Corte II I
C-801/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Giuseppe Galfetti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
3 dicembre 2007; revisione di una rendita).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-801/2008
Fatti:
A.
L'11 luglio 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata l'(...), nubile (doc. A 19-1) – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal
1° ottobre 2003 (doc. A 28-2). È stato stabilito, in virtù della perizia
pluridisciplinare del 27 aprile 2005 del Servizio accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM; doc. A 24-1), che l'interessata –
affetta da sindrome postraumatica da stress, fibromialgia e sindrome
cervico-vertebrale con pregresso trauma distorsivo della colonna
cervicale – doveva essere considerata invalida per qualsiasi attività
nella misura del 100% da marzo del 2002 (v. doc. A 28-5).
B.
B.a Nel mese di maggio del 2006, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (v. doc. A 50-1, 52-1 e 51-3).
B.b Dalla perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2007 del SAM risulta
che i periti hanno ritenuto che vi sia stato un miglioramento dello
stato di salute dell'interessata dal profilo psichiatrico. Gli stessi hanno
concluso che l'assicurata presenta, da inizio del 2007, un'incapacità
lavorativa del 50% (lavoro a tempo pieno con limitazione del
rendimento del 50%) sia nella precedente attività di cameriera che in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (doc. A 71-1).
C.
Con progetto di decisione del 27 agosto 2007, l'Ufficio AI del
Cantone B._______ ha comunicato all'interessata che, in virtù della
documentazione medica agli atti, è stata ritenuta abile nella misura
del 50% sia nella precedente professione di cameriera che in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute da inizio del
2007. Pertanto, la rendita intera andava ridotta e sostituita da una
mezza rendita (v. rapporto del 30 luglio 2007 del dott. C._______,
medico del SMR, e rapporto del 20 agosto 2007 della consulente
D._______, del Servizio integrazione professionale dell'AI). L'Ufficio
AI ha altresì concesso all'interessata la facoltà di formulare, nel
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termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle
osservazioni per iscritto (doc. A 67-1).
D.
Il 1° ottobre 2007, l'interessata ha presentato le sue osservazioni al
menzionato progetto di decisione. Ha esibito un certificato medico del
18 luglio 2007 del dott. E._______ ed un certificato medico del
24 settembre 2007 del dott. F._______ (doc. A 80-1).
E.
Il 3 dicembre 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero –
dopo aver constatato che l'interessata è di nuovo in grado di svolgere
un'attività confacente al suo stato di salute e che tale attività
permette di realizzare più del 40% del guadagno che potrebbe
essere realizzato senza invalidità – ha deciso che a decorrere dal
1° febbraio 2008 la rendita intera pagata fino ad allora va sostituita
da una mezza rendita. L'autorità inferiore ha peraltro segnalato che
la documentazione medica assunta agli atti successivamente allo
scritto di opposizione al progetto di decisione del 1° ottobre 2007,
sottoposta al vaglio del SMR (v. rapporto del 4 ottobre 2007 del dott.
C._______; doc. A 77-1), non comporta nuovi elementi clinici di
rilievo (doc. A 83-2; v. anche doc. A 83-5).
F.
Il 7 febbraio 2008, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
3 dicembre 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità
subordinatamente ai tre quarti di rendita d'invalidità anche
successivamente al 1° marzo 2008. Ha precisato che, nonostante
fosse rappresentata, la decisione le è stata notificata direttamente
l'11 gennaio 2008. Si è doluta di un'insufficiente motivazione della
decisione impugnata. Ha sottolineato che la perizia pluridisciplinare
del luglio 2007 del SAM risulta lacunosa. Segnala che tutti gli altri
medici che l'hanno esaminata non hanno ravvisato alcun
miglioramento del suo stato di salute ed hanno ritenuto una completa
incapacità lavorativa. Ha esibito un certificato medico del 24 gennaio
2008 del dott. E._______ ed un rapporto medico del 4 febbraio 2008
del dott. F._______ (doc. TAF 1).
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G.
G.a Nella risposta al ricorso del 9 aprile 2008, l'UAIE ha proposto di
dichiarare inammissibile il ricorso subordinatamente di respingere il
gravame e confermare la decisione impugnata nonché rinviato alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 2 aprile
2008 (doc. TAF 3).
G.b Nella presa di posizione del 2 aprile 2008, l'Ufficio AI del
Cantone B._______ ha osservato che occorre ritenere che la notifica
dell'impugnata decisione è intervenuta il 7 gennaio 2008 (sette giorni
dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna). ll ricorso inoltrato il
7 febbraio 2008 è inammissibile. Quanto al merito, l'Ufficio AI del
Cantone B._______ ha rilevato, in virtù del rapporto medico del 26
marzo 2008 del dott. G._______, da un lato, che la perizia
pluridisciplinare del luglio 2007 del SAM è da considerarsi conforme
ai criteri di una perizia neutrale specialistica, e, dall'altro, che la
documentazione medica prodotta dalla ricorrente non riferisce di
alcuna modifica dello stato di salute. Ha proposto di dichiarare
inammissibile il ricorso subordinatamente di respingere il gravame e
confermare la decisione impugnata (doc. TAF 3).
H.
Nella replica del 14 maggio 2008, l'interessata si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 7 febbraio
2008. Ha esibito un rapporto di valutazione psicodiagnostica della
dott.ssa H.________ ed un rapporto medico del 18 aprile 2008 del
dott. I._______ (doc. TAF 5 e 6).
I.
Nella duplica del 18 luglio 2008, l'UAIE ha nuovamente proposto di
dichiarare inammissibile il ricorso subordinatamente di respingere il
gravame e confermare la decisione impugnata nonché rinviato alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ dell'11 luglio
2008. Nella stessa, detto Ufficio ha osservato, in virtù del rapporto
dell'11 luglio 2008 del dott. G._______, che la documentazione
esibita non comporta alcun nuovo elemento clinico tale da
giustificare una modifica della valutazione peritale del luglio 2007 del
SAM. Ha proposto di dichiarare inammissibile il ricorso
subordinatamente di respingere il gravame e confermare la decisione
impugnata (doc. TAF 10).
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J.
Nelle osservazioni del 19 agosto 2008, l'interessata si è riconfermata
nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 7 febbraio
2008 ed alla replica del 14 maggio 2008 (doc. TAF 12).
K.
Con provvedimento dell'8 dicembre 2008, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza le osservazioni della
ricorrente del 19 agosto 2008 (doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 In merito all'ammissibilità del gravame, questo Tribunale osserva
che dagli atti di causa dell'incarto dell'Ufficio AI del Cantone
B._______ emerge che la ricorrente con procura del 30 giugno 2005
ha conferito mandato all'avvocato Giuseppe Galfetti di J._______ di
rappresentarla nell'ambito della procedura dinanzi all'UAIE (doc. A 27-
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1). Sennonché, l'autorità inferiore ha notificato (a torto) la decisione
del 3 dicembre 2007 direttamente all'insorgente. Occorre rilevare che
se una notificazione irregolare non può cagionare alcun pregiudizio
alle parti (art. 38 PA), la decisione viziata non è necessariamente
nulla; il principio legale ha piuttosto per scopo una protezione che si
realizza già allorquando una notificazione obiettivamente irregolare ha
raggiunto il suo scopo malgrado l'irregolarità. Pertanto, bisogna
esaminare, in virtù delle circostanze del caso di specie, se la parte
interessata è stata indotta in errore dall'irregolarità della notificazione
e ha, per questa ragione, subito un pregiudizio. In questo ambito, è
opportuno fare riferimento in particolare al principio della buona fede
che impone un limite all'invocazione di un vizio di forma (sentenza del
Tribunale federale I 587/06 del 7 settembre 2006 consid. 5.1 e relativi
riferimenti). Peraltro, allorquando una decisione è notificata
direttamente alla parte piuttosto che al suo rappresentante, il termine
di ricorso inizia a decorrere dalla data della notifica effettiva
all'interessato (sentenza del Tribunale federale C 196/00 del 10
maggio 2001 consid. 3a). Nel caso di specie, l'impugnata decisione è
stata notificata direttamente alla ricorrente l'11 gennaio 2008 (cfr.
busta d'intimazione; doc. TAF 1). Considerato che il termine di 30
giorni per inoltrare ricorso è scaduto l'11 febbraio 2008, il ricorso
inoltrato il 7 febbraio 2008 è tempestivo. Pertanto, il ricorso –
presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e
art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
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Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determi-
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C-801/2008
nante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni
della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono
pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento
alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_48/2009 del 28 aprile 2009 consid. 4).
4.
Nel gravame la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura non
appare del tutto priva di fondamento ove solo si rilevi che né nel
progetto di decisione del 27 agosto 2007 né nella decisione del
3 dicembre 2007 l'UAIE ha indicato il contenuto essenziale della
perizia pluridisciplinare del SAM e neppure quale parametro è stato
adottato per il calcolo del grado d'invalidità. Certo, l'insorgente ha
chiesto e ricevuto gli atti di causa (v. doc. A 35-1, 75-1 e 84-1).
Sennonché, la censura relativa all'insufficiente motivazione della
decisione può essere lasciata indecisa ritenuto che per i motivi che
saranno esposti al considerando 11 del presente giudizio, il ricorso va
comunque parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
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50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevol-
mente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
5.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
5.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
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di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
6.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado
d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A
differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre
prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa
modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto
determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
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545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al
momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una
diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
6.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra l'11 luglio 2005 (data della
decisione mediante la quale è stata accordata la rendita intera) ed il
3 dicembre 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
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Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
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possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
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9.
Dal profilo professionale, da ultimo la ricorrente è stata alle
dipendenze del K._______ in qualità di cameriera, in ragione di 45 ore
alla settimana, da novembre 1999 al 2 marzo 2002 allorquando ha
cessato l'attività a seguito di un incidente della circolazione stradale. È
stata licenziata con effetto al 31 agosto 2002 (doc. A 7-1). Non appare
dalle carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato.
10.
Dalla perizia pluridisciplinare del luglio 2007 del SAM risulta la
diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2 secondo l'ICD
10), deficit di concentrazione ed attenzione, sindrome cervicocefalica
con alterazioni della colonna cervicale, condrosi ed uncartrosi C4-C5,
cefalee, tendenza all'ipermobilità articolare, possibile lisi in L5 e proba-
bile anomalia di transizione lombosacrale, dislipidemia (doc. A 71-1).
11.
11.1 I dott. L._______ e M._______, medici del SAM, nella perizia
pluridisciplinare del 24 luglio 2007, a sua volta fondata sul consulto
psichiatrico della dott.ssa N._______, sul consulto neurologico del
dott. O._______ e sul consulto reumatologico del dott. P._______,
hanno ritenuto un miglioramento dello stato di salute psichico e della
capacità lavorativa della ricorrente (doc. A 71-1) nella sostanza in
considerazione delle risultanze della perizia psichiatrica.
11.2 Questo Tribunale rileva che nel rapporto psichiatrico del 6 luglio
2007 (doc. A 71-17), la dott.ssa N._______ non si è pronunciata
sull'evoluzione della malattia e neppure sul tipo e sugli effetti della
terapia a cui la ricorrente si è sottoposta (con riferimento al rapporto
peritale dell'aprile 2005 del dott. Q.________, in cui è stato, fra l'altro,
indicato che la prognosi a lungo termine sarebbe dipesa dalla presa a
carico di tipo psichiatrico e dall'assunzione di una psicofarmacoterapia
adeguata [doc. A 24-13]). Inoltre, appare poco chiaro se la conclusione
di incapacità lavorativa del 50% si riferisca alla precedente attività di
cameriera oppure ad un'attività sostitutiva adeguata (la perita non ha
altresì indicato quali sarebbero le attività sostitutive adeguate alle
condizioni della ricorrente e perché quella di cameriera sarebbe
esigibile in relazione alle sue patologie di natura psichiatrica e
neurologica). Peraltro, ritenuto che il rapporto psichiatrico del giugno
2006 del dott. F._______ (doc. A 50-1) costituisce l'unico documento
agli atti di causa, la perita avrebbe perlomeno potuto contattare
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direttamente lo psichiatra (presso cui la ricorrente è in cura da
novembre del 2002) e assumere le informazioni necessarie prima di
pronunciarsi sulla fattispecie. In particolare, il quadro clinico, il
comportamento ed i disturbi appaiono nella sostanza sovrapponibili a
quelli riscontrati all'epoca dal dott. Q.________ e dal dott. F._______.
Basti a tal proposito rinviare ai documenti esibiti dalla ricorrente in
sede di ricorso (v. doc. TAF 1 e 5). Nel suo rapporto del 4 febbraio
2008, lo psichiatra dott. F._______ segnala che a suo giudizio non vi è
stato alcun miglioramento sostanziale del quadro clinico della
ricorrente e fa stato di conseguenze legate alle affezioni psichiche che
appaiono difficilmente compatibili con l'esercizio, anche a metà tempo,
della precedente attività di cameriera. Da questo profilo, si osserva
che il certificato del dott. F._______, certo di data posteriore alla
decisione impugnata, consente comunque una valutazione
retrospettiva dello stato di salute della ricorrente al momento della
pronuncia della decisione impugnata. Ora, il menzionato certificato, la
cui valenza non può aprioristicamente essere scartata solo perché si
tratta dello psichiatra curante della ricorrente, non è stato sottoposto
per valutazione alla perita psichiatra dott.ssa N._______. Certo, detto
certificato è stato sottoposto per valutazione al medico del SMR, il
dott. G._______, specialista in medicina generale. Ora, e vista
l'evidente complessità del caso di specie, l'amministrazione non
poteva negare a priori la diagnosi invalidante del dott. F._______
senza raccogliere il giudizio di uno specialista (psichiatra; cfr. sentenza
del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4, in
particolare 4.3 e relativi riferimenti). Ne discende complessivamente
un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo psichiatrico.
11.3 Questo Tribunale osserva altresì che nel rapporto neurologico del
13 giugno 2007 (doc. A 71-21), il dott. O._______ ha rilevato che la
ricorrente presenta disturbi di concentrazione e di attenzione nonché
distraibilità, ma che tali disturbi non hanno un'origine organica e che
gli stessi fanno parte del quadro psichiatrico. Sennonché, con
sentenza del 31 agosto 2005 (cresciuta in giudicato), il Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone B._______ ha accertato
(con riferimento all'incidente della circolazione stradale del marzo
2002) che l'insorgente ha riportato un trauma d'accelerazione alla
colonna cervicale, che, secondo giurisprudenza (cfr., su questa
problematica, DTF 117 V 359), il quadro clinico tipico è caratterizzato,
fra gli altri, da disturbi della concentrazione e della memoria, che in
molti casi tali disturbi non sono oggettivabili (da un profilo organico)
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con gli attuali mezzi tecnici e che un infortunio del tipo "colpo di frusta"
alla colonna cervicale è suscettibile di provocare un'incapacità
lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit
funzionali non è stata dimostrata (sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni 35.2001.21 del 31 agosto 2005 consid. 2.8 e 2.11;
doc. A 45-2). Peraltro, sia detto per sovrabbondanza, il neurologo dott.
E._______, nel certificato del 24 gennaio 2008, ha ritenuto un'inabilità
lavorativa della ricorrrente del 100% a partire dal suo infortunio del
2002. Ne consegue un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo
neurologico.
11.4 Questo Tribunale rileva infine che nel rapporto reumatologico del
18 giugno 2007 (doc. A 71-27), il dott. P._______ ha evidenziato, fra le
altre, la diagnosi (con ripercussione sulla capacità lavorativa) di
sindrome fibromialgica generalizzata (con 17 su 18 punti fibromialgici
positivi). Sennonché, i dott. L._______ e M._______, nella perizia
pluridisciplinare del luglio 2007, non hanno indicato per quale ragione
non hanno reputato di includere nella diagnosi una fibromialgia e
neppure i motivi per cui tale affezione non avrebbe alcuna incidenza
sulla capacità lavorativa dell'insorgente neppure in relazione alla
patologia psichiatrica tuttora presente e sulla cui cronicizzazione vi
sono opinioni contrastanti che richiedono un più dettagliato
approfondimento. Ne discende un insufficiente accertamento dei fatti
anche dal profilo reumatologico(psichiatrico).
12.
Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro
stato attuale, non è possibile determinarsi con cognizione di causa
sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente
suscettibile di giustificare una riduzione della rendita d'invalidità finora
concessa. Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto
federale, incorre nell'annullamento.
13.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN /GEORG MÜLLER /FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
Pagina 16
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del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute – con perizia psichiatrica, reumatologica e neurologica
ed ogni altra che dovesse rendersi necessaria – e si pronunci
nuovamente sull'esistenza di un notevole miglioramento ai sensi
dell'art. 17 LPGA.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA).
14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 2'000.--, tenuto conto del lavoro utile
e necessario svolto dal patrocinatore della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata
del 3 dicembre 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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