Corte II I
C-8135/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Sonia Martello,
via Papa Giovanni XXIII n. 16, IT-88060 M.na Di Davoli,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 2 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8135/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due
figlie, ha cominciato a lavorare in Svizzera come operaio nell'industria
alimentare il 3 gennaio 1996, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 4).
Il 13 dicembre 1996 l'assicurato ha smesso l'esercizio della sua attività
lavorativa in seguito ad un'ernia discale con sindrome lomboradicolare,
per la quale ha dovuto essere operato, in totale, a tre riprese (doc. 3,
6, 9, 10 e 19).
Il 5 novembre 1997 l'assicurato ha formulato una domanda di rendita
d'invalidità all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton
Lucerna (UAI; doc. 1). Agli atti è stata esibita diversa documentazione
medica e, segnatamente, un rapporto della "..." dell'8 febbraio 2000,
relativo alle possibilità di reintegrazione professionale dell'assicurato,
dal quale risulta che questi potrebbe svolgere nella misura del 50%
un'attività leggera con possibilità di cambiare posizione (doc. 41), ed
una perizia multidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) del Prof.
M._______ e della dott.ssa F._______, del 13 maggio 2002, che rileva
la presenza di una sindrome dolorosa cronica lombovertebrale nonché
uno sviluppo psicogeno, e conclude ad un'incapacità di lavoro dal
punto di vista fisico del 50%, dal punto di vista psichico pure del 50%
e ad un tasso d'incapacità lavorativa globale del 70%(doc. 52). L'UAI
ha quindi fissato, dopo aver proceduto ad un calcolo dei redditi, al 75%
il tasso d'invalidità ed ha accordato all'assicurato, con decisione del 26
luglio 2002, una rendita intera d'invalidità, unitamente alle relative
rendite completive per la moglie e le figlie, a decorrere dal 1° dicembre
1997 (doc. 56).
Siccome l'assicurato è rientrato in Italia il 31 agosto 2004 (doc. 59),
l'UAI ha poi trasferito l'incarto per competenza all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE; doc. 63).
B.
L'11 maggio 2005 l'UAIE ha iniziato la procedura di revisione della
rendita d'invalidità (doc. 65), acquisendo, tra gli altri, i documenti
seguenti:
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- il questionario per la revisione della rendita, del 19 ottobre 2005, dal
quale risulta che l'assicurato non ha più lavorato da dicembre 1996
(doc. 69),
- un referto di visita neurologica del 7 gennaio 2005, in cui sono
diagnosticate delle lombosciatalgie con deficit dello sciatico popliteo
esterno (SPE; doc. 70),
- un referto di visita psichiatrica del dott. C._______, del 29 giugno
2005, dal quale si evince la diagnosi di lievi note depressive reattive in
soggetto con verosimile temperamento ciclotimico, senza che siano
attualmente evidenziabili dei disturbi psichici (doc. 71; cfr. doc. 74, nel
quale è riportato l'intero contenuto dattiloscritto del referto),
- un elettrocardiogramma del 29 giugno 2005 (doc. 72),
- un ecocardiogramma del 29 giugno 2005 (doc. 73),
- la perizia medica particolareggiata E 213 del dott. Co._______, del
16 settembre 2005, da cui si evince la diagnosi di postumi di multipli
interventi chirurgici per ernia discale lombosacrale, con attuale residuo
discreto deficit funzionale, e nella quale è stabilito un grado d'invalidità
del 70% per l'ultimo lavoro svolto ed è specificato che l'assicurato può
svolgere un'attività leggera confacente al suo stato di salute, benché
non a tempo pieno (doc. 74).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto all'apprezzamento del proprio
servizio medico, nella persona del dott. R._______. Nella sua presa di
posizione del 2 dicembre 2005, quest'ultimo ha ritenuto, partendo dal
presupposto che la sindrome lomboradicolare e i disturbi psichici
dell'assicurato si sarebbero nettamente attenuati rispetto alle
valutazioni contenute nel rapporto della "..." e nella perizia del Prof.
M._______ e della dott.ssa F._______, una capacità lavorativa del
60% in attività leggere (doc. 76). Il dott. R._______ ha ancora
confermato questo suo apprezzamento il 13 febbraio 2006, rilevando
che, sulla base delle risultanze della perizia E 213 del dott.
Co._______, si può affermare che i disturbi psichici sono
completamente scomparsi (doc. 78).
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Il 20 febbraio 2006 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado
d'invalidità. Come reddito ipotetico da valido per il 2004, ha ritenuto un
valore di Fr. 4'585.56 al mese, per 41.2 ore alla settimana, sulla base
dei dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS), e, come reddito da
invalido, sempre secondo i dati dell'UFS, in attività leggere nel settore
terziario, ha considerato un valore medio di Fr. 4'445.91 al mese, per
41 ore alla settimana, ridotto eccezionalmente del 5% e considerato
nella misura del 60% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 2'534.17.
Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una
perdita di guadagno del 44.75%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 45% (doc. 79).
Basandosi sulla presa di posizione del dott. R._______ e sul calcolo
del grado d'invalidità, l'UAIE ha quindi emesso un progetto di
decisione, il 23 febbraio 2006, con il quale ha preannunciato
all'assicurato l'intenzione di sostituire la rendita intera d'invalidità con
un quarto di rendita, invitandolo nel contempo ad esprimere sue
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 81).
Il 9 aprile 2006 l'assicurato si è opposto al progetto di decisione (doc.
82), ed ha prodotto nuova documentazione medica, ossia: un
certificato del dott. Cos._______, del 15 febbraio 2006, di difficile
lettura, facente stato, in sostanza, di una grave lombalgia e di una
sciatalgia (doc. 83); un referto di tomografia assiale computerizzata
(TAC) della colonna vertebrale a livello di L5-S1, eseguita dalla
dott.ssa O._______ il 17 febbraio 2006, nel quale si rilevano un
regolare allineamento dei corpi vertebrali e un'ipertrofia degenerativa
delle articolazioni interapofisarie (doc. 84); un referto di radiografia
della colonna lombare, eseguita dal dott. Ca._______ il 17 febbraio
2006 (doc. 85); un referto di radiografia magnetica (RM), eseguita dal
dott. Sp._______ il 20 febbraio 2006 (doc. 86); un referto d'esame
elettromiografico, operato dal dott. Pu._______ il 21 febbraio 2006,
facente stato di lievi segni di sofferenza neurogena assonale a carico
di L4-L5 a sinistra e L5-S1 bilateralmente, ma con prevalenza a
sinistra (doc. 87); un certificato del dott. Fr._______, in lingua inglese,
di difficile lettura, relativo ad una visita medica del 23 marzo 2006
(doc. 88); un certificato del Servizio sanitario della Regione Sardegna,
del 4 aprile 2006, di difficile lettura, facente stato, in particolare, di una
lombosciatalgia cronica (doc. 89); una relazione medica del dott.
Pi._______, del 7 aprile 2006, nella quale si rileva, in particolare, la
presenza di una grave osteopatia, di una lombalgia e di una sciatalgia,
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con un'incapacità lavorativa totale dal 13 dicembre 1996 (doc. 90); un
certificato del dott. Be._______, non datato, nel quale è stabilito un
grado d'invalidità non inferiore al 70% in occupazioni confacenti alle
attitudini dell'assicurato (doc. 91).
Prendendo posizione su questa nuova documentazione medica il 31
maggio 2006, il dott. R._______ ha proposto l'esecuzione di una
perizia pluridisciplinare per delucidare la questione del grado
d'incapacità lavorativa dell'assicurato in attività confacenti al suo stato
di salute (doc. 87).
L'UAIE ha così provveduto all'organizzazione della detta perizia
presso il Ce._______ a (...) (doc. 97 e 98).
Dalla perizia medica dei dott.ri Sa e Ro._______ del Ce._______,
stilata il 25 ottobre 2006, si evince la diagnosi di sindrome
lombovertebrale persistente con discrete sequele sensitivo-motrici
delle radici L5 e S1 a sinistra, esiti da operazione d'ernia discale L5-
S1, da emilaminectomia e da ablazione del materiale d'osteosintesi,
come pure di sindrome somatoforme dolorosa dal 2002. I due periti
hanno inoltre stabilito, sul piano somatico, una capacità lavorativa
nulla in attività fisicamente pesanti, visti i problemi al rachide, ed una
capacità lavorativa di almeno il 60% in attività leggere, adeguate allo
stato di salute dell'assicurato, mentre hanno ritenuto, rispetto allo stato
psichico, una capacità lavorativa completa. Per quanto riguarda i limiti
funzionali delle attività esigibili, i due periti hanno constatato che
l'assicurato deve potere alternare la posizione seduta con la posizione
eretta, e deve evitare di portare carichi superiori ai 15 kg e carichi
superiori ai 5 kg in modo ripetitivo, come pure astenersi da movimenti
ripetuti di rotazione o di flessione-estensione della schiena e da
posizioni sbilanciate. A titolo d'esempio, i due periti hanno indicato
come lavori esigibili delle attività leggere nel campo della
manutenzione, della sorveglianza, della vendita o implicanti il contatto
con la clientela, e ciò a tempo pieno, con possibili pause durante la
giornata, per cui non è da escludere una leggera diminuzione del
rendimento, il quale rimane tuttavia superiore al 60% (doc. 106).
Dopo aver preso conoscenza della perizia medica dei dott.ri Sa e
Ro._______, il dott. R._______ ha ribadito, il 14 novembre 2006, che
l'incapacità lavorativa dell'assicurato è pari al 75%, nell'ultimo lavoro
svolto, e pari al 40%, dal 22 settembre 2005, in attività leggere
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adeguate, quali bidello, sorvegliante di parcheggi o venditore di
biglietti (doc. 108).
Il 2 novembre 2007 l'UAIE ha così emesso una decisione, mediante la
quale ha sostituito la rendita intera d'invalidità che l'assicurato
percepiva dal 1° dicembre 1997, con un quarto di rendita, e ciò a
decorrere dal 1° gennaio 2008 (doc. 113).
D.
Contro questa decisione, per il tramite del suo avvocato, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 24 novembre
2007, chiedendo, in sostanza, di annullare la decisione impugnata e di
riconoscergli il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31
dicembre 2007. Egli ha inoltre prodotto la documentazione medica
seguente: un referto della dott.ssa Sri._______, del 9 ottobre 2007, in
cui è diagnosticata una lombosciatalgia cronica bilaterale, corredato
da una scheda di valutazione della terapia riabilitativa; una relazione
medica del dott. Pi._______, del 5 ottobre 2007, nella quale si riferisce
che l'assicurato è in terapia medica cronica con antalgici oppioidi e
che il quadro clinico complessivo è peggiorato; una relazione medica
del dott. O._______, del 21 novembre 2007, di difficile lettura; un
certificato medico del dott. Co._______, del 23 novembre 2007,
illeggibile; una relazione medica del dott. Ra._______, del 23
novembre 2007, nella quale si rileva una lombosciatalgia ribelle alla
terapia e uno stato depressivo secondario, con un deficit funzionale
del 70%; un certificato medico del dott. Be._______, non datato, in cui
è stabilito un grado d'invalidità non inferiore al 70% in attività
confacenti allo stato di salute del ricorrente.
Chiamato a pronunciarsi su questi nuovi documenti medici, il dott.
L._______, medico dell'UAIE, ha considerato, il 14 aprile 2008, che
essi non apportano alcuna novità diagnostica, per cui la valutazione
rimane immutata rispetto a quella del dott. R._______, del 14
novembre 2006 (doc. 117).
L'UAIE ha quindi risposto il 14 maggio 2008, chiedendo la conferma
della decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha replicato il 18 giugno 2008, producendo nuova
documentazione medica, ossia una relazione clinica del dott.
Ro._______, non datata, nella quale si riferisce che sarebbe indicato
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un intervento per il posizionamento di un elettrostimolatore midollare,
ed un certificato psichiatrico del dott. Ap._______, del 15 marzo 2008,
facente stato di un grave disturbo dell'umore, dovuto alla condizione
medica generale, con manifestazioni miste. Fondandosi su questi
referti, il ricorrente sostiene, da un lato, che i suoi disturbi al rachide
non sono migliorati, e, dall'altro lato, che soffre di un disturbo
depressivo maggiore, per cui rivendica il suo diritto ad una rendita
intera d'invalidità anche dopo il 31 dicembre 2007 o, in via
subordinata, l'esecuzione di nuove delucidazioni mediche.
Il 14 agosto 2008 il dott. L._______ ha preso posizione sugli ultimi
certificati prodotti dal ricorrente, sostenendo che lo stato psichico di
quest'ultimo è chiaramente migliorato rispetto alla valutazione peritale
del Prof. M._______ e della dott.ssa F._______, del 13 maggio 2002,
ed ha perciò confermato il contenuto del proprio apprezzamento del 14
aprile 2008 (doc. 119).
L'UAIE ha duplicato il 22 agosto 2008, ribadendo la propria richiesta di
confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso.
Dopo la duplica non sono più stati disposti ulteriori scambi di allegati.
E.
Con decisione incidentale del 27 agosto 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 4 settembre 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
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C-8135/2007
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che pure
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
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momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 2 novembre
2007, con la quale l'UAIE ha sostituito la rendita intera d'invalidità con
un quarto di rendita, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2008.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
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supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI).
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.3 In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 26 luglio
2002 (doc. 56). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare
se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare una riduzione della rendita, è quello tra
il 26 luglio 2002 e il 2 novembre 2007, data della decisione impugnata
(doc. 113).
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
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completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, al ricorrente è stato riconosciuto, con decisione del 26
luglio 2002, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre
1997, in seguito all'insorgenza di un'ernia discale con sindrome
dolorosa cronica lomboradicolare e disturbi psichici, ciò che gli ha
impedito di continuare a svolgere il suo ultimo lavoro di operaio
nell'industria alimentare.
Occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 26
luglio 2002 al 2 novembre 2007, l'incidenza delle affezioni di cui soffre
il ricorrente sulla sua capacità lavorativa è diminuita in modo tale da
giustificare la sostituzione della rendita intera d'invalidità con un quarto
di rendita dal 1° gennaio 2008, come stabilito dall'UAIE (art. 88bis cpv.
2 lett. a OAI).
9.
Dalla documentazione agli atti, e in particolare dalla perizia
psichiatrico-reumatologica del dott.ri Sa e Ro._______, del 25 ottobre
2006 (doc. 106), si evince che il ricorrente soffre, essenzialmente, di
una sindrome lombovertebrale cronica con esiti di erniotomia, nonché
di una sindrome dolorosa somatoforme.
Questa diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici
dell'UAIE e dai periti esterni, sia dai medici che hanno visitato il
ricorrente in Italia, per cui il collegio giudicante non intravede nessun
motivo per discostarsene.
10.
Dal punto di vista ortopedico, i dott.ri Sa e Ro._______ hanno
constatato delle lombalgie irradianti alle membra inferiori e
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predominanti a sinistra, con discrete sequele neurologiche sensitive e
motrici delle radici L5 e S1 sinistre, senza nuovi elementi rilevanti
rispetto alle precedenti costatazioni. I due periti hanno inoltre precisato
che sono controindicati i lavori che sollecitano il dorso, implicando il
trasporto di pesi oppure l'assunzione di posizioni sbilanciate o flesse.
Essi hanno per contro rilevato che, in attività leggere di
movimentazione, sorveglianza, vendita o in contatto con la clientela, la
capacità di lavoro del ricorrente è pari ad almeno il 60%, con un orario
a tempo pieno e la possibilità di alternare le posizioni eretta e seduta.
11.
11.1 Dal punto di vista psichiatrico, i dott.ri Sa e Ro._______ hanno
ritenuto la diagnosi di disturbi somatoformi dolorosi.
Secondo l'"International Classification of Diseases and Related Health
Problems" (ICD-10), edita dall'Organizzazione mondiale della sanità, i
disturbi somatoformi dolorosi ("persistent somatoform pain disorder")
sono dei dolori persistenti e severi, accompagnati da un sentimento di
profondo scoraggiamento, che non si spiegano interamente sulla base
di un processo fisiologico o di disturbi fisici, e che si palesano in
associazione con un conflitto d'origine emozionale o problematiche
psicosociali, i quali risultano essere la causa principale dei dolori
(ICD-10: F45.4).
11.2 Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la
diagnosi di disturbi somatoformi dolorosi non è sufficiente, di per sé, a
fondare il riconoscimento di una limitazione invalidante della capacità
lavorativa. Infatti, di regola, i disturbi somatoformi dolorosi non
presentano carattere invalidante. Una deroga a questo principio è
ammissibile solo quando si è in presenza di una comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, oppure quando sono
dati (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche,
accompagnate da un decorso patologico pluriennale, con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti di vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad
indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia:
"primärer Krankheitsgewinn"), oppure (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte, nonché di
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provvedimenti riabilitativi, a dispetto degli sforzi profusi dall'interessato
(DTF 130 V 352, con la giurisprudenza e la dottrina citate).
11.3 Nella perizia pluridisciplinare del Prof. M._______ e della
dott.ssa F._______, del 13 maggio 2002 (doc. 52), è stata considerata
come parte integrante della diagnosi anche una "Sensitive
psychogene Entwicklung mit abnormen Krankheitsverhalten", con
un'incidenza tale sulla capacità lavorativa del ricorrente da ridurla del
50%. Quasi tre anni dopo questa valutazione peritale, il dott.
C._______ ha ritenuto, nel suo referto psichiatrico del 29 giugno 2005
(doc. 71), unicamente delle lievi note depressive reattive in soggetto
con verosimile temperamento ciclotimico, senza che siano attualmente
evidenziabili dei disturbi psichici e rilevando più precisamente che da
qualche mese si è evidenziato un miglioramento. Dal canto loro, i
dott.ri Sa e Ro._______ hanno sottolineato che il ricorrente non
presenta né disturbi neuropsicologici, né un disturbo netto dell'umore
dal punto di vista depressivo o ansioso, e nemmeno altre affezioni
psicopatologiche importanti. A questo proposito, i due periti hanno
evidenziato che i disturbi del carattere del ricorrente sono costitutivi
della sua personalità e che essi non gli hanno impedito di avere una
vita attiva normale nel passato, né una vita familiare presentemente,
per cui non è data alcuna comorbidità psichiatrica importante
associata al disturbo somatoforme doloroso. I due periti hanno inoltre
asserito che, a loro modo di vedere e sulla base dell'intero incarto a
loro disposizione, non si è mai stati in presenza di una vera incapacità
lavorativa per motivi psichici, concludendo che, su questo piano, la
capacità lavorativa del ricorrente è completa.
Per quanto concerne i medici dell'UAIE, il dott. R._______ e il dott.
L._______ hanno a più riprese sottolineato (doc. 76, 78, 108, 117 e
119), sulla base della valutazione psichiatrica del dott. C._______ e
della perizia dei dott.ri Sa e Ro._______, che si può affermare che i
disturbi psichici del ricorrente hanno subito un miglioramento tale,
rispetto a quanto ritenuto nella perizia del Prof. M._______ e della
dott.ssa F._______, da non più costituire una componente della
diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa. Il dott. L._______ ha
inoltre chiaramente rilevato che il certificato psichiatrico del dott.
Ap._______, del 15 marzo 2008, si limita ad evocare la presenza di
una depressione maggiore, senza descriverne le caratteristiche e
l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, per cui
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esso non è atto a confutare le conclusioni peritali dei dott.ri Sa e
Ro._______.
12.
Visto quanto precede, il collegio giudicante considera che il ricorrente
non è più affetto da disturbi psichici o che, comunque, essi non
influiscono più sulla sua capacità lavorativa. Il collegio giudicante può
perciò aderire su questo punto alle conclusioni peritali dei dott.ri Sa e
Ro._______, riprese dai medici dell'UAIE. Dal punto di vista somatico,
il Tribunale osserva per contro che, nell'ambito della domanda di
prestazioni, i documenti rilevanti, ossia il rapporto della "..." e la perizia
del Prof. M._______ e della dott.ssa F._______, concludevano per
un'incapacità di lavoro del 50%. Benché i periti del CEMed abbiano
valutato la capacità lavorativa al 60%, essi hanno considerato che lo
stato di salute del ricorrente, dal punto di vista somatico, non si è
modificato (pag. 22 della perizia), per cui appare giustificato ritenere
un tasso d'incapacità lavorativa del 50%, piuttosto che del 40%. In
effetti, dal profilo della revisione è irrilevante una diversa valutazione
di una fattispecie rimasta sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371
consid. 2b). Non è altresì dato sapere in cosa consisterebbe il
miglioramento dal profilo somatico a cui fa riferimento il medico
dell'UAIE, nella sua presa di posizione del 14 novembre 2006 [e gli
esperti a pag. 26 della perizia del 25 ottobre 2006], rispetto a quella
ritenuta nella perizia del 13 maggio 2002, fermo restando che in detta
perizia l'incapacità lavorativa dal profilo somatico era stata cifrata al
50%, indipendentemente dall'affezione psichiatrica, la quale era stata
a sua volta quantificata nel 50%, con un risultato cumulato del 70%
(doc. 52 pag. 16). Non è dunque corretta l'affermazione del medico
dell'UAIE, secondo cui l'incapacità lavorativa per motivi fisici fosse
stata giudicata del 50% nel 2002 perché vi erano anche problemi
psichici e che, senza quest'ultimi, l'incapacità per le affezioni di tipo
somatico sarebbe stata quantificata nel 40%. Il ricorrente deve quindi
essere considerato abile al lavoro nella misura di almeno il 50% in
attività confacenti, e ciò a decorrere come minimo da ottobre 2006.
13.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
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confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Per quanto attiene al calcolo del grado d'invalidità, l'UAIE ha proceduto
in applicazione del metodo del raffronto dei redditi. Come reddito
ipotetico da valido per il 2004, ha ritenuto un valore di Fr. 4'585.56 al
mese, sulla base dei dati dell'UFS, e, come reddito da invalido, sempre
secondo i dati dell'UFS, in attività leggere, ha considerato un valore
medio di Fr. 4'445.91 al mese, ridotto eccezionalmente del 5% e
considerato nella misura del 60% (capacità lavorativa residua), ossia
Fr. 2'534.17. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così
ottenuto una perdita di guadagno del 44.75%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 45% (doc. 79).
Ciò detto, l'anno determinante per il calcolo del grado d'invalidità non è
tuttavia il 2004, ma il 2006, ossia l'anno che segna il miglioramento
rilevante della capacità lavorativa del ricorrente in attività confacenti.
Ora, il ricorrente, riprendendo i salari ritenuti dall'UAIE per il 2004,
avrebbe potuto realizzare nel 2006 un salario da valido di Fr. 4'687.-,
considerando un'inflazione dell'1.1% nel 2005 e nel 2006 (tabella B10,
La Vie économique, 12-2008), ed un salario da invalido, dopo
riduzione del 5% e considerato nella misura del 50%, di Fr. 2'159.-.
Così, comparando il reddito da valido con quello da invalido, secondo
la formula [(4'687 – 2'159) : 4'687 x 100], si ottiene una perdita di
guadagno approssimativa del 53.93%, corrispondente ad un grado
d'invalidità del 54%, il quale dà diritto ad una mezza rendita
d'invalidità.
14.
In conclusione, considerato che il grado d'invalidità del ricorrente è
inferiore al 60% (art. 28 cpv. 1 LAI), che il miglioramento della sua
capacità di guadagno deve essere fatto risalire almeno a partire da
ottobre 2006, che esso è durato più di tre mesi e che presumibilmente
continuerà a perdurare (art. 88a cpv. 1 OAI), la rendita intera
d'invalidità deve essere sostituita con una mezza rendita a decorrere
dal 1° gennaio 2008 (art. 88biscpv. 2 lett. a OAI).
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione dell'UAIE
del 28 settembre 2007 deve essere riformata nel senso che al
ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal
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1° gennaio 2008. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli le
prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati.
15.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, l'anticipo delle spese processuali versato dal ricorrente il 4
settembre 2008 gli è restituito.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Visto l'esito del ricorso, è giustificato assegnare al
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a
carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 18
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata, nel senso che
al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità
dal 1° gennaio 2008.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE, affinché calcoli le prestazioni spettanti
al ricorrente e versi gli arretrati.
3.
Non si percepiscono spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato
dal ricorrente il 4 settembre 2008, gli è restituito.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-,
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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