Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7834/2010
Sen t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 6 ottobre 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1988 al
2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS) durante tale periodo (doc. 6). Da
ultimo era attiva nel settore della meccanica leggera (occhialeria), ma
anche con mansioni di pulizia dei locali mensa e spogliatoio; ha
rassegnato le dimissioni nel luglio 2001 per ragioni personali (rinuncia
attività; doc. 11, 14).
In data 29 marzo 2004, la nominata ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 4), denunciando gravi problemi respiratori. L'indagine medica
relativa a questo caso ha permesso di stabilire che la richiedente era
portatrice di una severa riduzione alveolocapillare in pneumopatia
interstiziale micro nodulare bilaterale compatibile con sarcoidosi
polmonare (doc. 83). Il medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero, UAIE), dopo aver esaminato la
documentazione oggettiva, ha rilevato (rapporto del 24 agosto 2006) che
la paziente è totalmente invalida nel precedente lavoro; in attività di
sostituzione è totalmente abile al lavoro fino a marzo 2003; è inabile in
misura del 40% da marzo 2003 e del 60% da maggio 2004 (doc. 60). Da
un calcolo comparativo dei redditi (doc.61) è risultato che A._______
presenta un tasso d'invalidità del 40% dal 1° marzo 2003 e del 60% da
maggio 2004.
Mediante decisione del 12 gennaio 2007, l'UAI ha erogato in favore della
nominata un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° marzo 2003 al 31 luglio 2004 e tre quarti di rendita dal 1° agosto
2004 (doc. 104, 105). Con un ricorso del 13 febbraio 2007, A._______ ha
chiesto il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita AI da,
almeno, marzo 2004. Nella sentenza del 7 ottobre 2008 (incarto C
1160/2007 TAF), il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che la
valutazione del medico dell'UAI non era fondata su di un parere di uno
specialista in pneumologia e che l'istruttoria presentava altre lacune, per
cui ha accolto il gravame ed ha rinviato gli atti all'UAIE per nuovi
accertamenti sanitari (doc. 76).
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B.
A._______ è stata visitata dal pneumologo Dott. Calderari, Lugano, il 3
aprile 2009. Nel rapporto del 17 aprile successivo, il perito ha rilevato la
diagnosi principale di sarcoidosi II (giugno 2003) con febbre ricorrente dal
2000, disturbo della diffusione alveolocapillare del 4045%,
ossigenoterapia sotto sforzo, probabile attività residua della malattia,
adiposità, pregresso tabagismo, stato ansiodepressivo, ipertensione
arteriosa, dispepsia cronica; l'esperto non ha valutato la capacità di lavoro
residua eventuale in quanto, data la difficoltà del caso, ha consigliato un
internamento ospedaliero per procedere a determinati esami (TAC ad alta
risoluzione, broncoscopia speciale, ergospirometria speciale, calciuria
delle 24 ore, ecc.). Comunque, il Dott. Calderari, allo stato attuale,
riferisce che l'interessata non è in grado di esercitare alcuna attività
lucrativa. Solo sarebbe esigibile un'attività sedentaria in misura completa,
atteso comunque che il quadro patologico, vista la diagnosi, è destinato a
peggiorare (doc. 85).
L'incarto è stato sottoposto al medico dell'UAIE, Dott.ssa SereniKeller, la
quale ha proposto una visita medica approfondita al Servizio di
accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona, come prospettato dal
Dott. Calderari (doc. 87).
C.
L'assicurata è stata visitata dal 16 al 19 novembre 2009 al SAM di
Bellinzona (degenza continua) ed è stata sottoposta a visite specialistiche
in pneumologia (Dott. Quadri), psichiatria (Dott. Lazzarini), reumatologia
(Dott. Mariotti). Gli specialisti hanno rassegnato la relazione conclusiva il
24 marzo 2010 (doc. 114). Essi hanno ritenuto la diagnosi sostanziale
con influenza sulla capacità di lavoro di sarcoidosi polmonare stadio III in
regressione, decondizionamento fisico multifattoriale, sindrome da
disadattamento e la diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro di
tendenza alla sviluppo di un reumatismo alle parti molli, leggera sindrome
delle apnee del sonno, obesità (dettaglio nella parte in diritto). I medici
incaricati ritengono che la paziente al momento della perizia presenta una
capacità di lavoro dell'80% in attività di operaia di fabbrica (non
qualificata) addetta alla produzione di occhiali, mansionario da svolgersi
in posizione seduta, ossia (in parte) l'ultima attività svolta dalla nominata.
Retrospettivamente, i medici incaricati ritengono la paziente invalida in
misura totale da luglio 2001 a maggio 2004, quando si constata un
miglioramento oggettivo (strumentale ed analitico) dal lato pneumologico.
A partire da maggio 2004, emerge dunque la capacità lavorativa nel suo
precedente lavoro dell'80%.
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L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa SereniKeller, la quale,
nella sua relazione del 13 aprile 2010, ha condiviso il parere dei periti
incaricati (doc. 116). L'amministrazione ha effettuato un nuovo calcolo
comparativo dei redditi. Dallo stesso (doc. 117) è risultato che svolgendo
attività alternative in misura dell'80%, l'interessata subirebbe una perdita
di guadagno del 100% dal 1° luglio 2001 e del 20% dal 1° maggio 2004.
Dato che il salario dopo l'invalidità sarebbero superiori a quelli precedenti
l'invalidità, quest'ultimo è stato portato a livello della media salariale
statistica.
Con progetto di decisione del 4 giugno 2010 (doc. 118), l'UAIE ha
disposto che esisterebbe un diritto alla rendita intera un anno dopo il 1°
luglio 2001, ossia il 1° luglio 2002. Tuttavia, la domanda di rendita
essendo stata presentata il 29 marzo 2004, il diritto al versamento della
prestazione decorrere unicamente dal 1° marzo 2003 (un anno prima).
Dal 1° agosto 2004, ossia dopo tre mesi dal presunto miglioramento
accertato al SAM (maggio 2004), non esisterebbe più alcun diritto a
prestazioni dell'AI.
Dopo aver preso atto del progetto di decisione, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA, si è opposta a tale progetto con scritto
del 26 luglio 2010. Produce una perizia allestita dal Dott. Omar Ferrario,
specialista in medicina legale, datata il 22 luglio 2010. L'esperto di parte
contesta la valutazione del SAM e soprattutto nega il presunto
miglioramento nel maggio 2004. Dopo questa data, osserva il Dott.
Ferrario, l'interessata ha continuato ad essere ripetutamente e
prolungatamente ricoverata per i noti problemi polmonari e pertanto non
può sussistere una capacità di lavoro così come indicata dai periti del
SAM. Inoltre, anche se solo nel 2009 si inizia a modificare al ribasso la
posologia dei farmaci, la malattia in quanto tale progredisce. Peraltro poi,
la paziente abbisogna di un respiratore elettronico ogni qualvolta
presenta segni di scompenso, ciò che non si concilia con una regolare
attività lucrativa. L'esperto propone di ammettere un tasso d'invalidità del
60% in qualsiasi lavoro.
Ricevute le osservazioni e la perizia, l'amministrazione ha risottoposto gli
atti alla Dott.ssa SereniKeller, la quale, nella sua relazione del 17 agosto
2010, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 129).
Mediante decisione del 6 ottobre 2010, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ una rendita intera AI dal 1° marzo 2003 al 31 luglio 2004 (doc.
131).
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Pagina 5
D.
Con il ricorso depositato il 5 novembre 2010, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dal 1° agosto 2004. La
nominata ribadisce che non può essere posto in evidenza un
miglioramento nel 2004, tant'è che la stessa ha subito diverse e gravi
riacerbazioni della malattia in seguito. Solo dal dicembre 2009, come lo
indica il Dott. Ferrario, si potrebbe parlare di un leggero miglioramento
con conseguente riduzione della terapia in atto.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 20 gennaio 2011, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 22 febbraio
2011, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 24 febbraio 2011, il TAF ha invitato la parte
ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 400., corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il
17 marzo 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
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Pagina 6
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie. L'insorgente ha versato
l'anticipo delle presunte spese processuali entro il termine stabilito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al
31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella
data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita 29 marzo 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale dovrebbe teoricamente esaminare le
prestazioni a beneficio della ricorrente dal 29 marzo 2003 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda) fino al 6 ottobre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V citata).
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Pagina 8
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
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7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
8.1. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e
se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
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d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per
l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
8.2. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata
solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo
del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato
(DTF 125 V 413 consid. 2.2 e 2.3 confermato in 131 V 164).
8.3. Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
9.
9.1. L'interessata non lavora più dal luglio 2001 (doc. 14).
9.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività
da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
10.
10.1. Con la decisione del 6 ottobre 2010, l'UAIE ha riconosciuto il diritto
alla rendita intera con effetto dal 1° marzo 2003 fino al 31 luglio 2004.
L'oggetto della contestazione si limita pertanto alla soppressione della
rendita intera AI a partire da questa data. Una decorrenza anteriore della
prestazione non è comunque possibile, in quanto la domanda è stata
presentata il 29 marzo 2004 e le prestazioni possono essere concesse, al
massimo, un anno prima, ossia dal 1° marzo 2003. Lo scrivente Tribunale
esaminerà quindi la situazione valetudinaria dopo il 31 luglio 2004 e
prenderà in considerazione i documenti medici anteriori a questa data
solo nella misura in cui siano necessari a una migliore comprensione del
caso.
10.2. Con il giudizio del 7 ottobre 2008, questo Tribunale aveva accolto
l'impugnativa di A._______ed aveva rinviato gli atti all'amministrazione
perché procedesse a nuovi accertamenti medici soprattutto in campo
pneumologico. L'UAIE ha dapprima affidato l'incarico al Dott. Calderari,
pneumologo. Questi, pur ravvisando un'incapacità totale della paziente e
la sola possibilità per questa di svolgere attività da seduta, ha suggerito di
effettuare esami più approfonditi in materia pneumologica, con soggiorno
in ospedale per un certo periodo. L'UAIE ha aderito a questa soluzione ed
ha affidato l'incarico al SAM di Bellinzona. Nel novembre 2009 il SAM ha
effettuato approfondimenti in pneumologia, psichiatria e reumatologia.
Altri rapporti sono pervenuti, quali la perizia della Dott.ssa Pennuto del 1°
marzo 2007 (che peraltro precede il giudizio del TAF sopra ricordato) e la
perizia del Dott. Ferrario del 22 luglio 2010.
11.
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Pagina 12
11.1. Per quanto concerne la diagnosi, non vi sono grandi differenze fra i
rapporti menzionati. La paziente soffre di una sarcoidosi polmonare di III
grado (Dott. Calderari e Dott. Ferrario ed accertamenti clinici oggettivi,
vedi anche la cartella clinica del 24 maggio 2006 doc. 52). Per il SAM,
potrebbe ora trattarsi di una sarcoidosi III grado tecnicamente in
regressione, mentre peril Dott. Ferrario si tratta di uno stato fra il III ed il
IV. Vengono inoltre diagnosticati un decondizionamento fisico
multifattoriale (rilevato quale importante elemento diagnostico invalidante
dal Dott. Quadri), sindrome da disadattamento con reazione depressiva
prolungata di lieve entità, reattiva a condizione medica generale,
tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, leggera
sindrome delle apnee notturne da sonno di tipo ostruttivo, obesità con
BMI al 37% al momento della visita al SAM. Analizzando le perizie del
Dott. Calderari, del Dott. Ferrario e del SAM si nota dunque che in
sostanza il quadro diagnostico non diverge.
11.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologicolabile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
12.
12.1. Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale (in casu un servizio di
accertamento medico specifico dell'assicurazione per l'invalidità) non può
essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte (DTF 136 V
376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale federale 9C_189/2011
dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
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tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se
si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a;
122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale federale
ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un accertamento di
un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una perizia che
contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla
precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il
giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è
lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva
(sentenza del Tribunale federale 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
consid. 4.4.1.4).
12.2. Ora, la perizia del SAM appare a questo collegio conforme alle
esigenze sopra descritte e ciò perlomeno per quanto attiene all'analisi
retrospettiva della situazione valetudinaria di A._______ (riconoscimento
dell'invalidità superiore al 70% dal 2001) e del suo stato attuale. Non è
convincente invece per quel che si riferisce al presunto miglioramento del
maggio 2004.
I sanitari incaricati del SAM rilevano come dal 2001 in poi la paziente ha
presentato disturbi ventilatori molto gravi seguiti da stanchezza, stati
febbrili ricorrenti, affanno respiratorio notevole, dispnea, ecc.. Tutti i
reperti oggettivi e le situazioni cliniche contenute negli atti messi a
disposizione del Dott. Quadri concordano nel ritenere grave la situazione
dell'assicurata in quegli anni. Scarsamente motivato appare invece il
presunto miglioramento da fissare a maggio 2004. L'esperto formula una
supposizione basandosi su parametri tecnici da imputare ad una
riduzione della terapia in corso. Dal 2004, in base a risultanze oggettive
(TAC, HD), non risulterebbero più le aree a vetro smerigliato né
adenopatie ilari e, dal lato funzionale, si constata unicamente la riduzione
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dei parametri della diffusione alveolocapillare per il CO ed in sostanza si
evidenzia un miglioramento radiologico funzionale, tanto da poter ridurre
la terapia corticosteroidea. Ora, queste motivazioni appaiono del tutto
insufficienti per sostenere un così rapido e stabile miglioramento delle
condizioni di salute di A._______.
La principale obiezione alle conclusioni del SAM viene fornita dal Dott.
Ferrario, autore della perizia del 22 luglio 2010. Egli conferma l'attuale
stadio III della malattia confermata nel lungo ricovero dall'11 gennaio al 3
febbraio 2005 (ossia dopo il maggio 2004 di cui al parere dei medici del
SAM) con la (ri)comparsa di un quadro di "groudglass" con aspetto a
carta geografica distribuito in entrambi i campi polmonari, tanto da
supporre l'inserzione in un IV grado dello stadio della sarcoidosi, o
perlomeno l'evoluzione. Inoltre, l'interessata fu più volte ricoverata nel
2004 (cartelle cliniche od estratti di queste sono ad atti), in quanto,
secondo il Dott. Ferrario, la terapia in corso non era adeguata o
insufficiente in modo tale da permettere il riacutizzarsi della patologia.
Segnatamente la rivalutazione del 2006 (febbraio) mostra una diffusione
alveolocapillare notevolmente ridotta e reperti radiografici attestanti e
confermanti un diffuso ispessimento interstiziale fino a minima irregolarità
micro nodulare. La presenza di addensamenti a "vetro smerigliato", tipica
dell'attività della malattia, è confermata nel febbraio 2006 e nel
successivo ricovero del luglio/agosto 2006. È solo nel novembre 2009
che viene iniziato un vero e proprio ribasso della posologia farmacologica
in modo costante (concomitanza con la visita al SAM). Interessanti e più
aderenti alla situazione sono le conclusioni del Dott. Ferrario, quando
afferma che a partire da novembre 2009, nonostante il miglioramento dei
parametri respiratori, il progredire della malattia è tale da comportare la
comparsa delle dispnea anche per sforzi modesti. Si tratta di una
paziente di 43 anni che difficilmente può tornare alle mansioni tipiche di
operaia semplice dovendo ricorrere al respiratore elettronico ai minimi
segni di scompenso. L'esperto di parte stima che l'interessata è in grado
di svolgere l'attività di operaia semplice in misura del 40% (invalidità del
60%).
Anche il Dott. Calderari (pneumologo), autore della perizia (aprile 2009)
che precede quella del SAM, mal intravedeva una ripresa dell'attività della
paziente. L'esperto constatata il perdurare della terapia corticosteroidea
per il semplice fatto che si è confrontati con una malattia ancora attiva ad
anni di distanza dalla prima diagnosi. L'esperto indica un'incapacità del
100% da situarsi con inizio nel 2001/2002. Dopo il 2004 la paziente ha
dovuto ripetutamente essere ricoverata e ha presentato una situazione
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patologica altalenante, ma costantemente caratterizzata da malessere,
stanchezza, dispnea da sforzo, che richiede sempre una dose elevata
giornaliera di un farmaco specifico. In base ai dati anamnestici ed agli
esami clinici e paraclinici ed all'esame diretto del Dott. Calderari, questi
ritiene la paziente invalida in misura del 100% in qualsiasi attività, salvo,
eventualmente un lavoro del tutto sedentario. Quest'ultima osservazione
appare comunque singolare dal momento che dopo l'esperto osserva che
l'interessata, in ambito casalingo per esempio, può fare solo lavori leggeri
come spolverare o altri piccoli lavori. Un'attività che deve dare rendimento
al datore di lavoro, mal si concilia con quella svolta con una dipendente
nelle condizioni descritte dagli esperti.
Le conclusioni alle quali è giunto il Dott. Quadri, specialista pneumologo
del SAM (rapporto del 19 marzo 2010, visite ed esami dal 16 al 19
novembre 2009, doc. 110) non sembrano inoltre coincidere con quelle
della relazione finale. Infatti, è il Dott. Quadri che pone, fra l'altro, la
diagnosi di decondizionamento fisico multifattoriale (elemento ripreso
anche nella relazione conclusiva). Il Dott. Quadri afferma in particolare
che l'incapacità lavorativa è completa in gran parte per questo motivo e
qualora il decondizionamento fisico fosse meglio controllato con misure di
riabilitazione respiratorie, riduzione del peso corporeo, ecc, la paziente
potrebbe presentare poi, rimanendo inalterata la situazione polmonare,
una capacità lavorativa completa per lavori fisici leggeri di tipo sedentario
come quello di operaia in fabbrica di orologi lavorante in posizione
seduta. Di tutta evidenza, il parere del Dott. Quadri è sottoposto a
condizione che non è al momento realizzata. Lo stesso medico
rispondendo alla domanda 2 afferma testualmente che "attualmente
sussiste un'incapacità lavorativa completa per lavori fisici dovuta al
decondizionamento fisico". È evidente che il Dott. Quadri intende anche i
lavori fisici leggeri e sedentari. Infatti, ritiene che il superamento della
problematica del decondizionamento fisico, non realizzato, sia una
condizione sine qua non per la ripresa eventuale di un'attività fisica
leggera. A pagina 9 della sua perizia, l'esperto sottolinea come, solo
facendo astrazione del decondizionamento fisico, si può ipotizzare dal
punto di vista medico teorico pneumologico una capacità lavorativa
completa per lavori fisici leggeri sedentari come quello di operaia di
fabbrica di occhiali lavorando in posizione seduta.
12.3. In queste condizioni, è lecito dedurre che anche dopo il 2004 e
perlomeno fino alla data della perizia al SAM di Bellinzona, le condizioni
di salute di A._______ erano compromesse a tal punto da non potersi
evidenziare una differenza rispetto alla situazione precedente (2001
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maggio 2004). Le argomentazioni del SAM, per quanto riguarda il
presunto miglioramento, non convincono e sono smentite dalla
documentazione oggettiva ad atti (cartelle cliniche, visite pneumologiche,
intensa terapia seguita), nonché dai referti dei Dott.ri Ferrario e Calderari.
Parimenti, anche se nel 2004, sono momentaneamente scomparsi o
diminuiti alcuni segni tipici e/o valori strumentali ed analitici della malattia
in corso, ciò non significa che l'interessata avrebbe potuto riprendere a
più del 60% un'attività lavorativa. Gli eventi che si sono succeduti dopo il
2004 fanno pensare che A._______ si trovasse ancora in uno stato
morboso tale, pur forse altalenante con fasi di relativo benessere, da non
consentirle di svolgere un'attività lucrativa, pur sedentaria che sia.
Deve essere ricordato che non si può parlare di attività ragionevolmente
esigibile quando questa sarebbe realizzabile solo in forma e con modalità
talmente ristrette da non esistere un mercato di lavoro equilibrato oppure,
come nella specie, con delle condizioni/limitazioni mediche tali
(concessioni irrealistiche) da rendere irreperibile un datore di lavoro (cfr.
sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.3 con
i riferimenti; in materia cfr. anche sentenze del Tribunale federale:
C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2, I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273
consid. 4b).
12.4. La soluzione più adeguata ed equilibrata di questo caso,
caratterizzato da una patologia insistente, che non ha mai accennato a
diminuire se non per corti lassi di tempo, malattia che richiede una dose
massiccia di farmaci e, a volte, mezzi ausiliari di respirazione, è quella di
ammettere, almeno fino alla data della visita presso il SAM di Bellinzona
(novembre 2009), un'incapacità di lavoro in qualsiasi professione del
70%.
Per il seguito, visto il parere dei periti del SAM e del Dott. Ferrario, si può
ritenere equa un'incapacità di lavoro del 60% in qualsiasi attività poiché
un miglioramento è provato. La terapia è ancora importante (cfr. perizia
pag. 4), ma i disturbi sono regrediti e consistono in dolori diffusi alle
gambe, ai polsi, ai gomiti ed alla testa, nonché all'anca destra. Dalla
lettura delle tre perizie (SAM, Dott. Calderari e Dott. Ferrario), parte di
questo stato è da imputare sia agli effetti collaterali della terapia in corso,
sia al netto sovrappeso (peraltro anch'esso da considerare come effetto
secondario delle terapie). Vi è inoltre sudorazione notturna, ma non più
febbre e stanchezza mattutina, né sonnolenza. Lo stesso Dott. Quadri del
SAM riconosce che attualmente con la terapia medicamentosa i disturbi
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di A._______ sono solo parzialmente controllati, ma la sintomatologia non
è più quella della fase altamente attività della malattia. Si constata inoltre
un'assenza di alterazioni significative del parenchima polmonare alla TAC
alta definizione come pure assenza di fenomeni di desaturazione
d'ossigeno sotto sforzo al test erometrico.
13.
13.1. Pertanto, questo collegio giudicante, sulla scorta dei pareri sopra
esaminati e delle considerazioni svolte ritiene che A._______ ha
presentato un grado d'incapacità al lavoro superiore al 70% dalla fine del
2001 (circostanza non contestata) fino alla data della visita presso il SAM
di Bellinzona (novembre 2009). A partire da quella data in poi in tasso
d'invalidità, visto anche il parere del Dott. Ferrario, può essere ammesso
un grado d'invalidità del 60% in attività leggere e prevalentemente
sedentarie del tipo di operaia addetta alla produzione di piccoli oggetti in
posizione quasi sempre seduta, come quella esercitata fino al 2001.
13.2. Da quanto precede ne consegue che il ricorso deve essere
parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata. A._______ ha
diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche a
partire dal 1° agosto 2004 e fino a tre mesi dopo il presunto
miglioramento della sua capacità di lavoro (novembre 2009), ossia fino al
28 febbraio 2010 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). A decorrere dal 1° marzo 2010
la nominata ha diritto a tre quarti di rendita AI.
14.
14.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
L'anticipo per le spese processuali di Fr. 400. è restituito alla ricorrente.
14.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria ricorsuale e di replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900., da porre
a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto alla rendita intera dal 1°
marzo 2003 al 28 febbraio 2010 ed il diritto ai tre quarti di rendita AI a
partire dal 1° marzo 2010.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle spese processuali di
Fr. 400. versato dalla ricorrente il 17 marzo 2011 le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: