Corte II I
C-8002/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata da
Ente Nazionale Assistenza Sociale (ENAS),
Belpstrasse 11, 3007 Berna,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 2 dicembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8002/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1968 al 1974 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo
(doc. 41). Dopo il rimpatrio, non ha ripreso attività lucrativa,
dedicandosi ai lavori della propria economia domestica (doc. 14).
B.
In data 30 aprile 2009, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
La richiedente è stata visitata il 28 maggio 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di oftalmoplegia con
deficit campimetrico in ambedue gli occhi, incontinenza urinaria e
diabete mellito non insulinodipendente in soggetto con miopatia
mitocondriale, ipertensione arteriosa ed ha posto un tasso d'invalidità
dell'80% (doc. 26).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- una relazione di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 9 al
22 febbraio 2005 per oftalmoplegia esterna progressiva da sospetta
miopatia mitocondriale, ipertensione arteriosa, intolleranza glucidica;
sono menzionati i risultati dei numerosi esami effettuati in tale
occasione (doc. 15);
- i risultati di un'audiometria del 29 agosto 2005 (doc. 17);
- i risultati di un esame urodinamico del 27 settembre 2005 (doc. 18)
ed un rapporto di visita ginecologica del 17 ottobre successivo (doc.
19), un breve rapporto di visita diabetologica del 5 dicembre 2005
(doc. 20);
- una dettagliata relazione di degenza ospedaliera dall'8 al 19 maggio
2006 per miopatia mitocondriale, ipertensione arteriosa, diabete
mellito, tunnel carpale destro lieve con i risultati degli esami eseguiti
(doc. 21); un'altra relazione di ricovero ospedaliero dal 26 settembre al
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15 ottobre 2008 per miopatia mitocondriale ed ipertensione arteriosa
(doc. 23);
- un breve rapporto d'esame oculistico del 18 settembre 2008 (doc.
22);
- una relazione medico-legale allestita il 15 novembre 2008 dal Dott.
Minelli in merito ad una causa fra l'assicurata e l'INPS attestante una
miopatia mitocondriale, ipertensione arteriosa con lieve insufficienza
aortica, diabete mellito, spondilodiscoartrosi, ipoacusia percettiva
bilaterale di media entità; l'esperto ritiene che la peritanda presenti
una riduzione permanente della capacità di lavoro del 74% (doc. 24).
Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica,
sottoscritto il 22 settembre 2009, la richiedente afferma di non saper
più svolgere tutti i lavori di casa (doc. 13).
C.
Nel rapporto del 13 ottobre 2009, il Dott. Milnersic, medico del servizio
medico regionale "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la
diagnosi sopra riferita ha affermato che la richiedente non avrebbe mai
subito, nella sua qualità di casalinga, un'incapacità di lavoro di livello
pensionabile (doc. 28).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative è stato inviato alla nominata il 23 ottobre 2009 (doc. 29).
Nella sua risposta del 16 novembre 2009, A._______ ha ribadito la
sua richiesta di prestazioni producendo documentazione già ad atti
(doc. 30-39).
In data 2 dicembre 2009, l'UAIE ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 40).
D.
Con il ricorso depositato il 22 dicembre 2009, A._______,
regolarmente rappresentata dal Patronato ENAS di Berna, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Produce a suffragio delle sue conclusioni
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documentazione in parte già agli atti, nonché un testo concernente la
patologia di cui è affetta.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 febbraio 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ENAS il 16 aprile 2010 ha
ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 21 aprile 2010, la parte ricorrente è
stata invitata a versare un anticipo di Fr. 300.- per le presunte spese
processuali. Detta somma è stata pagata il 16 maggio 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato, entro il termine
impartito, un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame
del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 2 dicembre 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
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6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
7.
7.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata non ha più svolto attività lucrativa e
si è dedicata ai lavori della propria economia domestica, composta da
due persone in una casa di 4 locali.
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi). La documentazione medica costituisce un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
7.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) precisa che
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per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità (metodo specifico).
8.
Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di oftalmoplegia con
deficit campimetrico in ambedue gli occhi, incontinenza urinaria e
diabete mellito non insulinodipendente in soggetto portatore di una
miopatia mitocondriale ed ipertensione arteriosa (cfr. perizia media del
28 maggio 2009, E 213, doc. 26 ed estratti di cartelle cliniche).
9.
9.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità dell'80% ed
annota comunque che la paziente sarebbe migliorata rispetto ad una
precedente visita presso tale istituto. Egli ritiene l'assicurata abile a
lavori leggeri (E 213 cifra 9) in ambienti idonei (assenza di gas, vapori,
polveri).
Dal canto suo, il Dott. Milnersic, dell'UAIE, considera l'assicurata del
tutto in grado di svolgere le sue consuete faccende domestiche.
9.2 La principale patologia che affligge la ricorrente consiste nella
miopatia mitocondriale. Certo, la diagnosi in quanto tale può apparire,
sotto certi aspetti, grave. In realtà, trattasi, nella specie, di una
patologia a lenta evoluzione, probabilmente già presente da molti anni,
ma la cui diagnosi è stata ufficialmente posta nel corso della degenza
ospedaliera del febbraio 2005 come "sospetta" miopatia mitocondriale
e più sicuramente nel corso del successivo ricovero del maggio 2006.
L'attuale patologia non si manifesta in modo marcato ed invalidante.
Tutti gli esami necessari sono stati eseguiti nel corso dei tre ricoveri.
La paziente veniva ricoverata nel febbraio 2005 per una ptosi
palpebrale (abbassamento eccessivo della palpebra superiore), ma
veniva dimessa in buone condizioni generali. Il ricovero del 2006 è da
imputare agli stessi motivi in un contesto di miopatia mitocondriale.
Nel 2008, l'interessata veniva ricoverata per la comparsa di una massa
pulsante a livello del collo. Ora, alla dimissione si presentava una
paziente in buone condizioni generali. Tutte le consulenze
specialistiche menzionate nella cartella clinica sono risultate di scarso
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rilievo patologico: segnatamente gli esami ematochimici hanno posto
in evidenza un lieve diabete non necessitante di cura insulinica; gli
esami cardiologici hanno rivelato la presenza di un trascurabile
rigurgito mitralico e tricuspidalico; l'esame pneumologico ha
evidenziato solo una lieve riduzione delle pressioni massimali;
l'elettromiografia ha lasciato trasparire un rallentamento della velocità
di conduzione nervosa del nervo mediano destro; l'accertamento
strumentale ha potuto escludere l'esistenza di una polineuropatia, ma
ha posto in evidenza solo una lieve sindrome del tunnel carpale a
destra. La consulenza oculista ha potuto stabilire l'esistenza di una
asimmetria interoculare, peraltro esistente da tempo: comunque
all'occhio destro l'interessata conserva una buona vista di 6/10 e
all'occhio sinistro di 5/10. La ptosi palpebrale permane bilateralmente,
ma è priva di incidenza valetudinaria negativa; oltretutto si esclude
l'intervento chirurgico correttivo che potrebbe aggravare la situazione
attuale lasciando spazio ad infezioni opportunistiche. L'ecodoppler
carotideo ha evidenziato una pervietà delle carotidi destra comune ed
esterna ed un ispessimento di quella interna (destra); a sinistra si nota
una pervietà dell'arteria carotide comune e di quella esterna ed un
ispessimento di quella interna. Comunque il flusso ematico è regolare.
La risonanza magnetica del cranio non ha posto in evidenza patologie
in atto. Altri diversi e numerosi esami sono nella normalità (cfr.
soprattutto la cartella clinica del settembre/ottobre 2008, doc. 23).
Dunque, nonostante la diagnosi, le espressioni cliniche della affezione
in esame sono poco significative e, praticamente, non invalidanti. La
paziente può accusare periodi di stanchezza, spossatezza, come pure
un senso di pulsazione oculare, ma questi disturbi non causano
un'incapacità al lavoro nell'ambito delle incombenze domestiche. Va
aggiunto, a proposito della diagnosi, che questa potrebbe sembrare
severa, ma l'assicurazione svizzera per l'invalidità non indennizza una
determinata malattia in quanto tale, ma piuttosto le ripercussioni che la
stessa può avere sulla capacità di lavoro e di guadagno (o di attendere
alle usuali faccende domestiche) residua.
Per il resto, l'assicurata soffre di un banale diabete che nemmeno
richiede un trattamento insulinico, un'incontinenza urinaria moderata
ed una leggera ipoacusia percettiva bilaterale, affezioni queste prive di
significato invalidante. L'ipertensione è sotto controllo farmaceutico.
Pagina 10
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9.3 Il collegio non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere del medico dell’UAIE, fondato sul corretto
apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della
documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche
da cui si possono derivare utili oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è
portatrice, A._______, entro la data della decisione in esame, sarebbe
stata in grado di attendere alle sue usuali faccende domestiche in
modo tale da escludere un'invalidità di rilievo.
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, una casalinga invalida
deve organizzarsi in modo tale da ridurre gli effetti del proprio
impedimento, adottando le misure che prenderebbe una persona
ragionevole nella sua stessa situazione, per potere sbrigare le
faccende domestiche nel modo più completo e indipendente possibile.
Se una casalinga invalida può svolgere certi lavori solamente con
fatica e impiegando molto più tempo del solito, deve rivolgersi ai propri
familiari, affinché l'aiutino nel limite del possibile (DTF 133 V 504).
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.
10.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono addossate
alla ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito.
10.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 11
C-8002/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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