Corte III
C-798/2007
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Sentenza del 7 giugno 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico,
Paola Carcano, cancelliera.
G._______,
ricorrente, patrocinata dal Patronato INAS, Feldstrasse 130, 8004 Zurigo,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore,
concernente
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Considerato in fatto ed in diritto:
che, con decisione del 20 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di
rendita d'invalidità presentata da G._______, cittadina italiana nata il _______,
in data 21 luglio 2005 per mancato soddisfacimento del presupposto
dell'invalidità (doc. 1-5 e 46),
che, con atto del 24 gennaio 2007 spedito il 25 gennaio successivo, G._______,
rappresentata dal Patronato INAS di Zurigo, ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo
federale, producendo nuova documentazione medica e postulando
sostanzialmente l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative,
che, ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha riesaminato la pratica e nelle
sue osservazioni ricorsuali del 9 maggio 2007, ha proposto la reiezione
dell'impugnativa in quanto l'assicurata continuerebbe ad essere in grado di
assolvere le sue usuali faccende domestiche in modo tale da escludere
un'invalidità di rilievo ai fini della rendita,
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e
34 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in materia di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della Legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20),
che, con scritto del 30 maggio 2007, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo
gravame,
che la procedura in questione è così divenuta priva d'oggetto,
che, pertanto, il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF)
stralcia dal ruolo il ricorso del 24 gennaio 2007 ed archivia il procedimento in
questione.
3Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione a:
- Patronato INAS, Feldstrasse 130, 8004 Zurigo, (atto giudiziario),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Rimedi di diritto:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La
decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono
in possesso della parte (art. 42 LTF).
La giudice: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Data di spedizione: