B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-7994/2015
Sen t en z a d e l 3 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo
(decisione del 29 ottobre 2015).
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Visto:
1.
1.1. In data 1° marzo 2013 A._______, cittadina italiana, nata il , ha formu-
lato all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una domanda volta al consegui-
mento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
L'indagine medica eseguita presso il Centro peritale per le assicurazioni
sociali di Bellinzona nell'agosto 2014 aveva posto in evidenza che la richie-
dente era portatrice di nevrastenia (F 48.0) e anginofobia ([F 40.2]; cfr. rap-
porto del 1° settembre 2014, doc. 63).
1.2. Dopo aver proceduto alla raccolta della documentazione necessaria
per l'istruttoria della richiesta, constatato dall'esame della documentazione
che il danno alla salute di cui era portatrice aveva cagionato alla richiedente
una totale incapacità di lavoro solo per il periodo da luglio 2012 ad agosto
2013, l'UAI, con progetto di decisione del 20 luglio 2015 (doc. 102), ha di-
sposto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera AI dal 1° settembre
2013 al 30 novembre 2013.
1.3. Pur avendo l'interessata formulato delle osservazioni contro il progetto
suddetto, con decisione del 29 ottobre 2015 (doc. 113), l'Ufficio dell'assicu-
razione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), compe-
tente per notificare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Sviz-
zera, ha erogato prestazioni conformemente al progetto.
2.
2.1. Contro la decisione dell'UAIE, in data 9 dicembre 2015 (doc. TAF 1),
l'interessata, rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, ha interposto
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il ri-
conoscimento di una rendita intera d'invalidità, anche dopo il 30 novembre
2013, nonché l'esenzione dalle spese processuali ed il riconoscimento di
adeguate ripetibili. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto diversa do-
cumentazione sanitaria (doc. TAF 1 con gli allegati).
2.2. Ricevuto il ricorso l'UAI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
B._______ del Servizio medico regionale (SMR), specialista in psichiatria,
il quale, nella nota del 16 gennaio 2016, ha rilevato che la documentazione
medica esibita con il ricorso giustificava una valutazione pluridisciplinare in
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psichiatria, reumatologia, medicina interna ed eventualmente in ginecolo-
gia ed urologia (cfr. allegato al TAF 8), che avrebbe potuto essere effettuata
anche in una clinica italiana specializzata in disturbi del comportamento
alimentare.
2.3. Con risposta di causa del 24 febbraio 2016 l'UAIE si è associato alle
conclusioni dell'UAI cantonale (doc. 8 con gli allegati), che, con preavviso
del 18 febbraio 2016, ha proposto al Tribunale adito, in via principale, di
accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'Ufficio AI al fine di espletare i
necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR
(doc. TAF 8).
3.
Dopo aver preso atto delle risposte di causa delle rispettive amministrazioni
AI, A._______, con scritto del 1° aprile 2016, ha dichiarato aderire alle
nuove conclusioni dell'UAIE (doc. TAF 9, 10), nel senso che si annulli l'im-
pugnata decisione e, in accoglimento del ricorso, si rinviino gli atti all'am-
ministrazione perché proceda agli accertamenti nelle diverse discipline
suggerite dal Dott. B._______, tramite l'esperimento di una perizia pluridi-
sciplinare.
e considerato:
4.
4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
5.
5.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
5.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
6.
6.1. Nel caso di specie, alla proposta dell'autorità inferiore d'annullamento
della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'i-
struttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 18 febbraio 2016 e dell'UAIE del 24
febbraio successivo (doc. TAF 8) va dato seguito in questa sede. Essa è
infatti giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giu-
ridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità con riferimento allo stato
di salute della ricorrente e ai fini di verificare la sua residua capacità di
lavoro non solo da una punto di vista psichiatrico, ma anche da un punto
di vista reumatologico/ortopedico, internistico ed eventualmente ginecolo-
gico/urologico, tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, confor-
memente ai principi della più recente giurisprudenza del Tribunale federale.
Infatti, la documentazione esibita in sede di ricorso, che dovrà essere at-
tentamente esaminata da parte dei periti chiamati e valutare la situazione,
emerge che l'assicurata presenta diversi problemi somatici di carattere or-
topedico (lesioni soprattutto alla spalla sinistra), gravi e ripetute infezioni
alle vie urinarie, alterazioni uterine e un severo disturbo alimentare di tipo
anoressico (cfr. varia documentazione allegata al ricorso, doc. TAF 1).
6.2. In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale fede-
rale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139
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V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per com-
pletamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal me-
dico consultato, trattandosi di aspetti medici finora mai chiariti. In assenza
di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi
con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza
delle condizioni per un riconoscimento di una prestazione assicurativa
della LAI.
6.3.
Infine non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di riti-
rare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento an-
cora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF
137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che quanto già riconosciuto con la
decisione qui impugnata, ossia tre mesi di rendita intera AI (dal 1° settem-
bre al 30 novembre 2013), non è contestato e trova conferma negli atti
dell'incarto e quindi va avvallato in questa sede.
7.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati
all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel
senso precedentemente indicato.
L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, il
quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurata, secondo le regole
procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridisciplinare
(DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una visita appro-
fondita nella specializzazioni mediche indicate al consid. 2.2 e, alla luce
delle nuove risultanze, l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul
diritto dell'assicurata di percepire una rendita di invalidità dopo il 30 novem-
bre 2013.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
8.2. La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto.
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8.3. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandata-
rio si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132
V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi,
tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricor-
rente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 ottobre
2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci
nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità dopo il 30
novembre 2013.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata con copia della risposta
della ricorrente del 1° aprile 2016, doc. TAF 10)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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