B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7965/2010
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 1 2
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Giacomo Talleri,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 ottobre 2010).
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Fatti:
A.
A.a Il 2 febbraio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Can-
tone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con un figlio (doc. 1) – una rendi-
ta intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° no-
vembre 2001, unitamente alle rendite completive in favore dei familiari
(doc. 68; v. anche doc. 65). È stato stabilito, in virtù della documentazione
medica agli atti (v. in particolare le perizie del 24 giugno 2002 e del 9 lu-
glio 2003 del dott. C._______, specialista in reumatologia [doc. 30 e 60]),
che l'interessato era affetto segnatamente da lombosciatalgia cronica bi-
laterale in stato da discectomia L4-L5 e L5-S1, cervicalgie croniche con
modiche discopatie C4-C5 e C5-C8, gonalgie croniche in stato da meni-
scectomia laterale al ginocchio sinistro, meniscectomia mediale al ginoc-
chio sinistro e destro e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro
del 100% nella precedente attività di imbianchino a decorrere dal 15 no-
vembre 2000, ma una capacità al lavoro dell'80% dal 17 novembre 2000
e del 50% dal 1° luglio 2002 in un'attività sostitutiva confacente al suo sta-
to di salute. Secondo il consulente per l'integrazione professionale, tale
capacità lavorativa medico-teorica non trovava tuttavia riscontro su un
mercato equilibrato del lavoro. L'assicurato è stato pertanto considerato
invalido per qualsiasi attività nella misura del 100%.
A.b Il 18 aprile 2005, a seguito del cambiamento di domicilio da parte
dell'assicurato, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicura-
zione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 75).
B.
B.a Nel mese di aprile del 2005, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 77).
B.b Il 16 febbraio 2006, l'UAIE ha comunicato all'interessato che il grado
d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla rendita
intera (doc. 97). In particolare, è stato considerato, sulla base della do-
cumentazione medica assunta agli atti (doc. 83 a 92 e 94) come pure del
rapporto dell'11 febbraio 2006 del dott. D._______, medico dell'UAIE
(doc. 96), che l'interessato soffriva segnatamente di uno stato dopo inter-
venti chirurgici per ernia discale recidivante L4-L5, lombosciatalgie croni-
che con sofferenza radicolare L5-S1, cervicodiscoartrosi e gonalgie croni-
che con stato dopo meniscectomia e che lo stesso presentava una com-
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pleta incapacità al lavoro.
C.
C.a Nel mese di gennaio del 2010, l'autorità inferiore ha avviato un'ulte-
riore procedura di revisione della rendita (doc. 101).
C.b Il 7 gennaio 2010, l'UAIE ha chiesto all'INPS di E._______ di sotto-
porre l'interessato ad una nuova visita medica e di far pervenire un rap-
porto sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto su modulo E
213 con indicazione sulla terapia e sui farmaci; doc. 103).
C.c Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti do-
cumenti:
il questionario per la revisione della rendita AI del 18 gennaio
2010 (doc. 105);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 3 febbraio 2010, da
cui emerge la diagnosi di cervico-lombalgia in esiti di pregressi in-
terventi per ernia del disco L4-L5 destra e L5-S1 sinistra e di suc-
cessivo riscontro strumentale di protrusione discale L4-L5 destra e
L5-S1 sinistra e di minima protrusione C3-C4, esiti di riferiti pre-
gressi interventi di meniscectomia alle ginocchia; le condizioni di
salute dell'interessato sono state definite come stazionarie e lo
stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri nonché, e a tempo pieno, un lavoro adeguato alle sue
condizioni, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno. È stato se-
gnalato che l'interessato è considerato invalido al 50%, confor-
memente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nel-
la precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue condizioni
(doc. 106).
C.d Nel rapporto del 24 marzo 2010, il dott. F._______, del Servizio me-
dico regionale Rhône (SMR), ha esposto la diagnosi di lombalgie croni-
che e cervicalgie con disturbi degenerativi. Detto medico ha in particolare
constatato che i documenti medici non menzionano alcuna ernia discale,
sofferenza radicolare e neppure deficit neurologico. Ha quindi ritenuto che
vi è stato un miglioramento dello stato di salute dell'interessato. Il dott.
F._______ ha concluso ad un'incapacità lavorativa del 100% per l'interes-
sato nella precedente attività di imbianchino a decorrere dal 15 novembre
2000, ma ad una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) a partire
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dal 3 febbraio 2010 in un'attività confacente al suo stato di salute (lavoro
che consenta un cambiamento della posizione, con sollevamento di pesi
non superiore ai 10 kg, senza attività in posizione di squilibrio e con rota-
zione del tronco, ad esclusione di un lavoro pesante [doc. 109]).
C.e Il 6 aprile 2010, l'UAIE ha determinato nel 18% il grado d'invalidità
dell'assicurato in applicazione del metodo generale del raffronto dei reddi-
ti (doc. 36).
D.
Il 7 maggio 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, dopo
avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio di
un'attività lucrativa confacente allo stato di salute – quale ad esempio o-
peraio presso una fabbrica, portinaio, sorvegliante di parcheggio/museo,
magazziniere, venditore, riparatore di piccoli elettrodomestici, impiegato
in un ufficio – sarebbe da considerare esigibile a far tempo dal 3 febbraio
2010 e permetterebbe di realizzare più del 60% del guadagno che po-
trebbe essere ottenuto senza invalidità, ha comunicato all'assicurato che
non sussisterebbe più un diritto ad una rendita, essendo intervenuto un
notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ot-
tobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA, RS 830.1). L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato
la facoltà di formulare nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto
di decisione delle obiezioni per iscritto (doc. 111).
E.
E.a Il 4 agosto 2010 (e il 31 agosto 2010, con atto di complemento), l'inte-
ressato ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal
momento che le patologie di cui è affetto nonché le terapie farmacologi-
che che assume non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lu-
crativa (doc. 131 e 136; v. anche doc. 130). Ha esibito un documento me-
dico già agli atti nonché i referti di risonanza magnetica della colonna ver-
tebrale del 22 ottobre 2007, 24 ottobre 2008 e 15 luglio 2010, i certificati
medici del 6 maggio, 3 e 4 giugno, 27 luglio e 26 agosto 2010 ed i referti
di elettromiografia del 29 giugno e 1° luglio 2010 (doc. 119 a 128 e 135).
E.b Nel rapporto del 10 settembre 2010, il dott. F._______ ha rilevato che
non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione
(doc. 137).
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F.
L'8 ottobre 2010, l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al
1° dicembre 2010, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora (doc.
140; v. anche doc. 138).
G.
Il 12 novembre 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 ottobre
2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di
una rendita intera d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita
d'invalidità anche successivamente al 1° dicembre 2010. Ha contestato
un miglioramento delle sue condizioni di salute. Ha ribadito che le patolo-
gie di cui è affetto nonché le terapie farmacologiche che assume non gli
consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa. Chiede peraltro di
essere sottoposto ad una perizia medica rispettivamente che, nell'even-
tualità in cui fosse ritenuta una sua capacità lavorativa residua del 50%,
come accertato nella perizia E 213 del febbraio 2010 (doc. 106), sia ope-
rata la riduzione giurisprudenziale massima del 25%, in considerazione
della sua età (42 anni), della possibilità di svolgere un'attività sostitutiva
solo nella misura del 50%, del lungo periodo di inattività, della sua nazio-
nalità e del tipo di permesso di cui beneficiava. Ha inoltre sottolineato
che, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, dal confronto
fra il reddito da valido di fr. 5'826.08 ed il reddito da invalido di fr.
1'874.34, si otterrebbe una perdita di guadagno del 68%. Ha esibito un
documento medico già agli atti nonché un certificato medico della dott.ssa
G._______ del 28 ottobre 2010 (doc. TAF 1).
H.
Nel rapporto del 25 gennaio 2011 (trasmesso dall'autorità inferiore a que-
sto Tribunale, unitamente alle osservazioni sulla domanda di restituzione
dell'effetto sospensivo al ricorso ed all'incarto dell'UAIE [doc. TAF 6]), il
dott. F._______ ha rilevato che il certificato medico dell'ottobre 2010 non
apporta nuovi elementi clinici oggettivi. Ha quindi confermato la sua pre-
cedente valutazione (doc. 145).
I.
Con decisione incidentale del 28 febbraio 2011, il Tribunale amministrati-
vo federale ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo
al ricorso. Questo Tribunale ha altresì accolto l'istanza dell'UAIE di proro-
ga del termine per l'inoltro della risposta al ricorso ed ha accordato all'au-
torità inferiore un ultimo termine all'11 marzo 2011 per la presentazione di
tale risposta (doc. TAF 7), senza che l'UAIE abbia poi fatto uso di tale fa-
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Pagina 6
coltà.
J.
J.a In una presa di posizione inoltrata il 9 settembre 2011, il ricorrente si è
riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del
12 novembre 2010 (doc. TAF 10).
J.b Con provvedimento del 16 settembre 2011, questo Tribunale ha tra-
smesso tale presa di posizione all'autorità inferiore per conoscenza (doc.
TAF 11).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
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Pagina 7
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento
tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea
ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
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3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne di-
scende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31
dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale
data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme
della 5a revisione AI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le
disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro
entrata in vigore). La procedura di revisione del diritto alla rendita essen-
do stata avviata nel mese di gennaio del 2010, al caso in esame si appli-
cano di principio le disposizioni della 5a revisione AI entrate in vigore il 1°
gennaio 2008. Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchet-
to di misure) entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece appli-
cabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
4.
4.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendi-
ta se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore
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al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze-
ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna-
le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V
273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as-
sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi-
bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
4.4. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di prin-
cipio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fi-
sica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
4.5. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
5.
5.1. Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
5.2. Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per
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grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità.
5.3. L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce, v'è motivo
d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più pre-
sto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisio-
ne (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo-
stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di-
ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi-
sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute,
ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo
(sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V
343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'in-
validità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifi-
ca (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv.
2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute
sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinan-
te può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o
per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale eve-
nienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del
diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito
con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole
applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immu-
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Pagina 11
tata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5. Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta-
ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5
settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito del-
la presente vertenza è quello intercorrente tra il 16 febbraio 2006, data
della comunicazione dell'UAIE mediante la quale è stata confermata l'e-
rogazione di una rendita intera d'invalidità (sulla questione del valore di
decisione di una comunicazione, v. le sentenze del Tribunale federale 8C-
747/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 4.1 e 9C_771/2009 del 10 settem-
bre 2010 consid. 2.1), e l'8 ottobre 2010, data della decisione impugnata.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della deci-
sione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al mo-
mento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1). L'esito della presente vertenza non sarebbe altresì diverso
neppure qualora si volesse per denegata ipotesi considerare come perio-
do di riferimento quello intercorrente tra la decisione dell'UAIE del 2 feb-
braio 2004, mediante la quale è stata accordata la rendita intera d'invalidi-
tà, e la data della decisione impugnata dell'8 ottobre 2010 (v. consideran-
do 7 del presente giudizio).
6.
6.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
6.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la neces-
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Pagina 12
saria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
6.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.
7.1. Questo Tribunale rileva che il 16 febbraio 2006, momento in cui è
stata confermata l'erogazione di una rendita intera d'invalidità, è stato
stabilito, in particolare sulla base del rapporto dell'11 febbraio 2006 del
dott. D._______ (doc. 96), che il ricorrente era affetto segnatamente da
stato dopo interventi chirurgici per ernia discale recidivante L4-L5, lombo-
sciatalgie croniche con sofferenza radicolare L5-S1, cervicodiscoatrosi e
gonalgie croniche con stato dopo meniscectomia.
7.2. Nell'ambito della procedura di revisione, dalla documentazione medi-
ca agli atti emerge che l'insorgente soffre segnatamente di cervico-
lombalgia in esiti di pregressi interventi per ernia del disco L4-L5 destra e
L5-S1 sinistra, minima protrusione C3-C4, ernia discale destra L4-L5, er-
nia discale sinistra L5-S1, modesta sofferenza neurogena cronica nel ter-
ritorio radicolare C5 sinistra, radicolopatia L5-S1 destra e L5 sinistra di
data non recente ed esiti di pregressi interventi di meniscectomia alle gi-
nocchia (cfr. in particolare perizia medica particolareggiata E 213 del 3
febbraio 2010 [doc. 106], referti di elettromiografia del 29 giugno e 1° lu-
glio 2010 [doc. 125], referto di risonanza magnetica del 15 luglio 2010
[doc. 127] e prese di posizione del medico SMR del 24 marzo e 10 set-
tembre 2010 [doc. 109 e 137]).
7.3.
7.3.1. Il dott. F._______, medico del SMR, nei rapporti del 24 marzo e 10
settembre 2010 (doc. 109 e 137), su cui si fonda la decisione impugnata,
ha ritenuto di poter ravvisare, in virtù della documentazione medica agli
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Pagina 13
atti, un notevole miglioramento dello stato di salute del ricorrente e, con-
seguentemente, della sua capacità al lavoro. In particolare, ha rilevato (ri-
spetto al quadro clinico esistente nel 2005) che l'insorgente soffre di dolo-
ri cervicali e lombari con alterazioni degenerative alla colonna vertebrale,
ma senza sofferenza radicolare, mielopatia e deficit neurologico. Ha se-
gnalato che dalla perizia medica E 213 del febbraio 2010 (doc. 106) e-
merge che il ricorrente presenta una lieve contrattura della muscolatura
paravertebrale lombare, ma con andatura normale e assenza di deficit
motorio rispettivamente di manovra di Lasegue significativa. Ha altresì
constatato che il referto di risonanza magnetica della colonna vertebrale
del 15 luglio 2010 (doc. 127) non fa stato di alcun conflitto radicolare e
neppure di un'alterazione del canale spinale o del cono midollare, che i
referti di elettromiografia del 26 giugno e 1° luglio 2010 (doc. 126 e 127)
attestano una sofferenza neurogena cronica senza conseguenze cliniche
attuali e che il rapporto di visita neurochirurgica del 27 luglio 2010 (doc.
128) non evidenzia alcun deficit neurologico. Il dott. F._______ ha quindi
ribadito che il ricorrente non è più in grado di svolgere la precedente atti-
vità di imbianchino dal novembre del 2000, ma ha ritenuto esigibile, dal
profilo medico, a far tempo dal 3 febbraio 2010 (data della perizia medica
E 213), l'esercizio di un'attività confacente al suo stato di salute nella mi-
sura del 100%.
7.3.2. In merito a tale valutazione, occorre precisare che il dott.
F._______ ha dapprima indicato che la documentazione medica non fa
stato di ernie discali (cfr. rapporto del 24 marzo 2010 [doc. 109]). Nel re-
ferto di risonanza magnetica del 10 agosto 2005 (doc. 85) è però già sta-
ta evidenziata una recidiva di ernia discale a livello L5-S1, diagnosi poi
confermata dal referto di risonanza magnetica del 13 agosto 2005 (doc.
89), in cui è altresì segnalata la presenza di una recidiva di ernia discale
destra L4-L5. Il medico dell'UAIE ha poi certo rilevato (cfr. rapporto del 10
settembre 2010 [doc. 137]) che il referto di risonanza magnetica del 15
luglio 2010 menziona delle protrusioni anzi delle ernie discali (v. doc. 127,
in cui è fatto riferimento alla presenza di un'ernia discale in L4-L5 e di
un'ernia discale in L5-S1), ma non si è assolutamente pronunciato in me-
rito all'incidenza sulla capacità lavorativa di tali alterazioni alla colonna
vertebrale, ritenuto altresì che secondo il dott. D._______ (cfr. rapporto
del febbraio 2006 [doc. 96]) gli esiti degli interventi per ernie discali, di per
sé e fra le altre patologie, avevano un'incidenza sulla capacità al lavoro
del ricorrente, nel senso di una completa incapacità lavorativa. Inoltre, il
referto di elettromiografia del 21 settembre 2005 (doc. 92) riferiva di una
denervazione parziale di grado piuttosto marcato in territorio radicolare
L5-S1 a destra e più moderato in territorio radicolare L5 a sinistra, distur-
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Pagina 14
bo poi segnalato anche nei referti di elettromiografia del 29 giugno e 1°
luglio 2010 (doc. 125 e 126), che concludono a modesti segni di sofferen-
za neurogena cronica nel territorio radicolare C5 a sinistra ed a dati neu-
rofisiologici compatibili con radicolopatia L5-S1 destra e L5 sinistra (di da-
ta non recente). Non è però dato sapere, in assenza di adeguata motiva-
zione, per quale motivo il dott. F._______ abbia ritenuto che detti disturbi
non abbiano alcuna conseguenza clinica e, quindi, alcuna incidenza sulla
capacità al lavoro dell'insorgente. Infine, dal rapporto medico del 28 otto-
bre 2010 della dott.ssa G._______, esibito in sede di ricorso (doc. TAF 1)
– certo redatto dopo la data della decisione impugnata, ma che si riferisce
manifestamente ad una situazione esistente anche anteriormente alla da-
ta di detta decisione (vista la compatibilità con i referti di elettromiografia
di giugno e luglio 2010) – risulta, fra l'altro, che la deambulazione assume
i caratteri della claudicatio intermittens neurogena. Peraltro, già nella pe-
rizia reumatologica del luglio 2003 (doc. 60) è stato indicato che la com-
ponente radicolare irritativa L5 e eventualmente S1 spiegherebbe l'esa-
cerbazione dei dolori agli arti inferiori alla deambulazione dopo circa 10
minuti, compatibili con un fenomeno di claudicatio radicolare (v. anche
doc. 52, in cui è pure fatto riferimento ad una claudicatio durante la mar-
cia). Non appare quindi possibile concludere, in assenza di un nuovo
rapporto reumatologico-neurologico che si esprima sull'evoluzione nel
tempo dello stato di salute dell'insorgente, che detta sintomatologia sog-
gettiva non può essere correlata ad alcun riscontro medico oggettivo,
come ha fatto a torto il dott. F._______ nel rapporto del 25 gennaio 2011
(doc. 145).
7.4. Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del 3 febbraio
2010 (doc. 106), il medico incaricato dell'esame ha indicato che l'insor-
gente è in grado di svolgere, e a tempo pieno, un lavoro sostitutivo ade-
guato alle sue condizioni (doc. 106 pag. 9 n. 11.5 e 11.6). Non è tuttavia
possibile attribuire pieno valore probatorio a detta generica perizia, dal
momento che la stessa non appare redatta da uno specialista in ortope-
dia, reumatologia o neurologia, che nella diagnosi non è riportata la pre-
senza di ernie discali e/o di segni di sofferenza neurogena e/o di radico-
lopatia che emergono per contro in modo inequivocabile dalla documen-
tazione medica agli atti (v. doc. 106 pag. 7 n. 7), che l'esame ortopedico-
reumatologico e neurologico è estremamente superficiale (v. doc. 106
pag. 4 n. 4.8 a 4.12) e che infine nella perizia E 213 è pure indicato che lo
stato di salute del ricorrente è rimasto stazionario rispetto all'ultima visita
(ciò che escluderebbe l'esistenza di un miglioramento significativo).
7.5. Visto quanto precede, l'autorità inferiore non poteva sulla base di una
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generica considerazione del dott. F._______, specialista in medicina ge-
nerale (medico che peraltro non ha visitato personalmente il ricorrente,
ma si è basato unicamente sui referti medici messi a sua disposizione),
secondo il quale l'insorgente soffre di dolori cervicali e lombari con altera-
zioni degenerative alla colonna vertebrale, ma senza sofferenza radicola-
re, mielopatia e deficit neurologico (cfr. rapporti del 24 marzo e 10 set-
tembre 2010 [doc. 109 e 137]), negare ogni effetto invalidante ai disturbi
reumatologici e neurologici attestati da altri medici, senza prima racco-
gliere il giudizio di uno specialista in ortopedia-reumatologia e di uno spe-
cialista in neurologia. Infatti, solo una valutazione specialistica espressa
da un ortopedico-reumatologo e da un neurologo avrebbe potuto stabilire
se i descritti disturbi reumatologici e neurologici potevano assumere valo-
re patologico avente incidenza significativa sulla capacità lavorativa nel
periodo determinante (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009
del 20 luglio 2010 consid. 4 e relativi riferimenti) e giustificare o meno una
revisione della rendita fino ad allora accordata. A tale riguardo, ed a titolo
abbondanziale, giova rammentare che nel 2005, nell'ambito della prima
procedura di revisione della rendita, il dott. D._______, medico dell'UAIE,
aveva chiesto l'effettuazione di un esame ortopedico (v. doc. 84; v. pure
presa di posizione del giugno 2005 [doc. 78]). Peraltro, conto tenuto delle
considerazioni che precedono, anche se si volesse confrontare la situa-
zione fino alla data della decisione impugnata con quella esistente al
momento della pronuncia della decisione dell'UAIE del 2 febbraio 2004, il
risultato non cambierebbe.
8.
Occorre altresì rilevare che nella decisione del 2 febbraio 2004, poi con-
fermata con comunicazione del 16 febbraio 2006, era stato segnalato che
"il consulente per l'inserimento professionale indica inequivocabilmente
che la capacità lavorativa medico teorica non trova riscontro nella pratica,
ovvero nel mondo del lavoro, nemmeno in una situazione del lavoro con-
siderata in equilibrio e di conseguenza il grado d'invalidità è reputato tota-
le, pari al 100%" (v. doc. 65; peraltro il rapporto del consulente per l'inte-
grazione professionale non è reperibile negli atti di causa). Nella perizia
reumatologica del luglio 2003 (doc. 60; perizia su cui era basata la deci-
sione del febbraio 2004) era stato, tuttavia, ritenuto che appariva indicato
discutere la possibilità di provvedimenti d'integrazione in un'attività ade-
guata. Ora, stante tale premessa, prima di procedere ad un'eventuale re-
visione della rendita nel caso concreto l'autorità inferiore avrebbe dovuto
confrontarsi con la problematica della sfruttabilità da parte del ricorrente
della residua capacità lavorativa medico-teorica in un mercato del lavoro
equilibrato, ciò che invece non ha fatto. Successivamente, e qualora detta
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Pagina 16
sfruttabilità fosse stata data, l'autorità inferiore, conto tenuto della partico-
lari circostanze del caso concreto, avrebbe dovuto esaminare, ciò che pu-
re non ha fatto, se fosse opportuno prevedere per il ricorrente delle misu-
re di reintegrazione professionale, benché di regola tale esame va fatto
solo allorquando un assicurato ha beneficiato di una rendita intera d'inva-
lidità durante un periodo di 15 anni o ha compiuto i 55 anni (cfr. sentenze
del Tribunale federale 9C_228/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.3 e
9C_368/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 5), condizioni non adempite
nel caso dell'insorgente.
9.
Da quanto esposto, discende che non è possibile determinarsi con cogni-
zione di causa sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute
dell'insorgente suscettibile di influire sul grado d'invalidità nel periodo de-
terminante e di giustificare un'(eventuale) riduzione o soppressione della
rendita d'invalidità finora accordata. Pertanto la decisione impugnata, che
viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
10.
10.1. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3138/2010 del 9 gennaio 2012 consid. 8.1). In particolare, esso si sostitui-
rà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe-
derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti;
DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per-
tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di
salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo
stato di salute ortopedico-reumatologico e con un complemento dell'esa-
me sullo stato di salute neurologico (cfr., sulla possibilità di un rinvio
all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4]), e con
ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute
dell'insorgente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare una
nuova decisione.
10.2. Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora
da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa,
C-7965/2010
Pagina 17
non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal
momento che nella decisione impugnata dell'8 ottobre 2010 l'autorità infe-
riore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° dicembre 2010, la rendita
intera d'invalidità versata fino ad allora.
11.
11.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA).
11.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi-
cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo –
in causa non necessariamente semplice e con incarto relativamente vo-
luminoso – svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili
è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
dell'8 ottobre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova de-
cisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: