Corte II I
C-7822/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA Zurigo,
Luisenstrasse 29, casella postale 1614, 8031 Zurigo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione
dell'11 novembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7822/2009
Fatti:
A.
Mediante decisione del 12 ottobre 2000, la Cassa di compensazione
degli impresari costruttori vodesi, in esito a delibera dell'Ufficio AI del
Cantone di Vaud, ha erogato in favore di A._______, cittadino
portoghese, nato il , di professione macchinista nel settore edile, una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite
completive in favore dei familiari, a decorrere dal 1° marzo 1996.
L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che
l'assicurato era portatore di esiti di transversectomia (D12 a destra)
per osteite cronica aspecifica in esito a consistenti lombosciatalgie
croniche a destra, sovraccarico meccanico articolare posteriore; esiti
di contusione del gomito sinistro e frattura radiale del polso sinistro a
fine 1999 (doc. 1-128).
Con il rimpatrio dell'interessato, il pagamento delle prestazioni è stato
ripreso, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero, UAIE) dal 1° gennaio 2003 (doc. 129).
Una prima procedura di revisione del diritto alla rendita non ha posto
in luce sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato,
per cui il diritto alla rendita intera è stato confermato il 14 giugno 2004
(doc. 137, 142, 143).
B.
Nell'agosto 2008, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita (doc. 144).
L'amministrazione ha ritenuto utile far eseguire una visita peritale in
Svizzera. Il mandato è stato assegnato ai Dott.ri Fauchère (psichiatra)
e Meyer (ortopedico). L'assicurato è stato visitato dal Dott. Fauchère il
29 gennaio 2009 il quale non ha riscontrato particolari patologie
psichiatriche e quindi una completa assenza di incapacità di lavoro dal
suo punto di vista specialistico (rapporto del 16 febbraio 2009, doc.
153). Il Dott. Meyer ha visitato l'interessato il 28 gennaio 2009 ed ha
ricevuto il mandato di svolgere un esame anche dal punto di visita
internistico e di prendere atto delle conclusioni psichiatriche. L'esperto
ha ritenuto la diagnosi di dorso-lombalgie sulla base di discreti disturbi
degenerativi, indebolimento bilaterale dell'avanpiede con alluce valgo.
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Il Dott. Meyer ha rilevato che si può ammettere che il paziente presenti
un'incapacità di lavoro come macchinista edile, mentre l'interessato
sarebbe del tutto in grado di svolgere attività di sostituzione
leggere/medie semisedentarie in misura completa (doc. 155, rapporto
del 19 febbraio 2009).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Ribordy, dell'UAIE, il
quale, nella sua relazione dell'8 marzo 2009, ha osservato che a
confronto con l'epoca in cui la prestazione venne riconosciuta, vi è
stato un miglioramento netto del quadro clinico/ortopedico e non vi
sono più segni oggettivi di limitazioni funzionali di rilievo (doc. 158).
Egli condivide dunque il parere del Dott. Meyer.
L'amministrazione ha aderito al parere dei summenzionati sanitari ed
ha svolto un'indagine comparativa dei redditi dalla quale è risultato che
svolgendo attività alternative in misura del 100%, invece di quella di
macchinista del settore edile, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 40,47%, tasso che comporta il diritto ad un quarto di
rendita AI (doc. 160). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
In data 8 giugno 2009, l'amministrazione ha inviato all'assicurato un
progetto di decisione comportante la riduzione della prestazione AI ad
un quarto di rendita (doc. 161). Un nuovo progetto di decisione è stato
inviato all'interessato il 30 giugno 2009 in quanto il precedente
conteneva un errore (doc. 163).
Con scritto del 6 agosto 2009, l'interpellato si è opposto a tale progetto
facendo valere che il suo stato di salute non sarebbe mutato rispetto
all'epoca in cui la prestazione venne riconosciuta (doc. 164, 165).
L'amministrazione ha concesso un nuovo termine all'assicurato per
produrre nuova documentazione sanitaria. Il nominato ha prodotto
successivamente: una risonanza magnetica (RM) del rachide dorsale
del 6 ottobre 2009; un referto tomografico assiale computerizzato
(TAC) del rachide cervicale e dorsale del 13 agosto 2009; una RM del
rachide lombosacrale del 15 luglio 2009; i risultati di
un'elettromiografia del 14 luglio 2009 (doc. 166-170).
Ricevuta questa documentazione, l'amministrazione ha risottoposto gli
atti al Dott. Ribordy, il quale, nella sua relazione del 31 ottobre 2009,
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ha affermato che la documentazione oggettiva prodotta mostra segni
patologici minimi e perlopiù conosciuti, ma non invalidanti (doc. 173).
Mediante decisione dell'11 novembre 2009, l'UAIE ha confermato la
riduzione del diritto alla rendita da intera ad un quarto con effetto dal
1° gennaio 2010 (doc. 175).
D.
Con il ricorso depositato il 16 dicembre 2009, A._______,
regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Zurigo, chiede,
sostanzialmente, il ripristino del diritto alla rendita intera AI. Nulla
produce, di nuovo, a suffragio delle sue considerazioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 6 aprile 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e
visionato l'incarto, il Patronato INCA, con scritto del 28 aprile 2010, ha
ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
L'insorgente segnala che la recente documentazione esibita dimostra
che la situazione valetudinaria non sarebbe mutata ed inoltre il perito
ortopedico incaricato non avrebbe adeguatamente esaminato i
problemi relativi alla lesione della vertebra D12 principale affezione
che avrebbe motivato il riconoscimento della rendita intera.
F.
In esito a decisione incidentale del 5 gennaio 2010 del Tribunale
amministrativo federale (TAF), il ricorrente ha versato, il 22 gennaio
successivo, un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte spese
processuali.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
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dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
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Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE
e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce
che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la
sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
Pagina 7
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inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Tuttavia, non
sussiste motivo di revisione quando le circostanze sono rimaste
immutate e che, motivo delle soppressione o della diminuzione delle
rendita si configura unicamente un un nuovo e diverso apprezzamento
del caso (sentenza del TF I 755/04 del 25 settembre 2006 consid. 5.1;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, SVR 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3). Un motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA deve trasparire
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dagli atti in modo limpido. Le norme in materia di revisione non
dovrebbero quindi costituire un fondamento giuridico di un libero
riesame, privo di condizioni, del diritto alla rendita (RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p.
15).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). L'aumento della rendita avviene
invece al più presto a partire dal mese in cui è stata prevista la
revisione d'ufficio oppure, se l'assicurato ha chiesto la revisione, dal
mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b
OAI).
6.5 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 12 ottobre 2000, con la quale la Cassa di
compensazione degli impresari costruttori vodesi ha erogato in favore
dell'assicurato una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° marzo
1996, e l'11 novembre 2009, data dell'impugnata decisione. Va qui
rilevato che la procedura di revisione del 2004 ha esaminato in modo
sommario la situazione valetudinaria dell'assicurato e si è conclusa
con una semplice comunicazione di conferma della prestazione in
corso (doc. 137). Tale procedura non può quindi essere assunta quale
paragone con la revisione in corso.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio (cfr. perizia del Dott.
Meyer, punto II cifra 1, doc. 155).
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
Pagina 9
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equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurato era portatore di esiti di
costotransversectomia pedicolare e D12 del febbraio 1997 per
problemi dorsali cronici ed infortuni professionali comportanti
contusioni lombari ribelli alle cure, esiti di lussazione del gomito e del
polso a sinistra del 21 dicembre 1999 (cfr. la relazione del Dott. Rion
del 4 aprile 1996, doc. 10, rapporto del CHUV di Losanna relativo alla
degenza dal 17 al 27 febbraio 1997, doc. 32; rapporto dell'Ospedale
ortopedico della Svizzera romanda del 16 giugno 1998, doc. 44;
certificato del Dott. Cikes del 29 novembre 1999, doc. 73, rapporto del
Dott. Bettex del 1° marzo 2000, doc. 89).
8.2 Al momento della revisione in esame, è stato accertato: diagnosi
con influsso sulla capacità di lavoro: dorsolombalgie su discreti disturbi
degenerativi (M54.5); diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro:
cedimento bilaterale dell'avampiede con alluce valgo (cfr. perizia del
Dott.Meyer consegnata il 19 febbraio 2009, doc. 155). Dal punto di
vista psichiatrico non è stato evidenziato nulla di patologico (cfr.
perizia del Dott. Fauchère del 16 febbraio 2009).
Pagina 10
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9.
9.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. Il medico dell'UAIE, Dott. Ribordy, sulla scorta
della relazione del Dott. Meyer, ortopedico, ritiene che sussista un
miglioramento della capacità di lavoro dell'assicurato, mentre
quest'ultimo stima che tale presunto miglioramento non è dimostrato.
9.2 Ora, è palese che dalla documentazione clinica ad atti non si può
dedurre alcun miglioramento della situazione valetudinaria
dell'assicurato. L'assunto contrario viene solo espresso dal medico
dell'UAIE, ma non coincide con il parere del Dott. Meyer.
Certamente, il Dott. Meyer riferisce uno stato clinico dei membri
superiori ed inferiori nei limiti della norma; tutte le funzioni articolari e
muscolo-tendinee sono simmetricamente presenti; non vi è nessuna
limitazione funzionale, né al gomito, né al polso sinistri. Colonne
lombare, dorsale e cervicale presentano una normalità funzionale
chiara; flessioni e rotazioni, in ogni ambito, sono libere. Qualche
trascurabile problema antalgico si presenta alla colonna cervicale, ove
risulta una reazione di crispazione ai movimenti estremi. La marcia è
possibile senza zoppia, ginocchia, caviglie e piedi non presentano
particolarità a parte il cedimento degli avampiedi bilateramente senza
ripercussioni funzionali di rilievo. L'esperto incaricato non evidenzia
nulla di debilitante nemmeno sul piano neurologico.
Significativa è la circostanza che l'ortopedico, in più occasioni,
sottolinea che la situazione non è mutata rispetto a precedenti
situazioni. Egli afferma che l'affezione in esame si riassume a dei
dolori rachidei esistenti da 20 anni e che non sono peggiorati (rapporto
pag. 8); vi è una sindrome lombare moderata (oggettivamente
documentata) come era già il caso nel 1996 (rapporto pag. 8);
sussiste, come allora, una discordanza evidente fra le doglianze
soggettive da una lato, necessitanti di banali cure, con la scarsità delle
risultanze patologico/cliniche. Egli continua osservando (pag. 9) che la
situazione attuale non sembra essersi modificata dall'epoca in cui la
prestazione venne concessa; la prognosi medica è buona e si può
constatare che le lesioni sono state poco progressive dal 1995 (pag.
9).
Ora, come allora, come confermato anche dal Dott. Ribordy, è
evidente la discordanza fra riscontri oggettivi e clinici con le doglianze
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dell'insorgente. Tuttavia, non è stato dimostrato un miglioramento della
capacità di lavoro e di guadagno.
9.3 Alla luce di queste considerazioni, questo collegio giudicante
ritiene che lo stato di salute di A._______, alla data dell'impugnata
decisione, non era migliore di quello esistente nel 2000 quando è stato
riconosciuto il diritto alla rendita intera AI. Tale valutazione rappresenta
una diversa e più restrittiva constatazione di una situazione immutata
e non è invece l'espressione di una situazione modificata in maniera
rilevante. I medici, compreso quello dell'UAIE, non accertano alcun
miglioramento, che possa rappresentare motivo di revisione della
rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA. Ciò che è mutato è solo
l'apprezzamento medico della residua capacità lavorativa: tale non è
tuttavia, secondo costante giurisprudenza, motivo di revisione (cfr.
considerando 6.3). Le condizioni di cui all'art. 17 LPGA non sono
dunque adempiute.
10.
10.1 Anche in assenza di una modifica del grado d'invalidità del
beneficiario della rendita, è possibile procedere alla riduzione di una
rendita. L'art. 53 cpv. 2 LPGA prevede infatti che l’assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Nella fattispecie, è pacifico che la decisione del 12 ottobre 2000 non è
stata oggetto di controllo giudiziale di merito e che la sua rettifica
rivestirebbe un'apprezzabile importanza nella misura in cui se il
riesame dovesse essere ammesso, la rendita intera sarebbe ridotta o
eventualmente soppressa.
10.2 Secondo la giurisprudenza, per stabilire se una decisione è
manifestamente erronea è necessario basarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui la decisione in questione è stata
emanata, tenuto conto della prassi in vigore all'epoca (DTF 119 V 479
consid. 1b/cc con i rif.). Lo scopo del riesame è di correggere
un'applicazione iniziale erronea del diritto come pure una con-
statazione inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314
consid. 4a/cc). Questo dovrebbe permettere di evitare che il riesame
diventi uno strumento destinato a giustificare una nuova valutazione di
una prestazione durevole. In particolare, gli organi d'applicazione non
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dovrebbero procedere ad ogni momento ad una nuova valutazione
della situazione solo in base ad un esame più approfonditi dei fatti. Un
errore non dovrebbe di conseguenza essere corretto quando il
riconoscimento delle prestazioni dipende da circostanze materiali, il
cui esame suppone un potere d'apprezzamento e che la decisione
appare tutto sommato ammissibile vista la situazione di fatto e di
diritto (sentenza del TFA del 6 maggio 2003 nella causa I 375/02
consid. 2.2).
10.3 La rendita intera AI era stata riconosciuta a A._______ sulla
scorta di un rapporto del 12 maggio 2000 dell'Ufficio AI del Cantone di
Vaud. Questa relazione riteneva l'interessato incapace di lavorare, se
non in un ambito protetto con un guadagno annuale di Fr. 8'800.- (da
cui una perdita di guadagno dell'89%). Ciò nonostante, alcuni medici e
in particolare il Dott. Cikes, medico curante, davano per esigibile
un'attività lucrativa di tipo leggero, eventualmente a tappe e attraverso
un idoneo reinserimento professionale (cfr. doc. 9, 10, 44, 73). L'Ufficio
AI ha preso atto di queste valutazioni ma è giunto alla conclusione che
un reinserimento professionale non era ancora possibile, anche
perché lo stato di salute dell'interessato non si era ancora stabilizzato.
La capacità di guadagno residua era pertanto notevolmente
compromessa.
In queste circostanze non si può ritenere che la decisione del 12
ottobre 2000 fosse manifestamente erronea. In primo luogo, l'Ufficio
cantonale AI si è pronunciato – dopo un'istruzione durata 4 anni – con
cognizione di causa e ciò alla luce delle patologie che affliggevano
l'interessato e tenendo conto della sua capacità lavorativa residua. In
secondo luogo, l'UAIE non ha sviluppato questa tesi nell'ambito della
procedura di revisione qui in esame, non facendo mai valere che la
rendita intera fosse stata riconosciuta manifestamente a torto.
11.
11.1 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e
l'impugnata decisione annullata. A._______ è riposto al beneficio di
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non si percepiscono spese processuali.
L'anticipo di Fr. 300.- versato dall'insorgente il 22 gennaio 2010 gli
viene restituito.
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11.3 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e la replica, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'11 novembre 2009 annullata.
A._______ è riposto al beneficio di una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2010.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal
ricorrente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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