Corte II I
C-81/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Vito Valenti;
Cancelliere: Yann Hofmann.
A._______ SA, Prestito di personale,
patrocinata dall'avvocato Fabio Taborelli,
corso San Gottardo 25, casella postale 2247,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA),
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Assicurazione contro gli infortuni (decisione su
opposizione del 10 dicembre 2008 – premi 2009 per gli
infortuni professionali)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-81/2009
Fatti:
A.
A._______ SA (di seguito A._______ SA), con sede a B._______, è
una ditta iscritta al Registro di commercio il cui lo scopo è “la ricerca e
la selezione di risorse umane; l'analisi, la progettazione e la
realizzazione di interventi di formazione, l'addestramento e
aggiornamento delle risorse umane, anche attraverso corsi, seminari,
convegni e docenze; la progettazione di interventi atti a monitorare ed
interpretare l'andamento del mercato del lavoro; l'organizzazione,
l'amministrazione e la gestione delle risorse umane; la progettazione e
l'assistenza organizzativa in tema di relazioni aziendali ed attività di
ricollocamento delle risorse umane, in materia di sicurezza sul lavoro
e prevenzione degli infortuni, per la diffusione dei sistemi di qualità e
alla relativa certificazione nel campo lavorativo. La consulenza al
collocamento di personale temporaneo e a tempo fisso, di consulenze
professionali e l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. Potrà inoltre
assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese
aventi oggetto analogo al proprio. Può acquisire, possedere e vendere
immobili in Svizzera e all'estero; per immobili in Svizzera soltanto
secondo la Legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero”
(cfr. estratto del registro di del Cantone Ticino consultato il 14
dicembre 2009).
Mediante decisione del 3 settembre 2008, l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) ha stabilito i premi
2008 e 2009 per gli infortuni professionali e non. In particolare, il tasso
di premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali per il
2009, per quanto concerne la parte d'impresa relativa al prestito di
personale d'esercizio, è stato fissato a 9.228% lordo e a 7.69% netto,
tenuto conto di una classe di attribuzione 70C e di un grado 123.
Mediante decisione su opposizione del 10 dicembre 2008,
l'INSAI/SUVA ha confermato la decisione del 3 settembre 2008.
B.
Con scritto del 7 gennaio 2009, completato il 28 gennaio 2009,
A._______ SA, rappresentata dall'avv. Taborelli, ha inoltrato un ricorso
contro questa decisione chiedendo, previo il suo annullamento, che il
premio lordo 2009 per gli infortuni professionali sia fissato a 7% per la
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parte d'impresa prestito di personale d'esercizio, protestate tasse,
spese e ripetibili.
C.
Nella sua risposta del 2 aprile 2009, l'INSAI/SUVA propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Dando seguito alla decisione incidentale del 16 aprile 2009, il 22 aprile
successivo l'insorgente ha versato un anticipo di fr. 2'000.-
corrispondente alle presunte spese processuali.
Invitata a presentare una replica, A._______ SA, dopo avere preso
visione dell'incarto, non ha risposto nel termine impartito né sino ad
ora.
Gli argomenti delle parti saranno ripresi per quanto necessario nella
parte in diritto.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla INSAI/SUVA concernenti
l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle
tariffe dei premi possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 109 lett. b della legge federale del 20 marzo
1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20).
2.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto non è disposto altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3
lett. dbis PA, sono riservate le disposizioni speciali della legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1).
Il ricorso è stato presentato nel termine e nelle forme legali (art. 38
seg., 60 LPGA, art. 52 PA). Nella sua qualità di datrice di lavoro la
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ricorrente è debitrice dei premi d'assicurazione obbligatori contro gli
infortuni professionali e non (art. 91 cpv. 1 LAIF). Essa è pertanto
toccata dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o modifica (art. 59 LPGA). Si può
quindi esaminare il ricorso nel merito, preso atto, inoltre, del
pagamento dell'anticipo per le spese processuali.
3.
3.1 Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Se la questione da
giudicare presuppone delle conoscenze tecniche specifiche, come nel
caso dell'attribuzione delle aziende alle classi e gradi delle tariffe dei
premi, il giudice deve esaminare l'inadeguatezza della decisione
impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se
l'autorità inferiore ha abusato del suo potere di apprezzamento (DTF
130 II 449 consid. 4.1 e riferimenti).
Qualora sia chiamato, come è il caso nella presente fattispecie, ad
esaminare una decisione sulla classificazione di un’impresa in un
tariffario dei premi, il Tribunale amministrativo federale non deve
controllare la legalità di tale tariffario nel suo insieme, né esaminarne
tutte le posizioni; esso deve solo chiedersi se, nel caso concreto, la
posizione del tariffario in questione sia conforme alla legge ed alla
Costituzione (DTF 126 V 344 consid. 1; cfr. anche DTF 128 I 102
consid. 3 in fine). Inoltre, il Tribunale non può sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'assicuratore; lo stesso non può quindi
effettuare considerazioni relative alla politica tariffaria, né pronunciarsi
in merito ad altre soluzioni possibili; esso è tuttavia tenuto a verificare
se il fine perseguito dalla legge può essere effettivamente raggiunto e
se, all'occorrenza, l’assicurazione ha fatto uso delle proprie
competenze conformemente al principio della proporzionalità (cfr. DTF
126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; in merito alle ordinanze legislative
cfr. DTF 128 II 34 consid. 3b; 121 II 465 consid. 2a).
In questo contesto non va disatteso il fatto che un tariffario dei premi
costituisce l'espressione di un intero sistema di regole che prendono in
considerazione interessi diversificati e che, secondo le circostanze,
possono risultare di difficile accesso al singolo individuo (DTF 116 V
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130 consid. 2a e decisioni ivi citate). Nell'elaborazione di un tariffario,
l'assicuratore deve infatti prendere in considerazione un insieme di
circostanze complesse e di obiettivi contraddittori, ragione per cui esso
deve poter disporre di un ampio margine di manovra. Per questo
motivo, una singola posizione del tariffario non può essere estrapolata
dal suo contesto globale, ma va analizzata tenuto conto dell'insieme
delle disposizioni tariffarie. Un tale approccio può avere come
conseguenza che una decisione può, se considerata singolarmente,
comportare alcune apparenti irregolarità, mentre è del tutto giustificata
se considerata nel suo contesto (DTF 112 V 283 consid. 3 p. 288 e
decisioni ivi citate, confermata in DTF 126 V 344 consid. 4a). Pertanto,
la possibilità di rivedere un tariffario deve essere utilizzata con molta
riserva, dal momento che gli assicuratori infortuni, ed in particolare
l'INSAI/SUVA, dispongono in quest'ambito di un largo potere di
apprezzamento. Di regola, il giudice interviene in un tariffario solo
qualora l'applicazione di una posizione dello stesso svantaggi o
favorisca una delle parti in misura manifestamente contraria al diritto o
ancora se essa sia fondata su considerazioni soggettive (sentenza U
346/01 del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 maggio 2002
consid. 2, DTF 125 V 101 consid. 3c, vedi anche ATAF 2008/54 consid.
3.2 con i rif.).
3.2 In virtù del principio inquisitorio, il Tribunale deve accertare i fatti
pertinenti ed ordinare d'ufficio le prove necessarie (cfr. art. 12 PA); il
Tribunale applica d'ufficio il diritto. Le parti sono tenute a collaborare
all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e motivare il ricorso (art. 52 PA).
Di conseguenza, l'autorità giudiziaria si limita ad esaminare, di
principio, gli argomenti sollevati con il ricorso e non entra nel merito di
questioni di diritto non espressamente invocate perlomeno nelle
misura in cui queste non facciano parte del contesto generale della
fattispecie (cfr. DTF 125 V 413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, Bundesgesetz über di Unfallversicherung, 3a edizione, Zurigo
2003, p. 348).
4.
Il gravame inoltrato contro la decisione su opposizione del 10
dicembre 2008 riguarda il premio dovuto dall'insorgente per il 2009 per
gli infortuni professionali riguardante la parte d'impresa relativa al
prestito di personale d'esercizio.
L'insorgente non contesta né l'assoggettamento all'INSAI/SUVA, né
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l'attribuzione alla classe 70C della tariffa dei premi nella sua qualità
d'impresa di prestito di personale d'esercizio. L'insorgente si oppone
invece al grado di rischio attribuitole che sarebbe più elevato di quello
reale. Postula quindi che le venga attribuito un tasso di premio lordo
per il 2009 del 7%, mentre l'INSAI/SUVA le assegna un tasso di
premio del 9.228%.
5.
Prima di esaminare la fondatezza della classificazione 2009 della
ricorrente nell'assicurazione per gli infortuni professionali, è opportuno
menzionare brevemente i principi giuridici più importanti che
l'assicuratore infortuni deve rispettare in occasione della fissazione del
premio.
5.1 Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni
professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e
nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto
segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure
preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono
essere attribuiti a classi e gradi differenti (art. 92 cpv. 2 LAINF). Le
aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi e gradi di
tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità,
a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie
professionali d'una comunità di rischio (art. 113 cpv. 1 dell'ordinanza
del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF, RS
832.202). In base alle esperienze acquisite in materia di rischi,
l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle
aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e
ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo
esercizio contabile (art. 92 cpv. 5 LAINF).
5.2 Nell'ambito dell'assicurazione infortuni il premio deve rispettare il
principio della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 e 5 LAINF); ciò
significa che le imprese o le parti di esse devono essere classificate
nelle classi e nei gradi del tariffario dei premi tenuto conto del genere
e delle condizioni che sono loro proprie, in particolare del rischio di
infortunio e dello stato delle misure preventive. La conformità al rischio
implica che a rischi elevati corrisponderanno premi importanti e,
viceversa, a rischi esigui premi più bassi. In base alle esperienze
acquisite in materia di rischi, l’assicuratore può, di propria iniziativa o
su domanda dei titolari delle aziende, modificare l’attribuzione di
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determinate imprese nelle classi e nei gradi del tariffario dei premi,
con effetto dall’inizio del nuovo esercizio contabile (art. 92 cpv. 5
LAINF).
5.3 I tariffari dei premi devono parimenti rispettare il principio della
parità di trattamento. Secondo questo principio, una decisione o
un'ordinanza violano la Costituzione, qualora esse operino distinzioni
giuridiche non giustificabili con ragione oggettiva alcuna considerata la
fattispecie da regolamentare o invece omettano di operare distinzioni
che si impongono alla luce delle circostanze; in altri termini,
allorquando ciò che è simile non è trattato in maniera identica o,
all'opposto, ciò che è dissimile non è trattato in maniera differenziata.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che, per quanto
concerne i tariffari dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni, il
principio della parità di trattamento coincide con l’esigenza della
conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 LAINF) (vedi RAMI 1998 n. 294 p.
230 consid. 1c; RAMI 1998 n. 316 p. 579 consid. 2b). Ne deriva che le
imprese che presentano rischi identici devono essere classificate in
maniera analoga e viceversa.
5.4 Va pure menzionato il principio della solidarietà, in virtù del quale
il rischio di infortunio deve essere sopportato da un grande numero di
imprese (DTF 112 V 316 consid. 5c) e il principio dell’assicurazione,
che presuppone che i rischi siano ripartiti fra una molteplicità di
assicurati.
5.5 Per quanto concerne il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2
LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine), esso esige che ai membri
dell'assicurazione vengano garantiti i medesimi vantaggi, senz'alcuna
distinzione se non quella risultante dai contributi versati e con
l'esclusione di ogni idea di beneficio. In altre parole, il principio della
mutualità postula l'equilibrio fra contributi e prestazioni e, a condizioni
identiche, la loro uguaglianza (DTF 112 V 291 consid. 3b e le decisioni
ivi citate); esso vieta inoltre che un assicurato possa beneficiare di
vantaggi che l'istituto assicurativo non concede agli altri affiliati che si
trovano in una situazione equiparabile (DTF 113 V 205 consid. 5b p.
210 e riferimento citato; RAMI 1992 n. 890 p. 64 consid. 3). Per quanto
concerne la LAINF, ciò significa che all’interno di una comunità di
rischi i premi ed i costi degli infortuni devono essere equilibrati (DTF
112 V 316 consid. 3; ALFRED MAURER Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed. Berna 1989, p. 45 seg.).
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5.6 Per un'illustrazione più dettagliata di questi principi nell'ambito
dell'assicurazione infortuni si rimanda all'ATAF 2008/54 consid. 5.
6.
6.1 La ricorrente fa valere una riduzione del numero degli infortuni e
delle indennità giornaliere durante il periodo di computo. Essa indica
inoltre, producendo delle statistiche (doc. D allegato al ricorso), che gli
infortuni da lei registrati sono in continua diminuzione mentre la massa
salariale continua a crescere. Bisognerebbe, a suo parere, prendere in
considerazione i dati relativi al 2008 (caratterizzato da un grande
aumento della massa salariale a fronte di un contenimento dei casi
assicurati). Ad ogni modo il tasso di premio (9.228%) è superiore
senza motivo alla media nazionale (5.4%). L'insorgente menziona
inoltre che per il periodo 2002-2007 ha pagato fr. 365'450.- mentre
l'INSAI/SUVA ha dovuto assumere prestazioni per fr. 215'530.-, da cui
un saldo attivo di fr. 101'614.-. I sinistri da lei annunciati sarebbero
inoltre da considerare come “infortuni bagatella” per cui appare
improbabile che il limite per caso possa essere quantificato in
fr. 38'000.- come avrebbe ritenuto l'autorità inferiore.
6.2 Per esaminare nel merito le censure sollevate dalla ricorrente, è
necessario verificare se nella fattispecie il tariffario dei premi è stato
applicato correttamente. In proposito è utile ricordare che
nell'assicurazione infortuni professionale il tasso di premio netto viene
calcolato in base al sistema bonus malus 03 (SBM 03) se, come nella
fattispecie, il premio medio è compreso tra fr. 5'000.- e fr. 300'000.-
l'anno (cfr. art. 22 della Tariffa dei premi della SUVA, regole di
classificazione per la determinazione dei premi nell'assicurazione
contro gli infortuni obbligatoria, valida dal 1° gennaio 2009, di seguito
Tariffa SUVA). Il tariffario bonus/malus è sostanzialmente basato sulla
fissazione annuale del premio per ciascuna impresa. Il premio è
fissato prima di tutto in base alla comunità di rischio cui appartiene
una determinata azienda; l'assicuratore considera tuttavia anche i
risultati propri all'impresa per riaggiustare verso l'alto (malus) o verso il
basso (bonus) il premio individuale dovuto (premio necessario).
L’obiettivo è quello di ottenere premi che si avvicinino al rischio proprio
dell'impresa, e contemporaneamente di incoraggiare i datori di lavoro
ad incrementare la sicurezza sul lavoro per diminuire gli infortuni e
limitare il numero delle indennità giornaliere, ciò che, a lungo termine,
per la SUVA, potrà comportare una diminuzione dei costi.
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Il Tribunale amministrativo federale e la Commissione federale di
ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni (competente per
trattare questo litigi prima della creazione di questo Tribunale) hanno
già esaminato l’ammissibilità di un simile sistema tariffario ed hanno
considerato che, benché in esso imprese appartenenti alla medesima
comunità di rischio paghino premi differenziati, nel suo principio ciò è
compatibile con le esigenze legali e costituzionali, nella misura in cui
questa differenza trova la sua corrispondenza nel principio della
conformità al rischio (sentenza C-3189/2006 del TAF del 5 maggio
2008 consid. 8.4 con i rif.).
6.3 In merito al SBM 03 è opportuno ricordare che per determinare i
premi dovuti da una ditta si tiene conto, in una certa misura, dei sinistri
di ogni singola azienda. In tal senso, l'INSAI/SUVA raffronta i rischi
imputabili ad un'azienda per un periodo di 6 anni con i dati medi della
comunità di rischio alla quale appartiene. Il periodo di osservazione
determinante per la fissazione dei tassi di premio 2009 si estende
nella fattispecie dal 2002 al 2007. La massa salariale del 2008 non
può quindi rientrare nel periodo di osservazione, anche perché al
momento del calcolo e al momento della comunicazione dei premi non
era nota. Infatti, l'art. 113 cpv. 3 OAINF prescrive che i cambiamenti
delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e
gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 cpv. 5 LAINF,
devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi
prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile; le proposte dei titolari
d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo
esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.
Per prassi costante sono quindi determinanti le esperienze maturate
durante un periodo di 6 anni, tenuto conto che il periodo di
osservazione si estende fino al penultimo anno precedente l'anno per
il quale i premi sono dovuti (cfr. sentenza del TAF C-3189/2006 consid.
8.4). La censura della ricorrente volta a prendere in considerazione i
dati relativi al 2008 deve essere quindi respinta.
7.
7.1 Nella fattispecie, la parte dell'azienda ricorrente concernente il
prestito di personale d'esercizio è stata classificata per il 2009 nel
grado 123 corrispondente a un premio lordo di 9.228% o netto di
7.69%. Il tasso base del ramo dell'azienda ricorrente è per il 2009 di
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4.5% pari a un grado di 112 (cfr. foglio di base SBM 03, allegato 1 alla
risposta dell'INSAI/SUVA).
7.2 Nella determinazione dei premi il SBM 03 tiene conto anche delle
esperienze di rischio individuali delle imprese nella misura
corrispondente alla loro credibilità. La credibilità indica in che misura le
esperienze di rischio di un'impresa sono tenute in considerazione nella
determinazione dei premi. La credibilità relativa alle spese di cura e
alle indennità giornaliere risulta dal premio base diviso per il premio
base maggiorato di fr. 90'000.-. La credibilità delle rendite, invece,
risulta dal premio base diviso per il premio maggiorato di fr. 1'800'000.
I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio di
un'impresa sono gli oneri per le spese di cura e le indennità
giornaliere creatisi in un periodo di osservazione di sei anni fino ad un
massimo di fr. 38'000.- per caso e gli oneri dovuti alle rendite nello
stesso periodo fino ad un massimo di fr. 380'000.- per caso (cfr. art. 37
della Tariffa SUVA). In sostanza, più è grande il premio di base, più è
elevato l'indice di credibilità.
7.3 Alla luce di queste considerazioni l'affermazione della ricorrente
secondo la quale non è stato preso in considerazione il fatto che i
sinistri non sono aumentati nel periodo di osservazione non è corretta.
Non solo l'INSAI/SUVA ha tenuto conto delle esperienze di rischio
individuali nell'ambito del periodo d'osservazione ma, alla luce di
questa evoluzione favorevole, il tasso di premio lordo è diminuito dal
2008 al 2009. Per quanto riguarda il limite di fr. 38'000.-, le critiche
dell'insorgente non sono pertinenti in quanto, come indicato all'art. 37
della Tariffa SUVA, si tratta di un importo massimo volto a determinare
gli oneri per le spese di cura e le indennità giornaliere. Questa cifra
non è da mettere in relazione con l'importo delle spese realmente
sostenute per ogni caso.
Nella fattispecie, il premio di base SBM per il 2009 è di fr. 292'446.-. La
credibilità relativa alle indennità giornaliere viene calcolata nel
seguente modo: 292'446.- : (292'446.- + fr. 90'000) = 76%. La
credibilità per il capitale delle rendite è invece del 14% (fr. 292'446.- :
[fr. 292'446.- + fr. 1'800'000.-]).
7.4 Il tasso di fabbisogno di impresa è calcolato sulla base dei
seguenti elementi: nel periodo dal 2002 al 2007 gli oneri rilevanti per il
SMB 03 ammontano, dotazioni collettive incluse, a fr. 354'234.- per le
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spese di cura e le indennità giornaliere (tenuto conto di un limite
massimo di fr. 38'000.-) e a fr. 73'311.- per il capitale delle rendite.
Queste cifre sono contenute nel foglio di calcolo allegato alla
decisione del 3 settembre 2008 e non sono contestate dalla parte
ricorrente.
Il tasso di rischio dell'impresa per le spese di cura e le indennità
giornaliere ammonta a 5.4508% (corrispondente al rapporto tra i costi
e la massa salariale), a fronte di un tasso di rischio del settore pari a
1.8665%. Per il capitale delle rendite, il tasso di rischio dell'impresa
ammonta a 1.1281%, mentre quello del settore è pari a 0.9342%.
Applicando le formule contenute nel foglio di base al punto 3.3. e 3.4
si ottiene un tasso del fabbisogno di impresa di 7.57%.
7.5 Da quanto precede si evince che il tasso del fabbisogno di
impresa di A._______ SA ammonta a 7.57%. Questo tasso è superiore
a quello di base del settore al quale è attribuita A._______ SA (4.5%).
Il malus che ne scaturisce di 11 gradi (da 112 a 123) è quindi
giustificato. Il tasso di premio netto disposto, pari al 7.69%
(equivalente a un tasso di 9.228% lordo e al grado 123), corrisponde
infatti al tasso del tariffario dei premi dell'INSAI/SUVA che più si
avvicina al tasso di fabbisogno.
Si deve pertanto ritenere che la posizione del tariffario (grado 123) in
questione è conforme alla legge e ai principi giurisprudenziali
menzionati.
7.6 L'insorgente fa ancora valere che, pagando un premio netto di
7.69%, vanterebbe un'eccedenza di fr. 101'614.-. Fermo restando che
non è chiaro da quale cifra viene estrapolato questo importo, lo
scrivente Tribunale può ricordare che una differenza tra i premi versati
e i sinistri presi a carico dall'INSAI/SUVA di per sé non è un motivo per
rivedere il grado di rischio di un'azienda. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha del resto sottolineato che neppure una differenza di
fr. 280'000.- può essere qualificata di arbitraria (RAMI 5/2005 consid.
5.2.2).
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
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8.
8.1 Le spese processuali, ammontanti a fr. 2'000.-, sono poste a
carico della ricorrente (art. 63 PA). Esse sono compensate con
l'anticipo spese già versato.
8.2 Visto l'esito del ricorso non sono assegnate indennità per le spese
ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 2'000.-.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ; atto giudiziario)
- Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Yann Hofmann
Pagina 12
C-81/2009
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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