Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C815/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
patrocinato da UNIA Ticino e Moesa, Segretariato regionale,
via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 21 dicembre 2010.
C815/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1970 al
2009 solvendo regolari contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (cfr. conti individuali esibiti in sede ricorsuale, doc.
12). Dal 1977 era alle dipendenze di un'impresa di pittura della zona di
confine, in qualità di pittore (doc. 14). Il dipendente ha regolarmente
lavorato fino a novembre 2006. Il 13 novembre 2006 il nominato ha subito
un infortunio al ginocchio sinistro in merito al quale è stato assistito
dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA). Dopo una lunga assenza dal lavoro (a volte interrotta da
periodi di attività al 50%), il dipendente ha ripreso a lavorare al 50% dal 2
giugno 2008, pur con ulteriori assenze da imputare all'infortunio (doc. 24).
B.
In data 22 luglio 2008, il nominato ha presentato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la
domanda, ha acquisito agli atti l'incarto INSAI/SUVA. A._______ aveva
subito un primo infortunio il 13 marzo 1995 (contusione di ginocchio
destro) privo di incidenza debilitante su di un lungo periodo. Un secondo
infortunio è avvenuto il 30 gennaio 2005 (distorsione ginocchio destro) ed
anche questo incidente non ha comportato prolungati periodi di assenza
significativi. Il terzo infortunio, più importante a livello valetudinario, è
avvenuto il 7 novembre 2006 e consiste in una lesione al ginocchio
sinistro. L'INSAI/SUVA ha indennizzato le cure che il caso ha richiesto.
Alla visita in agenzia del 17 marzo 2009, il medico incaricato ha avuto
difficoltà per esprimere una diagnosi legata all'infortunio del 7 novembre
2006 in quanto si trattava di un processo morboso legato all'arto inferiore
sinistro di carattere nettamente evolutivo e che poco ormai aveva a che
fare con la semplice distorsione del novembre 2006. Il medico ha
comunque stimato che il paziente non è del tutto abile come imbianchino.
Da un referto successivo (27 aprile 2009) del Dott. Del Notaro
(neurochirurgo) all'INSAI/SUVA risulta una riassunto diagnostico
consistente in stato da plastica LCA ginocchio sinistro il 15 gennaio 2007
con artrite settica postoperatoria ed artroscopia ginocchio sinistro, stato
da artroscopia toilette articolare e meniscectomia parziale mediale
C815/2011
Pagina 3
ginocchio sinistro il 15 ottobre 2007, gonartrosi mediale e femoropatellare
sinistra, stato dopo trauma discorsivo spalla destra.
Con decisione del 6 maggio 2009, l'INSAI/SUVA ha stabilito che i disturbi
relitti al ginocchio sinistro non erano più da imputare all'infortunio del
2006.
In data 15 aprile 2009, il nominato ha subito un infortunio alla spalla
destra. L'assicuratore infortuni è intervenuto di nuovo; anche in questo
caso sono state versate prestazioni che sono state interrotte dal 1°
maggio 2010.
Nel rapporto del 2 settembre 2009, il Dott. Erba dell'Ufficio AI cantonale
ha preso atto dell'incarto INSAI/SUVA ed ha dichiarato il paziente abile al
50% nel suo precedente lavoro di pittore ed al cento per cento in attività
rispettose di determinati limiti funzionali come indicato dall'indagine
dell'assicuratore infortuni (non lavori su impalcature o scale a pioli, non
lavori in posizione accovacciata; possibili lavori leggeri prevalentemente
sedentari o misti).
L'incarto è stato sottoposto in esame al CIP, il quale ha rilevato che
svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di
imbianchino, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 14.36%.
In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ridotto
del 5% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (doc.
28).
Un progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto alla
rendita intera per il periodo limitato dal 1° novembre 2007 (un anno dopo
l'interruzione dell'attività) al 30 settembre 2008 (tre mesi dopo la ripresa
del lavoro al 50% in modo stabile) è stato inviato all'assicurato il 22
gennaio 2010 (doc. 30).
C.
Con la risposta del 16 febbraio 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dall'UNIA fa presente che la sua situazione è instabile e
che, oltretutto, l'amministrazione non avrebbe nemmeno tenuto conto
della problematica recente della spalla in esito residuale all'infortunio del
15 aprile 2009. L'interessato ritiene indispensabile una nuova indagine
medica sotto il profilo AI, atteso che l'INSAI/SUVA ha persino escluso che
gli attuali disturbi abbiano un nesso causale con l'infortunio del novembre
2006. Produce alcuni atti concernenti l'incidente alla spalla del 15 aprile
C815/2011
Pagina 4
2009. Successivamente (lettera UNIA del 24 febbraio 2010) l'assicurato
annota che la Cassa malati lo riconosce inabile nella misura del 25% dal
22 dicembre 2009 (dopo esserlo stato al 100% ed al 50%). Ricorda
inoltre che in esito alla problematica al ginocchio sinistro è totalmente
inabile dal 2 febbraio 2010. Produce ulteriore documentazione
dell'INSAI/SUVA (doc. 3441).
D.
Nel rapporto del 3 maggio 2010, il medico dell'Ufficio AI cantonale (Dott.
Erba) ha preso atto delle osservazioni dell'UNIA e dei rapporti sanitari
esibiti ed ha proposto una visita al Servizio medico regionale (doc. 42).
Questa è avvenuta il 7 giugno 2010 (doc. 61). Il Dott. Posa ha rilevato la
diagnosi di "gonalgia sinistra residua in esiti di lesione traumatica del
legamento crociato anteriore (trauma del novembre 2006), esiti di plastica
ricostruttiva del legamento crociato anteriore con semitendinoso e gracile
il 15 gennaio 2007, artrite settica trattata con revisione artroscopia il 2
febbraio 2007, spalla destra dolorosa in esiti di trauma con rottura
trasmurale del sovra spinato il 22 aprile 2009. Il Dott. Posa ha rilevato che
in attività rispettose di determinate condizioni di postura, porto pesi,
marcia, la capacità di lavoro dell'interessato è del 100% da novembre
2006 (doc. 64), con prognosi favorevole. Viene allegato un esame della
funzionalità fisica (doc. 48). Ad atti è stata acquisita anche una perizia
ortopedica allestita il 4 agosto 2010 dai Dott.ri Da Sila ed Unno
dell'Ospedale regionale di Bellinzona per la Cassa malati Swica,
subentrata all'INSAI/SUVA per quanto riguarda gli aspetti non
infortunistici delle note patologie. Gli esperti incaricati hanno evidenziato
la diagnosi di instabilità del ginocchio sinistro dopo ricostruzione del
legamento crociato anteriore, gonartrosi al ginocchio sinistro postartritica
e post ricostruzione legamentaria, rottura del sovra spinato spalla destra.
I medici incaricati della Swica si sono comunque pronunciati circa l'attività
di pittore e soprattutto sull'adeguatezza di ulteriori misure sanitarie da
intraprendere (doc. 59).
Mediante decisione del 21 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
emanare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha
erogato in favore dell'assicurato una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità del 1° novembre 2007 fino al 31 dicembre 2008
(doc. 74).
E.
Con il ricorso depositato il 1° febbraio 2011, A._______, rappresentato
C815/2011
Pagina 5
dall'UNIA, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e il riconoscimento del diritto ad una
mezza rendita AI dopo il 31 dicembre 2008. Sostiene di non essere in
grado di svolgere, se non in misura limitata, le attività di sostituzione. A
suffragio delle sue conclusioni produce un certificato del Dott. Brocca
(Cannobio), il quale insiste anche sulla limitazione funzionale originata dal
danno alla spalla destra, oltre agli esiti postinfortunistici e non alle
ginocchia (soprattutto quello sinistro). Il Dott. Brocca ritiene che il
paziente è in grado di svolgere attività di sostituzione, e non più quella di
pittore, in misura del 65% al massimo.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti ai
Dott.ri Erba e Posa, del proprio servizio medico, i quali, nella loro
relazione del 14 marzo 2011, hanno osservato che le patologie
accennate dal Dott. Bracco sono state già ampiamente valutate nel
rapporto del SMR del 7 giugno 2010 (Dott. Posa).
Nella risposta ricorsuale del 18 marzo 2011, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nelle osservazioni
del 25 marzo 2010, propone la reiezione del ricorso.
G.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni, l'UNIA, con scritto del 31
maggio 2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. A suffragio di quanto asserito produce una relazione sanitaria
dell'8 marzo 2011, a cura del Dott. Costantini, specialista in ortopedia.
L'esperto di parte constata che il paziente presenta fenomeni di algia
spontanea e che quindi il suo handicap nell'ambito anche di un lavoro
leggero sarebbe notevole; egli sostiene che il paziente presenta anche
difficoltà nell'eseguire i movimenti più ordinari della vita.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Erba,
il quale, nella sua nota del 18 luglio 2011, ammette che quanto esposto
dal Dott. Costantini attesta un peggioramento della funzionalità della
spalla destra da marzo 2011, ciò che peraltro ha giustificato una
riapertura del caso presso l'INSAI/SUVA.
Nella duplica del 24 agosto 2011, l'Ufficio AI cantonale osserva che
l'eventuale peggioramento della capacità di lavoro da marzo 2011 esula
dal periodo di cognizione giudiziaria. Anche l'UAIE, nella duplica del 31
agosto 2011, si associa alle conclusioni dell'Ufficio AI cantonale.
C815/2011
Pagina 6
Copia delle rispettive dupliche sono state inviate al rappresentante del
ricorrente, il quale non ha esercitato il suo diritto di risposta.
H.
Con decisione incidentale del 26 maggio 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha inviato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi
a titolo di presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 24
giugno 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'insorgente ha versato un anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
C815/2011
Pagina 7
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
C815/2011
Pagina 8
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale della assicurazioni sociali, UFAS), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la
rendita allo scadere del periodo di attesa di un anno a condizione che la
domanda di rendita sia stata presentata entro e non oltre il 31 dicembre
2008 (cfr. consid. 7.3). Le disposizioni relative alla 6° revisione AI (primo
pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non
sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 22 luglio 2008. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Tuttavia, lo scrivente
Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 22 luglio 2007 (un anno prima il deposito della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 21 dicembre
2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è
stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (art. 45 del
regolamento 1408/71).
C815/2011
Pagina 9
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
C815/2011
Pagina 10
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo tenore dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1. Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve
pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv.
1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce
che se la capacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del
cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura
da tre mesi senza interruzione notevole.
8.2. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata
solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo
del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato
C815/2011
Pagina 11
(DTF 125 V 413 consid. 2.2 e 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato
che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo
ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione
giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità
graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni
recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
9.
9.1. A._______ lavorava dal 1977 come imbianchino in una ditta del
Cantone Ticino. Fino al 7 novembre 2006 egli ha svolto le sue mansioni
senza interruzioni importanti secondo un orario di 40 ore settimanali. A
parte due infortuni avvenuti nel 1995 e nel gennaio 2005, che non hanno
comportato lunghe assenze dal lavoro, problemi più rilevanti sotto il
profilo della capacità lavorativa sono intervenuti dopo l'infortunio del 7
novembre 2006 al ginocchio sinistro. Le assenze dal lavoro sono state
molteplici e prolungate (cfr. doc. 571 contenente tuttavia evidenti errori).
9.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
9.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
C815/2011
Pagina 12
9.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
10.
10.1. Nel caso in esame dal punto di vista diagnostico appare che il
nominato presenta evidenti problemi al ginocchio sinistro consistenti in
una gonalgia residua da lesione traumatica del ligamento crociato
anteriore (novembre 2006) con esiti di plastica ricostruttiva in loco nel
gennaio 2007, artrite settica in loco trattata con revisione artroscopia nel
febbraio 2007 con risultati insoddisfacenti, esiti di trauma alla spalla
destra nell'aprile 2009 (rottura transmurale del sovra spinato. Il ginocchio
destro aveva subito una contusione nel 1995 ed una distorsione nel
gennaio 2005. La documentazione esibita in sede di audizione e di
ricorso non pone in evidenza ulteriori patologie.
10.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Si tratta, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologicolabile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
11.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, l'Ufficio AI del Cantone Ticino si è rimesso alle risultanze
emerse dall'incarto dell'INSAI/SUVA e dall'indagine svolta dal Dott. Posa.
C815/2011
Pagina 13
11.1. Non vi sono contestazioni per quel che concerne il riconoscimento
del diritto alla rendita intera AI dal 1° novembre 2007. A._______ dal 7
novembre 2006 è rimasto assente dal lavoro per un periodo superiore ad
un anno (salvo un'insignificante interruzione per un periodo di prova al
50%) e non vi sono elementi per affermare che nel corso di questa
prolungata e determinante assenza dal lavoro egli avesse eventualmente
potuto svolgere un'altra attività più leggera od adeguata.
11.2. Con la decisione impugnata il diritto alla rendita intera è stato
limitato nel tempo al 31 dicembre 2008 in seguito a un presunto
miglioramento costatato. Ora, non è dato a sapere per quale motivo
l'autorità inferiore abbia soppresso il diritto a prestazioni a partire da
questa data.
Quale indizio di una certa rilevanza risulta che dal 22 settembre 2008
l'interessato ha ripreso il lavoro al 50% (cfr. doc. 571) per un periodo
ininterrotto almeno fino al 1° ottobre 2009. Questa circostanza non è
tuttavia sufficiente per giustificare la soppressione del diritto a una mezza
rendita, cha appunto sarebbe compatibile con l'esercizio di un'attività
lucrativa al 50%. Peraltro, il progetto di decisione del 22 gennaio 2010
(doc. 30) conteneva l'indicazione che un presunto miglioramento era da
ritenere già per giugno 2008, senza tuttavia dare maggiori informazioni.
Queste circostanze stanno a dimostrare che la situazione valetudinaria
dell'assicurato, nel corso del 2008, era ancora instabile e che una
soppressione del diritto ad ogni prestazione dal 31 dicembre 2008 non
era pienamente giustificata. Va inoltre ricordato che le assenze dal
lavoro, dopo il 1° ottobre 2009, si sono fatte ancora più frequenti e
prolungate. In altre parole, l'incarto non permette di stabilire da quando e
per quali motivi sia da ammettere un miglioramento delle condizioni di
salute, della capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato. Il rapporto
del Dott. Posa non dimostra che l'interessato sarebbe stato in grado di
svolgere al cento per cento attività di sostituzione a partire da settembre
2008. Questo rapporto descrive in realtà lo stato di salute esistente al 7
giugno 2010, ma è del tutto carente un esame retrospettivo della
situazione valetudinaria. In sostanza, il collegio giudicante non riscontra
dalla documentazione rimessa ad atti, né sotto il profilo economico
lavorativo, né sotto quello medico la giustificazione della soppressione del
diritto alla rendita a partire da dicembre 2008.
11.3. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
C815/2011
Pagina 14
lavoro e di guadagno subita dall'interessato dopo il mese di dicembre
2008, data di soppressione della mezza rendita AI.
12.
12.1. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dopo il 31 dicembre 2008 (data di soppressione
della prestazione) fino alla data dell'impugnata decisione (21 dicembre
2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale
fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in
ortopedia ed a tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede (radiografie,
TAC, RMN, ecc). L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al
lavoro fra il mese di gennaio 2009 e il 21 dicembre 2010, data della
decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso,
l'autorità inferiore effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine
comparativa dei redditi.
12.2. Nel caso concreto non è necessario dare al ricorrente la possibilità
di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 137 V 314). In effetti, nell'ambito
dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del
rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. anche sul quesito la già citata
DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova
procedura dinanzi all'UAIE, la rendita intera per il periodo dal 1°
novembre 2007 al 31 dicembre 2008 attribuita con decisione dell'UAIE
del 21 dicembre 2010, è già qui confermata ed acquisita. In tale contesto,
resta aperta solo la questione di sapere quale sia il grado d'invalidità del
ricorrente a far tempo da gennaio 2009.
13.
C815/2011
Pagina 15
13.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
L'anticipo delle spese processuali di 400 franchi, versato dall'insorgente il
24 giugno 2011, gli viene restituito.
13.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria ricorsuale e la replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 900 franchi, da porre a carico
dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 21 dicembre 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato
dall'insorgente gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
900 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
C815/2011
Pagina 16
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: