Corte II I
C-8140/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
30 ottobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8140/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1969 al 1970, dal 1972 al 1975, nel 1979 e dal 1980 al
1984 (doc. 20), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi. Rientrato in
Italia, ha svolto attività lucrativa come manovale, da ultimo (aprile
1993) presso la B._______ (doc. 9). Il 29 maggio 1995 ha interrotto il
lavoro a seguito di cessazione dell'attività di tale ditta (doc. 9)
rispettivamente pure per motivi di salute (doc. 8). Il 26 settembre 2006,
ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un rapporto medico (non datato), nel quale è posta la diagnosi
di diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica per epatite cronica
attiva da HBV (doc. 11);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 al 29 gennaio
1997 per epatite cronica attiva ad evoluzione cirrotica HBsAg
positivo e diabete mellito in trattamento insulinico (doc. 13);
• il verbale della Commissione medica per l'accertamento
dell'invalidità civile di C._______ del 9 dicembre 1997, nel
quale è accertata la diagnosi di epatite cronica attiva HBV ad
evoluzione cirrotica nonché diabete mellito insulinodipendente
e l'interessato è considerato invalido nella misura del 75%
(doc. 12);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 26 febbraio al
22 marzo 2000 per epatite cronica da HBV riacutizzata e
diabete mellito tipo 2 (doc. 14);
• una scheda concernente i referti di esami ematici dal
26 febbraio 2000 al 24 luglio 2001 (doc. 16);
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• un certificato medico del 3 giugno 2000, in cui è segnalato, da
un lato, che l'interessato (affetto da epatite cronica correlata) si
sottopone a trattamento con D._______ da circa tre mesi
(senza alcun effetto indesiderato) e, dall'altro, che le indagini
ematochimiche eseguite in aprile e maggio dimostrano
un'ottima risposta alla terapia antivirale (doc. 15);
• il verbale della Commissione di prima istanza per
l'accertamento degli stati di invalidità civile di E._______ del
5 dicembre 2000 (mal leggibile), nel quale l'interessato è
considerato invalido (doc. 10);
• un certificato medico del 20 ottobre 2001, giusta il quale il
paziente ha seguito terapia con D._______ dal marzo del 2000
al maggio del 2001 e che le indagini dimostrano un discreto
compenso dell'epatopatia di base (doc. 17);
• un referto di ecografia (addome superiore epatica) del 15 luglio
2006 (doc. 18);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana effettuata il 24 ottobre 2006, attestante epatite
cronica HBV correlata e diabete mellito tipo II in trattamento
insulinico; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di
svolgere regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro a
tempo pieno né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo
pieno. È stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido
al 75% conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza nella precedente attività (doc. 19);
• il questionario per il datore di lavoro del 28 marzo 2007
(doc. 9);
• il questionario per l'assicurato del 30 marzo 2007 (doc. 8).
C.
Nel suo rapporto del 5 giugno 2007, il dott. F._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi principale di epatite B cronica ad
evoluzione cirrotica. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria,
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di diabete mellito
insulinodipendente senza complicazioni. Ha rilevato che nella perizia
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particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006 è certo postulata
un'incapacità lavorativa del 75% per qualsiasi attività. Tuttavia, il
diabete mellito senza complicazioni non è totalmente incompatibile
con un'attività fisica mentre l'affezione epatica giustifica un'incapacità
del 50% in un'attività fisica. Peraltro, l'esercizio di un'attività leggera
confacente allo stato di salute è da considerare esigibile nella misura
del 100%. Pertanto, il dott. F._______ ha ritenuto l'interessato
incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività a
partire dal 27 gennaio 1997 (data del primo documento attestante la
patologia epatica), ma, sempre dal 27 gennaio 1997, abile al 100% in
un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale
portinaio/custode di un immobile/di un cantiere, sorvegliante di
posteggio/museo, addetto alla vendita per corrispondenza, venditore in
generale, riparatore di piccoli apparecchi/elettrodomestici, cassiere,
bigliettaio, addetto alla registrazione di dati/classificazione/archivia-
zione/scansione ottica di documenti, addetto alla distribuzione della
posta interna /fattorino (doc. 22 e 22.1)
D.
Il 10 luglio 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'560.00 (tenuto conto di un salario orario medio di Euro 9.00 e
di un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52 settimane),
conseguibile in Italia come manovale nel settore edile nel 2005
secondo le statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2005 (scelte dall'UAIE poiché comportano dati più favorevoli
all'interessato rispetto a quelli, poco affidabili, risultanti dal
questionario per l'assicurato e dal questionario per il datore di lavoro),
e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le attività di
sostituzione proposte dal dott. F._______ di Euro 1'269.98 (cfr.
statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005).
Quest'ultimo importo è stato ridotto del 5% (1'269.98 – 63.50 =
1'206.48) per tenere conto delle particolarità personali e professionali
dall'interessato. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito da valido di
Euro 1'560.00 ad uno teorico da invalido di Euro 1'260.48. Il calcolo
della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(1'560.00 –
1'206.48) x 100] : 1'560.00 = 22,66% (doc. 22).
E.
Il 19 luglio 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
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respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa più
leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il
diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà, di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 23).
F.
F.a Il 31 luglio 2007, l'interessato ha postulato il riconoscimento del
suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto comportano
una completa incapacità lavorativa (doc. 24).
F.b Il 9 ottobre 2007, ha esibito una relazione medica del 27
settembre 2007 del dott. G._______, i referti di visita odontoiatrica del
12 settembre 2007 e di visita endocrinologa del 15 settembre 2007
nonché i referti di esame RX (colonna lombo sacrale) e di esame eco
(addome superiore) del 19 settembre 2007 (doc. 26 a 33).
G.
G.a L'autorità inferiore ha nuovamente sottoposto l'incarto al proprio
servizio medico (doc. 34).
G.b Nel suo rapporto del 28 ottobre 2007, il dott. F._______ ha
rilevato che la nuova documentazione medica esibita dall'interessato
non dimostra sorta alcuna evoluzione sfavorevole del suo stato di
salute nell'ultimo anno e ha confermato la sua precedente presa di
posizione. Ha segnalato in particolare che le dorsolombalgie sono
banali e senza disturbi neurologici (anche la perizia E 213 ha fatto
stato di affezioni minime all'apparato locomotorio), che il diabete non
comporta nel caso di specie, al pari della parodontosi, alcuna
complicanza con ripercussione sulla capacità lavorativa e, infine, che
l'evoluzione dell'epatite B verso una cirrosi è certo possibile, ma in
casu non è ancora intervenuta, come dimostrerebbe il referto di
ecografia addominale del 19 settembre 2007 (doc. 35).
H.
Il 30 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
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né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera
confacente allo stato di salute dell'assicurato medesimo (quale ad
esempio portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi/musei, addetto a
vendita per corrispondenza, venditore, riparatore di piccoli elettro-
domestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un ufficio, addetto alla
distribuzione della posta interna) è da considerare esigibile in misura
sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che la documentazione prodotta successivamente alla
ricezione del progetto di decisione conferma i noti pregiudizi alla
salute, ma non non comporta nuovi elementi clinici di rilievo (doc. 36).
I.
Il 29 novembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza
rendita d'invalidità a decorrere da settembre del 2005. Ha segnalato
che le affezioni ortopediche (spondiloartrosi deformante lombo-sacrale
con protusioni discali L4-L5 e L5-S1) ed internistiche (diabete mellito
in portatore di epatopatia cronica HBV correlata) di cui soffre
comportano delle notevoli ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc.
TAF 1).
J.
Nella risposta al ricorso del 30 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del giugno
ed ottobre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha constatato che
l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere regolarmente attività
pesanti, fra cui, il precedente lavoro di manovale nel settore edile a
partire dal 27 gennaio 1997. Detto servizio ha tuttavia considerato il
medesimo, sempre a partire da tale data, abile al 100% in un'attività
sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale ad esempio
sorvegliante di parcheggi/musei, portinaio/custode, venditore,
impiegato in un ufficio, addetto alla distribuzione della posta in un
ufficio. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'interessato,
nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del
23%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha altresì precisato che ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la
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sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione. Infine, ha sottolineato che il ricorrente non ha allegato
alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova documentazione medica
suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 3).
K.
Nella replica del 12 marzo 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle
proprie argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del
29 novembre 2007. Ha esibito una relazione medica del 24 gennaio
2008 della dott.ssa H._______, unitamente ad un referto di
coronarografia selettiva del 31 dicembre 2007 e ad un rapporto di
dimissione ospedaliera del 12 gennaio 2008 (doc. TAF 7).
L.
L.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 39).
L.b Nel suo rapporto del 27 marzo 2008, la dott.ssa I._______ ha
rilevato che l'assicurato è conosciuto perché soffre di epatite B cronica
attiva e diabete tipo II in trattamento insulinico senza complicanze e
pure poiché lamenta rachialgia senza deficit neurologici e con
movimenti ed andatura normali, protusioni discali L4-L5 e L5-S1 e
discopatia L5-S1. Da questo profilo, secondo il medico dell'UAIE non vi
sono agli atti di causa argomenti per modificare le prese di posizione
anteriori (doc. 40).
L.c Quanto alla nuova documentazione cardiologica esibita (di data
posteriore alla decisione impugnata), essa evidenzia secondo la
dott.ssa I._______ la recente comparsa di angina instabile con
cardiopatia ischemica, associata a malattia coronarica trivasale, con
triplo by-pass aorto-coronarico il 2 febbraio 2008. Il decorso post-
operatorio è stato caratterizzato da stato febbrile, versamento pleurico
e pericardico lieve, anemia trattata con trasfusione nonché alterazione
degli indici epatici. L'assicurato è stato sottoposto ad un trattamento di
riabilitazione privo di complicazioni e con un buon decorso. La
funzione cardiaca globale risulta preservata, ma le condizioni di salute
dell'insorgente appaiono escludere totalmente, a partire dal 2 gennaio
2008 (data del ricovero), l'esercizio della sua precedente attività.
Secondo detto medico, sono necessarie delle informazioni
complementari per determinare un'eventuale futura incapacità
lavorativa anche in attività sostitutive leggere (ibidem).
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L.d Nella duplica del 17 aprile 2008, l'autorità inferiore ha constatato,
in virtù del rapporto del proprio servizio medico del 27 marzo 2008,
un peggioramento della situazione cardiaca dell'insorgente dal 2
gennaio 2008. Tuttavia, tale peggioramento non deve essere
approfondito nell'ambito della presente causa, dal momento che
quest'ultima riguarda un periodo antecedente. Conseguentemente,
perlomeno fino alla data della decisione impugnata, il ricorrente deve
essere considerato, dal profilo medico, abile in misura totale
nell'esercizio d'attività leggere semplici e ripetitive. Per il resto, il
ricorrente potrà presentare una nuova domanda di rendita. L'autorità
inferiore ha quindi nuovamente postulato la reiezione del gravame
(doc. TAF 9)
M.
L'8 maggio 2008, il ricorrente – dopo avere precisato che unicamente
l'evoluzione dell'affezione cardiaca risulta posteriore alla data della
decisione impugnata – si è riconfermato, in virtù della documentazione
medica agli atti, nelle proprie conclusioni ed argomentazioni in fatto ed
in diritto di cui al ricorso del 29 novembre 2007 (doc. TAF 11).
N.
Con decisione incidentale del 14 maggio 2008 (notificata il 15 maggio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 15
giugno 2008 (doc. TAF 12 a 15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
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C-8140/2007
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 26 settembre
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 26 settembre 2005 (ossia 12
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mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 30 ottobre 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
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40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
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6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di epatite cronica HBV correlata, diabete mellito
tipo II in trattamento insulinico (cfr. perizia particolareggiata E 213 del
24 ottobre 2006 pag. 8) nonché dorsolombalgie.
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 24 ottobre 2006
(doc. 19), le condizioni di salute dell'insorgente sono state considerate
peggiorate e, per ciò che qui maggiormente interessa, lo stesso è
stato ritenuto incapace di svolgere a tempo pieno sia il suo precedente
lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato. Detta valutazione medica
non è condivisibile, come rettamente rilevato dai medici dell'UAIE dott.
F._______ e dott.ssa I._______, non essendo la stessa corroborata da
sufficienti riscontri oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti
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medici agli atti di causa (di data anteriore alla decisione impugnata del
30 ottobre 2007), segnatamente da indicazioni precise, affidabili e
oggettivabili sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli
ritenuti dai medici dell'UAIE e suscettibili di incidere significativamente
sulla capacità lavorativa dell'insorgente in attività leggere confacenti al
suo stato di salute. In particolare, e sempre per quanto rettamente
considerato dai medici dell'UAIE, dalla documentazione medica risulta
in particolare che il ricorrente è affetto da epatite cronica HBV
correlata dal 1997 (doc. 13), che è stato sottoposto a terapia con
D._______ da marzo del 2000 a maggio del 2001, che detto
trattamento non ha comportato effetti collaterali e che gli esami
attestano un discreto compenso dell'epatopatia di base (doc. 15 e 17).
Non appare altresì che, dopo maggio 2001, l'insorgente abbia
effettuato specifiche terapie per l'epatite rispettivamente abbia assunto
dei medicamenti. Peraltro, non vi sarebbe stata l'evoluzione della
malattia in cirrosi (v. doc. 31). Quanto al diabete mellito tipo 2 in
trattamento insulinico (doc. 13), i rapporti medici agli atti non
evidenziano complicanze, tanto meno un'incapacità lavorativa in
attività sostitutive leggere adeguate allo stato di salute del ricorrente.
Neppure le evocate dorsolombalgie (protusioni discali L4-L5 e L5-S1,
discopatia L5-S1; doc. 32; v. anche doc. 33) e un rachide limitato nei
movimenti di flesso-estensione del tronco di oltre 1/3, ma senza
disturbi neurologici e movimenti ed andatura normali (cf. perizia
particolareggiata E 213 dell'ottobre 2006, doc. 29 pag. 5), giustificano,
sempre secondo il parere dei medici dell'UAIE da cui non vi è motivo
di scostarsi, delle limitazioni significative in attività sostitutive leggere
ed adeguate al caso (alcuno dei documenti agli atti attesta un'inabilità
lavorativa con riferimento a tali patologie). In sede di ricorso, il
ricorrente ha certo sottolineato che le affezioni di cui soffre giustificano
un'invalidità almeno del 50% (egli stesso sembra pertanto discostarsi
dalla valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213), ma non
ha prodotto documentazione suscettibile di dimostrare la sussistenza
della pretesa invalidità. Allorché i documenti più recenti esibiti, quelli di
data posteriore alla decisione impugnata, fanno stato di angina
instabile, d'intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione
miocardica con impianto segnatamente di by-pass aortocoronarico il 2
gennaio 2008 e di un peggioramento dello stato di salute
dell'insorgente dal profilo cardiaco a partire da gennaio del 2008, essi
si riferiscono a fatti posteriori alla decisione impugnata che, come
giustamente evidenziato dall'autorità inferiore nella sua duplica,
andranno esaminati nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di
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rendita che l'insorgente potrà deporre. In siffatte circostanze, ben
poteva l'autorità inferiore decidere il caso sulla base della
documentazione medica agli atti senza dovere procedere d'ufficio ad
ulteriori accertamenti, non risultando dalla documentazione sufficienti
indizi che potessero giustificare dubbi od incertezze riguardo all'esito
della causa. Non soccorre l'insorgente neppure il fatto che sia stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v. doc. 12,
segnatamente la copia del verbale della Commissione medica per
l'accertamento dell'invalidità civile di C._______ del 9 dicembre 1997).
Giova in effetti rammentare che la valutazione di un'autorità straniera
con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di
principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4
febbraio 2003 consid. 2). Va infine ricordato che, per costante
giurisprudenza, ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
10.3 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non avrebbe
più potuto svolgere il lavoro di manovale edile nella misura indicata dal
dott. F._______ nel suo rapporto del 6 giugno 2007 in quanto
controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui sarebbero
comunque state proponibili al 100% a partire dal 27 gennaio 1997
attività sostitutive, quali quelle di portinaio, custode di immobili,
sorvegliante di posteggio o museo, venditore, addetto alla riparazione
di piccoli elettrodomestici, cassiere, bigliettaio, impiegato in un ufficio,
addetto alla distribuzione della posta.
11.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
11.1 Questo Tribunale osserva altresì, con riferimento al calcolo
effettuato dall'autorità inferiore sulla base dei menzionati dati statistici
del 2005 per la determinazione del tasso d'invalidità, che il ricorrente
non ha contestato né i ricavati dati sulla base delle tabelle dell'Ufficio
internazionale del lavoro di Ginevra per la determinazione dei salari
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senza e con invalidità per il 2005 né la riduzione del 5% operata
dall'autorità inferiore (per un tasso d'invalidità del 23%; v. doc. 22). Se
si volesse fare riferimento ai dati statistici tabellari dell'anno 2007 e
non del 2005 (per verificare se sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento), andrebbe tenuto
conto di un salario mensile senza invalidità di Euro 1'670.93 (Euro
9.64 all'ora per un orario medio usuale di 40 ore settimanali su 52
settimane l'anno, diviso per 12 mesi) e di un salario mensile medio
con invalidità di Euro 1'129.33, che risulta dall'aggiornamento dei dati
statistici concernenti i redditi medi mensili conseguibili nei settori
ritenuti dall'UAIE nel proprio calcolo (doc. 22) ma per il 2007 (ossia
Euro 1'243.29, Euro 1'319.85, Euro 1'445.66 e Euro 1'305.71 per una
media di Euro 1'328.63 mensili) e dalla presa in considerazione di una
riduzione del 15% più confacente alle circostanze del caso di specie,
conto tenuto in particolare dell'età dell'insorgente e del fatto che
avrebbe potuto svolgere solo attività sostitutive leggere (v. sulla
questione DTF 126 V 75, che determina nel 25% la riduzione
massima operabile).
11.2 Dal confronto fra il reddito da valido di Euro 1'670.93 e quello da
invalido di Euro 1'129.33 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 32.41% che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.3 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
15 giugno 2008.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
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titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 15 giugno 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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