B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-790/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23,
IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 5 gennaio 2012.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come commessa dal 1982 al 1991, versando i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). Il 28 luglio 2005, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata aveva formulato
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) una prima domanda di rendita d'invalidità svizzera, la cui
istruzione aveva permesso di stabilire, sulla base della perizia
particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico dell'INPS, del 26
settembre 2005, nonché delle prese di posizione del dott. C._______,
medico dell'UAIE, del 24 agosto e 19 novembre 2006, la diagnosi di
pregresso intervento d'isterectomia totale, di sindrome ansioso-
depressiva reattiva, di poliartrosi con lombosciatalgia e protrusioni discali,
d'incontinenza urinaria, di cisti ovarica operata e di sindrome da riflusso
esofageo. Il medico dell'INPS aveva considerato, conformemente alle
disposizioni di legge italiane, un grado d'invalidità, per l'ultimo lavoro
svolto, del 60%. Dal canto suo, il medico dell'UAIE aveva valutato che
non sussisteva alcuna incapacità lavorativa. Dopo avere stilato un
progetto di decisione il 30 agosto 2006, prospettante il rigetto della
domanda di rendita, progetto al quale l'assicurata si era opposta, l'UAIE
ha emanato la conseguente decisione il 24 novembre 2006. Contro
quest'ultima l'assicurata aveva inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale, il quale lo aveva respinto mediante sentenza del
17 agosto 2007. Il ricorso contro questa sentenza davanti al Tribunale
federale era pure stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, con
sentenza del 27 maggio 2008.
B.
Il 10 febbraio 2009, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurata ha
presentato una seconda domanda di rendita, alla quale ha allegato, oltre
agli usuali documenti di natura amministrativa, una perizia
particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 2
aprile 2009, diagnosticante, nell'ambito di condizioni di salute peggiorate,
una psicosi depressiva con disturbi somatoformi, una spondiloartrosi con
ernia discale L5/S1 a moderata incidenza funzionale ed esiti da
isterectomia totale per fibromatosi, il grado d'invalidità essendo valutato,
secondo criteri propri del diritto italiano, all'80%.
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Il seguito dell'istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri documenti, i
questionari per l'assicurato e per gli assicurati occupati nell'economia
domestica, entrambi del 9 giugno 2009, il primo facente stato della
cessazione, per ragioni psichiatriche, dell'attività d'operaia calzaturiera in
Italia il 30 settembre 2003, e mai più ripresa, il secondo rilevante che
l'economia domestica dell'interessata, la quale beneficia di una pensione
d'invalidità italiana, si compone di quattro persone, viventi in uno spazio di
cinque locali, e che le mansioni casalinghe vengono svolte
esclusivamente dai membri della sua famiglia, durante trenta ore alla
settimana.
C.
L'UAIE ha sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio medico,
nella persona del dott. E._______, il quale ha constatato, il 17 agosto
2009, che le informazioni disponibili erano insufficienti per potersi
pronunciare su un eventuale peggioramento dello stato di salute,
richiedendo quindi di procurarsi un rapporto psichiatrico dettagliato con, in
particolare, una descrizione precisa dell'evoluzione dello stato di salute
dall'inizio 2006.
Dopo avere ottenuto dall'INPS tre rapporti psichiatrici non conformi ai
requisiti, in particolare poiché privi di una vera e propria anamnesi, l'UAIE
ha potuto trasmettere al dott. E._______ un rapporto di visita psichiatrica,
del 3 maggio 2010, facente stato, sostanzialmente, di una psicosi
depressiva con disturbi somatoformi in soggetto con disturbo di
personalità misto, la cui incidenza funzionale è definita essere di grave
entità.
Nel suo rapporto finale del 5 luglio 2010, il dott. E._______ ha
diagnosticato un disturbo affettivo bipolare, esiti da isterectomia e disturbi
degenerativi discali lombari, con un'incapacità lavorativa, dal 25
settembre 2008, del 100% per l'attività abituale e del 51.5% per i lavori
domestici (governo della casa: 4%; alimentazione: 20%; pulizia: 10%;
acquisti: 5%; bucato: 10%; altro: 2.5%). Il dott. E._______ ha peraltro
precisato di avere discusso del caso anche con il dott. Habicht, psichiatra
presso il sevizio medico dell'UAIE.
Il 13 luglio 2010 l'UAIE ha così messo a punto un progetto di decisione,
con il quale ha ventilato all'assicurata il suo diritto ad une mezza rendita
d'invalidità dal 25 settembre 2009, invitandola nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'interessata non
essendosi più manifestata, l'UAIE ha emanato, il 6 settembre 2010, la
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conseguente decisione d'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità a
decorrere dal 1° settembre 2009. Questa decisione è cresciuta in
giudicato senza essere stata impugnata.
D.
Il 24 maggio 2011, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurata ha
formulato una terza domanda di rendita (doc. 1 a 4), allegandovi, tra gli
altri documenti medici, spesso manoscritti e di difficile lettura, una perizia
particolareggiata E 213 della dott.ssa F._______, medico dell'INPS, del
28 giugno 2011 (doc. 3), diagnosticante, nel quadro di condizioni di salute
rimaste stazionarie, una sindrome schizoaffettiva in trattamento continuo,
una spondiloartrosi con ernia discale L5/S1 a scarsa incidenza
funzionale, esiti da isterectomia totale per fibromatosi e un'"urge
incontinence" da ipermobilità uretrale, il grado d'invalidità essendo
stimato all'80%.
Dopo essere stata informata dall'UAIE, il 12 agosto 2011 (doc. 5), che, se
intendeva provare un aggravamento del suo stato di salute, era
necessario presentare una domanda di revisione della rendita, e ciò entro
il 30 settembre 2011, l'assicurata ha effettivamente chiesto una tale
revisione nel termine dato (doc. 8).
Il 13 ottobre 2011, esprimendosi sulla documentazione medica esibita
(doc. 12), il dott. E._______ ha constatato che essa rivela uno stato di
salute stazionario, così come attestato dalla perizia E 213 del 28 giugno
2011.
E.
Il 19 ottobre 2011 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione (doc.
13), con il quale ha prospettato all'assicurata il non esame della sua
domanda di revisione, e ciò in difetto di elementi che provino una
modifica rilevante del grado d'invalidità, invitandola nel contempo a
trasmettere eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Per il tramite del suo rappresentante, l'assicurata si è opposta a questo
progetto il 24 novembre 2011 (doc. 14), producendo diversi certificati
ospedalieri psichiatrici, manoscritti e di difficile lettura, che il dott.
E._______ ha considerato, nel suo parere del 21 dicembre 2011 (doc.
16), non contenere alcun elemento medico oggettivo nuovo rispetto a
quanto già conosciuto.
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Pagina 5
Mediante decisione del 5 gennaio 2012, l'UAIE ha così emanato una
decisione di non esame della domanda di revisione (doc. 17).
F.
Contro questa decisione, rappresentata dal suo avvocato, l'assicurata ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 7 febbraio 2012,
chiedendo, previo annullamento della stessa, che le sia riconosciuto il
diritto ad una rendita intera d'invalidità in considerazione di un notevole
peggioramento delle sue patologie psichiatriche.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 14 giugno 2012, chiedendone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione impugnata, e ciò in assenza di
qualsiasi nuovo elemento medico.
La ricorrente ha replicato il 17 agosto 2012, ribadendo le proprie
conclusioni, ed ha esibito un nuovo certificato ospedaliero psichiatrico del
23 novembre 2011, sostanzialmente sovrapponibile a quelli prodotti con
l'opposizione al progetto di decisione.
G.
Mediante decisione incidentale del 23 agosto 2012, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il 26 settembre 2012 la ricorrente ha chiesto di
essere esentata da tale pagamento, trovandosi in una situazione di
indigenza, ed ha quindi compilato l'apposito formulario relativo alla
domanda di gratuito patrocinio l'8 novembre 2012, con allegata una copia
di un contratto di locazione ad uso abitativo, formulario dal quale si
evincono mensilmente, in totale, un reddito di EUR 892.81 e spese di
EUR 241.30, l'assenza di sostanza e debiti mensili di EUR 171.11.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
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amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0142.112.681).
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2.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale (art. 8 ALC), è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012
del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso
in esame rimane regolato, a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI, dalla
versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (RU 2002 1527,
2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e 2421), in base alla quale le
parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal 1° giugno
2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del
Regolamento n. 1408/71), ed il Regolamento (CEE) n. 574/71 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845).
2.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità
di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II, non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003, consid. 2).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
C-790/2012
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3.2 La presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il
18 marzo 2011 (6a revisione, primo pacchetto di misure), e in vigore dal
1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
4.
La ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 5 gennaio 2012,
con la quale l'UAIE non ha esaminato la sua domanda di revisione della
rendita.
5.
5.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
5.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se
è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni. In questo caso, l'aumento della rendita avverrà al più presto a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a
OAI).
5.3 Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta. Su questo punto, l'amministrazione usufruisce
di un certo margine di apprezzamento, che il giudice deve, di principio,
rispettare. Di conseguenza, il giudice deve esaminare la questione
dell'entrata in materia esclusivamente quando questo punto è litigioso,
cioè quando l'amministrazione ha rifiutato l'esame di merito fondandosi
sull'art. 87 cpv. 4 OAI e quando l'assicurato ha interposto ricorso per
questo motivo. Questo controllo non è invece necessario allorquando
l'amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda (DTF 109 V
114 consid. 2a e b). Questi principi, sviluppati dalla giurisprudenza in
relazione con una nuova domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI),
sono applicabili per analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73
consid. 3 e 109 V 264 consid. 3).
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Pagina 9
5.4 In conformità con una giurisprudenza costante, al fine di giudicare se
vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del
grado d'invalidità, si deve tenere conto del lasso di tempo intercorso tra la
precedente decisione e quella che rifiuta di entrare in materia sulla
domanda di revisione: gli indizi devono essere più circostanziati quando
questo lasso di tempo è breve (Sozialversicherungsrecht,
Rechtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10 consid. 1c/aa, non pubblicato, in
DTF 127 V 294).
In concreto, la decisione d'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità è
stata emanata il 6 settembre 2010 e la decisione di non esame della
domanda di revisione, qui impugnata, il 5 gennaio 2012, dimodoché il
lasso di tempo determinante intercorre tra queste due date.
6.
6.1 Dai documenti medici all'incarto e, specialmente, dalle perizie
particolareggiate E 213 del dott. D._______ e della dott.ssa F._______,
entrambi medici dell'INPS, del 2 aprile 2009 (incarto relativo alla seconda
domanda di rendita) e 28 giugno 2011 (doc. 3), come pure dai rapporti del
dott. E._______, medico dell'UAIE, del 5 luglio 2010 (incarto relativo alla
seconda domanda di rendita) e 13 ottobre 2011 (doc. 12), emerge la
diagnosi principale di sindrome schizoaffettiva (terminologia INPS) o
disturbo affettivo bipolare (terminologia UAIE), nonché la diagnosi
secondaria di spondiloartrosi con ernia discale L5/S1, di esiti da
isterectomia totale per fibromatosi e di "urge incontinence" da ipermobilità
uretrale.
6.2 Nell'ambito della domanda di revisione, il dott. E._______ ha ribadito
senza equivoci, il 13 ottobre e 21 dicembre 2011 (doc. 12 e 16), che la
documentazione medica prodotta dalla ricorrente, in particolare i diversi
certificati ospedalieri psichiatrici, non apporta nulla di nuovo sul piano
diagnostico, il suo stato di salute essendo rimasto stazionario e invariato
rispetto a quanto stabilito a conclusione della procedura relativa alla
seconda domanda di rendita.
6.3 Visto quanto precede, questo Tribunale può affermare che la
documentazione esibita nell'ambito della domanda di revisione e della
presente procedura non evidenzia alcun nuovo elemento di rilievo a
favore della tesi di un peggioramento rilevante dello stato di salute della
ricorrente durante il periodo d'esame pertinente, ossia dal 6 settembre
2010 al 5 gennaio 2012. Siccome la ricorrente non ha reso plausibile che
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Pagina 10
il grado della sua invalidità si è modificato in misura rilevante durante
questo periodo, è a giusto titolo che l'UAIE non è entrato nel merito della
domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti.
7.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 5 gennaio 2012 deve essere
confermata e il ricorso respinto.
8.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2,
le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di
assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
9.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. La ricorrente ha chiesto di essere posta
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle stesse
(assistenza giudiziaria parziale). In concreto, non si percepiscono spese
processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente
indennità per spese ripetibili.
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Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: