B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7974/2010
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,
via Besso 37, casella postale 678, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi
dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
C-7974/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino camerunense, nato il … rispettivamente il …, è en-
trato in Svizzera il 24 febbraio 2004 ed ha inoltrato il medesimo giorno
una domanda di asilo. Con decisione del 25 novembre 2004 l'Ufficio fede-
rale dei rifugiati (in seguito Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha re-
spinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Il
29 dicembre seguente l'interessato ha presentato ricorso alla già compe-
tente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA).
B.
Nel frattempo il 27 settembre 2004 A._______ è stato ammesso al corso
di pre-tirocinio di integrazione ed è entrato alle dipendenze della
B._______, impresa di pulizia con sede a …, per un tirocinio di tre anni
dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008, quale pulitore di edifici.
C.
Con decreto di non luogo a procedere del 10 aprile 2006 l'interessato ve-
niva formalmente ammonito per contravvenzione alla Legge federale del
3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS
812.121), poiché a seguito di un controllo di polizia, nella propria camera
presso il Centro Croce Rossa di Paradiso, veniva rinvenuto 1 grammo di
canapa (cfr. decreto di non luogo a procedere del 10 aprile 2006).
Il 23 maggio 2007 il Ministero Pubblico del Cantone Ticino condannava
A._______ alla pena pecuniaria di fr. 450.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, come pure al pagamento della multa e
delle spese/tasse giudiziarie per complessivi fr. 300.-, condannandolo per
infrazione alla LStup e per infrazione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (già LDDS, CS 1 117). In particolare
l'interessato è stato riconosciuto colpevole di aver venduto nel corso del
2005 7 bolas di cocaina e per essere entrato illegalmente in Svizzera fuo-
ri valico nei pressi di Chiasso in data 17 aprile 2007.
D.
L'interessato terminava quindi il proprio tirocinio il 30 giugno 2008, e con-
tinuava la propria formazione, ottenendo l'Attestato di capacità della Con-
federazione Svizzera quale "pulitore di edifici" con la media del 4.6.
C-7974/2010
Pagina 3
E.
Successivamente con decisione del 20 luglio 2009 il Tribunale ammini-
strativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), divenuto competente per
giudicare i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 davanti alla CRA, con-
fermava la decisione dell'UFM in merito alla domanda di asilo, respingen-
do il ricorso formulato dal ricorrente.
Visto il permesso N per richiedenti l'asilo valido sino al 23 agosto 2009,
veniva posto all'interessato il 24 agosto successivo quale termine per la-
sciare la Svizzera. Nonostante la richiesta di regolarizzazione del sog-
giorno, in vista della domanda di un permesso di dimora giusta l'art. 14
della Legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), il 24
agosto 2009 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito
SP) confermava l'obbligo per l'interessato di lasciare la Svizzera invitan-
dolo a procurarsi la documentazione necessaria.
Interrogato dal Gruppo rimpatri della Polizia cantonale ticinese il 12 no-
vembre 2009, A._______ è stato invitato nuovamente a procurarsi al più
presto un documento di viaggio tale da permettergli di lasciare il territorio
elvetico; documento, sottoforma di lasciapassare, ottenuto l'8 giugno
2010 e valido sino al 20 luglio 2010, dall'Ambasciata camerunense a Ber-
na.
F.
Contestualmente, visto l'esito negativo della procedura di asilo,
A._______ iniziava il procedimento per il riconoscimento della propria si-
tuazione quale caso personale particolarmente grave giusta l'art.14 cpv. 2
LAsi. In proposito, con scritto del 16/22 luglio 2010, la SP ha preavvisato
favorevolmente la domanda dell'interessato.
G.
Con scritti del 13 e 28 settembre 2010 l'autorità di prime cure ha informa-
to l'interessato di essere intenzionata a rifiutare l'approvazione del rilascio
di un permesso di dimora, invitandolo a prendere posizione in merito, in
ossequio del proprio diritto di essere sentito, esercitato con scritto del 22
settembre 2010 (pervenuto all'UFM il 29 settembre). Con decisione del 14
ottobre successivo, l'UFM ha quindi rifiutato formalmente l'approvazione
del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra
menzionato. Nello specifico l'UFM ha indicato che A._______ non ha ac-
quisito conoscenze o qualifiche professionali che non possano essere uti-
lizzate in patria né ha avuto a livello professionale un'evoluzione talmente
notevole da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore dell'art. 14
C-7974/2010
Pagina 4
cpv. 2 LAsi. Inoltre egli non ha particolari legami famigliari in Svizzera e il
suo comportamento, visti il decreto di non luogo a procedere con ammo-
nimento dell'aprile 2006 e il decreto di accusa del 23 maggio 2007, non è
stato sempre ineccepibile. Infine, sebbene A._______ abbia soggiornato
in Svizzera per 6 anni e 8 mesi, l'UFM ha rilevato che questo periodo di
tempo deve essere considerato breve, alla luce degli anni di infanzia e
adolescenza trascorsi in Camerun.
H.
Il 12 novembre 2010 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento
della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 LA-
si, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora.
A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni
poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date. In particolare egli sarebbe piena-
mente integrato nel tessuto sociale ticinese: infatti egli ha appreso perfet-
tamente la lingua italiana, ha beneficiato di numerosi commenti positivi in
relazione alle proprie attitudini professionali, comportamentali e umane,
ha stretto legami di amicizia con numerosi ticinesi, così come attestato
dalle dichiarazioni agli atti. Inoltre egli si recherebbe regolarmente presso
la pista di ghiaccio dell'Hockey club Ambrì Piotta. Per quanto attiene al
proprio comportamento il ricorrente ha sempre negato gli addebiti penali
costatati dal non luogo a procedere con ammonimento del 10 aprile 2006,
rispettivamente del decreto di accusa del 23 maggio 2007. In particolare
con riferimento a quest'ultima e sola condanna egli si dice vittima di un er-
rore dovuto ad uno scambio di persona, a suo dire facile quando si sog-
giorna presso un Centro asilanti.
Per quanto attiene alla propria situazione famigliare egli ha indicato di
non avere più alcun contatto con il Camerun e di sapere unicamente che
la madre abita attualmente in Gabon. A suo dire anche dal punto di vista
della situazione professionale la propria domanda dovrebbe essere accol-
ta: infatti dopo aver conseguito l'attestato di fine-tirocinio egli ha ottenuto
l'attestato federale di capacità quale "Pulitore di edifici". In questo conte-
sto sarebbe inimmaginabile intraprendere un'analoga professione in Ca-
merun, dove non esisterebbe alcuna tipologia di professione simile.
A._______ ha rilevato inoltre di essere in perfetto stato di salute e di non
essere mai stato assente dal lavoro per malattia o infortuni, così come at-
testato dal proprio datore di lavoro.
C-7974/2010
Pagina 5
Infine la durata della propria presenza in Svizzera, quasi 7 anni, come pu-
re l'impossibilità di un reinserimento in Camerun, essendo egli stato al
servizio di un partito politico all'opposizione e per questo incarcerato pri-
ma della fuga in Svizzera, completano i requisiti posti per poter beneficia-
re di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi poiché il ritor-
no in patria rappresenterebbe un grave caso di rigore.
I.
Con osservazioni del 14 febbraio 2011, l'UFM ha ribadito quanto esposto
con la decisione impugnata, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato in
tutte le sue conclusioni e confermare la decisione impugnata.
J.
Il 3 aprile 2012 il Tribunale ha invitato il ricorrente a fornire delle delucida-
zioni sulle proprie allegazioni accompagnate dai relativi mezzi di prova.
Conseguentemente, con scritto del 30 aprile successivo A._______, per il
tramite del proprio patrocinatore, ha completato il proprio ricorso con 31
nuovi documenti, tra i quali numerose lettere di sostegno.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
C-7974/2010
Pagina 6
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini pre-
scritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. DTAF 2011/1).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF
2009/40 consid. 3.1).
3.2
La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2
LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale pos-
sibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
C-7974/2010
Pagina 7
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione
con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto
sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella
procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a
decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.
4.1. Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA,
RS 142.201), il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integra-
zione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da
parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il mo-
mento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione fi-
nanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acqui-
sire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e),
lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Pae-
se d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2
OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è
stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto
essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse-
guito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato
unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza
conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia
permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,
segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona
interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6
gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri-
sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
C-7974/2010
Pagina 8
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).
4.2. Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3. Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art.
14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di
questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti
ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
5.
5.1 Preliminarmente si osserva che A._______ ha inoltrato una domanda
di asilo il 24 febbraio 2004, presentandosi con vere generalità (cfr. rappor-
to di trasmissione della polizia cantonale del 2 aprile 2004 e certificato di
nascita), nonostante dubbi sulla data di nascita (cfr. sentenza TAF in ma-
teria di asilo).
5.2 Con riferimento la prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ov-
vero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla
presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti
parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005
pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot
Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di
rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che
sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per
ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribu-
C-7974/2010
Pagina 9
nale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e
C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione del
TAF del 20 luglio 2009 che respingeva il proprio ricorso contro il rifiuto
della domanda di asilo, è rimasto in Svizzera in quanto privo dei necessa-
ri documenti di identità, ottenuti solo l'8 giugno 2010 sottoforma di un la-
sciapassare. Ciò detto, A._______, entrato il 24 febbraio 2004 in territorio
elvetico, soddisfa la condizione posta dalla legge.
5.3 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti la se-
conda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il
luogo in cui egli soggiornava (cfr. Preavviso positivo della Sezione della
popolazione del 22 luglio 2010).
5.4 Quanto alla presenza di un "caso particolarmente grave" il ricorrente
ha evidenziato di essere in Svizzera da quasi 7 anni, all'epoca dell'inoltro
del ricorso, di essersi pienamente integrato nel tessuto sociale ticinese, di
avere una situazione professionale importante, avendo conseguito spe-
cializzazioni e diplomi tali da renderlo uno dei pochi collaboratori dell'a-
zienda B._______ altamente qualificati nella propria professione, di avere
stretti legami di amicizia con numerosi ticinesi, come pure l'impossibilità di
un reinserimento in Camerun, essendo egli stato al servizio di un partito
politico all'opposizione rispettivamente di non avere più alcun contatto
con il Camerun e di sapere unicamente che la propria madre abita at-
tualmente in Gabon.
5.4.1 In concreto A._______ soggiorna in Svizzera dal 24 febbraio 2004
ossia da circa 8 anni e mezzo. Ciononostante tale circostanza non può da
sola fondare un provvedimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in partico-
lare l'ammissione del caso personale estremamente grave (cfr. DTAF
2007/16 consid. 7 e le decisioni ivi citate). Ne consegue che devono es-
sere considerati altri criteri di valutazione che permettano di concludere
che il ritorno nel proprio paese d'origine sarebbe per l'interessato partico-
larmente rigoroso, così come sopra menzionato.
5.4.2 In primo luogo occorre evidenziare che il comportamento del ricor-
rente non è stato sempre ineccepibile: infatti egli è stato condannato per
infrazione alla LStup e alla LStr per fatti avvenuti nel 2005 e 2007: in par-
ticolare A._______ è stato riconosciuto colpevole di aver venduto nel cor-
so del 2005 alcune bolas di cocaina ed essere entrato in Svizzera fuori
valico. La pena ad egli comminata è stata però molto lieve, ossia una pe-
na pecuniaria di fr. 450.- sospesa e una multa di fr. 200.-. In proposito
A._______, sebbene la pena commisurata fosse appunto molto lieve, so-
C-7974/2010
Pagina 10
lamente pecuniaria e addirittura sospesa condizionalmente, ha sempre
negato i fatti (cfr. verbale d'interrogatorio del 12 novembre 2009, pag. 2),
sottolineando di aver pagato la multa senza alcuna opposizione in quanto
essa non comportava alcun periodo di detenzione. Nello specifico occorre
inoltre rilevare che tali fatti risalgono a più di 7 anni or sono e che da allo-
ra egli non ha dato adito ad alcuna lamentela, vedasi il casellario giudizia-
rio "vuoto" e il certificato di buona condotta, oltre alle numerose attesta-
zioni di stima (cfr. allegati al ricorso S e Z); anzi come si dirà meglio nel
proseguio egli ha seguito un percorso formativo importante sia per lui sia
per il tessuto economico ticinese.
5.4.3 Dagli atti di causa emerge che l'integrazione socio-professionale di
A._______ è particolarmente buona. Da un punto di vista professionale
egli si è iscritto immediatamente al corso di pre-tirocinio 2004/2005 , con-
seguendo quindi nel 2008 il diploma cantonale di "Pulitore di edifici" con
la media del 4.6 ed in seguito l'attestato di capacità federale. Sin dal pri-
mo anno di tirocinio egli è stato dipendente dalla B._______: entrato qua-
le dipendente operaio, nel corso degli anni ha seguito un percorso forma-
tivo e specialistico importante, nonché una forte acquisizione di know-
how all'interno dell'azienda. Infatti dei 160 dipendenti della B._______
A._______ è uno dei soli 3 operai che hanno conseguito il diploma fede-
rale di pulitore di immobili, è uno dei 3 soli dipendenti ad aver frequentato
il corso di conoscenza dei materiali per pavimenti e per la conoscenza dei
prodotti di pulizia e mantenimento a Münchwilen, nonché è uno dei soli 3
operai a conoscere l'utilizzo della navicella aerea e dei soli 2 operai che
possono utilizzare lo strumento di lavaggio delle scale mobili (cfr. allegati
al ricorso AA, L, ed allegato alla replica 19). Dagli atti di causa si evince
che le capacità professionali del ricorrente sono particolarmente elevate
tanto da essere capo operaio/coordinatore di un gruppo di operai ed es-
sere spesso il referente per i clienti della B._______ che non parlano la
lingua italiana; infatti oltre alle alte qualifiche professionali A._______ par-
la correttamente l'italiano, il francese e l'inglese (cfr. lettera direttore Vel-
la).
A complemento degli attestati professionali, la capacità di integrazione dal
profilo professionale culturale è stata anch'essa senz'altro positiva, si ve-
dano segnatamente le attestazioni di stima (cfr. allegati al ricorso O-R, al-
legati alla replica 21, 27-29 e 31), ma soprattutto l'atteggiamento del ricor-
rente che è stato ritenuto di ottima qualità dal direttore e da clienti (cfr. al-
legati al ricorso I e CC).
C-7974/2010
Pagina 11
L'evoluzione professionale, oltre l'aumento di responsabilità sopra descrit-
te, è parimenti dimostrato dall'aumento di stipendio divenuto, il primo pari
a fr. 650.- e ad oggi pari a fr. 4'025.-, come pure dai bonus professionali
percepiti (cfr. allegati alla replica 14, 23 e 1).
A fronte di quanto sopra menzionato, considerata la formazione profes-
sionale, ottenuta anche grazie ad un investimento pecuniario della
B._______ (cfr. allegato alla replica 30), le responsabilità rilevanti e le ca-
pacità acquisite tanto da divenire una pedina fondamentale di un impresa
importante di più di 160 dipendenti, si può pacificamente considerare che
A._______ sia perfettamente integrato dal profilo professionale.
Quanto alle relazioni sociali, l'interessato si è integrato alla perfezione
nella società ticinese, così come testimoniato dai colleghi – amici e dal
datore di lavoro (cfr. allegati al ricorso O-R e allegati alla replica 21, 27-
29, 30 e 31).
A fronte di quanto sopra il criterio dell'integrazione socio-professionale è
ottemperato dal qui ricorrente.
5.4.4 Quanto al criterio relativo alla situazione finanziaria nonché alla vo-
lontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, già
si è detto dell'impegno profuso dal punto di vista formativo. Per quanto
qui più interessa dagli atti di causa si evince che A._______ mai ha fatto
ricorso all'aiuto sociale ed è indipendente finanziariamente dal settembre
2005. Egli si è dimostrato un contribuente fiscale corretto e a suo carico
non vi sono procedure esecutive in corso e mai è stato iscritto alla disoc-
cupazione (cfr. allegati alla replica 16, 17, 10 e 30). Infine e meritevole di
segnalazione la donazione pecuniaria a Pro infirmis che testimonia nuo-
vamente l'integrazione nel tessuto economico sociale del ricorrente (cfr.
allegato alla replica 13).
5.4.5 Quanto ai criteri relativi allo stato di salute, A._______ si trova in
buone condizioni di salute ed è abile al lavoro al 100% (cfr. dichiarazione
del 25 aprile 2012 della dottoressa C._______). Inoltre dal 20 giugno del
2005, ovvero da quanto è entrato alle dipendenze della B._______, egli
non è mai stato assente per malattia.
5.5. Quanto ad una possibilità di reinserimento in Camerun, il ricorrente
ha trascorso la propria infanzia e parte della propria adolescenza, sino al
17 esimo anno di età, in Camerun, dove a suo dire non ha più alcun pa-
rente. Nel continente africano, e meglio in Gabon, vivrebbe la madre. Di
C-7974/2010
Pagina 12
altre due sorelle invece avrebbe perso definitivamente le tracce. Le pro-
prie allegazioni quanto all'appartenenza ad un partito politico dissidente
denominato "SCNC", e al pericolo che egli correrebbe in quanto militante
dello stesso, non sono state comprovate dagli atti di causa (vedi sentenza
TAF del 20 luglio 2009). Ciò detto, non avendo più alcun legame nel pro-
prio Paese di origine e avendo lasciato lo stesso all'età verosimilmente di
17 anni, le difficoltà di un proprio reinserimento sociale quanto professio-
nale appaiono particolarmente elevate.
6.
Come più sopra ricordato nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre
tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enun-
ciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e
non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 con-
sid. 6.2).
Orbene a fronte di quanto sopra e dopo attenta ponderazione, le condi-
zioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle
condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero
per A._______ delle gravi conseguenze, tanto da sostanziare un caso di
rigore. Infatti la formazione intrapresa, la specializzazione acquisita non-
ché il know-how professionale sviluppato, tanto da permettergli di essere
a capo di una squadra di operai nonché spesso il referente in una ditta di
più di 160 persone per clienti che non parlano la lingua italiana, sommato
alle sicure difficoltà che egli incontrerebbe all'inserimento nella società ci-
vile e professionale camerunense dopo 8 anni e mezzo di assenza e
senza famigliari stretti in questo Paese, convincono questo Tribunale ad
ammettere l'esistenza di un caso particolarmente grave giusta l'art. 14
cpv. 2 LAsi. Se da una parte è vero che il ricorrente ha commesso degli
errori comportamentali, subendo una condanna penale, seppur di lieve
entità, essi risalgono a fatti accaduti nel 2005 e 2007 e da allora il com-
portamento è stato ineccepibile ed il casellario giudiziario risulta ad oggi
"pulito". Quanto poi ripetutamente e precisamente adotto dal D._______
della B._______, dove il ricorrente lavora ininterrottamente da oltre 7 an-
ni, conforta la tesi qui ritenuta dal presente Tribunale: in particolare egli
ha riferito che: "A._______ […] dal primo giorno di lavoro si è impegnato
a fondo ed è finanziariamente indipendente. Penso lo dimostri il fatto che
in 7 anni non sia mancato un giorno per malattia, non si sia mai iscritto al-
la disoccupazione, sia sempre disponibile a dare una mano anche fuori
orario. […] B._______ impiega alcune centinaia di non-Svizzeri (di origi-
ne, non di passaporto) e tra questi A._______ è uno di quelli che meglio
si sono integrati nella nostra realtà" (cfr. allegato alla replica 30).
C-7974/2010
Pagina 13
7.
In queste circostanze, il Tribunale constata che la decisione dell'UFM del
14 ottobre 2010 viola il diritto federale segnatamente l'art. 14 cpv. 2 LAsi
(art. 49 PA), essa deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto.
L'incarto è quindi trasmesso all'UFM il quale è tenuto ad approvare il rila-
scio del permesso di dimora a favore del ricorrente.
8.
Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'im-
porto di fr. 800.- versato al Tribunale dal ricorrente il 27 dicembre 2010
viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, il ricorrente ha
diritto alle spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di pa-
trocinio (art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) che alla luce dell'importanza del caso e
del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tri-
bunale ritiene eque per un importo pari a fr. 1'500.- (art. 14 TS-TAF).
C-7974/2010
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del'UFM del 24 ottobre 2010 è annulla-
ta.
2.
L'UFM è tenuto ad approvare il rilascio di un permesso di soggiorno in fa-
vore di A._______.
3.
Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 800.- versato
del ricorrente viene rimborsato.
4.
L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripe-
tibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SYMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza, incarto
cantonale di ritorno
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: