Corte II I
C-8040/2007
{T 0/2}
Sentenza del 30 maggio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8040/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 2 aprile 2007, A._______, cittadina moldava nata l'..., ha
presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Kiev una prima domanda
di visto per la Svizzera al fine di esercitare l'attività di ballerina presso
alcuni night-clubs del canton Ticino;
che, posta a beneficio di un permesso di dimora temporaneo
(permesso L), l'interessata ha lavorato come artista di cabaret presso
due locali notturni ticinesi nel periodo giugno – luglio 2007;
che con dichiarazione del 29 agosto 2007 B._______, cittadino
svizzero domiciliato a C._______, ha invitato A._______ a venire in
Svizzera per una visita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007, garantendo
nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra
incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima;
che il 19 settembre 2007, A._______ ha presentato presso la suddetta
rappresentanza elvetica una seconda domanda di visto per la Svizzera
al fine di soggiornare per un periodo di due mesi presso B._______,
precisando nel contempo di essere nubile e senza attività lucrativa;
che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha
prodotto agli atti una dichiarazione con la quale essa si impegnava a
lasciare la Svizzera al termine del visto postulato e una copia
dell'assicurazione viaggio conclusa dall'invitante in suo favore;
che, con scritto del 29 ottobre 2007 all'intenzione dell'Ufficio regionale
degli stranieri di D._______, B._______ ha in particolare affermato che
lo scopo del soggiorno dell'interessata era di trascorrere un periodo di
ferie in Svizzera e di approfondire la conoscenza reciproca in vista di
un eventuale matrimonio, precisando poi di aver conosciuto la
richiedente nel quadro della sua attività professionale e di essersi già
recato a due riprese in Moldavia;
che in data 19 novembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di
rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di
A._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della
situazione socioeconomica prevalente in Moldavia, ed in particolare
delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la
sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del
Pagina 2
C-8040/2007
soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessata non
poteva avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il suo
paese d'origine e che il fatto che essa potesse lasciare la Moldavia per
un periodo così lungo (tre mesi) la confortava nell'apprezzamento
della fattispecie;
che l'UFM ha infine rilevato che il desiderio della richiedente di visitare
il suo fidanzato non era sufficiente a giustificare il rilascio di un visto e
che quest'ultimo non era impossibilitato a farle visita all'estero,
precisando poi come il fatto che l'interessata fosse già venuta in
Svizzera a scopo di lavoro non permetteva di modificare la situazione;
che con scritto del 25 novembre 2007, B._______ ha interposto
ricorso avverso la precitata decisione, affermando che la stessa è
fondata su pregiudizi e illazioni e che l'invitata aveva regolarmente
fatto ritorno in patria al termine del precedente permesso concessole;
che il ricorrente ha poi ribadito la sua volontà di assumersi tutte le
spese relative alla visita dell'interessata, rilevando di disporre dei
necessari mezzi economici e di godere di ottima reputazione;
che egli ha infine precisato che si sarebbe accontentato anche del
rilascio di un visto per un periodo inferiore ai tre mesi richiesti e
rammentato di essersi già recato a due riprese in Moldavia;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 3 gennaio
2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il
rientro in patria di A._______ non fosse sufficientemente garantito e
sottolineando a questo proposito come il fatto che la durata del
soggiorno possa essere inferiore ai tre mesi inizialmente previsti non è
decisivo;
che l'autorità di prime cure ha poi rilevato che la decisione in oggetto
non mette in dubbio l'onestà e la buona fede dell'ospitante, ma si
riferisce unicamente a considerazioni relative alla legislazione in
materia di stranieri;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 14 gennaio 2008, il ricorrente ha ripreso le
Pagina 3
C-8040/2007
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 25 novembre 2007,
affermando che A._______ intrattiene stretti legami con la Moldavia,
paese in cui vivono i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle;
che egli ha rilevato che recentemente un conoscente ha ricevuto un
visto d'entrata per un'amica proveniente dall'Ucraina prevalendosi
quindi della violazione del principio dell'uguaglianza garantito dall'art.
8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cst, RS 101);
che, dopo avere avuto accesso, su sua richiesta, agli incarti cantonale
e federale inerenti la fattispecie, con replica complementare del
31 gennaio 2008, l'interessato ha formulato dei dubbi in merito alla
completezza della documentazione trasmessagli;
che con duplica del 19 febbraio 2008, l'UFM ha confermato le
argomentazioni sviluppate nella sua decisione del 19 novembre 2007
e nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2008;
che con scritto del 2 marzo 2008, il ricorrente ha presentato delle
osservazioni complementari alla suddetta duplica;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
Pagina 4
C-8040/2007
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che B._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA);
che preliminarmente, per quanto attiene i dubbi espressi dal ricorrente
nella sua replica complementare del 31 gennaio 2008 in merito
all'avvenuta integrale trasmissione degli incarti inerenti la fattispecie, il
TAF constata che l'insieme degli atti trasmessigli dall'UFM corrisponde
a quelli contenuti nel dossier messo a disposizione del Tribunale da
questa autorità;
che per quanto attiene l'incarto cantonale, si rileva come dagli atti di
causa non risulti alcun indizio in merito ad un'eventuale messa a
disposizione incompleta dello stesso e che, ad ogni modo, quest'ultimo
ricalca nel suo contenuto il dossier dell'autorità intimata;
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
Pagina 5
C-8040/2007
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
Pagina 6
C-8040/2007
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante in Moldavia, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di A._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che i genitori e i fratelli e sorelle della richiedente
vivono in Moldavia;
che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti
siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in
patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque
sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
che la richiedente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi
senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua
patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano
personale o familiare;
che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui A._______ ritrova in Svizzera il suo compagno, non si può
escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione, la
richiedente tenti con ogni mezzo di restarvici, tanto più che il ricorrente
ha indicato l'eventualità di unirsi in matrimonio con lei (cfr. lettera di
Pagina 7
C-8040/2007
B._______ del 29 ottobre 2007 all'intenzione dell'Ufficio degli stranieri
di D._______);
che nel quadro della sua domanda di visto l'interessata ha affermato di
non esercitare alcuna attività lucrativa;
che dunque essa non possiede alcun legame professionale, né alcuna
prospettiva economica, propri a garantirne il ritorno in Moldavia;
che il ricorrente ha affermato che una cittadina ucraina invitata da un
amico ha ricevuto un visto per la Svizzera, prevalendosi quindi di una
violazione del principio dell'uguaglianza;
che egli si è prevalso di questa argomentazione in termini generali,
senza referenze e motivazioni, venendo pertanto meno al suo dovere
di sostenere le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni
necessarie al fine di permettere la verifica delle sue argomentazioni
(cfr. in particolare la decisione del Tribunale federale 2A.449/1999 del
10 gennaio 2000 consid. 4a/bb; cfr. inoltre sentenza del Tribunale
amministrativo federale ATAF 2007/16 consid. 6.4);
che, di transenna, il rifiuto di cui è stata oggetto A._______ non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con il
compagno residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua
volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o
economico che ne potrebbero derivare;
che le garanzie fornite da B._______ in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue
assicurazioni secondo le quali l'invitata avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino
straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale
federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Pagina 8
C-8040/2007
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che l'avvenuta stipulazione da parte dell'invitante di una polizza
assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di A._______
non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul
piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in
considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere
se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo
sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura
in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde
individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non
permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata,
una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a
questo proposito la sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 sopra
citata);
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
della richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per
il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
Pagina 9
C-8040/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 6 dicembre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 249 055 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
Pagina 10