dello stesso parere è il
Dott. Croisier del SMR Rhône. Egli afferma che la documentazione
esibita depone per uno "statu quo" della situazione valetudinaria. La
documentazione medica esibita con il ricorso, ossia il rapporto del Dott.
Uccello, psichiatra, non si esprime, in modo chiaro, sulla capacità
lavorativa del paziente, ma traccia piuttosto una storia clinica del caso.
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Da quanto precede, ne consegue che i presupposti dell'art. 17 LPGA non sono adempiuti. Le premesse per
procedere ad una revisione della mezza rendita AI non sono date.
11.
11.1. Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e che la loro rettifica ha una notevole importanza.
Nella fattispecie è pacifico che la decisione del 15 novembre 2004 non è stata oggetto di controllo
giudiziale di merito e che la sua rettifica potrebbe rivestire un'apprezzabile importanza nella misura in cui
se il riesame dovesse essere ammesso, la mezza rendita AI allora riconosciuta potrebbe essere ridotta o
soppressa.
11.2. Secondo la giurisprudenza, per stabilire se una decisione è
manifestamente erronea è necessario basarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento in cui la decisione in questione è stata emanata
tenuto conto della prassi in vigore all'epoca (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc
con i rif.). Lo scopo del riesame è di correggere un'applicazione iniziale
erronea del diritto come pure una constatazione inesatta dei fatti (DTF
117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Questo dovrebbe evitare
che il riesame diventi uno strumento destinato a giustificare una nuova
valutazione di una prestazione durevole. In particolare, gli organi
d'applicazione non dovrebbero procedere in ogni momento ad una nuova
valutazione solo ad un esame più approfondito dei fatti. Un errore non
dovrebbe di conseguenza essere corretto quando il riconoscimento delle
prestazioni dipende da circostanze materiali, il cui esame suppone un
potere di apprezzamento e che la decisione appare tutto sommato
ammissibile vista la situazione di fatto e di diritto (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 375/02 del 6 maggio 2003 consid. 2.2).
12.
12.1. Basandosi sul principio secondo il quale l'invalidità è un concetto
economico e non medico (cfr. consid. 9), l'amministrazione ha osservato
che l'interessato non ha mai subito una perdita di guadagno di almeno il
50% e che pertanto poteva avere diritto solo a un quarto di rendita. Infatti,
dal giugno 2001, l'interessato è stato assunto in una casa di cura/riposo
in provincia di Como come operaio generico e lavorava per 4 ore al
giorno (20 ore la settimana), mentre il tempo normale di lavoro degli altri
dipendenti era di 39 ore settimanali (doc. 12). Di conseguenza,
argomenta l'UAIE, la decisione iniziale apparirebbe "manifestamente
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errata" poiché la perdita di guadagno si situerebbe al 48.72% (20 ore / 39
ore). Questo tasso d'invalidità consente il riconoscimento del diritto al
quarto di rendita AI (e non alla mezza). Può essere qui rilevato che
secondo il questionario del medesimo datore di lavoro compilato in
occasione dell'attuale procedura di revisione (doc. 56), le ore settimanali
normali sarebbero 38 (invece di 39), mentre il dipendente ne svolge
sempre 20, il che comporta una perdita di guadagno del 47.37%. Dal
punto di vista strettamente pecuniario, i dati del 2004 non erano chiari
(cfr. doc. 12 cifra 10), mentre quelli attuali (doc. 56) dimostrerebbero una
perdita di guadagno del 47.14% (Euro 9'015.- per il dipendente
interessato contro Euro 17'052.- per un dipendente della stessa categoria
a tempo pieno), comunque sempre inferiore al 50%.
12.2. A mente dello scrivente Tribunale, è necessario procedere a un
complemento istruttorio prima di stabilire se la decisione del 15 novembre
2004 era manifestamente errata. È in particolare indispensabile verificare
se i redditi da valido e da invalido siano stati correttamente determinati
sulla base dei questionari per il datore di lavoro agli atti.
12.2.1. Bisogna in primo luogo considerare che A._______ è iscritto in
Italia, da diverso tempo, nella categoria degli invalidi civili. Il tasso
d'invalidità preso in considerazione da questo istituto era del 50% nel
1990 (doc. 58) e del 90% nel 2001 (doc. 25). È verosimile, sebbene tale
circostanza non sia stata mai appurata con certezza, che egli sia stato
assunto dal suo attuale datore di lavoro proprio tenuto conto di questa
sua invalidità. La legislazione italiana in materia (Legge 68/99 del 12
marzo 1999) ha come finalità la promozione dell'inserimento e
dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, in particolare
delle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali ed ai portatori di handicap intellettivo che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. Il Dott.
Uccello, nel suo rapporto del 27 novembre 2009, accenna del resto al
fatto che il ricorrente ha seguito un programma riabilitativo in ambito
protetto. Questa circostanza era già stata menzionata in una nota del 28
febbraio 2001 dell'ASL locale (doc. 21). L'Istituto per il quale lavora non è
solo adibito a casa per anziani, ma anche, fra l'altro, a laboratorio protetto
con mini alloggi per i soggetti curati (cfr. visitato il 10
febbraio 2011). Risulta oltretutto che l'insorgente parli di questo istituto
dove "sono ospite" e versi, tramite una deduzione dal salario, un importo
mensile per l'affitto di 200 Euro (cfr. domanda di gratuito patrocinio).
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12.2.2. In secondo luogo, non si può escludere, senza procedere ad un
ulteriore accertamento, che il compenso fornito al ricorrente presso
l'Istituto dove lavora presenti una parte di salario sociale. Questo tipo di
retribuzione si realizza quando il lavoratore non può fornire la
contropartita in lavoro in ragione delle sue capacità limitate e ciò a
paragone di un impiegato in piena salute e privo di limitazioni funzionali.
Per determinare il salario sociale versato ad un invalido riclassato e
riadattato è decisivo il valore pecuniario della prestazione realmente
fornita. In presenza di un salario sociale, ciò che il datore di lavoro versa
liberamente in base a specifica legge deve di regola essere ignorato
quando si procede ad un esame comparativo dei redditi (cfr. DTF 110 V
277 consid. 4c, 104 V 90).
Peraltro, dal solo fatto che nel questionario allestito dal datore di lavoro venga attestato che il salario
versato corrisponde alle prestazioni del salariato, non è lecito desumere, in modo generale, che la
rimunerazione non comprende un salario sociale; infatti l'esperienza dimostra che sovente i responsabili di
ditte non si rendono conto dei criteri da osservare nell'ambito delle risposte da fornire a questo problema
(SVR 2002 IV n. 28).
12.3. In queste circostanze, non può essere escluso che l'attività svolta
dall'interessato per 20 ore alla settimana, e per la quale percepisce un
salario di Euro 9'015.- annuali, abbia una componente sociale. Se così
fosse bisognerebbe tenerne conto per determinare il salario con e senza
invalidità.
In esito a queste considerazioni, il collegio giudicante non solo non è in grado di esaminare se la decisione
iniziale fosse veramente errata ma, per di più, non può escludere che le richieste ricorsuali dell'interessato,
volte ad ottenere un diritto ad una rendita superiore alla metà, siano fondate. Un complemento istruttorio
appare quindi necessario.
13.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e
l'impugnata decisione annullata ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA.
Gli atti devono essere rinviati all'Ufficio AI intimato perché proceda ad un supplemento d'istruttoria, atto ad
accertare la natura del lavoro assegnata a a partire dal 2001. L'indagine dovrà porre in luce gli aspetti
dipendenti dall'inserimento al lavoro in base alla specifica legge italiana in materia d'invalidità civile, alla
retribuzione offerta, all'aspetto del lavoro di tipo "protetto", al rendimento effettivo del dipendente ed a tutti
quegli elementi che permettono di stabilire se si tratta, totalmente o in parte, di un'attività assegnata in un
ambito di tutela sociale, circostanza che non consentirebbe di procedere ad un semplice esame
comparativo dei redditi.
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14.
14.1. Visto l'esito della procedura, che vede l'insorgente vincente, non
sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA) e la domanda di
esenzione da tali spese diventa così priva d'oggetto.
14.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnate al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità
inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 5 novembre 2009, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 13 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).