Corte II I
C-7888/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7888/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), vedova e madre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come operaia nel periodo dal (...) al (...),
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 28 settembre 2005 l'assicurata ha
formulato una domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità
svizzera all'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) il 13 aprile 2006 (doc. 1 a 4 e 14).
L'assicurata non ha per contro inoltrato all'INPS nessuna domanda di
pensione italiana (doc. 31).
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito
i documenti seguenti:
- i formulari dell'INPS relativi alla domanda di pensione d'invalidità
(doc. 1 a 4),
- il questionario per l'assicurata, del 9 ottobre 2006, nel quale
quest'ultima ha dichiarato, in particolare, di avere smesso di lavorare
alla scadenza del suo contratto di lavoro, e che esercitava la sua
professione quattro ore al giorno, per venti ore alla settimana,
percependo un salario mensile di Fr. 1'400.- (doc. 9),
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del 9
ottobre 2006, dal quale si evince, in particolare, che l'economia
domestica dell'assicurata si compone di una persona e che
l'assicurata non può, per esempio, pulire i pavimenti e fare le compere,
mentre può con difficoltà lavare le stoviglie, pulire la cucina e fare il
bucato, ma che, ad ogni modo, necessita dell'aiuto di terzi, familiari o
estranei, per eseguire tutte queste attività (doc. 10),
- una perizia medica particolareggiata del dott. M._______, del 14
ottobre 2005 (formulario E 213), nella quale si evidenzia la diagnosi di
stenosi valvolare mitralica di grado lieve e di rachiartrosi lombo-sacrale
con limitazione lieve-moderata, e nella quale si riporta il risultato di
un'ecocardiografia dello stesso giorno, che evidenzia dei diametri del
ventricolo sinistro normali, con buona cinesi globale e aumento delle
Pagina 2
C-7888/2007
dimensioni dell'atrio sinistro e destro, con un grado d'invalidità del 50%
per l'ultimo lavoro svolto (doc. 12),
- la presa di posizione del dott. L._______, medico dell'UAIE, del 10
febbraio 2007, attestante una leggera stenosi valvolare mitralica,
senza limitazioni delle funzioni cardiache, come pure leggere
alterazioni degenerative del rachide, entrambe ininfluenti sulla
capacità lavorativa o sul grado d'invalidità; il dott. L._______ ha nel
contempo richiesto della documentazione medica supplementare,
ossia un rapporto sullo stato di salute attuale dell'assicurata, un
esame cardiologico e un'ecocardiografia, con indicazione della
frazione d'eiezione (FE) del ventricolo sinistro (doc. 15),
- una nuova perizia medica particolareggiata della dott.ssa
G._______, non datata (formulario E 213), facente stato di una
poliartrosi a discreto impegno funzionale, una stenoinsufficienza
mitralica e una depressione reattiva, accompagnata dall'assunzione di
ansiolitici e antidepressivi, con un grado d'invalidità del 70% per
l'ultimo lavoro svolto (doc. 22),
- un esame ecografico del 30 aprile 2007 (doc. 23),
- il resoconto di una visita cardiologica del 30 aprile 2007, nella quale
è posta la diagnosi di stenoinsufficienza valvolare mitralica di grado
lieve, con una FE superiore al 50% (doc. 24),
- la decisione della Cassa svizzera di compensazione, del 19 gennaio
2007, con la quale è stato riconosciuto all'assicurata il diritto ad una
rendita vedovile ordinaria, con effetto dal 1° agosto 2006 (doc. 28).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto per apprezzamento finale al
proprio servizio medico, nella persona del dott. L._______. Nel suo
rapporto del 12 luglio 2007, quest'ultimo ha rinviato alla sua presa di
posizione precedente, confermando che la stenosi valvolare mitralica e
le alterazioni degenerative del rachide sono certo clinicamente
accertate, ma completamente irrilevanti, e sottolineato che la nuova
documentazione medica da lui richiesta, non ha rivelato la presenza di
disturbi invalidanti; egli ha inoltre rilevato che le alterazione
degenerative dell'apparato locomotorio sono legate all'età; egli ha
aggiunto che l'assicurata può svolgere senza limitazioni tutte le
Pagina 3
C-7888/2007
mansioni domestiche, per cui l'incapacità lavorativa è nulla non solo
nell'ambito dell'economia domestica, ma anche in attività di
sostituzione confacenti al suo stato di salute, quali, per esempio,
sorvegliante di parcheggi, cassiera o venditrice di biglietti (doc. 26).
Il 19 luglio 2007 l'UAIE ha così emesso un progetto di decisione, con il
quale ha prospettato il rigetto della domanda di prestazioni del 28
settembre 2005, accordando nel contempo all'assicurata un termine di
trenta giorni per presentare eventuali obiezioni (doc. 27).
L'assicurata non si è però manifestata e, il 5 ottobre 2007, l'UAIE ha
quindi rilasciato una decisione di rigetto della domanda di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità, notificata all'assicurata il 18 ottobre
2007 (doc. 29 e 30).
D.
Contro questa decisione, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano
confederale di assistenza (INCA), l'assicurata ha inoltrato ricorso, il 16
novembre 2007, al Tribunale amministrativo federale, chiedendo, in
sostanza, di riconoscere il suo diritto ad una rendita d'invalidità, ed ha
prodotto nel contempo un certificato medico legale del dott.
V._______, del 15 novembre 2007, nel quale si riferisce che il
movimento del rachide della ricorrente è globalmente limitato e che
sussiste una riduzione apprezzabile dei movimenti delle ginocchia e
delle mani, con invalidità non inferiore al 50%.
Nella sua risposta del 10 marzo 2008, l'UAIE ha ribadito le proprie
conclusioni, riferendosi alla presa di posizione del dott. L._______, del
12 luglio 2007, per quanto riguarda il carattere non invalidante della
stenoinsufficienza valvolare mitralica e delle alterazioni degenerative
dell'apparato locomotorio, e valutando che la pretesa depressione
reattiva, visto gli atti all'incarto, deve essere considerata come
emendabile con adeguata cura farmacologica, per cui non deve
essere presa in considerazione nella valutazione dell'invalidità.
La ricorrente non ha proposto nessuna replica.
E.
Con decisione incidentale del 6 maggio 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali. Un versamento di Fr.
Pagina 4
C-7888/2007
298.- è stato effettuato il 9 giugno 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui
l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione
impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in
possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile.
Pagina 5
C-7888/2007
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
Pagina 6
C-7888/2007
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
La ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
5. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, la ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28
settembre 2005. Il Tribunale amministrativo federale può quindi
limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il
28 settembre 2004 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
e il 5 ottobre 2007, data della decisione dell'UAIE. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
Pagina 7
C-7888/2007
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
Pagina 8
C-7888/2007
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non
si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA ). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una
persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica,
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Pagina 9
C-7888/2007
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità
di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene
determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c,
117 V 194 consid. 3b).
7.7 In concreto, dall'incarto risulta che la ricorrente ha smesso di
lavorare nel 1992, a seguito della scadenza del suo contratto di lavoro
nella ditta presso la quale lavorava (doc. 9, 14 e 28). Di conseguenza,
considerato che la cessazione dell'attività lavorativa non è intervenuta
per ragioni di salute, ma per motivi economici, appare giustificato
applicare, per calcolare il grado d'invalidità, il metodo di valutazione
relativo alle casalinghe, piuttosto che il metodo generale, come
peraltro correttamente ammesso dall'UAIE.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
Pagina 10
C-7888/2007
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalle perizie mediche del dott. M._______ e della
dott.ssa G._______ (doc. 12 e 22), come pure dalle prese di posizione
del dott. L._______ (doc. 15 e 26) e dal certificato medico-legale del
dott. V._______, prodotto con il ricorso, si evidenzia in modo chiaro la
diagnosi di leggera stenosi valvolare mitralica, leggere alterazioni
degenerative del rachide e alterazioni degenerative dell'apparato
locomotorio.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, il collegio giudicante non
intravede nessun motivo per discostarsene.
Ciò stante, nella perizia della dott.ssa G._______ si riferisce
ugualmente di una depressione reattiva, curata con ansiolitici e
antidepressivi, senza alcuna discussione delle sue caratteristiche.
Questa affezione non è però menzionata né nella perizia del dott.
M._______, che fa stato di condizioni psichiche e tono umorale
normali, né nel certificato del dott. V._______, e nemmeno negli altri
referti medici agli atti. Per questo motivo, pur lasciando aperta la
questione dell'effettiva esistenza di una tale depressione, il collegio
giudicante è del parere che essa non può avere carattere invalidante,
e ciò considerato l'insieme della documentazione medica dell'incarto.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale
prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante almeno un anno.
Pagina 11
C-7888/2007
10.
La decisione impugnata si fonda sulle perizie dei dott.ri M._______ e
G._______ e sui rapporti del dott. L._______ (doc. 15 e 26).
Partendo dalla diagnosi esposta al considerando 9.1 e sulla base delle
risposte fornite dalla ricorrente nel questionario per assicurati occupati
nell'economia domestica (doc. 10), il medico dell'UAIE ha stabilito che
l'incapacità lavorativa della ricorrente è nulla, sia nelle attività
domestiche, sia in attività fuori casa confacenti al suo stato di salute,
come, per esempio, sorvegliante di parcheggi, cassiera o venditrice di
biglietti. Egli ha per il resto chiaramente motivato le sue conclusioni
riguardo all'assenza d'incapacità lavorativa della ricorrente, rilevando
che quest'ultima soffre di una leggera stenosi mitralica senza
limitazione della funzionalità cardiaca, come si evince
dall'elettrocardiogramma e dall'ecocardiogramma effettuati durante la
visita del 30 aprile 2007, e di alterazioni degenerative alla colonna
vertebrale, di grado leggero, e dell'apparato locomotorio,
corrispondenti all'età fisiologica.
Dal canto loro, parallelamente alla formulazione della diagnosi, i dott.ri
M._______, G._______ e V._______ si sono limitati ad esprimere dei
tassi d'invalidità dal 50 al 70%, senza giustificarne il valore sulla base
di argomenti e motivi chiari, capaci di evidenziare l'ampiezza
dell'influsso dei disturbi della ricorrente sulla sua capacità lavorativa.
Ne consegue che il collegio giudicante non può che aderire alla
valutazione del medico dell'UAIE e riconoscere che l'incapacità
lavorativa della ricorrente è nulla, sia in ambito domestico, sia in
attività fuori casa confacenti al suo stato di salute, per cui non può
essere riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
11.
Benché l'incapacità lavorativa della ricorrente sia nulla, è comunque
opportuno, a questo punto, ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
Pagina 12
C-7888/2007
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
Secondo la giurisprudenza, questo obbligo vale anche per ogni
casalinga invalida. Infatti, una casalinga invalida deve organizzarsi in
modo tale da ridurre gli effetti del proprio impedimento, adottando le
misure che prenderebbe una persona ragionevole nella sua stessa
situazione, per potere sbrigare le faccende domestiche nel modo più
completo e indipendente possibile. Se una casalinga invalida può
svolgere certi lavori domestici solamente con fatica e impiegando
molto più tempo del solito, deve rivolgersi ai propri familiari, affinché
l'aiutino nel limite del possibile. La perdita di guadagno che subisce
una casalinga invalida può essere compensata unicamente se
l'esecuzione delle faccende domestiche avviene da parte di terzi
contro rimunerazione oppure, se essa avviene da parte dei familiari,
qualora questi subiscano una perdita pecuniaria o debbano fare uno
sforzo sproporzionato. Nel quadro della valutazione del grado
d'invalidità di una casalinga, l'assistenza dovuta dai familiari va perciò
oltre alla misura di ciò che è usuale quando non sussiste nessun
danno alla salute (DTA 133 V 504).
12.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali sopra citate, la
decisione impugnata del 5 ottobre 2007 deve essere confermata e il
ricorso respinto.
13.
Per quanto riguarda le spese processuali, che ammontano a Fr. 298.-,
esse sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo
versato il 9 giugno 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede la ricorrente
soccombere, non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
Pagina 13
C-7888/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 298.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 9 giugno 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. ...; raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Pagina 14
C-7888/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 15