Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-7832/2008
Sentenza del 25 febbraio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 novembre
2008).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1974 al
1996, nel settore edile ed industriale, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). In seguito a problemi neurologici ed endocrinologici, ha smesso
di lavorare nel novembre 1996 e, in data 10 marzo 1998, ha formulato
una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che l'assicurato era portatore di esiti di tiroidectomia
nell'aprile 1998 per voluminoso struma tiroideo, cefalee ricorrenti
accompagnate da turbe visive, ipostenie agli arti inferiori. Mediante
decisione del 4 febbraio 1999, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero, UAIE) ha respinto tale domanda per
carenza d'invalidità di livello pensionabile.
In data 16 luglio 1999, A._______ ha formulato una seconda domanda di rendita AI facendo valere che
oltre ai problemi somatici sopra ricordati presentava anche una più recente patologia psichica.
Dall'indagine medica esperita dall'amministrazione è risultato che l'assicurato era portatore di una sindrome
affettiva mista organica, patologia che causava un'incapacità di lavoro del cento per cento a partire dal
1997 (perizia del 25 maggio 2000 del Dott. Del Don, psichiatra, e complemento del 7 luglio 2000). L'Ufficio
AI del Cantone Ticino, con progetto di decisione del 25 agosto 2000, ha disposto il riconoscimento del
diritto alla rendita intera da novembre 1997 (un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa). Mediante
decisione del 25 gennaio 2001, l'UAI ha annullato la precedente decisione del 4 febbraio 1999 e ha erogato
in favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
novembre 1997.
Nel 2002, l'Ufficio AI cantonale ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita. Con
comunicazione del 22 maggio 2003, l'Ufficio AI cantonale ha confermato all'assicurato che la prestazione in
corso non sarebbe mutata.
Nel 2006, l'amministrazione ha avviato la seconda procedura di revisione del diritto alla rendita. Dopo un
istruttoria sanitaria, segnatamente presso il medico curante dell'assicurato (Dott.ssa Sampietro, rapporto
del 3 dicembre 2006) e lo specialista in psichiatria curante (Dott. Cetti, rapporto del 4 maggio 2007),
l'Ufficio AI ticinese, con comunicazione del 18 luglio 2007, ha confermato il diritto alle prestazioni in corso.
B.
Nell'ambito della terza procedura di revisione, l'assicurato è stato
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sottoposto a visita medica pluridisciplinare presso il Servizio di
accertamento dell'invalidità (SAM) di Bellinzona. Il nominato è stato
visitato i giorni 16, 26, 28 maggio, 5 giugno e 4 luglio 2008. L'interessato
è stato visitato dal punto di vista psichiatrico (Dott. Jaime), neurologico
(Dott. Karau) e reumatologico (Dott. Christen). Dopo aver posto una
diagnosi di cui si dirà nel dettaglio nella parte in diritto, i periti incaricati
hanno rilevato che il peritando presenta una capacità al lavoro residua
nella precedente occupazione (operaio non qualificato) del 40%; in attività
più rispettose dei limiti funzionali, il nominato presenta un'incapacità del
50% a determinate condizioni di postura, trasporto pesi, ecc. L'attuale
incapacità, affermano i medici incaricati, vale dalla data delle visite
(maggio 2008); il miglioramento dello stato psichico può essere stimato
da maggio 2007, il danno reumatologico concorre a determinare l'attuale
invalidità dal 2006 circa.
Nel rapporto del 26 settembre 2008, il medico dell'Ufficio AI cantonale, Dott. Klauser, ha ripreso e condiviso
la diagnosi e la valutazione espresse dai sanitari del SAM.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Consulente in integrazione professionale (CIP), il quale, nella
relazione del 1° ottobre 2008, ha affermato che in attività consone, rispettose delle limitazioni indicate
soprattutto dal reumatologo del SAM, svolte al 50% con tasso di riduzione per motivi personali del 10%, il
nominato subirebbe una perdita di guadagno del 55%.
C.
Con progetto di decisione del 2 ottobre 2008, l'UAI cantonale ha disposto
la sostituzione della rendita intera AI con una mezza rendita.
Con scritto pervenuto il 22 ottobre 2008, l'assicurato si è opposto a tale progetto postulando il
mantenimento del diritto alla rendita intera AI. Produce un certificato del medico curante, Dott.ssa
Sampietro, del 16 ottobre 2008, attestante una sindrome metabolica, gastrite cronica, instabilità pressoria,
oltre alle note patologie che causerebbero un'incapacità di lavoro totale.
L'UAI cantonale ha sottoposto l'incarto al proprio servizio medico, Dott.ssa Gandusio, la quale, nella nota
del 30 ottobre 2008, ha affermato che il certificato esibito non poteva porre in dubbio quanto acclarato
presso il SAM.
Mediante decisione del 7 novembre 2008, l'UAIE, competente per emanare la decisione per gli assicurati
non residenti in Svizzera, ha ridotto la rendita AI alla metà a decorrere dal secondo mese che segue la
notifica del provvedimento.
D.
Con il ricorso depositato il 5 dicembre 2008, A._______, regolarmente
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rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, postula, sostanzialmente,
il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI dalla data di riduzione.
Chiede di consultare gli atti e di essere dispensato dal pagamento delle
spese processuali in caso di soccombenza. Produce, fra l'altro, una RM
lombosacrale del 7 novembre 2007, i risultati di un test della memoria del
24 novembre 2008 ed un nuovo certificato della Dott.ssa Sampietro.
Con ordinanza del 9 gennaio 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato alla parte
ricorrente copia degli atti di causa e un formulario di "gratuito patrocinio" da compilare e rispedire al TAF.
Con atto del 23 gennaio 2009, il Patronato INAS ha rinviato il formulario debitamente compilato ed ha
completato il ricorso. Egli contesta l'indagine comparativa dei redditi, facendo valere che il salario
precedente l'invalidità ammonterebbe per il 2008 a Fr. 75'622.-; l'insorgente censura inoltre il salario
statistico da invalido, in quanto dovrebbe essere ridotto per motivi personali del 25% e non solamente del
10% come ritenuto dall'UAI. Dal lato sanitario produce un certificato medico dello psichiatra Dott. Cetti del
17 gennaio 2009 che illustra l'incapacità di lavoro del paziente. Contrariamente a quanto indicato nella
perizia del Dott. Jaime, il Dott. Cetti afferma che l'assicurato è stato regolarmente seguito negli ultimi anni.
Vengono inoltre allegati un referto di risonanza magnetica (RM) lombosacrale del 5 novembre 2007, un
certificato della Dott.ssa Sampietro del 16 ottobre 2008, i risultati di un test di memoria del 10 novembre
2008.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAI ticinese ha sottoposto l'incarto al Dott. Erba,
il quale, nella relazione del 23 febbraio 2009, ha affermato che la
documentazione esibita non permette di rendere verosimile una modifica
sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto al momento della
valutazione SAM.
Nella risposta di causa del 25 febbraio 2009, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 3 marzo 2009, propone la reiezione del ricorso.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni ricorsuali e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 30 aprile
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere l ricorso.
Con ordinanza del 9 giugno 2009, il TAF ha chiuso lo scambio degli allegati, inviando all'UAIE, per
conoscenza, copia della replica del Patronato INAS.
Diritto:
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1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
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del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino
che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 7
novembre 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1. Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o
di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della
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stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando,
per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
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sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado
d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2
dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
6.3. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste
sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b
e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve
costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr.
anche: Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
6.4. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 25 gennaio 2001, con la
quale l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurato una rendita intera AI a
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decorrere dal 1° novembre 1997 ed il 7 novembre 2008, data della
decisione impugnata. Vero è che la revisione del 2006 è stata
caratterizzata da un esame materiale della situazione valetudinaria del
nominato, anche se piuttosto sommario (rapporti del Dott. Cetti del 28
novembre 2006 e 17 aprile 2007, della Dott.ssa Sampietro del 3 ottobre
2006), ma la procedura in parola si è conclusa con una semplice
comunicazione.
8.
8.1. L'interessato non avrebbe più lavorato dopo il 1997. Emerge dalla
discussione generale della perizia del SAM (cifra 3.2 in fine) e dalla
perizia psichiatrica relativa del Dott. Jaime (anamnesi) che l'assicurato
avrebbe in seguito lavorato saltuariamente. Da questi documenti si
deduce tuttavia che si trattava della cura di un proprio piccolo podere e
dell'allevamento di pochi animali da cortile.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
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Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui
si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
9.
9.1. Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurato era portatore di esiti di tiroidectomia per
voluminoso struma tiroideo (1998), cefalee ricorrenti accompagnate da
turbe visive di eziologia non chiarita, ipostenie arti inferiori, sindrome
affettiva mista organica.
9.2. Al momento della revisione in esame il SAM ha evidenziato:
"Diagnosi con influenza sulla capacità al lavoro: moderato decadimento cognitivo di origine multifattoriale con importante deficit
della memoria verbale, rallentamento, difficoltà di attenzione e di concentrazione, agnosie visive su possibile "Mild cognitive
impairement", effetto collaterale del trattamento farmacologico in atto e sovrapposizione funzionale; cefalea trafittiva idiopatica, esiti
di due eventi ischemici cerebrali minori con lieve emisintomatologia sinistra, tremore essenziale familiare, altre sindromi psichiche
specifiche dovute a disfunzione cerebrale o a malattia somatica, amnesia dissociativa, sindrome lombovertebrale cronica in
discopatia bisegmentale, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, cifosi prolungata della
dorsale, scoliosi sinistro-convessa delle dorsale, detstroconvessa lombare), decondizionamento muscolare, periartropatia dell'anca
sinistra, periartropatia omeroscapolare a sinistra con sintomatologia di attrito.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Ipertensione arteriosa essenziale normoequilibrata sotto trattamento
farmacologico con cuore normale, obesità corporea"
La documentazione medica esibita in sede di audizione e di ricorso non pone in evidenza ulteriori patologie
di rilievo.
10.
10.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il collegio giudicante può riferirsi a quanto esposto dai sanitari
del SAM di Bellinzona.
Va preliminarmente ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE ad un servizio di accertamento medico
specifico dell'assicurazione per l'invalidità non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di
parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita (come pure
procedere alle revisioni), procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la
capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere domandati
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rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in adempimento di questo compito non
possono essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in causa per sussistenza di un vincolo
per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece che la perizia del SAM rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica
dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi,
se tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a
cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
10.2.
10.2.1. La principale affezione che affligge l'insorgente è di origine
psichica. Il Dott. Jaime del SAM ha rilevato che il quadro psicopatologico
attualmente riscontrato evidenzia segni di un miglioramento globale
rispetto a quanto constatato dal collega Del Don, pur permanendo una
compromissione cognitiva tale da incidere sulla capacità di lavoro. Non è
compito di questo Tribunale entrare nel merito dello sviluppo dottrinale-
scientifico svolto dal Dott. Jaime tendente a differenziare i diversi
elementi diagnostici presenti nel 2000, poi progressivamente mutati
nell'attuale diagnosi principale. Non è compito dell'assicurazione invalidità
approfondire un campo medico specialistico pur discusso in sede di
perizia, ma non determinante ai fini della risoluzione della lite in corso.
Essenziale è che nel complesso tale situazione valetudinaria è mutata in
senso positivo e che attualmente giustifica unicamente il riconoscimento
di un'incapacità lavorativa del 50% dalla data dell'esame.
10.2.2. Lo stesso si può dire dell'approfondimento neurologico. L'esperto
incaricato ha effettuato esami supplementari. Il decadimento cognitivo è
confermato anche dal neurologo, senza che ne abbia potuto accertare in
modo sicuro l'origine. Non è tuttavia contestato che il paziente soffra di
disturbi della memoria verbale, difficoltà di attenzione e concentrazione,
lieve sintomatologia senso-motorica (soprattutto agli arti di sinistra). Sul
piano valetudinario, in considerazione dei differenti disturbi già esposti in
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sede di diagnosi e ampiamente discussi nella relazione specifica, il Dott.
Karau ritiene che il paziente presenti un grado d'incapacità al lavoro del
50% sia nell'ambito della precedente attività che in altre occupazioni più
confacenti al suo stato di salute.
10.2.3. Dal punto di vista reumatologico l'interessato, nonostante quanto
esposto in diagnosi, è in grado di svolgere un'attività adeguata al cento
per cento con rendimento del cento per cento a determinate condizioni.
Diverse articolazioni sono colpite da limitazioni funzionali di discreta
importanza che gli impedirebbero di svolgere lavori pesanti o che
richiedono particolari movimenti. La capacità funzionale rimane dunque
limitata per queste ragioni e, anche per questo, non è più proponibile il
precedente lavoro se non in misura del 60% circa.
Per il resto, l'interessato soffre di un'ipertensione ben trattata e non sono più invalidanti gli esiti
dell'intervento alla tiroide.
10.3. La parte ricorrente rimprovera all'amministrazione che il Dott. Jaime
ha affermato che l'interessato non sarebbe stato seguito da uno
specialista. La valutazione del Dott. Jaime sarebbe quindi contestabile.
Ora, è noto che l'interessato era ed è ancora seguito da uno specialista in
Italia, Dott. Cetti, i cui referti sono ad atti. Del resto, i rapporti del Dott.
Cetti precedenti la visita al SAM sono elencati nella relazione finale di
questo Istituto medico. I rapporti del Dott. Cetti sono stati esaminati anche
dal Dott. Erba (dell'Ufficio AI cantonale). Peraltro, non è contestato che
l'assicurato abbisogni ancora di cure psichiatriche, sottoforma di farmaci e
di sedute psicoterapiche, tuttavia, attualmente, la sua situazione
patologica non si presenta con quella gravità presente nel 2000.
10.4. Il collegio giudicante non ha pertanto motivo di scostarsi dal parere
dei sanitari del SAM e dei medici dell'Ufficio AI cantonale. La situazione
valetudinaria si è modificata in modo determinante nel corso di questi
ultimi anni. Al momento della visita presso il SAM di Bellinzona, come lo
rilevano i medici incaricati, l'assicurato avrebbe potuto svolgere attività
medio leggere, con possibilità di lavorare soprattutto in posizione seduta,
ma alternando la posizione di lavoro con movimenti di cambiamento di
posizione e di deambulazione occasionale. Tenuto conto della
valutazione ortopedica/neurologica e psichiatrica si ritiene che nell'ambito
dei lavori a lui consoni, l'assicurato presenta un'incapacità di lavoro
residua del 50% al massimo. Quali attività di sostituzione (cfr. anche
rapporto del CIP del 1° ottobre 2008) si possono indicare quella di
operaio generico, addetto alla vendita per corrispondenza, ricezionista,
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telefonista, operaio addetto all'imballaggio di oggetti leggeri, addetto al
controllo di macchine di produzione automatica, od ogni altro lavoro che
tenga conto delle suddette limitazioni.
10.5. Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la situazione congiunturale;
tuttavia, se il mercato del lavoro locale non offre di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire con il versamento
di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai,
dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo una
costante giurisprudenza, la persona che richiede prestazioni d'invalidità
deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le
superstiti energie lavorative e cambiando, se del caso, anche il lavoro e il
domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4C e 113 V 28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenta un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.
11.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
11.2.
11.2.1. L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 1° ottobre
2008) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel 2008 in
Svizzera come operaio presso la ditta per la quale lavorava. A tal fine ha
aggiornato la retribuzione conseguita nel 1996 al 2008 (Fr. 22,96 all'ora x
40 ore settimanali x 52 settimane + 8,33% di tredicesima mensilità) per
un totale di Fr 59'920.-.
11.2.2. La parte ricorrente sostiene che l'interessato avrebbe potuto
guadagnare Fr. 75'622.- se non fosse subentrata l'invalidità. Nel
complemento al ricorso del 23 gennaio 2009 viene asserito che egli
ricopriva un posto qualificato e che aveva seguito diversi corsi di
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formazione (in particolare di programmazione). Tale assunto non è
tuttavia provato né documentato. Risulta invece dal questionario per il
datore di lavoro del 20 ottobre 1997 che l'interessato era impiegato come
semplice operaio (addetto alla formatura di grappoli di ceramica). Si deve
pertanto ritenere un salario da valido di Fr 59'920.-.
11.2.3. L'insorgente fa inoltre valere che questo salario sarebbe inferiore
alla media dei salari percepiti nel settore della meccanica di precisione
dove lavorava. Chiede pertanto che venga tenuto conto del salario
statistico, ciò che gli permetterebbe di ottenere un salario prima
dell'invalidità superiore a quanto ritenuto dall'autorità inferiore.
Ora, la differenza tra il salario realmente percepito e quello medio del settore è irrilevante ai fini del risultato
della presente procedura. Il salario mensile statistico nel settore della meccanica di precisione era nel 2008
di Fr. 5'055.- per un lavoratore senza formazione (dati dell'Ufficio federale di statistica, Tabella TA1). Il
salario annuale ammontava quindi a Fr. 60'660.-. Tenendo conto di una durata lavorativa settimanale di
41.7 ore (invece delle 40 ore in base alle quali sono elaborate le statistiche), si ottiene un importo di Fr.
63'238.05. La differenza tra il salario effettivamente percepito (Fr. 59'920.-) e quello statistico (Fr.
63'238.05) è del 5.25%. È vero che secondo la giurisprudenza, se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, si può giustificare - soddisfatte le ulteriori
condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone. Questo parallelismo si effettua tuttavia soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5 % (DTF 135 V 297 consid. 6.1.3). Nella fattispecie, la
differenza che si può prendere in considerazione è quindi solo dello 0.25%.
11.3.
11.3.1. Quale reddito da invalido l'UAI cantonale ha ritenuto quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Solo i valori
nazionali (statistiche UFS) sono applicabili. Queste attività comportano un
salario medio annuale di Fr. 60'148.-- (compreso l'adeguamento a 41,7
ore settimanali, il salario statistico essendo fondato di uno standard di 40
ore). Questo valore non è contestato dal ricorrente.
11.3.2. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei
fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap,
ritenuto che la diminuzione massima è del 25%. Nella fattispecie,
l'autorità inferiore ha ritenuto una deduzione del 10%.
11.3.3. Ora, è vero che l'amministrazione AI, nell'applicare tale riduzione,
gode di un ampio margine d'apprezzamento che il giudice non può
contestare se non in base a fondati motivi. Nella fattispecie, la deduzione
dal salario di invalido del 10% appare tuttavia insufficiente e giustifica una
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correzione da parte dell'autorità di ricorso. Si ricorda che nei casi in cui vi
è inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente svolta, di
regola pesante, e altresì parziale in altre professioni sostitutive esigibili, il
Tribunale federale ha ripetutamente ammesso una riduzione del 20%
(cfr. sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007 consid. 9 ed i riferimenti
menzionati). In un'altra sentenza, più recente (9C_708/2009 pubblicata in
SVR 2010 IV n° 28 consid. 2.1.1), il Tribunale federale ha ribadito che se
un'attività di sostituzione non può essere esercitata che a tempo parziale,
è legittimo procedere ad una riduzione supplementare. Nel caso in esame
si deve oltretutto considerare l'età del ricorrente, nato nel 1953, e la
circostanza che non lavora più, ormai, da 14 anni.
Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto operare una
riduzione del reddito da invalido, per motivi personali, del 20% e non solamente del 10%. Ne consegue un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 48'118.40 (Fr. 60'148 – 20%). Svolta al 50%, tale
attività comporta un guadagno di Fr. 24'059.20 all'anno.
11.4. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 59'920.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 24'059.20 causa una
perdita di guadagno del 59.84%, arrotondato a 60%, tasso che comporta
il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Anche se si dovesse tenere conto del
parallelismo dei redditi di cui sopra (cfr. consid. 11.2.3), il grado
d'invalidità non raggiungerebbe il 70%, necessario per avere diritto alla
rendita intera.
In queste circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata, nel
senso che A._______ ha diritto dal 1° gennaio 2009 (data di effetto della riduzione della prestazione) a tre
quarti di rendita AI.
12.
12.1. Non si prelevano spese di procedura e pertanto la domanda di
esenzione da tali spese diventa priva di oggetto.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visti gli atti di causa, le memorie di ricorso e di replica nonché la documentazione esibita, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, la quale è posta a carico
dell'Autorità inferiore.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata, nel
senso che, a partire dal 1° gennaio 2009, il ricorrente ha diritto a tre quarti
di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: