Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-8060/2010
Sentenza dell'11 febbraio 2011
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal patronato INAC,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 settembre
2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 6 settembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI
presentata dall'interessato il 16 febbraio 2010.
2.
Il 29 ottobre 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE contro
la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di
una rendita d'invalidità. Il 15 novembre 2010, l'UAIE ha trasmesso il citato
ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 24
novembre 2010 (notificata al rappresentante dell'insorgente il 29
novembre 2010 [cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di
ricevimento postale; doc. TAF 5] e al ricorrente medesimo [cui è però
stata inviata unicamente per conoscenza] il 27 novembre 2010 [cfr. in
particolare l'avviso di ricevimento postale; doc. TAF 4]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 12 gennaio 2011, un anticipo di fr. 300.-- a
copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso
del termine.
4.2. Benché il ricorrente non abbia prodotto la procura a favore del
Patronato INAC di B._______, come richiesto da questo Tribunale con la
menzionata decisione incidentale del 24 novembre 2010, la presente
sentenza può nondimeno essere notificata al citato mandatario,
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considerato che dagli atti di causa dell'autorità inferiore, ricevuti il 7
febbraio 2011, emerge che il ricorrente è rappresentato da tale Patronato
nella procedura per l'ottenimento dell'assegno d'invalidità in Italia.
5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– ricorrente (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).