Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-8138/2010
Sentenza dell'8 aprile 2011
Composizione Giudice unico Francesco Parrino,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______, ,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18,
casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto Previdenza professionale (decisione del 28 ottobre 2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 28 ottobre 2010, la Fondazione istituto collettore
LPP ha affiliato A._______ con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009
ponendogli a carico le relative spese amministrative,
che in data 22 novembre 2010, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le
eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF e che,
in particolare, le decisioni rese da Fondazione istituto collettore LPP in
materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. h LTAF,
che con decisione incidentale del 24 febbraio 2011, il Tribunale
amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30 giorni
dal ricevimento della decisione un anticipo dell'ammontare di fr. 1'000.–,
con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del
ricorso,
che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,
che il ricorso è pertanto inammissibile,
che in data 6 aprile 2011, l'interessato ha fatto pervenire allo scrivente
Tribunale un fax con il quale ha chiesto una proroga per pagare l'anticipo
per il motivo che non dispone dell'importo richiesto,
che questa richiesta è tuttavia tardiva, in quanto doveva essere
presentata entro il termine impartito (cfr. art. 22 cpv. 2 PA), e non può
essere presa in considerazione se non come domanda di restituzione del
termine,
che, ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua
colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto,
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entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda
motivata e sia compiuto l'atto omesso,
che, nella fattispecie la domanda di restituzione del termine deve essere
respinta poiché il motivo addotto dall'insorgente, la difficoltà di pagare
l'anticipo richiesto, poteva e doveva essere fatto valere entro il termine di
30 giorni indicato nella decisione incidentale del 24 febbraio 2011,
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non
risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del
Regolamento sulle tasse e sulle speseripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di restituzione del termine inoltrata il 6 aprile 2011 è
respinta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Atto giudiziario)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna (Raccomandata)
FORMTEXT I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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