B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-8033/2010
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Stephan Mesmer
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, décisione del 15 ottobre 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di una figlia, ha
lavorato in Svizzera come manovale edile, con permesso per confinanti,
dal 1979 al 2007, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto TAF, doc. 14). Il
3 aprile 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale confederale di assisten-
za (INCA), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Canton Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 2 e 9), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i do-
cumenti seguenti:
- un rapporto ospedaliero italiano, del 12 dicembre 2007 (doc. 5), relativo
alla dimissione da un ricovero per la rimozione di un'endoprotesi urologi-
ca avvenuta l'11 dicembre 2007,
- un rapporto ospedaliero italiano, del 29 agosto 2007 (doc. 12), concer-
nente la dimissione da un ricovero nefrologico, protrattosi dal 24 al 27
gennaio 2007, per il confezionamento di una fistola artero-venosa (FAV),
- un certificato medico della cassa malati dell'assicurato, la "…", del 30
luglio 2007 (doc. 12/106), facente stato di un'insufficienza renale cronica
in terapia dialitica,
- un rapporto ospedaliero italiano, del 4 novembre 2007 (15/35 a 44), re-
lativo ad un intervento di trapianto del rene destro da donatore deceduto,
al quale l'assicurato è stato sottoposto il 26 ottobre 2007,
- un rapporto ospedaliero italiano, del 1° maggio 2008 (doc. 15), riguar-
dante la dimissione da un ricovero protrattosi dal 16 aprile al 1° maggio
2008, in seguito ad un'infezione delle vie urinarie causata da "Klebsiella
Pneumoniae",
- un'annotazione del dott. B._______, medico dell'UAI-TI, dell'8 maggio
2008 (doc. 17), in cui è formulata un'incapacità lavorativa totale per qual-
siasi attività da gennaio 2007,
- un questionario per il datore di lavoro, del 13 maggio 2008 (doc. 19), dal
quale risulta che l'assicurato ha svolto da ultimo l'attività di manovale in
Ticino, dal 16 gennaio al 22 dicembre 2006, nove ore giornaliere durante
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cinque giorni alla settimana, realizzando un reddito annuo di
Fr. 62'391.95, il quale sarebbe ammontato, nel 2008, a Fr. 71'766.-
(Fr. 5'523.- al mese e Fr. 27.55 all'ora).
B.
Sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruzione, l'UAI-
TI ha approntato un progetto di decisione il 5 giugno 2008 (doc. 25), con il
quale ha prospettato all'assicurato il riconoscimento del suo diritto ad una
rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2008, invitandolo
contemporaneamente a formulare eventuali osservazioni entro un termi-
ne di trenta giorni. L'assicurato non si è pronunciato in merito al progetto
di decisione.
Dopo essersi procurato un rapporto del medico curante dell'assicurato,
del 5 giugno 2008 (doc. 27), diagnosticante, con influsso sulla capacità
lavorativa, uno stato dopo trapianto renale destro, come pure, senza una
tale influenza, un iperparatiroidismo secondario, un'ipertrofia ventricolare
sinistra, un'ipertensione arteriosa in politerapia, una vescica da sforzo con
episodi di reflusso, degli esiti da intervento di colesteatoma auris sinistro
e una sindrome ansioso-depressiva reazionale, l'UAI-TI ha trasmesso
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e-
stero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio all'estero dell'assi-
curato, la delibera corrispondente al progetto di decisione il 16 settembre
2008 (doc. 29 e 30). L'UAIE ha quindi emanato una decisione il 16 otto-
bre 2008 (doc. 34), mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato il dirit-
to ad una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2008. Questa decisione
non è stata contestata dall'assicurato.
C.
L'UAI-TI ha dato avvio alla revisione della rendita il 23 febbraio 2009, re-
capitando l'apposito questionario all'assicurato, che quest'ultimo ha debi-
tamente compilato (doc. 35). Il 18 aprile 2009 il medico curante ha formu-
lato le stesse conclusioni di quelle che aveva già espresso il 5 giugno
2008 (doc. 36). Dal canto suo, il 10 agosto 2009, il dott. B._______ ha
proposto l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare, nefrologica, reuma-
tologica e psichiatrica, presso il Servizio d'accertamento medico (SAM) di
Bellinzona.
La perizia è stata redatta dalla dott.ssa C._______e dal dott. D._______il
21 dicembre 2009 (doc. 41/1 a 16), sulla base di un rapporto cardiologico
del dott. E._______, del 16 ottobre 2009 (doc. 41/17 e 18), un rapporto
psichiatrico del dott. F._______, del 26 ottobre 2009 (doc. 41/19 a 23), e
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un rapporto nefrologico del dott. G._______, del 28 ottobre 2009 (doc.
41/24 a 27), dopo l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali avvenuti il
28 settembre e il 15, 21 e 26 ottobre 2009.
Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa,
d'insufficienza renale cronica di terzo stadio, di tremore fine invalidante
d'origine medicamentosa, di sindrome astenica ed intolleranza allo sforzo
di probabile origine multifattoriale, di cancerofobia nell'ambito di una tera-
pia immunodepressiva cronica, di disestesie e parestesie intermittenti alla
mano sinistra non meglio caratterizzabili e di una sindrome vertiginosa
periferica con episodi di breve durata ad insorgenza improvvisa su rota-
zione del capo, come pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità la-
vorativa, d'ipertensione arteriosa renoparenchimatosa ben controllata
grazie alla terapia medicamentosa, di sindrome ansioso-depressiva e di
sovrappeso. I periti hanno inoltre valutato una capacità lavorativa medico-
teorica globale, dal profilo fisico e psichico, intesa come riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata, del 40% nell'attività di manovale
edile e del 50% in attività confacenti leggere, prevedenti la possibilità di
effettuare pause regolari, senza lavori fini, di precisione o con rischio di
caduta, e ciò da inizio 2009, specificando che l'incapacità lavorativa psi-
chiatrica del 20% per qualsiasi attività, come espressa dal dott.
F._______, non deve essere sommata alle due altre incapacità "in quanto
tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa
comportano sempre una riduzione del rendimento" (perizia, pag. 15).
D.
Mediante rapporto del 23 dicembre 2009 (doc. 42), il dott. B._______ ha
ripreso in toto le conclusioni della perizia del SAM, ribadendo l'inizio della
capacità lavorativa del 50% a decorrere da gennaio 2009.
In un'annotazione del 4 gennaio 2010 (doc. 43), l'UAI-TI ha calcolato un
salario da valido di Fr. 63'032.- per il 2008, fondandosi sul valore orario di
Fr. 25.55 fornito dall'ex datore di lavoro, ed ha quindi trasmesso l'incarto
al consulente in integrazione professionale, il quale, nel proprio rapporto
del 12 maggio 2010 (doc. 46), ha indicizzato il salario da valido al 2008,
ottenendo Fr. 64'293.-, ed evidenziato un salario da invalido di
Fr. 61'244.25, sulla base delle tabelle RSS dell'Ufficio federale di statistica
(UFS), ridotto del 7% in funzione delle circostanze personali dell'assicura-
to e considerato nella misura del 50% (riduzione del rendimento), ossia
Fr. 28'478.58, ricavando una perdita di guadagno del 55.71%, corrispon-
dente ad un grado d'invalidità del 56%.
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Il 23 luglio 2010 l'UAI-TI ha quindi messo a punto un progetto di decisio-
ne, corredato della corrispondente delibera per l'UAIE (doc. 50 e 51), con
il quale ha ventilato all'assicurato la riduzione della sua rendita intera ad
una mezza rendita, sollecitandolo nel contempo a presentare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
E.
Dopo avere richiesto, ed ottenuto, l'incarto in visione, l'assicurato, per il
tramite dell'INCA, si è pronunciato sul progetto di decisione il 10 settem-
bre 2010 (doc. 52 a 57), facendo valere in particolare un forte stato de-
pressivo sulla base di un certificato del proprio medico curante, del
31 agosto 2010 (doc. 57/2 a 4), in cui è specialmente rilevata una de-
pressione grave, dovuta soprattutto ad ansietà, accompagnata da gravi
problemi sociali, affettivi nonché relazionali, e in cui è concluso che "la
percentuale d'invalidità anche per attività leggere è superiore al 70% e
comunque al momento non esigibile al di sotto del 60%".
Prendendo posizione sulle indicazioni del medico curante dell'assicurato il
20 settembre 2010 (doc. 59), il dott. B._______ ha affermato che esse
non sono suscettibili di modificare l'apprezzamento del caso.
Il 15 ottobre 2010 l'UAIE ha quindi emesso una decisione (doc. 62/2 a 4),
mediante la quale ha sostituito la rendita intera d'invalidità con una mezza
rendita a partire dal 1° dicembre 2010.
F.
Contro questa decisione, sempre rappresentato dall'INCA, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 16 novembre 2010,
chiedendo sostanzialmente, previo annullamento della stessa, che gli sia
riconosciuta un'incapacità di lavoro almeno del 70% ed attribuita una ren-
dita d'invalidità intera anche dopo il 30 novembre 2010.
L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 30 novembre
2010, proponendone il rigetto con la relativa conferma della decisione im-
pugnata. Rinviando alle dette osservazioni, l'UAIE ha risposta al ricorso il
7 dicembre 2010, postulando che sia respinto e che la decisione avversa-
ta sia confermata.
Mediante scritto del 20 gennaio 2011, il ricorrente ha ribadito le proprie
conclusioni, producendo una copia del rapporto del suo medico curante,
del 31 agosto 2010, già agli atti, come pure un referto nefrologico del
6 settembre 2010, nel quale è in particolare riportato che la funzione re-
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nale è ridotta a circa il 60% della norma, che è amministrata una triplice
terapia immunosoppressiva di durata indefinita, che sono necessari con-
trolli bioumorali e clinici con scadenza mensile e che la lieve ipertensione
arteriosa è ben controllata farmacologicamente, ed un certificato ospeda-
liero del 10 gennaio 2011, in cui è descritta la terapia seguita dal ricorren-
te nel periodo da fine 2007 ad ottobre 2010.
Con annotazione del 10 febbraio 2011, il dott. H._______, medico
dell'UAI-TI, si è pronunciato su questa documentazione medica, sottoli-
neando che essa non evidenzia una modifica dello stato di salute del ri-
corrente rispetto alla valutazione dei periti del SAM.
Il 21 febbraio 2011 l'UAI-TI ha quindi riaffermato il tenore delle proprie
precedenti osservazioni, in riferimento alle quali l'UAIE ha brevemente
duplicato il 23 febbraio 2011, confermando la richiesta di respingere il ri-
corso e di approvare la decisione impugnata.
G.
Con decisione incidentale del 31 marzo 2011, questo Tribunale ha invita-
to il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 27 aprile
2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conforme-
mente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del
17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle deci-
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Pagina 7
sioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giu-
dicare il presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
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mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi
risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Deve essere ancora precisato che non sono
invece applicabili le norme della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di
misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
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Pagina 9
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione
europea e vi risiede. Conformemente all'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato
ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione di revisione
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Pagina 10
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità anche dopo il 30 novembre 2010.
6.
6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità.
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in
cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
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Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile
una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo
tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni in-
tercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di
una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo deluci-
dazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto
dei redditi (DTF 133 V 108).
In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 16 ottobre 2008,
mentre la decisione di revisione qui impugnata è stata emanata il
15 ottobre 2010, per cui, seguendo la giurisprudenza, il periodo di
riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica
rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la riduzione della
rendita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 16 ottobre 2008 ed il
15 ottobre 2010.
8.
8.1. Come già anticipato al consid. 3, il giudice delle assicurazioni sociali
analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V
445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i
mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere
se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudi-
zio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid.
3a). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante
che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anam-
nesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'ap-
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prezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguar-
da i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale espe-
rienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p.
109).
8.2. È importante rilevare che una perizia richiesta dall'amministrazione
non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte
(DTF 136 V 376 consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale
9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran-
dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca-
pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che la perizia
rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità, così
come esposti al consid. 8.1. A questo proposito, elemento decisivo dal
profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né
la designazione del materiale probatorio quale rapporto o perizia, bensì il
suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
8.3. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha tra l'altro pre-
cisato che quando, in opposizione ad un accertamento di un servizio me-
dico specifico dell'AI, viene presentata una perizia che contraddice in mo-
do scientifico ed esauriente quanto espresso dalla precedente indagine
sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non è in gra-
do di decidere quali fra le due può essere condivisa, è lecito far allestire
una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4). Ancora più recentemente, il Tribunale federale ha però specifi-
cato che l'esigenza di eseguire una perizia giudiziaria indipendente, con
le relative garanzie procedurali costituzionali, benché riguardi di principio
anche i casi già pendenti al momento della pubblicazione della menziona-
ta decisione, sarebbe sproporzionata se dovesse implicare che le perizie
messe in opera secondo la vecchia prassi, ma munite di forza probatoria
convincente, non fossero considerate (sentenza del Tribunale federale
8C_360/2011, del 13 febbraio 2010).
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di ca-
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rattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe consegui-
re esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura me-
dica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto con-
to di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
In carenza di documentazione economica affidabile, come nella fattispe-
cie, visto che il ricorrente non ha più esercitato alcuna attività lucrativa da
fine 2006, la documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicura-
to, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certi-
ficazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento
del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavora-
tiva e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente e-
sigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
10.
Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalla perizia
pluridisciplinare della dott.ssa C._______e del dott. D._______, medici
del SAM, del 21 dicembre 2009 (doc. 41/1 a 16), e dal rapporto del
dott. B._______, medico dell'UAI-TI, del 23 dicembre 2009 (doc. 42), si
evince la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, d'insufficienza
renale cronica di terzo stadio, di tremore fine invalidante d'origine medi-
camentosa, di sindrome astenica ed intolleranza allo sforzo di probabile
origine multifattoriale, di cancerofobia nell'ambito di una terapia immuno-
depressiva cronica, di disestesie e parestesie intermittenti alla mano sini-
stra non meglio caratterizzabili e di una sindrome vertiginosa periferica
con episodi di breve durata ad insorgenza improvvisa su rotazione del
capo, come pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa,
d'ipertensione arteriosa renoparenchimatosa ben controllata grazie alla
terapia medicamentosa, di sindrome ansioso-depressiva e di sovrappeso.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, dimo-
doché il collegio giudicante non può che aderirvi.
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11.
11.1. Per quanto attiene alle ripercussioni delle affezioni diagnosticate, la
dott.ssa C._______e il dott. D._______hanno stabilito una capacità lavo-
rativa medico-teorica globale, dal profilo fisico e psichico, intesa come ri-
duzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata, del 40% nell'attività
di manovale edile e del 50% in attività confacenti leggere, prevedenti la
possibilità di effettuare pause regolari, senza lavori fini, di precisione o
con rischio di caduta, e ciò da inizio 2009, specificando che l'incapacità
lavorativa psichiatrica del 20% per qualsiasi attività, così come formulata
dal dott. F._______, non deve essere sommata alle due altre incapacità
"in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità
lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento" (perizia,
pag. 15). I periti del SAM hanno in particolare sottolineato che l'evoluzio-
ne post-trapianto del rene destro risulta favorevole, senza episodi di riget-
to e manifestazioni infettive acute opportunistiche, anche se la funzione
dello stesso, caratterizzata da un'insufficienza residua di terzo stadio im-
putabile ad un processo arteriosclerotico avanzato già presente nel dona-
tore, non è ottimale, la triterapia immunosoppressiva stabilizzandola co-
munque a livelli accettabili senza importanti complicazioni metaboliche o
ematologiche. Gli specialisti hanno inoltre precisato che la detta triterapia
ingenera una sindrome astenica con intolleranza allo sforzo ed un tremo-
re fine persistente, verosimilmente dovuto all'inibitore della calcineurina, i
quali risultano essere limitanti per il fatto che implicano la necessità di ri-
posarsi spesso e l'impossibilità di eseguire lavori fini, ad esempio stringe-
re una vite con un cacciavite, come limitanti sono pure la sindrome verti-
ginosa parossistica per i rischi di caduta e la cancerofobia legata alla trite-
rapia immunosoppressiva, con paura di esporsi al sole per il rischio di
contrarre un tumore alla pelle (v. perizia, pagg. 14 e 15).
11.2. Dal canto suo, il dott. B._______ ha confermato questa valutazione
a due riprese, in un primo tempo con rapporto del 23 dicembre 2009, ri-
badendo l'inizio della capacità lavorativa del 50% a decorrere da gennaio
2009, e in un secondo tempo mediante breve annotazione del 20 settem-
bre 2010 (doc. 59), dopo avere preso conoscenza del rapporto stilato dal
medico curante del ricorrente il 31 agosto 2010.
Nell'ambito della presente procedura, in un'annotazione del 10 febbraio
2011, il dott. H._______, medico dell'UAI-TI, ha riaffermato l'apprezza-
mento del caso formulato dai periti del SAM e ripreso dal dott.
B._______, rilevando che il referto nefrologico del 6 settembre 2010, pro-
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dotto dal ricorrente, non apporta nulla di nuovo rispetto al suo stato di sa-
lute.
11.3. Visto quanto precede, il collegio giudicante non può che adottare le
conclusioni dei periti del SAM e dei medici dell'UAI-TI, non confutate dalla
documentazione medica esibita dal ricorrente, e constatare che quest'ul-
timo dispone di una capacità lavorativa medico-teorica globale, dal punto
di vista fisico e psichico, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di
un'intera giornata, a partire da gennaio 2009, del 40% nell'attività di ma-
novale edile e del 50% in attività confacenti leggere, prevedenti la possi-
bilità di effettuare pause regolari, senza lavori fini, di precisione o con ri-
schio di caduta.
12.
12.1. Come già esposto nel consid. 9, secondo l'art. 16 LPGA, per valuta-
re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conse-
guire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da in-
valido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Occorre ancora specificare che il salario da invalido, quale introito teorico,
può essere ridotto per tenere conto di fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), come l'età o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di
tale riduzione, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio
che il giudice può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in
modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la dedu-
zione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo caso
sussistono elementi che lascino presagire che la persona assicurata, a
causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente riuscirà a sfrut-
tare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71 consid. 5.2).
12.2. In concreto, il 4 gennaio e il 12 maggio 2010 (doc. 43 e 46), l'UAI-TI
ha calcolato un salario da valido di Fr. 63'032.- per il 2008, fondandosi sul
valore orario di Fr. 25.55 fornito dall'ex datore di lavoro, debitamente indi-
cizzato, ossia Fr. 64'293.-, ed un salario da invalido di Fr. 61'244.25, sulla
base delle tabelle RSS dell'UFS, ridotto del 7% in funzione delle circo-
stanze personali del ricorrente e considerato nella misura del 50% (ridu-
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zione del rendimento), ossia Fr. 28'478.58. In questo modo l'UAI-TI ha ri-
cavato una perdita di guadagno del 55.71%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 56%, il quale dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità
svizzera.
Ciò detto, fermo restando che nulla cambia rispetto all'esito della causa,
l'UAI-TI avrebbe dovuto indicizzare i salari da valido e da invalido non al
2008, ma al 2010, nella misura in cui la rendita d'invalidità è stata ridotta
a partire dal 1° dicembre 2010. Fatta questa puntualizzazione, il calcolo
eseguito dall'UAI-TI, che del resto non è stato contestato dal ricorrente,
deve essere approvato in questa sede.
13.
13.1. È necessario a questo punto ricordare che, secondo la giurispru-
denza costante del Tribunale federale ed un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni ricorrente ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente alla sua invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 e relativi riferi-
menti). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a). Questa giurisprudenza conferma il principio che l'integra-
zione ha priorità sulla rendita, la cui assegnazione entra in linea di conto
solo qualora non siano attuabili provvedimenti di integrazione. Un miglio-
ramento della capacità di lavoro medicalmente attestato permette quindi
di principio di ritenere che, nonostante la rendita sia stata concessa per
un lungo periodo, la capacità di guadagno sia migliorata e di procedere
ad un nuovo paragone dei redditi (in particolare, sentenza del Tribunale
federale 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). L'esame delle condizioni
per un eventuale diritto a misure d'integrazione si effettua secondo gli
stessi principi sia nell'ambito di una revisione della rendita sia nell'ambito
di una domanda di rendita d'invalidità. Il Tribunale federale ha tuttavia ri-
stretto l'applicazione di questa prassi ai casi in cui un assicurato ha bene-
ficiato di una rendita per più di quindici anni o ha superato i cinquantacin-
que anni: l'amministrazione che intende procedere ad una revisione del
diritto alla rendita deve esaminare preliminarmente l'opportunità di prov-
vedimenti d'integrazione professionale (sentenza 9C_228/2010 del 26 a-
prile 2011).
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13.2. In concreto, benché non abbia percepito la rendita intera d'invalidità
per più di quindici anni e non abbia ancora raggiunto l'età di cinquanta-
cinque anni, è comunque pertinente rilevare che il ricorrente, malgrado
abbia svolto quasi esclusivamente l'attività di manovale edile durante la
sua carriera, non appare abbia bisogno di particolari misure d'integrazio-
ne professionale, visto il genere di occupazioni sostitutive esigibili, carat-
terizzate da mansioni semplici e ripetitive, presenti in misura relativamen-
te ampia in vari settori del mercato del lavoro.
14.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza
sopraccitate, la decisione di revisione del 15 ottobre 2010, qui impugnata,
deve essere confermata e il ricorso respinto.
15.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 27 aprile
2011.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 27 aprile 2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: