Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-7938/2010
Sentenza del 19 maggio 2011
Composizione Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 7 settembre 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero residente in Italia, nato il , è iscritto
all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AF)
con effetto 1° maggio 1997 (doc. 4).
B.
Con scritto del 9 marzo 2009 (doc. 118), la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha invitato A._______ a fornire la dichiarazione
del reddito e della sostanza per il 2008 entro 30 giorni, scaduto
infruttuoso tale termine l'amministrazione avrebbe proceduto ad una
tassazione d'ufficio. Non avendo ricevuto quanto richiesto, il 17 giugno
2009 (doc. 119 e 122), la CSC ha calcolato i contributi per il periodo 2008
sulla base di un reddito imponibile Fr. 29'700.-, importo che corrisponde
al reddito della precedente tassazione (2006/2007), Fr. 22'900.- (doc.
113), aumentato del 30%. L'interessato ha poi inviato quanto richiesto,
ma solo l'8/15 aprile 2010 quando la decisione di cui sopra era già
cresciuta in giudicato (doc. 124-141). Con scritto del 16 aprile 2010 la
CSC ha confermato di avere ricevuto questi documenti precisando che
concernevano il 2008 (doc. 142).
C.
Con scritto del 2 marzo 2010, la CSC ha invitato il nominato a rinviare la
dichiarazione del reddito e della sostanza con i giustificativi per il periodo
di tassazione 2009, entro 30 giorni, scaduto infruttuoso tale termine si
sarebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio (doc. 123). Non avendo
ricevuto quanto richiesto, la CSC in data 9 giugno 2010 ha fissato i
contributi per il periodo 2009 sulla base di un reddito imponibile di Fr.
38'600.-, ossia Fr. 29'700.- più un aumento del 30% imputabile alla
tassazione d'ufficio (doc. 143, 146).
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento il 2
agosto 2010, facendo presente di aver inviato i documenti richiesti con
lettera raccomandata dell'8 aprile 2010 (doc. 151). Allega copia della
ricevuta di ritorno (doc. 150).
Mediante decisione del 7 settembre 2010, la CSC ha respinto
l'opposizione ed ha confermato il provvedimento di tassazione del 9
giugno 2010. Riferendosi alla lettera del 16 aprile 2010, l'amministrazione
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ha spiegato all'istante che i documenti inviati l'8 aprile 2010 (ricevuti il 15
aprile successivo) riguardavano l'anno 2008 e non il 2009 come invece
richiesto (doc. 154).
D.
Con il ricorso depositato il 20 ottobre 2010, A._______ contesta la
decisione su opposizione (e la conseguente tassazione d'ufficio). Egli
ricorda che i dati relativi ai guadagni del 2009 non erano noti al momento
in cui l'amministrazione gli ha inviato la diffida del 2 marzo 2010 e
nemmeno 30 giorni dopo. Dette notizie fiscali potevano essere note solo
alla scadenza del termine previsto in Italia per la dichiarazione dei redditi,
ossia il 30 settembre 2010. Chiede dunque di ricalcolare l'importo dovuto.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 dicembre 2010, la CSC propone
la reiezione del ricorso ricordando la normativa applicabile e le direttive
sull'assicurazione facoltativa e quelle in materia di compilazione della
dichiarazione dei redditi e della sostanza. L'amministrazione precisa che
in risposta alla diffida del 2 marzo 2010 l'interessato ha inviato i
documenti del 2008. Il termine fissato poi dalla legge italiana in materia
contributiva non sarebbe invece opponibile alla richiesta della CSC;
l'assicurato avrebbe potuto fornire il conto perdite e profitti od altro
consono documento della sua contabilità.
Con ordinanza del 16 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato l'insorgente a pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza
stessa. L'interpellato non ha replicato.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni
di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del
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20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
In merito al diritto applicabile, può essere precisato che a partire dal 1°
gennaio 2008, la procedura è retta dall'ordinanza del 26 maggio 1961
concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (OAF, RS 831.111), nel suo tenore in vigore dopo la modifica
del 16 marzo 2007, pur rammentando il principio che le norme applicabili
sono quelle in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti
giuridicamente rilevanti (DTF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).
4.
Nelle specie l'insorgente non contesta l'importo della tassazione d'ufficio
in quanto tale, ma piuttosto le modalità con le quali si è arrivati ad
applicare la tassazione d'ufficio. La materia del contendere concerne
dunque la mancata produzione della dichiarazione dei redditi e della
sostanza del 2009 e dei relativi giustificativi.
5.
Giusta l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza
svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione
dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza
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mediante documenti giustificativi. L'art. 14b cpv. 1 OAF stabilisce che gli
assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari
alla fissazione dei contributi entro 30 giorni dal termine dell'anno
contributivo. Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 OAF prevede che l'assicurato
che non fornisce entro il termine proscrittogli le indicazioni necessarie per
determinare i suoi contributi, deve essere diffidato per iscritto, entro 2
mesi, ad adempiere i suoi obblighi all'uopo gli sarà assegnato un termine
supplementare di 30 giorni. In caso di inosservanza del termine
supplementare, i contributi sono assegnati mediante tassazione d'ufficio,
eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi
all'assicurazione facoltativa.
6.
6.1. Nella specie, l'interessato non ha esibito la dichiarazione dei redditi e
della sostanza del 2009, con i relativi giustificativi entro il 30 gennaio
2010, come prevede l'art. 14b OAF. In tale carenza, l'amministrazione gli
ha inviato, il 2 marzo 2010, la lettera comminatoria di cui all'art. 17 cpv. 1
OAF. Il nominato veniva avvertito sulla circostanza che, se non avesse
inviato quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, la CSC avrebbe
proceduto ad una tassazione d'ufficio.
6.2. Ora, è vero, come sostiene l'insorgente, che in data 8 aprile 2010 egli
ha inviato all'amministrazione un plico raccomandato, tuttavia questo
conteneva il formulario per la dichiarazione dei redditi del 2008 e i
documenti relativi alla contabilità e fiscalità italiana di quell'anno e non del
2009. Peraltro, la CSC, con lettera del 16 aprile 2010, ha avvisato
l'assicurato di tale errore e gli ha precisato che, comunque, la tassazione
per il 2008, avvenuta il 17 giugno 2009, era passata in giudicato.
La documentazione attesa non è peraltro nemmeno pervenuta entro la
data della decisione di tassazione del 9 giugno 2010 o della decisione su
opposizione (7 settembre 2010), ossia dopo che l'amministrazione aveva
di nuovo reso attento l'interessato sullo sbaglio concernente il contenuto
del suo plico dell'8 aprile 2010.
7.
7.1. L'insorgente fa valere che non è possibile produrre la
documentazione entro un termine così breve come indicato dalla CSC
(30 giorni) e nemmeno dopo il termine supplementare assegnato con la
lettera di diffida, in quanto i dati del 2009 non gli erano ancora noti. Egli
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rileva che tale comunicazione non può avvenire in quanto il termine
ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia scadeva il
30 settembre 2010 (mod. unico persone fisiche 2010).
7.2. Questa tesi non può tuttavia essere condivisa. Gli art. 14b e 17 OAF,
per presentare la dichiarazione atta a determinare i contributi AVS/AI,
prevedono un termine di 30 giorni dalla fine dell'anno contributivo,
sollecitabile con lettera comminatoria con un ulteriore termine di 30 giorni;
queste disposizioni sono vincolanti. Va inoltre osservato che il termine
indicato dal ricorrente per presentare la dichiarazione fiscale italiana è
inteso come ultimo termine, ossia al più tardi il 30 settembre 2010. Nulla
impedisce tuttavia a un amministrato di fornire i documenti dovuti prima di
questa data. Inoltre, nel termine impartito l'assicurato avrebbe potuto
fornire i documenti già in suo possesso o perlomeno chiedere una
proroga per farlo.
8.
L'amministrazione ha dunque preso atto che l'assicurato non ha
adeguatamente risposto alla intimazione del 3 marzo 2010. Pertanto, in
data 9 giugno 2010, ha proceduto alla tassazione d'ufficio prevista dalla
normativa menzionata. Per completezza va precisato che la pratica
amministrativa costante di aumentare dal 20 al 30% la base di tassazione
precedente (in casu il 2008) è corretta ed è stata confermata dal
Tribunale federale (DTF 113 V 81 consid. 5b, sentenza del Tribunale
federale H 343/97 del 25 marzo 1998).
9.
9.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione su opposizione confermata.
Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS).
9.2. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si
assegnano indennità per le spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per
le spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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