Corte II I
C-8158/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani (giudice unica),
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8158/2007
Fatti:
A.
Mediante decisione del 9 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a
A._______, cittadino italiano nato il (...), divorziato da M._______ e
padre di tre figli, S._______, V._______ e Ma._______, nati
rispettivamente il (...), (...) e (...), una rendita intera d'invalidità,
limitatamente al periodo dal 1° febbraio al 30 settembre 2003,
posticipando la decisione relativa alle rendite completive per l'ex-
coniuge e per figli (doc. 14).
B.
Gli ex-coniugi avevano a suo tempo domandato il divorzio mediante
richiesta comune al Tribunale di (...), producendo una convenzione
completa sugli effetti della separazione, la quale era stata omologata
dal presidente del Tribunale il 16 luglio 2002. La convenzione
prevedeva, in particolare, l'affidamento dei figli S._______ e
V._______ alla madre (punto 2) e, a carico dell'assicurato, un
contributo di mantenimento mensile di Fr. 600.- per i figli e di Fr. 180.-
per l'ex-moglie (punti 3 e 4; doc. 7).
Dopo il rientro degli ex-coniugi in Italia, la Corte di (...) ha emanato
una sentenza l'11 gennaio 2006, su istanza dell'ex-moglie, con la
quale ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Italia la convenzione di
separazione, così come omologata dal Tribunale di (...) il 16 luglio
2002 (doc. 18).
C.
Il 14 dicembre 2006 M._______ ha formulato una domanda di
versamento personale della propria rendita completiva e di quelle per i
figli S._______ e V._______ (doc. 19).
In ossequio a questa richiesta, l'UAIE ha quindi emanato due
decisioni, una il 12 settembre 2007, con la quale ha attribuito all'ex-
moglie dell'assicurato una rendita intera completiva dal 1° febbraio al
30 settembre 2003, e un'altra il 17 ottobre 2007, mediante la quale ha
accordato a S._______ e V._______ una rendita intera completiva
sempre per lo stesso periodo, entrambe le rendite da pagare
direttamente alla madre (doc. 20 e 23).
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D.
Contro la decisione dell'UAIE del 17 ottobre 2007, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 27 novembre
2007, chiedendo che le rendite completive per i figli S._______ e
V._______ non siano versate all'ex-moglie, ed ha allegato una copia
del cosiddetto "Indicatore della situazione economica equivalente"
(ISEE), dal quale risulta la composizione, il reddito e il patrimonio del
nucleo familiare del ricorrente.
L'UAIE ha risposto il 1° febbraio 2008, chiedendo che il ricorso sia
respinto e confermata la decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 29 febbraio 2008, sostenendo, in via
preliminare, che egli è padre di una terza figlia, Ma._______, la quale
avrebbe pure diritto ad una rendita completiva, e, per il resto,
riconfermandosi nelle proprie conclusioni.
L'UAIE ha duplicato il 14 marzo 2008, ribadendo le proprie conclusioni
Dopo la duplica non sono più stati disposti ulteriori scambi di allegati.
E.
Con decisione incidentale del 20 marzo 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 9 giugno 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
In concreto, il ricorrente contesta la fondatezza della decisione
dell'UAIE del 17 ottobre 2007, con la quale quest'ultimo ha disposto
che il versamento della rendita completiva per i figli S._______ e
V._______ deve essere effettuato a favore della madre.
5.
5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita
d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,
qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
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In concreto, è pacifico che il ricorrente ha diritto ad una rendita
completiva per i figli S._______ e V._______. Invece, per quanto
riguarda la terza figlia, Ma._______, essendo nata dopo il periodo per
il quale il ricorrente ha avuto diritto ad una rendita intera d'invalidità (1°
febbraio – 30 settembre 2003), non sussiste il diritto ad una rendita
completiva.
5.2 Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva
per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le
disposizioni per un impiego appropriato della rendita e le disposizioni
contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio
federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente
per i figli di coppie separate o divorziate.
5.3 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il
rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o
non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata
su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,
sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con
quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile
o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha
diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei
contributi mensili forniti (cpv. 2).
5.4 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato
l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo
per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre
della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione
del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1).
Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite
d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del
figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in
aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento
che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle
assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento
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del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve
pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va
diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).
6.
In concreto, dalla convenzione di separazione agli atti, omologata dal
Tribunale di (...) il 16 luglio 2002 (doc. 7), si evince che M._______ è la
titolare dell'autorità parentale sui figli S._______ e V._______ (punto
2). Dagli atti non risulta, a questo proposito, che siano intervenuti dei
cambiamenti riguardo a questo stato di cose fino all'emissione della
decisione impugnata.
L'ex-moglie del ricorrente ha richiesto, il 14 dicembre 2006, che le
rendite completive per i figli S._______ e V._______ le siano versate
direttamente, esercitando in questo modo il diritto riconosciutole
dall'art. 71ter cpv. 1 OAVS. Esse devono perciò aggiungersi al
contributo di mantenimento che il ricorrente, secondo il punto 3 della
convenzione di divorzio, deve versare ai figli S._______ e V._______,
visto che la convenzione di divorzio non ha previsto nulla di diverso in
proposito (art. 285 cpv. 2 CC).
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
7.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve,
conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le
leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria,
pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è
applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità,
conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
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In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi
pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso
manifestamente infondato.
8.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo versato il 9 giugno 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Visto l'esito della procedura, non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente
e sono compensate con l'anticipo spese versato il 9 giugno 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata AR);
- all'autorità inferiore (n...),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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