Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-8154/2010
Sentenza del 23 febbraio 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 27 ottobre 2010.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 27 ottobre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito una
mezza rendita d'invalidità ad A._______, cittadino italiano nato (…), a
decorrere dal 1° agosto 2009,
che, contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 23
novembre 2010, chiedendo che essa sia annullata e che gli sia
riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con effetto
dall'agosto 2009,
che, nella sua risposta del 26 gennaio 2011, calcata sul preavviso
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI),
del 19 gennaio 2011, riferentesi al rapporto del Servizio medico regionale
di Bellinzona, del 9 luglio 2010, l'UAIE ha proposto di accogliere il ricorso,
annullare la decisione impugnata e riconoscere al ricorrente il diritto ad
una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° agosto 2009,
che, conformemente all’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica
i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate
davanti a questo Tribunale, seguendo l'art. 69 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 della legge federale del 6
ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA, RS 830.1), la procedura in materia di assicurazioni sociali è
disciplinata, di principio, dalla LPGA,
che, in concreto, essendo tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), il ricorso è ammissibile,
nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso,
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che, vista la proposta dell'UAIE, calcata sul preavviso dell'UAI-TI, di
riconoscere al ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1°
agosto 2009, così come da lui richiesto, il collegio giudicante non ha
motivi per non aderirvi,
che il ricorso deve quindi essere accolto, nel senso che la decisione
impugnata è annullata e al ricorrente è attribuita una rendita intera
d'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2009,
che non si prelevano spese processuali,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, in concreto, al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità con effetto dal 1° agosto 2009.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli il montante delle
prestazioni spettanti al ricorrente.
3. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è corrisposta
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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