B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-783/2014
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata da B._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 10 gennaio 2014).
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Fatti:
A.
Con decisione del 9 gennaio 2001, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, na-
ta il (…), coniugata e madre di quattro figli (doc. 6 e 9) – una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° maggio 1999 (doc. TAF
1).
B.
Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del comune
di C._______ il (…) risulta che l'interessata è deceduta il (…; v. doc. 21
pag. 2).
C.
Con atto del 3 giugno 2013, la CSC ha concesso al coniuge della de
cuius la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione
dell'atto in questione, delle osservazioni sulla prospettata richiesta di re-
stituzione, in qualità di erede, dell'importo di fr. 556.--, a titolo di rendita di
vecchiaia versata a torto alla de cuius dal 1° settembre al 31 dicembre
2012 (è fatto riferimento all'art. 25 della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS
830.1]), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe
stata emessa una decisione di restituzione, decisione contro la quale il
medesimo avrebbe potuto interporre un'opposizione qualora avesse inte-
so contestarla (doc. 22).
D.
Con scritto dell'11 giugno 2013, il coniuge della de cuius ha chiesto, in
considerazione dei suoi problemi economici, di dilazionare il debito "de-
traendolo sulla mia pensione" (doc. 23).
E.
Con decisione del 25 giugno 2013, la CSC ha chiesto al coniuge della de
cuius la restituzione, in qualità di erede, dell'importo di fr. 556.--, a titolo di
rendita di vecchiaia versata a torto sul conto della de cuius dal 1° settem-
bre al 31 dicembre 2012 (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA). Detta auto-
rità ha altresì indicato che questo importo, conformemente allo scritto
dell'11 giugno 2013, "sarà estinto tramite trattenuta integrale della Sua
rendita (la CSC ha pure indicato che è già stato trattenuto un importo di fr.
250.-- e rimarrebbe un saldo di fr. 306.--). L'autorità inferiore ha poi se-
gnalato al coniuge della de cuius che la legge prevede tuttavia il condono
parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata ef-
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fettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere
troppo importante. È quindi stata concessa al coniuge della de cuius la
facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudica-
to della decisione del 25 giugno 2013, una domanda di condono motivata
(doc. 24).
F.
Con scritto del 3 luglio 2013, il coniuge della de cuius ha chiesto "com-
prensione non essendo in grado di onorare il debito ritirando mensilmente
qualcosa alfine di poter sbarcare il lunario" (doc. 25).
G.
Nella decisione su opposizione del 10 gennaio 2014 (doc. 27), la CSC ha
respinto quella che ha considerato l'opposizione del 3 luglio 2013 e con-
fermato la propria decisione del 25 giugno 2013. Detta autorità ha sottoli-
neato che il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue con la morte del
beneficiario (è fatto riferimento all'art. 21 cpv. 2 seconda frase della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti [LAVS, RS 831.10]). Ha osservato che la de cuius è deceduta
nel mese di agosto del 2012 e che il suo diritto ad una rendita di vecchia-
ia si è estinto durante detto mese. Per conseguenza, una rendita di vec-
chiaia, per un importo pari a fr. 556.--, è stata indebitamente versata alla
de cuius da settembre a dicembre del 2012, importo che deve essere re-
stituito. L'autorità inferiore ha pure annunciato che si sarebbe pronunciata
sulla buona fede e sulle condizioni economiche del coniuge della de
cuius, qualora il medesimo avesse presentato, entro il termine di 30 giorni
dalla crescita in giudicato della decisione su opposizione, una domanda
di condono (è fatto riferimento agli art. 3 e 4 dell'ordinanza dell'11 settem-
bre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA,
RS 831.11]).
H.
Con scritto del 29 gennaio 2014, inoltrato dinanzi alla CSC, scritto che è
poi stato trasmesso l'11 febbraio 2014 per competenza al Tribunale am-
ministrativo federale (unitamente a copia degli atti dell'incarti della CSC
concernenti la de cuius ed il coniuge), il coniuge della de cuius ha chiesto
il condono della restituzione "delle somme indebite", facendo valere che
le sue condizioni finanziarie non gli consentono di restituire la somma ri-
chiesta. Ha esibito il "foglio complementare 3 (indicazioni relative alla si-
tuazione economica)" nonché ulteriori documenti afferenti alla sua situa-
zione economica (doc. TAF 1).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla
Cassa svizzera di compensazione.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In
virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge fede-
rale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
2.
2.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos-
sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe-
tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vin-
colante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione
su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presup-
posto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1011/2010 del
15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti).
2.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'in-
teressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La re-
stituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due
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fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]).
2.3 Nella fattispecie, la decisione della CSC del 25 giugno 2013 e quella
successiva su opposizione della medesima autorità del 10 gennaio 2014
riguardano unicamente il tema della restituzione. La CSC non si è infatti
ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata ad e-
saminare la legalità della domanda di restituzione.
2.4 Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nello scritto del 29 gennaio
2014, unicamente della sua precaria situazione finanziaria ed implicita-
mente della sua buona fede per chiedere il condono dall'obbligo di resti-
tuzione della somma indebitamente percepita dalla de cuius, ma non con-
testa la legalità della domanda di restituzione in quanto tale, non vi è mo-
tivo in questa sede di entrare nel merito del menzionato scritto (se l'insor-
gente avesse presentato un ricorso in tal senso, lo stesso avrebbe dovuto
essere dichiarato inammissibile [cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]).
3.
La presente sentenza può essere resa in procedura semplificata a giudi-
ce unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85bis
cpv. 3 LAVS).
4.
Lo scritto del ricorrente del 29 gennaio 2014 va altresì trasmesso alla
CSC per competenza affinché, cresciuta in giudicato la decisione su op-
posizione resa il 10 gennaio 2014, la stessa esamini se le condizioni per
la concessione del condono dalla restituzione parziale o totale dell'impor-
to indebitamente percepito dalla de cuius siano, o meno, adempite e pro-
nunci una decisione in merito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase
LPGA.
5.
Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito
della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combi-
nazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito dello scritto del coniuge della de cuius del 29 gen-
naio 2014.
2.
Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai
sensi del considerando 4.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della de cuius (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegato: scritto del coniuge
della de cuius del 29 gennaio 2014)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: