Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-8057/2009
Sentenza del 29 aprile 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 novembre
2009).
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Fatti:
A.
A.______, cittadina italiana nata il (…), coniugata e madre di una figlia,
ha lavorato in Svizzera come operaia dal 1974 al 1983, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 7). Nell'aprile 2005, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 1 a 5). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAIE ha acquisito,
tra gli altri, i documenti seguenti:
- un primo questionario per il datore di lavoro, del 25 agosto 2005 (doc.
10), in cui è riportato che l'assicurata ha lavorato come bracciante
agricola, attività qualificata di medio pesante, dalle sei alle otto ore
giornaliere, dal 1983 al maggio 2001, quando ha cessato la propria
attività a causa di malattia,
- il questionario per l'assicurata del 4 ottobre 2005 (doc. 11), dal quale si
apprende che quest'ultima, priva di formazione professionale, ha lavorato
come bracciante agricola alle dipendenze di terzi, sei ore al giorno, per un
salario orario di EUR 23.-, fino al maggio 2001, quando ha terminato la
propria attività per ragioni di salute, essendo affetta da diabete, da
ipertensione e da artrite,
- il questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, del 4
ottobre 2005 (doc. 13), nel quale è esposto, in particolare, che l'economia
domestica dell'assicurata si compone di tre persone, viventi in uno spazio
di quattro locali, e che le mansioni casalinghe sono eseguite nel limite del
possibile dall'interessata stessa, con l'ausilio di membri della sua famiglia
durante otto ore alla settimana. L'assicurata ha inoltre specificato di
beneficiare di una pensione d'invalidità italiana dal maggio 2001,
- un secondo questionario per il datore di lavoro, del 28 aprile 2005 (doc.
14), dal quale si evince che l'assicurata ha operato per una cooperativa
agricola dal 2000 al 5 dicembre 2002, data del suo licenziamento,
nell'ambito della lavorazione di prodotti ortofrutticoli, attività qualificata di
leggera, con esposizione al freddo, otto ore giornaliere durante sei giorni
alla settimana,
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- diversa documentazione medica, coprente il periodo dal 1996 al 2003,
spesso di difficile lettura (doc. 17 a 48), facente stato di diverse diagnosi,
tra cui un'ipertensione arteriosa, una trombosi a livello della vena centrale
della retina dell'occhio destro, un diabete mellito di tipo II, un'obesità, una
cardiopatia ipertensiva, degli esiti d'isterectomia totale e una sindrome del
tunnel carpale della mano sinistra,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 14 maggio 2002 (doc. 49), nella quale è posta la diagnosi di
cardiopatia ischemica-ipertensiva, di lieve insufficienza mitralica, aortica e
tricuspide, di esiti di trombosi del ramo temporale della vena centrale
della retina, di sindrome del tunnel carpale bilaterale e di
spondilodiscoartrosi cervicale e lombare, e nella quale è stimato un grado
d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 67%,
- un referto d'esame ecocardiografico e un referto di visita specialistica,
del 3, rispettivamente 6 maggio 2002 (doc. 50 a 52), in cui è riportata la
diagnosi di cardiopatia ipertensiva lieve,
- un rapporto ospedaliero del 9 settembre 2002 (doc. 53), diagnosticante
un'oligopoliartrite cronica positiva, un diabete mellito di tipo II e
un'ipertensione arteriosa,
- un rapporto ospedaliero del 17 febbraio 2003 (doc. 54), indicante come
diagnosi un'oligopoliartrite cronica positiva, una sindrome del tunnel
carpale bilaterale, un diabete mellito di tipo II, un'ipertensione arteriosa e
una sindrome fibromialgica,
- un referto neurografico del 18 maggio 2004 (doc. 59), diagnosticante
delle parestesie alle mani,
- un rapporto reumatologico del 21 giugno 2004 (doc. 60), dal quale si
apprende che l'assicurata soffre di un'oligoartrite cronica positiva, in fase
di remissione, di una gonartrosi destra, di una sindrome fibromialgica
associata, di una sindrome del tunnel carpale bilaterale, di
un'ipertensione arteriosa e di un diabete mellito di tipo II, e nel quale è
consigliato all'interessata, in particolare, di fare ginnastica,
- un rapporto reumatologico del 21 settembre 2004 (doc. 61), facente
stato, oltre alla diagnosi contenuta nel rapporto del 21 giugno 2004,
anche di una periartrite scapolo-omerale destra,
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- una serie d'esami di laboratorio del 15 settembre 2005 (doc. 65).
B.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______. Mediante
presa di posizione del 18 febbraio 2006 (doc. 66 e 67), quest'ultimo ha
considerato, dopo avere formulato la diagnosi di oligopoliartrite cronica,
caratterizzata da un quadro simile ad una fibromialgia, e di sindrome
cervicale e lombovertebrale cronica, in presenza di fenomeni
degenerativi, che, a decorrere dal 6 dicembre 2002, l'incapacità lavorativa
dell'assicurata come bracciante agricola è pari all'80%, mentre essa
ammonta al 50% in attività leggere confacenti, implicanti almeno in parte
la posizione seduta, quali sorvegliante di museo, venditrice per
corrispondenza, addetta all'archivaggio o telefonista. Il medico dell'UAIE
ha inoltre fissato la revisione della rendita all'inizio del 2009.
L'8 maggio 2006 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità
(doc. 67bis). Come reddito ipotetico da valido per il 2003, in assenza di
dati affidabili all'incarto, l'amministrazione ha tenuto conto di un valore di
EUR 1'161.73, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale del
lavoro (ILO). Come reddito da invalido, visti i dati dell'ILO in attività
confacenti, quali cassiera o telefonista (EUR 1'181.89 e 1'289.39),
rivelatisi superiori al salario da valido, l'UAIE ha considerato lo stesso
valore di quest'ultimo, ridotto del 10% in funzione delle circostanze
personali dell'assicurata, e in misura del 50%, ossia EUR 523.-.
Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di
guadagno del 54.98%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 55%.
Con decisione del 23 maggio 2006 (doc. 69), l'UAIE ha quindi
riconosciuto all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità, e ciò
a decorrere dal 1° aprile 2004. Questa decisione è cresciuta in giudicato
senza essere stata impugnata.
C.
Mediante scritto del 13 marzo 2009 (doc. 71), l'UAIE ha dato avvio alla
revisione della rendita, chiedendo all'INPS di sottoporre l'assicurata a
nuovi esami medici, ed ha potuto procurarsi la documentazione
sottoesposta:
- il questionario per la revisione della rendita, del 26 marzo 2009 (doc.
74), nel quale l'assicurata informa di non esercitare alcuna attività
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lucrativa dal 2001 a cause delle infermità riconosciute,
- un referto di visita diabetologica, del 19 febbraio 2007 (doc. 76), in cui è
riferita la dieta che deve seguire l'assicurata,
- una lettera di dimissione ospedaliera relativa ad un ricovero dal 14 al 16
novembre 2007 (doc. 77), concludente alla diagnosi d'obesità morbigena,
d'ipertensione arteriosa, di diabete mellito di tipo II, complicato da
retinopatia diabetica, di sepsi delle vie urinarie, di gozzo multinodulare in
eutiroidismo e d'iperparatiroidismo secondario, con le relative indicazioni
terapeutiche,
- un referto d'esame reumatologico, del 28 novembre 2007 (doc. 78), in
cui è posta la diagnosi di sindrome fibromialgica in osteoartrosi e di
sindrome metabolica in labile compenso,
- una serie di esami clinici del 17 aprile 2009 (doc. 79 e 80),
-un referto radiografico del rachide lombosacrale, del bacino e delle
ginocchia, del 21 aprile 2009 (doc. 81), dal quale si apprende la presenza
di modeste alterazioni spondilosiche, di evidenti alterazioni artrosiche
all'anca destra e di moderati aspetti gonartrosici a destra,
- un esame d'elettroforesi proteica, del 21 aprile 2009 (doc. 82),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico
dell'INPS, del 13 maggio 2009 (doc. 83), riferente la diagnosi, nel quadro
di condizioni di salute migliorate e di note d'ansia libera, di diabete mellito
di tipo II complicato da retinopatia, di esiti di trombosi venosa parcellare
retinica all'occhio destro, d'ipertensione arteriosa, d'obesità di secondo
grado, di poliartrosi, di gozzo multinodulare in eutiroidismo e
d'iperparatiroidismo secondario. Nella perizia è inoltre specificato che
l'assicurata, la quale palesa dei movimenti e un'andatura normali, è in
grado di svolgere regolarmente lavori pesanti, senza alcuna
controindicazione, come pure la sua ultima occupazione ed altre attività
adeguate a tempo pieno, il grado d'invalidità essendo cionondimeno
stimato, secondo il diritto italiano, al 70%.
D.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta all'apprezzamento del
proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il quale,
mediante rapporto finale del 21 luglio 2009 (doc. 86), ha osservato che
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non sussiste alcuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e
che l'assicurata può continuare a svolgere senza restrizioni la sua attività
abituale, e ciò dal 13 maggio 2009, data della perizia E 213 del dott.
D._______. Il medico dell'UAIE ha evidenziato il fatto che l'assicurata ha
sofferto di un'oligopoliartrite a carattere fibromialgico, con fenomeni
degenerativi dolorosi interessanti il rachide cervicale e lombare. Egli ha
precisato che la documentazione medica prodotta nell'ambito della
revisione riferisce dolori unicamente alla colonna lombare, e non
cervicale, senza segni infiammatori, di modo che la diagnosi d'artrite
(oligo/poliartrite) non è più attuale, e che non descrive limiti funzionali
relativi alle anche o alle ginocchia, per cui le alterazioni visibili
radiologicamente in questi punti non hanno alcuna ripercussione clinica. Il
medico dell'UAIE ha inoltre rimarcato che la detta documentazione
riporta un'anteflessione del tronco diminuita di un terzo, ciò che è
compatibile con l'età dell'assicurata, e che rivela un diabete di tipo II
scevro di complicazioni e ininfluente perciò sulla capacità lavorativa,
concludendo quindi che lo stato di salute è migliorato, nella misura in cui i
segni d'artrite sono scomparsi e che i fenomeni degenerativi, non
infiammatori, sono compatibili con l'età dell'assicurata.
Il 31 agosto 2009 l'UAIE ha così reso un progetto di decisione, con il
quale ha prospettato all'assicurata la soppressione della sua rendita
d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali osservazioni
entro un termine di trenta giorni (doc. 87).
E.
Con scritto del 29 settembre 2009 (doc. 89), per il tramite dell'Istituto
italiano di tutela ed assistenza dei lavoratori (ITAL), l'assicurata si è
opposta a questo progetto, chiedendo che le sia riconfermato il diritto alla
mezza rendita d'invalidità, ed ha esibito un certificato medico, non datato
(doc. 90), facente stato, oltre agli elementi diagnostici già noti all'incarto,
anche di un'osteoporosi grave e di un'ernia discale L5/S1.
Il dott. E._______ si è pronunciato su questo certificato il 27 ottobre 2009
(doc. 92), affermando che esso non modifica le conclusioni del rapporto
finale del 21 luglio 2009, per il motivo che l'osteoporosi grave e l'ernia
discale L5/S1 non sono mai state documentate all'incarto in precedenza.
Mediante decisione del 18 novembre 2009 (doc. 94), l'UAIE ha perciò
soppresso la mezza rendita dell'assicurata a decorrere dal 1° gennaio
2010.
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Pagina 7
F.
Contro questa decisione, l'assicurata ha presentato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 17 dicembre 2009, facendo valere, da un lato,
condizioni di salute peggiorate ed un grado d'invalidità superiore al 70%,
e chiedendo, dall'altro lato, il riconoscimento del diritto ad una rendita
anche oltre il 31 dicembre 2009. La ricorrente ha per di più esibito nuova
documentazione medica, ossia: un certificato reumatologico del 29
ottobre 2005, facente stato di un'oligoartrite e di una sindrome
fibromialgica associata; un certificato endocrinologico del 22 ottobre
2009, in cui è riportata la diagnosi di gozzo nodulare di modeste
dimensioni e di diabete mellito in buon compenso metabolico; un referto
radiologico del 14 settembre 2009, nel quale si informa, in particolare,
della ridotta ampiezza dello spazio intersomatico tra L5 e S1, dovuta a
sofferenza discale; due referti radiologici, uno della colonna lombosacrale
e del ginocchio destro, un'altro dei piedi, entrambi del 22 settembre 2009;
un referto neurografico del 12 ottobre 2009, attestante la presenza di
parestesie alla mano sinistra; un certificato ortopedico del 30 ottobre
2009, in cui sono elencate le diverse patologie di cui soffre la ricorrente;
un certificato medico del 1° dicembre 2009, in cui è esplicitata la diagnosi
d'obesità di terza classe con ipertensione arteriosa, di diabete mellito, di
lombartrosi, di steatosi epatica con ipertransaminasemia, di gozzo
nodulare, di dermo-ipodermite subacuta e di esiti di recente flebite
bilaterale; un certificato medico del 7 dicembre 2009, diagnosticante una
spondiloartrosi del rachide in toto, delle ernie discali multiple con artrosi
bilaterale, piedi piatti, una sindrome del tunnel carpale bilaterale, delle
varici agli arti inferiori, un gozzo multimodulare, un'obesità e una
sindrome ansioso-depressiva con spunti di psicosi delirante.
Il 19 marzo 2010 la dott.ssa F._______, medico dell'UAIE, si è
pronunciata dettagliatamente sulla nuova documentazione prodotta dalla
ricorrente (doc. 97), rilevando, in sintesi, che l'oligoartrite cronica è in
remissione dal 2004 e stabilizzata dal 2005 e che le altre patologie non
denotano carattere invalidante, ed ha quindi ribadito che la capacità
lavorativa nell'attività abituale è completa dal 13 maggio 2009, data della
perizia E 213 del dott. D._______. A proposito dello stato ansioso
depressivo, il medico dell'UAIE ha precisato che dall'incarto non risulta
che la ricorrente segua una terapia a base di medicamenti psicotropi, ma
che si limita ad assumere, quando necessario, degli antalgici.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 19 aprile 2010, chiedendone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione impugnata.
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Pagina 8
G.
La ricorrente ha replicato il 19 maggio 2010, riproponendo le proprie
conclusioni, ed ha esibito una copia del verbale d'invalidità della
"Commissione medica (italiana) di prima istanza per l'accertamento degli
stati di invalidità civile", del 19 gennaio 2010, nel quale è riconosciuto un
grado d'invalidità del 70%, dovuto, in particolare, ad una sindrome
fibromialgica, ad una sofferenza del nervo mediano di sinistra al canale
carpale di grado severo, ad un gozzo nodulare, ad un diabete mellito
alimentare, ad una spondiloartrosi, ad una gonartrosi destra e ad una
cardiopatia ipertensiva.
La dott.ssa F._______ ha preso nuovamente posizione sul caso il 22
giugno 2010 (doc. 99), rilevando che il verbale d'invalidità prodotto con la
replica non contiene nuovi elementi diagnostici e nemmeno indica nuove
limitazioni funzionali oggettivabili, ed ha perciò concluso che
l'apprezzamento della situazione rimane invariato.
L'UAIE ha presentato una breve duplica il 24 giugno 2010, con la quale
ha mantenuto la proposta di rigetto del ricorso.
H.
Mediante decisione incidentale del 29 giugno 2010, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 13 luglio
2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
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Pagina 9
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr.
300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
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del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
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Pagina 11
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007, l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era
invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per
almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà
e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con
un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso
d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC,
la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire
dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
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Pagina 12
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che la mezza rendita d'invalidità di cui ha beneficiato fino al 31
dicembre 2009, continui ad esserle versata anche dopo questa data,
oppure, se del caso, che le sia attribuita una rendita di grado superiore.
6.
6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento
dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità.
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la
revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre
se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista
(art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è
messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a).
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Pagina 13
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di
fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza condizioni
del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag.
15).
7.
7.1. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state
emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove
e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7.2. In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 23 maggio
2006 (doc. 69). In seguito, il 18 novembre 2009, sulla base di una nuova
valutazione materiale del grado d'invalidità, è stata emessa la decisione
di revisione qui impugnata (doc. 94). Ne consegue che, seguendo la
giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da
giustificare la soppressione della rendita, come disposto dall'UAIE, è
quello tra il 23 maggio 2006 e il 18 novembre 2009.
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni sociali
analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V
445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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Pagina 14
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
In carenza di documentazione economica affidabile, come nella
fattispecie, visto che la ricorrente non ha più lavorato dal 2001 (doc. 74),
la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non
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Pagina 15
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e
di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.2. In concreto, occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame,
ossia dal 23 maggio 2006 al 18 novembre 2009, l'incidenza sulla capacità
lavorativa delle affezioni di cui soffre la ricorrente, è diminuita in modo
tale da giustificare la soppressione della rendita, come deciso dall'UAIE.
10.
10.1. Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalla
perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del
13 maggio 2009 (doc. 83), e dai rapporti dei medici dell'UAIE, ossia del
dott. E._______, del 21 luglio e 27 ottobre 2009 (doc. 89 e 92), e della
dott.ssa F._______, del 19 marzo e 22 giugno 2010 (doc. 97 e 99),
emerge la diagnosi generale, nel quadro di condizioni di salute migliorate,
di esiti da oligopoliartrite cronica in remissione dal 2004, di poliartrosi
moderata (rachide e ginocchia), di fibromialgia, di severa sindrome del
tunnel carpale a sinistra, di piedi piatti, d'ipertensione arteriosa, di diabete
mellito di tipo II complicato da retinopatia, di esiti da trombosi venosa
parcellare retinica all'occhio destro, d'ipertensione arteriosa, d'obesità di
secondo grado, di gozzo multinodale in eutiroidismo, d'iperparatiroidismo
secondario, di esiti da flebite bilaterale e di stato ansioso depressivo.
Questi elementi diagnostici sono univoci agli atti, non contestati dalla
ricorrente, per cui il collegio giudicante non può che aderirvi.
10.2. A proposito dell'osteoporosi grave e dell'ernia discale L5/S1, fatte
valere mediante certificato medico, non datato, nel quadro
dell'opposizione al progetto di decisione dell'UAIE, il collegio giudicante
non può che condividere il parere espresso dal dott. E._______ il 27
ottobre 2009 (doc. 92), secondo il quale esse non sono mai state
documentate in precedenza durante il periodo in esame. Peraltro, nella
documentazione medica esibita in fase di ricorso, non è più fatta
menzione di un'osteoporosi, mentre il referto radiologico del 14 settembre
2009 si limita ad indicare una ridotta ampiezza dello spazio intersomatico
tra L5 e S1, dovuta a sofferenza discale. Ne discende che, l'osteoporosi
non essendo comprovata, il collegio giudicante non può considerarla
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come parte integrante della diagnosi. Rispetto alla ridotta ampiezza dello
spazio intersomatico tra L5 e S1, pur potendo ammetterne l'esistenza, il
collegio giudicante rileva già sin d'ora, sempre seguendo l'avviso del dott.
E._______, che essa non esplica alcun effetto sulla capacità lavorativa
della ricorrente.
11.
11.1. Per quanto riguarda l'influsso delle affezioni diagnosticate, elencate
al consid. 10.1, sulla capacità lavorativa, il dott. D._______ ha stabilito,
nella perizia E 213, che la ricorrente è in grado di svolgere regolarmente
lavori pesanti, senza alcuna controindicazione, come pure la sua ultima
occupazione ed altre attività adeguate a tempo pieno, il grado d'invalidità
essendo cionondimeno stimato, senza chiarimenti aggiuntivi, secondo il
diritto italiano, al 70%. Dal canto loro, il dott. E._______ e la dott.ssa
F._______ hanno considerato, nei loro rispettivi rapporti, che le patologie
diagnosticate sono prive di ripercussioni sulla capacità lavorativa e che la
ricorrente può quindi continuare a svolgere senza restrizioni la sua attività
abituale, e ciò dal 13 maggio 2009, data della perizia del dott. D._______.
Più in dettaglio, gli atti rivelano chiaramente, dal punto di vista reumatologico, che l'oligopoliartrite cronica a
carattere fibromialgico, di cui ha sofferto in passato la ricorrente, e che ha fondato l'attribuzione della
mezza rendita d'invalidità, poi soppressa dall'UAIE con la decisione qui impugnata, è in remissione dal
2004, motivo per cui il dott. E._______ e la dott.ssa F._______ hanno osservato, nelle loro rispettive prese
di posizione, che essa non esercita più alcuna influenza sulla capacità lavorativa. A questo proposito, il
dott. D._______ non ha nemmeno menzionato come elemento diagnostico, nella sua perizia E 213,
eventuali esiti da oligopoliartrite cronica.
Rispetto alla poliartrosi interessante il rachide e le ginocchia, anch'essa caratterizzata da una dimensione
fibromialgica, non menzionata dal dott. D._______, la dott.ssa F._______ ha rilevato, nella sua presa di
posizione conclusiva del 22 giugno 2010, che la ricorrente è affetta da disturbi osteo-articolari degenerativi
banali, moderati e non deficitari, alla colonna cervico-dorso-lombare ed alle ginocchia, compresi i piedi,
compatibili con la sua età, i quali non giustificano un'incapacità lavorativa di lunga durata.
Visto l'insieme degli atti all'incarto, il collegio giudicante non ha motivo di dubitare delle conclusioni dei
medici dell'UAIE, per cui considera che l'oligopoliartrite a carattere fibromialgico, di cui ha sofferto la
ricorrente, ma che risulta essere in remissione dal 2004, non esplica più alcuna influenza sulla capacità
lavorativa, così come le altre patologie articolari.
11.2. Dal punto di vista psichico, il dott. D._______ ha menzionato, nella
sua perizia E 213, la presenza di lievi note ansiose, senza specificarne
l'origine e la natura. Il dott. E._______ non le ha invece nominate nei suoi
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rapporti, mentre il certificato medico del 7 dicembre 2009, esibito in
questa procedura, riferisce che la ricorrente è affetta da una sindrome
ansioso depressiva con spunti di psicosi delirante, senza ulteriori
precisazioni. Dal canto suo, la dott.ssa F._______ ha specificato, nella
sua presa di posizione del 19 marzo 2010, riferendosi alla perizia E 213
del dott. D._______, che lo stato ansioso depressivo di cui soffre la
ricorrente, non è trattato con medicamenti psicotropi, e che quest'ultima
assume solamente, quando necessario, degli antalgici.
Sulla base di queste constatazioni mediche, riflettenti lo stato dell'insieme
dell'incarto, da cui si evince che la ricorrente non segue un trattamento
con psicofarmaci, il collegio giudicante, pur ammettendo l'esistenza di
lievi note ansiose, non può considerare che questi disturbi esplichino un
influsso rilevante sulla capacità lavorativa della ricorrente. A questo
proposito, lo stesso verbale della "Commissione medica (italiana) di prima
istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile" non menziona
come elemento diagnostico una patologia psichiatrica.
11.3. Per quanto concerne gli altri elementi contemplati nella diagnosi qui
pertinente, in particolare la sindrome del tunnel carpale, che può essere
trattata chirurgicamente, il diabete mellito in buon compenso metabolico,
l'ipertensione arteriosa in trattamento, l'obesità e il gozzo multinodale, la
dott.ssa F._______ ha chiaramente sottolineato, nelle sue due prese di
posizione, che essi non motivano un'incapacità lavorativa di lunga durata.
Anche su questo punto, visti gli atti all'incarto, il collegio giudicante non
può così che far sua l'opinione della dott.ssa F._______.
11.4. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dalle quali
discende senza possibili dubbi che le affezioni da cui è affetta la
ricorrente non influiscono in maniera determinante sulla sua capacità
lavorativa, è a giusto titolo che l'UAIE ha soppresso la mezza rendita
d'invalidità, versata alla ricorrente dal 1° aprile 2004 (doc. 69), mediante
la decisione impugnata del 18 novembre 2009 (doc. 94), e ciò a
decorrere dal 1° gennaio 2010, conformemente all'art. art. 88bis cpv. 2 lett.
a LAI.
12.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
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Pagina 18
13.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 13 luglio
2010.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo dello stesso importo, versato il 13 luglio 2010.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione :
– alla ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif….; Raccomandata);
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Pagina 20
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: