Corte II I
C-7913/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA CGIL,
71 Union Avenue, Suite 204, US-Rutherford N.J. 07070,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 2 dicembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7913/2009
Fatti:
A.
Mediante decisione del 7 settembre 2009 (doc. 17, 18), la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______,
cittadino italostatunitense, nato il 23 giugno 1944, una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal
1° luglio 2009. Questa prestazione, ammontante a Fr. 53.- mensili, si
fondava tra l'altro su di una durata di contribuzione di 2 anni e 10 mesi.
Il provvedimento è stato inviato al Patronato INCA di Losanna,
sebbene l'incarto contenga una procura in favore del Patronato
INCA/USA New Jersey Branch di Rutherford (doc. 9), il quale ha tra
l'altro presentato la richiesta di rendita (doc. 3).
B.
Con telecopia del 21 settembre 2009 (doc. 23) spedita dal Patronato
INCA statunitense, l'assicurato ha formulato opposizione contro la
suddetta decisione contestando la durata di contribuzione. Trattandosi
di telecopia, la CSC, con scritto del 26 ottobre 2009 (raccomandato),
ha invitato il Patronato INCA di Losanna a voler porre la firma sull'atto
d'opposizione, entro il 20 novembre successivo (doc. 26).
Non avendo ricevuto quanto richiesto entro il termine impartito, con
decisione del 2 dicembre 2009 (sempre indirizzata al Patronato INCA
di Losanna), la CSC ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 21
settembre precedente (doc. 28).
C.
Il 7 dicembre 2009, la CSC ha ricevuto l'opposizione firmata
accompagnata da altri documenti a sostegno della argomentazioni di
merito (doc. 30-41), plico spedito dal Patronato INCA di Rutherford il
30 novembre 2009 (doc. 36).
Si osserva che in una nota del 4 dicembre 2009 della CSC, la stessa
ha ricevuto una comunicazione telefonica del Patronato INCA di
Losanna ove si spiega che la diffida del 26 ottobre 2009 è stata
spedita alla sua sede negli Stati Uniti il 29 ottobre ed è stata ricevuta
da detto Patronato il 28 novembre 2009 (doc. 29).
D.
Con il ricorso depositato il 14 dicembre 2009 dal Patronato INCA di
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Rutherford, l'insorgente fa valere, oltre a questioni di merito (durata
assicurativa), che la diffida del 26 ottobre di cui sopra, oltretutto inviata
al Patronato di Losanna, concedeva un termine non adeguato per
poter rispondere avuto riguardo ai tempi ed ai modi di notifica.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 gennaio 2010, la CSC rileva
che il fatto di semplicemente firmare ed imbucare una lettera richiede
pochi istanti e che il temine concesso di circa tre settimane era più che
sufficiente.
Con ordinanza del 28 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha inviato, per conoscenza, copia del preavviso
dell'amministrazione al ricorrente.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
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interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Con la LPGA è stata introdotta una procedura d'opposizione. L'art.
52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non
sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro
una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato
(art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non
può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di
un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurigo, 2009, ad art. 52, n. 26).
2.2 Secondo l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS
830.11), l'opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione. L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente
o del suo patrocinatore (cpv. 4 prima frase OPGA). L'art. 10 cpv. 5
OPGA precisa che se l'opposizione non soddisfa ai requisiti di cui al
cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine
per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si
entrerà nel merito (cfr., nello stesso senso, l'art. 52 cpv. 3 PA).
2.3 I termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere
prorogati (art. 40 LPGA). Se il termine è computato in giorni o in mesi,
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inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA). I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono durante le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGA). Le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine
(art. 39 cpv. 1 LPGA).
3.
3.1 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha dato seguito nel
termine impartito alla diffida del 26 ottobre 2009, che la invitava a
firmare l'opposizione, e pertanto la CSC non è entrata nel merito
dell'opposizione. L'amministrazione, nella sua risposta, osserva che un
termine di tre settimane era adeguato all'obbiettivo richiesto con la
diffida del 26 ottobre 2009 e sarebbe dunque conforme a quanto
disposto dall'art. 10 cpv. 5 OPGA.
3.2 In realtà, occorre evidenziare che la notifica della diffida del 26
ottobre 2009, come pure quella degli altri atti amministrativi, era
chiaramente difettosa, in quanto inviata alla sede di Losanna del
Patronato INCA. Infatti, il rappresentante dell'opponente era ed è il
Patronato INCA di Rutherford e non il Patronato INCA di Losanna.
Quest'ultimo ha trasmesso la diffida del 26 ottobre 2009 al Patronato
competente negli Stati Uniti, il che di tutta evidenza, ha richiesto
diverso tempo, da cui il ritardo nella presentazione dell'opposizione
firmata.
Ora, giusta l'art. 11 cpv. 3 PA, fintanto che la parte non revochi la
procura, l'autorità comunica con il rappresentante. Inoltre, secondo
l'art. 38 PA, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti
alcun pregiudizio. Alla luce di queste circostanze, atteso che la notifica
era difettosa, non si può imputare all'opponente di aver omesso di
adempiere alle sue incombenze entro il termine assegnato. Il
rappresentante di A._______ avrebbe dovuto disporre del termine
impartito per poter rispondere all'amministrazione ed adempiere alle
incombenze richieste (cfr. in questo senso la sentenza I 565/02 del
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Tribunale federale delle assicurazioni del 6 maggio 2003 consid. 3.1 e
referenze menzionate).
L'interessato, tramite il suo regolare rappresentante, ha adempiuto ai
suoi obblighi non appena è venuto a conoscenza – il 28 novembre
2009 – della lettera/diffida dell'amministrazione del 26 ottobre 2006. Il
plico, con la documentazione annessa, è stato ricevuto
dall'amministrazione il 7 dicembre 2009 (doc. 35, 36) con data di
spedizione da un ufficio postale degli Stati Uniti, Air Mail, per quel che
si può leggere, 30 novembre 2009 (doc. 36).
Viste le circostanze sopra esposte, è da ritenere che l'opposizione del
30 novembre 2009 è tempestiva. Di conseguenza, il ricorso deve
essere accolto e la decisione su opposizione annullata. L'incarto è
trasmesso alla CSC, affinché emani una nuova decisione su
opposizione.
4.
4.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.
4.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, da
porre a carico della CSC.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 dicembre 2009
annullata.
2.
Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione perché entri
nel merito dell'opposizione.
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3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 300.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di
compensazione.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Patronato INCA, Rue St. Roch 40, Losanna (per conoscenza)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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