Corte II I
C-7838/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
4 ottobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7838/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, residente in Francia, nata il (...),
coniugata con figli, ha lavorato in Svizzera da aprile del 1985 a marzo
del 1988, da aprile a giugno del 1994 nonché da novembre del 2004 a
febbraio del 2005 (doc. 4 e 10), solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tali periodi (doc. 49). Dal 1° novembre 2004 al 25 febbraio
2005, è stata alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di donna
delle pulizie, in ragione di due ore al giorno. Ha interrotto il lavoro il 15
febbraio 2005 a seguito di licenziamento per violazione degli obblighi
contrattuali (doc. 10). Rientrata in Francia, si è dedicata parzialmente
ai lavori della propria economia domestica (doc. 13). L'assicurata
percepisce, a far tempo dal 1° marzo 2006, una pensione d'invalidità
francese di complessivi Euro (...) mensili (doc. 2 e 5). Il 5 dicembre
2005, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un certificato medico del 30 dicembre 2004 (mal leggibile), da
cui risulta che l'assicurata è inabile al lavoro al 100% dal
29 dicembre 2004 al 9 gennaio 2005 (doc. 17);
• un resoconto operatorio del 30 settembre 2005 concernente
l'intervento chirurgico segnatamente per riduzione-osteosintesi
e lamino-artrectomia da D12 a L2 a seguito di caduta da
un'altezza di 2 metri con frattura del rachide lombare, frattura di
L1, compattazione con arretramento della parete posteriore
(doc. 18);
• un'attestazione del 30 settembre 2005 del dott. C._______,
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, da cui
risulta che l'interessata è stata ricoverata il 27 settembre 2005
segnatamente per frattura di L1 con arretramento della parete
posteriore (doc. 19);
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• un referto di esame RX (rachide lombare) del 14 novembre
2005 (doc. 20);
• un referto di esame RX (rachide dorso-lombare) del 5 dicembre
2005 (doc. 21);
• un referto di esame RX (rachide lombare e bacino) del
2 gennaio 2006 (doc. 22);
• una richiesta di esami (segnatamente rachide lombare) del
7 febbraio 2006 (doc. 24);
• un resoconto operatorio dell'8 febbraio 2006 concernente
l'intervento chirurgico segnatamente per lamino-artrectomia di
L2, ridimensionamento del canale del rachide e asportazione di
fibrosi peridurale, asportazione di materiale d'osteosintesi di
L1-L3 bilaterale unitamente a epifisiodesi di L1-L3 (doc. 25);
• un'attestazione del 9 febbraio 2006 del dott. C._______, da cui
emerge che l'interessata è stata ricoverata il 7 febbraio 2006
segnatamente per lamino-artrectomia, asportazione di
materiale d'osteosintesi per frattura di L2 con compressione
midollare (doc. 26);
• un referto di esame RX (rachide lombare) del 9 febbraio 2006
(doc. 27);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
francese del 22 maggio 2006, da cui emerge la diagnosi di
psicosi bipolare e frattura di L1 trattata con osteosintesi.
L'interessata non sarebbe più in grado di svolgere né lavori
pesanti né medio-pesanti (pertanto non il suo ultimo lavoro
quale donna delle pulizie), ma regolari lavori leggeri, nel senso
di un'attività sostitutiva adeguata per un massimo di due ore al
giorno (piccoli lavori di precisione quale operaia in una
fabbrica). È stato segnalato che l'assicurata è stata
considerata, conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza, invalida al 100% nella precedente attività
(donna delle pulizie) ed al 66,6% in un'attività adeguata alle
sue condizioni (lavoro all'interno, con cambiamento della
posizione, sedentario o semi sedentario, con pause
supplementari, senza ritmi di lavoro stressanti e che tenga
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conto delle seguenti controindicazioni: umidità, freddo, gas,
vapori, lavoro a turni, lavoro notturno, frequenti flessioni,
trasporto e sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o
scale a pioli nonché rischio di cadute) (doc. 28);
• un certificato medico del 22 maggio 2006 del dott. D._______,
specialista in psichiatria, giusta il quale l'interessata è
regolarmente seguita dal 2000 e beneficia di un trattamento
quotidiano per una patologia psichiatrica cronica ed invalidante
attualmente stabilizzata (doc. 29);
• un'attestazione del 23 maggio 2006 (mal leggibile) del dott.
E._______, medico generico, da cui si evince che la paziente
ha presentato più episodi deliranti acuti che hanno determinato
diverse ospedalizzazioni in reparto specializzato e ha subito
una frattura della 1a vertebra lombare nel 2005 trattata con
osteosintesi (doc. 30);
• il questionario per il datore di lavoro (in Svizzera) dell'11
dicembre 2006, giusta il quale l'interessata è stata assunta dal
novembre del 2004 in qualità di donna delle pulizie, in ragione
di 2 ore al giorno, ed è stata licenziata con effetto al 15 febbraio
2005 per violazione degli obblighi contrattuali (doc. 10);
• un referto di esame RX del 4 gennaio 2007 (rachide dorso-
lombo-sacrale) (doc. 31);
• un certificato medico del 4 gennaio 2007 del dott. C._______
(mal leggibile), in cui è, da un lato, descritto un quadro clinico
comprendente discopatia in L4-L5-S, artrosi nonché lombalgia
e, dall'altro, segnalata un'impossibilità a riprendere il lavoro
(doc. 37);
• un certificato medico del 10 gennaio 2007 del dott. E._______,
secondo cui la paziente presenta segnatamente dal 1981 uno
stato depressivo con vari episodi deliranti importanti e gravi,
che la stessa è seguita da uno specialista psichiatra e che il
suo stato di salute ha causato diverse ospedalizzazioni in
reparto specializzato (doc. 32);
• un referto di esame RM (lombare) del 15 gennaio 2007
(doc. 33);
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• un certificato medico del 17 gennaio 2007 del dott. D._______,
giusta il quale l'interessata è regolarmente seguita da febbraio
del 2006 (consulti) e soffre di un disturbo dell'umore per il quale
ha dovuto essere ricoverata in due occasioni – dal 16 maggio al
2 giugno 2000 e dal 21 giugno al 7 luglio 2000 – nel corso di
episodi di decompensazione; secondo il medico, lo stato di
salute della paziente è attualmente stabilizzato dal profilo
psichiatrico, ma la stessa assume un trattamento medicamen-
toso giornaliero (doc. 34);
• un certificato medico del 24 gennaio 2007 del dott. F._______,
specialista in psichiatria, da cui appare che l'interessata è stata
seguita con una diagnosi di disturbi psicotici (giugno 1991, da
settembre ad ottobre del 1992, da ottobre del 1997 ad ottobre
del 2000) e che la medesima è stata ricoverata e sottoposta a
trattamento con neurolettici (doc. 36);
• il questionario per il datore di lavoro (in Francia) del 24 gennaio
2007, giusta il quale l'interessata è stata assunta il 27 aprile
2004 in qualità di operaia presso una fabbrica, in ragione di 7
ore al giorno, ed ha terminato il lavoro il 23 luglio 2004 per
conclusione dell'incarico (doc. 12);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 24 gennaio 2007, nel quale l'assicurata ha affermato di non
essere più in grado di svolgere che parzialmente le mansioni
consuete che competono ad una casalinga e di necessitare
dell'aiuto di terzi (segnatamente dei famigliari) (doc. 13);
• il questionario per l'assicurato del 24 gennaio 2007, nel quale
l'assicurata ha dichiarato di non avere alcuna formazio-
ne/diploma (ha frequentato solo la scuola elementare), ha
segnalato i lavori svolti negli ultimi tre anni e ha indicato di non
esercitare al momento alcuna attività lavorativa (doc. 15).
C.
C.a Nel suo rapporto dell'8 giugno 2007, il dott. G._______, del
Servizio regionale “Rhône” (SMR), specialista in psichiatria e
psicoterapia, ha esposto la diagnosi principale di frattura di L1. Ha
pure evidenziato la diagnosi correlata di disturbo bipolare (senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa). Il medico ha in particolare
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rilevato che l'assicurata soffre di psicosi maniaco-depressiva dal 1991
ed è stata ricoverata due volte per breve tempo nel 2000. Ha
osservato che malgrado la psicosi maniaco-depressiva, l'interessata
ha continuato a lavorare sino al 2005, che i rapporti medici riferiscono
di un'affezione psichiatrica stabilizzata e che non sussisterebbe
pertanto, e da questo profilo, alcuna malattia invalidante. Ha altresì
ritenuto opportuno che il caso sia sottoposto ad uno specialista in
ortopedia (doc. 41).
C.b Nel suo rapporto del 24 luglio 2007, il dott. H._______, del
Servizio regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi principale di
stato dopo frattura di L1, trattata con osteosintesi D12 a L3 il 30
settembre 2005. Ha pure evidenziato la diagnosi correlata, con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di disturbo bipolare. Il medico –
dopo avere premesso che l'assicurata ha dapprima svolto l'attività di
operaia ed in seguito quella di donna delle pulizie, in ragione di 2 ore
al giorno – ha rilevato che la medesima ha subito un intervento di
riduzione-osteosintesi per frattura di L1 con arretramento della parete
posteriore (a seguito di caduta da un'altezza di 2 metri) il 30 settembre
2005 nonché un intervento per asportazione di materiale
d'osteosintesi e lamino-artrectomia (a seguito di lombalgie e dolori agli
arti inferiori) l'8 febbraio 2006. Ha constatato che l'interessata non può
più svolgere l'attività di donna delle pulizie, mentre l'esercizio di
un'attività confacente allo stato di salute è esigibile per 2 ore al giorno.
Il dott. H._______ ha quindi fissato un'incapacità al lavoro
dell'assicurata del 100% nella precedente attività a partire dal 27
settembre 2005, ma l'ha considerata abile al 100% in un'attività
adeguata alle sue condizioni (attività per 2 ore al giorno, con
cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi non superiore
ai 5-10 kg occasionalmente, senza camminare su un terreno
sconnesso o per lunghe distanze, al riparo da intemperie, umidità e
freddo, nonché senza responsabilità e ritmi stressanti), quale
sorvegliante di posteggio/museo, addetta alla registrazione di
dati/classificazione/archiviazione, addetta alla distribuzione della posta
interna/commissioni, a decorrere dal 22 maggio 2006. Infine, il medico
ha reputato, in virtù delle limitazioni funzionali dell'interessata, che
quest'ultima presenta una capacità al lavoro del 50% nel compimento
delle mansioni consuete di casalinga. In particolare, secondo il dott.
H._______, il grado di invalidità dell'assicurata quale casalinga è del
47,5% a far tempo dal 22 maggio 2006 (doc. 43, 43.1 e 43.2).
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D.
Il 20 agosto 2007, l'UAIE ha calcolato il grado di invalidità
dell'assicurata in applicazione del metodo misto (doc. 45).
D.a L'autorità ha dapprima determinato il grado d'invalidità
nell'esercizio di un'attività lucrativa. L'UAIE ha considerato quale
salario da valida quello conseguito in Svizzera nel 2004 come donna
delle pulizie, ossia fr. 3'285.10 mensili (cfr. questionario per il datore di
lavoro dell'11 dicembre 2006). Ha ritenuto quale reddito da invalida il
medesimo importo, ossia fr. 3'285.10 mensili, poiché i salari per le
attività di sostituzione proposte dal dott. H._______, ossia i salari per
le categorie “servizi alle imprese nonché servizi pubblici e personali”,
risultano superiori al reddito della precedente attività (cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari
2004). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 15% (3'285.10 – 492.76
= 2'792.34) per tener conto dell'età dell'interessata e del fatto che
quest'ultima può esercitare solo delle attività sostitutive leggere e
adeguate alle sue condizioni. Perciò, il citato Ufficio ha confrontato un
reddito di fr. 3'285.10 ed un introito teorico di fr. 2'792.34. Il calcolo
della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(3'285.10 –
2'792.34) x 100] : 3'285.10 = 15%.
D.b L'UAIE ha quindi ritenuto che il grado di invalidità nello
svolgimento dell'attività di casalinga è del 47,50%.
D.c Infine, l'autorità ha determinato il grado d'invalidità globale in
funzione dell'impedimento nell'esercizio di un'attività lucrativa e nello
svolgimento dell'attività di casalinga. Il calcolo della perdita di
guadagno è stato indicato come segue: [((42 – 10) x 47,50) + (10 x
15)] : 42 = 39,76% (doc. 45).
E.
Il 29 agosto 2007, l'autorità inferiore, dopo avere accertato un grado
d'invalidità del 48% (recte: 40%) dal 22 maggio 2006, ha comunicato
all'interessata che sussisterebbe il diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 27 settembre
2006 ed ha concesso a quest'ultima la facoltà di formulare delle
obiezioni per iscritto (progetto di decisione; doc. 46).
F.
Da una nota telefonica dell'UAIE del 17 settembre 2007 risulta che
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l'assicurata si è dichiarata d'accordo con il progetto di decisione (doc.
47).
G.
Il 4 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha deciso di erogare in favore
dell'interessata, sulla base di un grado d'invalidità del 48% (recte:
40%), un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
far tempo dal 1° settembre 2006 (doc. 50; v. anche doc. 48).
H.
H.a Il 12 ottobre 2007, l'interessata ha inoltrato un ricorso dinanzi
all'autorità inferiore contro la decisione dell'UAIE del 4 ottobre 2007,
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita d'invalidità maggiore. Ha fatto valere di
essere stata riconosciuta invalida in Francia nella misura dell'80%. Ha
sottolineato, in particolare, di essere stata costretta ad interrompere la
sua attività lavorativa (per ragioni di salute) dal 1985 e che senza il
danno alla salute "sarei forse ancora a lavorare" (doc. TAF 1)
H.b Il 16 novembre 2007, l'autorità inferiore ha trasmesso il ricorso al
Tribunale amministrativo federale per competenza.
I.
Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha constatato che l'assicurata non
ha esibito alcun nuovo documento medico, di modo che in tale ambito
non si giustifica un diverso apprezzamento rispetto a quello effettuato
dagli specialisti del proprio servizio medico (doc. 41 e 43). L'UAIE ha
poi segnalato, fra l'altro, d'avere determinato in 10 ore settimanali
l'attività lucrativa dell'assicurata e in 32 ore settimanali quella di
casalinga. Dal calcolo discende un grado d'invalidità del 40% (doc. 45)
a partire dal 1° settembre 2006. L'autorità inferiore ha infine precisato
che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto
che l'insorgente è al beneficio di una pensione d'invalidità nel suo
Paese (doc. TAF 3).
J.
Il 28 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso
alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha
fatto uso.
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K.
Con decisione incidentale del 13 marzo 2008, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di
fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 15 aprile
2008, la ricorrente ha versato l'importo di fr. 288.-- (doc. TAF 5 e 6).
L.
Con scritto del 7 marzo 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni sul
suo caso (doc. TAF 7).
M.
Il 27 marzo 2009, questo Tribunale ha segnalato all'insorgente che le
cause sono di principio trattate secondo la data del loro inoltro, che
possono essere presi in considerazione degli altri criteri e che si
sarebbe fatto il possibile alfine di pronunciare la sentenza con la
dovuta ed auspicata celerità (doc. TAF 8).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero ('UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
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per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 dicembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. Nel caso di specie, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 dicembre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 4 ottobre
2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
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4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
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sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
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raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
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ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
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8.
8.1 In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabili in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
8.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo
generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto)
dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita.
Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di
queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto,
ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato
il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto
dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione
amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità
presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150
consid. 2c)
9.
Nel caso di specie, va innanzitutto esaminato se a giusto titolo
l'autorità inferiore ha considerato che il diritto ad una rendita a favore
dell'insorgente poteva nascere al più presto il 1° settembre 2006.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di stato dopo frattura di L1, trattata con
osteosintesi D12 a L3 (settembre 2005), e disturbo bipolare.
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media di almeno il 40% durante un anno.
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9.3 Pertanto, e per quanto emerge dalle carte processuali, l'autorità
inferiore ha correttamente considerato che per la ricorrente un diritto
ad una rendita poteva sorgere al più presto il 1° settembre 2006.
10.
Nella fattispecie in esame, controverso è, in primo luogo e perlomeno
implicitamente, la suddivisione dell'impegno lavorativo totale tra
l'attività lucrativa a tempo parziale (10 ore settimanali secondo
l'autorità inferiore) e l'attività di casalinga (32 ore settimanali secondo
l'istanza precedente).
10.1 Per determinare le ore settimanali che la ricorrente avrebbe
destinato ad un'attività lavorativa qualora fosse stata in buone
condizioni di salute, l'UAIE ha fatto riferimento all'attività esercitata
dalla medesima nel periodo intercorrente tra novembre del 2004 e
febbraio del 2005, prima della caduta da un'altezza di due metri nel
settembre del 2005. Tuttavia, determinante in tale ottica non è
unicamente l'ultima attività che l'insorgente ha svolto prima della citata
caduta, tanto meno allorquando detta attività è stata esercitata per soli
tre mesi. Per contro, è decisiva la natura dell'attività che la ricorrente
avrebbe esplicato qualora fosse stata in buone condizioni. Si deve
segnatamente esaminare se l'insorgente, da sana, avrebbe consacrato
l'essenziale della sua attività all'economia domestica o a
un'occupazione lucrativa, questo alla luce della sua situazione
personale, famigliare, sociale e finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale
federale I 382/04 del 18 ottobre 2005 e DTF 117 V 195). Inoltre, per
determinare il campo d'attività che avrebbe occupato l'assicurata, se
avesse goduto di buona salute, si deve tenere conto della necessità
finanziaria di riprendere o estendere un lavoro, dell'età, delle eventuali
cure da prestare ai figli, delle sue qualifiche professionali e delle sue
attitudini, ritenuto come nessuno di questi elementi abbia priorità sugli
altri (DTF 125 V 150 consid. 2c). Questo Tribunale rileva che dagli atti
di causa emerge che la ricorrente ha sempre lavorato sin dal 1976. Il
formulario concernente la carriera lavorativa dell'insorgente (peraltro
redatto in modo approssimativo riguardo ai periodi di attività) non
comporta comunque alcuna indicazione in merito all'orario giornaliero
di lavoro (doc. 4). In siffatte circostanze, a torto l'autorità inferiore non
ha ritenuto di dovere procedere d'ufficio ai necessari ulteriori
accertamenti. La ricorrente ha altresì allegato, in sede ricorsuale, pur
in modo impreciso, che senza il danno alla salute avrebbe continuato a
lavorare. Non ha però indicato in che misura si sarebbe dedicata ad
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un'attività lucrativa qualora fosse stata sana. In assenza di sufficienti
ragguagli sulla situazione personale, famigliare, sociale e finanziaria
dell'assicurata non è possibile, sulla base dell'incarto, stabilire con il
necessario grado di verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali,
se, da sana, l'assicurata, al momento decisivo del provvedimento
impugnato, sarebbe stata attiva, fuori casa, per sole dieci ore
settimanali, o per più ore. Basti ricordare che tra aprile e luglio del
2004 la ricorrente ha lavorato 35 ore settimanali (doc. 12). Già per
questo motivo, il ricorso va parzialmente accolto, la decisione
impugnata va annullata e la causa va ritornata all'amministrazione per
le relative indagini e per la successiva nuova determinazione del tasso
d'invalidità. Va altresì precisato che nell'eventualità di una diversa
suddivisione dell'impegno lavorativo totale tra l'attività lucrativa a
tempo parziale e l'attività di casalinga, l'UAIE dovrà aggiornare
l'incarto anche dal profilo medico. In effetti, sulla base degli atti di
causa al loro stato attuale non sussistono elementi per giudicare se la
ricorrente, qualora da sana avesse consacrato più tempo ad un'attività
lucrativa, avrebbe poi potuto dedicarvisi al 100% o meno.
11. Per completezza, giova ancora analizzare se l'esame e la
determinazione del grado d'invalidità della ricorrente nell'attività di
casalinga siano stati effettuati correttamente dall'UAIE.
11.1 In merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete, nella
fattispecie quelle di casalinga, l'invalidità deve essere valutata sulla
base di un confronto delle attività da attuare di principio mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97). Nel caso concreto, tale
inchiesta non è stata esperita, senza che l'UAIE abbia indicato una
valida ragione per giustificare una rinuncia (o il ricorso ad altro
strumento idoneo), tanto meno in un Paese come la Francia che
dispone senz'altro di personale qualificato, affidabile e che può essere
incaricato a tal fine (per il tramite della competente istituzione
francese). Siffatta indagine domiciliare è peraltro, e di principio,
primordiale – e quella medica di massima insufficiente ad essa sola –
per la determinazione dell'incapacità a svolgere le consuete mansioni
nei casi in cui l'incapacità si fonda principalmente, come nella
fattispecie, su problemi fisici (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_784/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti,
tra cui segnatamente il consid. 5.2.1 della sentenza del Tribunale
federale I 246/05 del 30 ottobre 2007 non pubblicato in DTF 134 V 9).
Va peraltro precisato che in casi come quello in esame non è
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ipotizzabile una valutazione della capacità della ricorrente a svolgere
le abituali mansioni di casalinga sulla sola base del generico
formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
compilato dalla ricorrente medesima (doc. 13), che non risponde
minimamente alle esigenze di un corretto accertamento dei fatti per
persona attiva, parzialmente, sia in un'attività lucrativa sia nelle
consuete mansioni di casalinga.
11.2 La giurisprudenza ha altresì ammesso che va tenuto conto di
interazioni nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il
metodo misto (DTF 134 V 9). Un'eventuale ridotta capacità lavorativa
nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro
settore d'attività è da prendere in considerazione a determinate
condizioni. Quanto al fattore di ponderazione discusso nella sentenza
DTF 134 V 9 (cfr. consid. 7.3.6), la giurisprudenza l'ha limitato ad un
massimo del 15%. L'autorità inferiore, una volta esperite le necessarie
indagini, dovrà pronunciarsi pure su tale problematica, neppure
affrontata nella decisione impugnata.
11.3 Per sovrabbondanza, occorre altresì osservare che è poco chiaro
per quale ragione il dott. H._______ per tutte le consuete mansioni di
casalinga da lui indicate e ritenute nell'apposito formulario (cfr. doc.
43.2), abbia concluso ad un'incapacità della ricorrente del 50%. Infatti,
dal momento che appare incontestato, allo stato attuale degli atti di
causa, che la ricorrente non è più in grado di svolgere attività pesanti
o medio pesanti, che secondo l'esperienza generale della vita e il
normale andamento delle cose la casalinga deve pure di massima
espletare (oltre a quelle leggere) delle mansioni esclusivamente
pesanti e medio-pesanti, dovrà essere opportunamente spiegato per
quale motivo per alcune delle attività di casalinga riportate nel
menzionato formulario, in particolare quelle di cui al punto 3 "pulizia
dell'abitazione", è stata ritenuta un'incapacità del 50% piuttosto che
del 100% (la ricorrente ha peraltro dichiarato di non potere effettuare
le pulizie dell'abitazione; cfr. la sua risposta alla domanda 3 del
questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica; doc.
13).
12.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
Pagina 19
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merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti nel senso
precedentemente indicato (ai consid. 10 e 11) nonché a pronunciare
una nuova decisione.
13.
13.1 Visto che il ricorso è parzialmente accolto, non sono prelevate
delle spese processuali (art. 63 PA). L'importo di fr. 288.--, versato il
15 aprile 2008, è restituito alla ricorrente.
13.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e
che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili
e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 20
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 4 ottobre 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 288.--, versato il
15 aprile 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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