Corte II I
C-7966/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Giacomo Lisi,
via Stampacchia 21, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 3 novembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-7966/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1968 al 1972, dal 1977 al 1988 e dal 1991 al 1998,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. 143). Dopo il rimpatrio,
non ha più svolto attività lucrativa (doc. 55) dedicandosi ai lavori
domestici (doc. 82, 83). In data 23 dicembre 2002, la nominata aveva
presentato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, richiesta che venne respinta
con decisione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI)
del 22 gennaio 2004 per carenza d'invalidità di livello pensionabile.
Un'opposizione contro tale provvedimento non venne esaminata per
tardività dell'istanza (decisione su opposizione del 16 agosto 2004,
doc. 1-18).
In data 27 luglio 2005, l'interessata ha presentato una nuova domanda
di prestazioni AI. L'indagine medica ha evidenziato che l'assicurata era
portatrice di una sindrome da dolore somatoforme, stato ansioso-
depressivo, tachicardia sopraventricolare, osteoporosi, gozzo tiroideo,
sordità in orecchio destro ed ipoacusia a quello sinistro. La domanda
in questione venne respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile con decisione 31 maggio 2006 dell'UAI (doc. 19-61).
L'opposizione contro tale provvedimento venne respinta con decisione
dell'UAI del 3 ottobre 2007, cresciuta in giudicato (doc. 73).
B.
In data 21 febbraio 2008, A._______ ha formulato una terza domanda
per ottenere prestazioni dell'AI (doc. 78). La richiedente è stata visitata
il 17 aprile 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il sanitario incaricato ha
evidenziato la diagnosi di spondiloartrosi con osteoporosi e cedimento
somatico in L2 in soggetto con iniziale artrite reumatoide e
reumatismo fibromialgico con attuale impegno funzionale medio,
sindrome vertiginosa in anacusia destra ed iporeflettività vestibolare
omolaterale, sindrome ansio-depressiva, lieve ipertensione in soggetto
con episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare ed ha posto
un tasso d'invalidità del 75% (doc. 110). Sono stati esibiti diversi
documenti oggettivi, in gran parte già ad atti ed esaminati nel corso
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delle prime due domande di rendita; saranno menzionati solo quelli
posteriori alla data della decisione del 31 maggio 2006:
- un breve rapporto d'esame cardiologico (scarsamente leggibile) del
21 giugno 2006 con allegato un elettrocardiogramma (doc. 93) ed un
certificato medico di stessa data (Dott.ssa Trazza) elencante una serie
di patologie quali osteoporosi, grave artrite reumatoide, esiti di
isterectomia, depressione maggiore recidivante, artrosi polidistrettuale,
sindrome del tunnel carpale, ulcera duodenale, piccolo gozzo tiroideo,
crisi di tachicardia parossistica, dislipidemia, patologie che
comporterebbero un'invalidità totale (doc. 94);
- un breve rapporto d'esame endocrinologico del 28 febbraio 2007
(doc. 95) ed otorinolaringoiatrico del 22 agosto successivo (doc. 96);
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 28
settembre al 4 ottobre 2007 per vertigini periferiche;
- un ecografia mammaria del 16 ottobre 2007 e tiroidea del 26 ottobre
successivo (doc. 98, 99);
- un cartella clinica relativa alla degenza dal 29 al 31 ottobre 2007
(doc. 100);
- un verbale di pronto-soccorso del 5 novembre 2007 per episodio
vertiginoso (doc. 101) ed una cartella clinica per il ricovero dal 9 al 15
novembre 2007 per la stessa diagnosi (doc. 102);
- un elettrocardiogramma del 9 dicembre 2007 in ambito di pronto-
soccorso (doc. 103, 105), un referto di risonanza magnetica (RM)
encefalo e carotideo (doc. 104); i risultati di un'ecografia tiroidea del 17
gennaio 2008 con visita endocrinologica del 29 febbraio successivo
(doc. 106, 107);
- un altro verbale di pronto-soccorso del 10 aprile 2008 per
cardiopalmo con parestesia guancia destra (doc. 108);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 12 aprile 2008 per
distimia con spunti fobici (doc. 109);
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- i risultati di un esame cardiologico Holter (24 ore) del 14 marzo 2008
(doc. 111) ed un altro verbale di pronto-soccorso per epigastralgia del
20 aprile 2008 (doc. 113);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 1° al 3 maggio 2008 per
tachicardia parossistica sopraventricolare (doc. 114);
- un rapporto di pronto-soccorso con referti oggettivi del 21 giugno
2008 per vertigini e vomito in paziente cardiopatica (doc. 115).
In un questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
(doc. 82), la richiedente afferma, il 15 luglio 2008, di non essere in
grado di svolgere tutte le mansioni della sua economia domestica.
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al servizio medico regionale
"Rhône". Il Dott. Battaglia, di questo servizio, ha ritenuto,
principalmente, la diagnosi di fibromialgia, iniziale artrite reumatoide
ed osteoporosi con scivolamento di L2, distimia. Egli è del parere che
la situazione valetudinaria dell'assicurata è rimasta invariata, ossia al
33%, tasso rilevato nell'ambito casalingo in occasione della
precedente domanda di rendita (doc. 59.1, 118).
Con progetto di decisione del 4 settembre 2008, A._______,
regolarmente rappresentata dall'avv. Giacomo Lisi, chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative (doc. 137). A suffragio delle sue conclusioni produce,
segnatamente, oltre a documentazione già ad atti (verbali di pronto
soccorso, cartelle cliniche):
- un rapporto d'esame neuropsichiatrico del 25 settembre 2008 per
stato ansio-depressivo di entità severa reattiva (doc. 123);
- una relazione di consulenza tecnica a cura del Dott. Del Coco del 1°
febbraio 2005 (all'intenzione del Tribunale di Lecce) attestante la
diagnosi già esaminata nell'ambito di precedenti domande di rendita
(esiti di isterectomia, ulcera duodenale, anacusia destra, artrosi
polidistrettuale, sindrome del tunnel carpale, ipertensione, tireopatia
nodulare, incontinenza urinaria, sindrome depressiva maggiore) ed un
tasso d'invalidità dell'85% (doc. 122);
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- una sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, del 4 ottobre
2005, ove si condanna il Ministero italiano delle finanze a
corrispondere alla ricorrente un assegno per invalidità civile (doc.
121).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua relazione del 29 ottobre 2008, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 139).
Mediante decisione del 3 novembre 2008, l'UAIE ha respinto la
domanda di rendita (doc. 140).
D.
Con il ricorso depositato il 5 dicembre 2008, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avv. Lisi di Lecce, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Allega documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 febbraio 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 18 febbraio 2009, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in
merito alle osservazioni dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla
ricezione dell'ordinanza stessa. Con scritto del 25 marzo 2009, l'avv.
Lisi ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere
l'impugnativa.
E.
Con decisione incidentale del 1° aprile 2009, il TAF ha invitato
l'insorgente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 24 aprile 2009.
Pagina 5
C-7966/2008
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
Qualora una prima o più richieste di rendita siano state negate perché
il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
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misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, l'UAIE ha emanato una seconda decisione (su
opposizione) negativa il 3 ottobre 2007. Con decisione del 3 novembre
2008 ha in seguito respinto una terza domanda di rendita presentata il
21 febbraio 2008. Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità,
può essere limitato dal 3 ottobre 2007 al 3 novembre 2008.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art.
36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di
contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
Pagina 8
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete. L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata non ha più svolto attività lucrativa e
si è dedicata ai lavori della propria economia domestica, composta da
due persone in una casa di 5 locali.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314).
Pagina 10
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9.
9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la
diagnosi di spondiloartrosi con osteoporosi e cedimento somatico di
L2 in soggetto con iniziale artrite reumatoide e reumatismo
fibromialgico con attuale impegno funzionale medio, sindrome
vertiginosa in anacusia destra ed iporeflettività vestibolare
omolaterale, sindrome ansio-depressiva, lieve ipertensione, episodi di
tachicardia parossistica sopraventricolare (cfr. perizia medica
particolareggiata, E 213, del 17 aprile 2008, doc. 110). La
documentazione medica esibita in sede di audizione o di ricorso non
pone in evidenza ulteriori patologie di rilievo, se non un aggravamento
della malattia psichica (stato ansioso-depressivo di entità severa
reattiva, doc. 123).
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 75% ed
annota che la paziente sarebbe peggiorata rispetto ad una precedente
visita presso tale Istituto. Egli ritiene la paziente non abile al lavoro (E
213 cifra 9). Dal canto suo, il Dott. Battaglia, dell'UAIE, conferma un
tasso d'invalidità nell'ambito dei lavori casalinghi del 33%, percentuale
già determinata nel corso della seconda domanda di rendita (doc.
59.1).
10.
10.1 Il servizio medico dell'UAIE ritiene che non sussista incapacità al
lavoro di livello invalidante, dal momento che non si potrebbe
evidenziare nessun cambiamento di rilievo rispetto alla situazione
precedente. Ora, già dal punto di vista diagnostico, sussistono diversi
elementi che lasciano supporre un peggioramento della situazione
valetudiaria. Dapprima una chiara diagnosi di spondiloartrosi con
osteoporosi e cedimento somatico in L2 e l'artrite reumatoide.
L'aggravamento del processo patologico in atto è documentato, nella
nuova domanda di rendita, da una serie di ricoveri ospedalieri e/o in
pronto soccorso. Gli anni 2007 e 2008 sono caratterizzati da continue
necessità di urgenze mediche per vertigini, cardiopalmi, dolori
epigastrici, tachicardia parossistica, sensazioni di vomito (cfr. i diversi
verbali di pronto soccorso e le cartelle cliniche).
10.2 L'insorgente presenta una sindrome polialgica definita come
reumatismo fibromialgico. Queste turbe devono essere inquadrate, con
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molta probabilità, in una sindrome da dolore somatoforme, patologia
che veniva già denunciata nel corso delle precedenti domande di
rendite e che non è mai stata approfondita. Questa affezione è
accompagnata da una non meglio investigata sindrome depressiva
probabilmente di tipo "maggiore" che, se confermata, potrebbe
assumere un carattere nettamente invalidante anche nell'ambito delle
mansioni di un'economia domestica.
10.3 È opportuno precisare che tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia
(MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in
SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo, p. 64
n. 93). Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'AI, le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile deve
essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile (DTF 132 V 65
consid. 4.3 con i rif.).
10.4 Ora, in presenza di questo tipo di diagnosi (fibromialgie,
sindrome da dolore somatoforme), non solo è necessaria un'accurata
indagine specialistica in reumatologia che faccia chiarezza sui danni
oggettivati, segnatamente da radiografie, risonanze magnetiche,
tomografie assiali computerizzate ed altre indagini specifiche test
reumatologici, ecc. e quelli invece che non trovano riscontro
strumentale-analitico oggettivo, ma pure è indispensabile un'analisi di
tipo psichiatrico (DTF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2).
10.5 Nel caso in esame, questi accertamenti non sono stati effettuati.
Certo, l'incarto contiene dei certificati psichiatrici (doc. 109, 123), ma
questi sono estremamente succinti. Di regola, un rapporto psichiatrico,
per avere valore probante, deve contenere l'anamnesi, l'evoluzione
della malattia, lo stato attuale, la diagnosi, la prognosi, la durata ed il
tipo di trattamento (con il dosaggio), la frequenza delle sedute
specialistiche. In modo specifico, il rapporto stesso dovrebbe fornire
delle indicazioni sullo stato psichico (aspetto, atteggiamento,
orientamento spazio-temporale, conservazione della memoria,
Pagina 12
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capacità di concentrazione, facoltà di comprensione, d'interpretazione
e di percezione), nonché tutti quei riscontri che permettono di
individuare elementi di carattere patologico ed eventuali test
psichiatrici.
Manca inoltre un rapporto d'esame ortopedico/reumatologico
dettagliato. La descrizione di cui al punto 4.8 dell'E 213 è succinta e
poco significativa e non entra nel merito dell'artrite reumatoide.
Comunque, già da tale rapporto si evince un quadro limitativo assai
pronunciato: il rachide è spinalgico in toto, vi sono contratture
muscolari, dolore alle scapolo-omerali e altri sindromi algiche.
10.6 Può ancora essere osservato che la valutazione del lavoro
domestico si basa sulle indicazioni della richiedente stessa, le quali
sono controllate in una certa misura dall'amministrazione. Il risultato è
necessariamente una valutazione esaminata dall'UAIE (o dal giudice
in caso di ricorso) alla luce, in particolare, delle perizie mediche ad
atti. Il controllo richiede che ogni punto della valutazione sia stato
determinato con cura e precisione. Il risultato in percentuale che si
ottiene non può essere arrotondato (DTF 130 V 97). Tuttavia, secondo
il Tribunale federale, qualora l'invalidità sia riconducibile a disturbi di
ordine psichico, l'indagine economica prevista per le casalinghe non
rappresenta un mezzo di prova adeguato; in tali casi, ci si deve
fondare sulle constatazioni medico-teoriche allo scopo di valutare in
quale misura la persona assicurata è impedita nel compimento dei
lavori domestici (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3).
11.
11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessata e da quando questa invalidità
esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare
l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61
cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale
procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è
tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e
l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica dal 3 ottobre 2007 (data dell'ultima decisione
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C-7966/2008
cresciuta in giudicato) fino alla data dell'impugnata decisione (3
novembre 2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad accertamenti
approfonditi in reumatologia ed in psichiatria. Si richiederà inoltre un
E 213 aggiornato e, in base a questo, si chiederanno eventuali altri
accertamenti. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità
al lavoro fra l'ottobre 2007 ed il 3 novembre 2008 in merito alla sua
capacità di attendere alle usuali incombenze domestiche.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo di Fr. 300.- versato dall'insorgente il 24 aprile 2009 le viene
restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la breve memoria di ricorso ed il fatto che la
causa non pone particolari difficoltà, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 3 novembre 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) perché proceda ai sensi del consid. 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dalla ricorrente il 24 aprile 2009, le viene restituito.
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C-7966/2008
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, che è posta a carico dell'Ufficio AI soccombente.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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