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Corte II I
C-8160/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Beat Weber e Hans Urech,
Cancelliere Elisabetta Tizzoni;
A._______,
patrocinato da Patronato INCA, Luisenstrasse 29,
Postfach 1614, 8031 Zürich,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, Postfach 3100,
1211 Genf 2,
autorità inferiore;
Invalidità - revisione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8160/2007
Fatti:
A.
Il signor A._______ (in seguito: ricorrente), nato nel 1947, cittadino ita-
liano, divorziato, senza figli, ha lavorato dal 1989 al 1999 in qualità di
operaio presso la Pro Cine Colorlabor AG, Wädenswil.
B.
In data 30 aprile 1999 il ricorrente, allora domiciliato a Bäch, Canton
Svitto, ha formulato una prima domanda volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). La domanda
è stata respinta con decisione del 1° dicembre 2000 (doc. 19).
C.
In data 8 novembre 2001 il ricorrente, allora domiciliato a Wädenswil,
Canton Zurigo, ha formulato una seconda domanda volta al consegui-
mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc.
22). Sulla domanda, come descritto nella decisione dell'8 maggio
2002, non si è entrati in materia (doc. 23).
D.
D.a In data 24 giugno 2002 il ricorrente, sempre domiciliato a Wäden-
swil, ha formulato una terza domanda volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 26).
D.b Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio AI del Cantone Zurigo ha assunto
agli atti, oltre altro, la seguente documentazione medica:
- rapporto medico del 18 aprile 2002 Dr. med. B._______/Dr. med.
C._______ (Interdisziplinäre Schmerzsprechstunde; doc. 72);
- rapporto medico dell'8 settembre 2002 del Dr. D._______ (Arzt
und Psychoanalytiker, Zurigo; doc. 74);
D.c Con scritto del 3 febbraio 2003, rispettivamente decisione del 17
luglio 2003, l'Ufficio AI del Canton Zurigo ha erogato in favore del ri -
corrente una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
con grado del 70 % a decorrere dal 1° novembre 2001 (doc. 28; doc.
36). Una revisione della rendita era prevista per il 1° ottobre 2006.
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D.d Con scritto del 15 aprile 2005 (doc. 44), il Patronato INCA CGIL,
ha comunicato alla Cassa di compensazione PROMEA che il ricorren-
te avrebbe lasciato la Svizzera e sarebbe rientrato in Italia a far tempo
dal 30 aprile 2005.
D.e A seguito del rimpatrio del ricorrente, l'Ufficio AI del Canton Zuri-
go ha trasmesso in data 19 luglio 2006 (doc. 49) l'incarto all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(in seguito: autorità inferiore, UAIE) per competenza. E' quindi stata
avviata d'ufficio una procedura di revisione del diritto alla rendita (doc.
52) chiedendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (in segui -
to: INPS) di sottoporre il ricorrente a nuovo esame medico, facendo poi
pervenire:
- rapporto medico sullo stato attuale, redatto su modulo ufficiale
E213 (rapporto dattiloscritto)
- esame psichiatrico (rapporto dattiloscritto), anamnesi, evoluzione
della malattia, stato attuale, diagnosi, prognosi, durata del tratta-
mento, frequenza delle sedute, terapia, farmaci (dosaggio e de-
nominazione chimica), incapacità lavorativa (in %)
D.f Dagli accertamenti effettuati sul ricorrente dal medico dirigente
E._______ e consegnati nel modulo E213 del 23 marzo 2007 (doc. 84)
si evince che al ricorrente è stata diagnosticata una "sindrome ansiosa
depressiva" precisando altresì come il ricorrente "è in grado di svolge-
re regolarmente lavori pesanti", "è in grado di lavorare ad uno scher -
mo", "è autonomo nell'esercizio della sua attività professionale sul po-
sto di lavoro", "autonomo nell'esercizio della sua attività professionale
a domicilio", "può svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro", "è in
grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni", "può svol-
gere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni" e "l'invali -
dità per l'ultimo lavoro svolto è parziale (40 %)".
D.g Nel questionario per la revisione della rendita AI del 28 aprile
2007 il ricorrente ha dichiarato di non esercitare alcuna attività lucrati -
va e di non averne più esercitato alcuna dopo il 3 febbraio 2003 (doc.
61).
D.h Agli atti risulta poi un insieme di documenti medici concernenti il
periodo 1998–2007 (doc. 62 a doc. 83).
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E.
L'autorità inferiore ha quindi sottoposto l'incarto al medico del suo ser-
vizio, il Dr. E._______, generalista, Zuchwil, il quale nel suo rapporto
del 20 luglio 2007 ha constatato un "psychosomatisches Rückenweh.
Rein rheumatologisch/neurologisch voll AF. Vom Psychiater D.______
jedoch als 70 % AUF eingeschätzt wegen neurotischer Depression bei
narzistischer Persönlichkeit" e che "Laut E 213 sind die 'condizioni mi-
gliorate' und er kann voll arbeiten, sogar schwer. Der Zustand hat sich
also laut unmissverständlicher Aussage gebessert und der Mann ist
gesund und voll AF" (doc. 86).
F.
Mediante progetto di decisione del 24 luglio 2007 l'autorità inferiore ha
quindi comunicato al ricorrente che, "in base ai nuovi documenti rice-
vuti, ha constatato che l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute sarebbe di nuovo esigibile e permetterebbe di realizza -
re più del 60 % del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza in-
validità. Di conseguenza non esisterebbe più alcun diritto ad una ren-
dita" (doc. 87). In data 8 ottobre 2007 il ricorrente ha prodotto della do-
cumentazione medica (allegati al doc. 93). L'autorità inferiore ha, quin-
di, sottoposto nuovamente l'incarto al Dr. F._______, il quale, nel suo
rapporto del 2 novembre 2007, è giunto alla conclusione che la docu-
mentazione prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da modificare
il precedente apprezzamento (doc. 95).
G.
Mediante decisione di revisione del 20 novembre 2007 l'autorità infe-
riore ha pertanto soppresso la rendita intera a far tempo dal 1° genna-
io 2008 (doc. 97). La stessa, sulla scorta della nuova documentazione
a disposizione, ha constato come il ricorrente sarebbe di nuovo in gra-
do di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute e che tale
attività gli permetterebbe di realizzare più del 60 % del guadagno che
potrebbe ottenere se non fosse divenuto invalido.
H.
Con gravame del 30 novembre 2007 il ricorrente, regolarmente rappre-
sentato dal Patronato INCA di Zurigo, chiede, sostanzialmente, l'annul-
lamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di con-
seguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità
intera anche dopo il 1° gennaio 2008. A suffragio delle sue conclusioni
l'interessato produce sia il rapporto del Dr. D.______ dell'8 settembre
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2002 che il certificato medico del 31 gennaio 2007 del Dott. G.______,
medico chirurgo psichiatra, Imperia (doc. 82), conformemente al quale
lo stato psichico del medesimo non si sarebbe oggettivamente modifi -
cato.
I.
Nella sua presa di posizione del 22 febbraio 2008 l'autorità inferiore
propone di respingere il ricorso, facendo in particolare rilevare che
"Anhand der vorliegenden medizinischen Akten gelangt der beurtei-
lende IV-Arzt dabei zur Überzeugung, dass der Obgenannte keine die
Arbeitsfähigkeit einschränkenden psychischen Leiden aufweise, wobei
es sich nicht um eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszu-
standes sondern einer initialen Falschbeurteilung durch die kantona-
len IV-Behörden handle, welche sich dabei auf ein medizinisch zweife-
lhaftes Gutachten stützten".
J.
Il 28 maggio 2008 il ricorrente ha versato l'anticipo equivalente alle
presunte spese processuali, fissato dal Tribunale amministrativo fede-
rale in fr. 300.–.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 19 cpv. 3 della legge sul Tribunale amministrativo fede-
rale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) ciascun giudice può essere
tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. In
concreto, la presidenza della procedura di ricorso della presente ver-
tenza è stata trasferita alla Corte II. La composizione del collegio è co-
stituita dai Giudici Francesco Brentani e Hans Urech della Corte II e
dal Giudice Beat Weber della Corte III.
1.2 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura am-
ministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
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torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dal -
l'autorità inferiore concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate dinanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confedera-
zione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libe-
ra circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112.681) con il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori auto-
nomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.1), come pure il corrispondente Regolamento di appli-
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS
0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successiva -
mente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini
di uno degli Stati membri della Comunità europea che ivi risiedono e i
cittadini svizzeri (cfr. artt. 2, 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'al-
legato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il mede-
simo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Ac -
cordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei siste-
mi di sicurezza sociale (cfr. art. 8 ALC), non prevede disposizioni con -
trarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condi-
zioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate
dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 Conformemente all'art. 80a LAI, trattandosi in casu di un cittadino
di uno degli stati membri che risiede nell'Unione europea, nella pre-
sente procedura si applica l'ALC e i Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicura-
zioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile
la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-
ciali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le dispo-
sizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art.
1a-26bis e 28-70), sempre che non sia prevista espressamente una de-
roga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella fattispecie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il rappresentante del ricorrente ha giu -
stificato i suoi poteri con procura scritta (cfr. art. 11 cpv. 2 PA) e l'antici -
po corrispondente alle presunte spese processuali di fr. 300.– è stato
versato entro il termine impartito.
Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso.
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA nei procedimenti su ricorso è determi -
nante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'al -
tra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu
la decisione impugnata è redatta in lingua italiana, cossiché la decisio-
ne su ricorso, come annunciato con ordinanza di data 21 aprile 2009
dello scrivente Tribunale, può essere redatta in lingua italiana.
4.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata – in casu il 20 novem-
bre 2007 – in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le
norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi
riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA,
in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso
concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2007.
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5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al gua-
dagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermi-
tà congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabili -
sce che l'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità,
motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per alme-
no il 70 %, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad
una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40 % (art. 28 LAI). In seguito all'en-
trata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50 % sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e di -
morano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede, al quale quindi vie -
ne riconosciuta un quarto di rendita già a partire da un grado d'invalidi -
tà del 40 %.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o par-
ziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibra-
to che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisi -
ca, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al pre-
cedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rile -
vante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ri -
dotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revi -
sione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica -
zione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato
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stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o del-
l'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza
federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI,
RS 831.201]). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, al-
l'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui
si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in
ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, co-
stituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rile -
vante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali -
dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può
essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importan-
te dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invaria -
to, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito
un cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente im-
mutata (DTF 112 V 371 consid. 2b). Il giudice delle assicurazioni so-
ciali si determina secondo il principio della probabilità preponderante,
l'esistenza di una pura possibilità non è sufficiente e il dubbio non
deve essere interpretato in favore dell'interessato (DTF 121 V 208 con-
sid. 6a; 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a).
6.2 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della de -
cisione (art. 88bis cpv. 2 lettera a OAI) o retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è
causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se
quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevol-
mente dall'articolo 77 (art. 88 bis cpv. 2 lettera b OAI).
6.3 Conformemente alla giurisprudenza il punto di partenza per stabi -
lire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul
diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima decisione cresciuta in giu -
dicato che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
V 108, consid. 5.4). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 17 luglio 2003 (data del -
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la decisione mediante la quale è stata accordata la rendita intera) ed il
20 novembre 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impu-
gnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.4 Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per co-
stante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener
conto dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ulti -
mi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscetti -
bili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V
161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC
1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3). In questo contesto occorre tenere conto altresì di tutta la
documentazione medica prodotta dal ricorrente nell'ambito della pre-
sente procedura nella misura in cui permette di acclarare retrospettiva-
mente lo stato di salute nel periodo di riferimento. Essa, infatti, è rile -
vante ai fini del presente giudizio.
7.
Come illustrato al precedente considerando una rendita può essere
aumentata, ridotta o soppressa a condizione che il grado d'invalidità
del beneficiario abbia subito una rilevante modifica. Invece, nel caso in
cui, la decisione concernente l'erogazione o meno di una rendita del-
l'assicurazione svizzera per l'invalidità sia inizialmente sbagliata per
poterla rivedere sono necessarie altre condizioni. L'assicuratore può
tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Per verificare che sia possibile pro-
cedere ad una riconsiderazione di una precedente decisione, in ragio-
ne della sua manifesta erroneità, bisogna fondarsi sui fatti e sulla si -
tuazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata
resa, tenuto conto, anche, della prassi in vigore a quell'epoca (DTF
125 V 383 consid. 3). Per ragioni di sicurezza del diritto, l'eventuale ir -
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regolarità della decisione iniziale deve essere manifesta, evidente, af-
finché si eviti che il disposto della riconsiderazione diventi un argo-
mento invocato con frequenza dall'amministrazione o dal giudice. Se-
gnatamente, una semplice inesattezza pur manifesta non rappresenta
un motivo di riconsiderazione, quando l'esame della domanda dipen-
deva da altri elementi di giudizio ed un ampio potere d'apprezzamento.
Se, semplicemente, sussistono dei ragionevoli dubbi sul carattere erra-
to della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non
sono adempiute (cfr. sentenza del TF del 19 febbraio 2009,
9C_860/2008).
7.1 In casu, secondo la presa di posizione medica del 20 luglio 2007
(doc. 86) del medico dell'autorità inferiore, il Dr. F._______, si potrebbe
giungere alla conclusione che il rapporto medico alla base della prima
decisione (doc. 74) sarebbe da considerare insostenibile e negligente.
L'autorità inferiore, sulla base della nuova documentazione a disposi-
zione, motiva tuttavia la sua decisione del 20 novembre 2007 limitan-
dosi a constatare come il ricorrente sarebbe di nuovo in grado di svol-
gere un'attività confacente al suo stato di salute e che tale attività gli
permetterebbe di realizzare più del 60 % del guadagno che potrebbe
ottenere se non fosse divenuto invalido. La decisione impugnata si fon-
da perciò esclusivamente su di un, nel frattempo subentrante, miglio-
ramento della condizione di salute del ricorrente. Solo in sede di ricor -
so, con la presa di posizione del 22 febbraio 2008, l'autorità inferiore
basandosi sulle valutazioni del servizio medico dell'UAIE (act. 86 e 95)
conclude che l'interessato non presenta disturbi psichici limitanti la ca-
pacità lavorativa e ciò non in virtù di un sostanziale miglioramento del -
lo stato di salute dell'interessato, bensì di un'iniziale erronea valutazio-
ne da parte dell'autorità AI cantonale riconducibile ad una dubbiosa
perizia e mantenendo la sua posizione di reiezione del ricorso.
7.2 In particolare, il Dr. F._______, sempre nella sua summenzionata
presa di posizione (doc. 86), critica l'idoneità del rapporto medico
dell'8 settembre 2002 del Dr. D._______ (doc. 74) non capendo come
l'Ufficio AI del Canton Zurigo abbia potuto basarsi su un tale rapporto.
Tuttavia, né nel rapporto del Dr. F._______, né nella decisione impu-
gnata e tantomeno nella presa di posizione dell'autorità inferiore di
data 22 febbraio 2008 viene fornita una dettagliata motivazione che
sostanzi in un modo o nell'altro in che misura e perché il rapporto del
Dr. D.______ sia da considerare insostenibile, rispettivamente dubbio-
so e dal quale è poi scaturita l'errata valutazione dell'Ufficio AI del
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Canton Zurigo d'inizio 2003. Anche se il giudizio del Dr. F.______ sulla
dubbiosità dell'allora rapporto medico fosse, nel risultato, da ritenere
attendibile, ciò non dispensa ancora l'autorità inferiore a dover accer-
tare, da un punto di vista medico, la circostanza esponendo i motivi di
una tale insostenibilità.
Pertanto, non essendoci delle informazioni e degli elementi che possa-
no attestare l'erroneità del rapporto medico dell'8 settembre 2002 del
Dr. D._______ (doc. 74) e di conseguenza l'erroneità iniziale dell'allora
decisione del 17 luglio 2003, bisogna partire dagli accertamenti medici
esposti dal Dr. D._______, vale a dire un grado d'invalidità del ricorren-
te del 70 % a motivo di una "chronischen depressiven Entwicklung mit
Somatisierung bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung und Überla-
gerung durch eine Emigrationsproblematik".
Rimane dunque da esaminare se la rendita di cui parola abbisogna di
un adattamento, rispettivamente se deve o meno essere soppressa a
causa di una modifica del grado d'invalidità del ricorrente per un effetti -
vo suo miglioramento dello stato di salute.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obietti -
va tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e
poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giun-
gere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF
125 V 352 consid. 3a).
8.1 Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono co-
stituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, al-
lorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno del-
l'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in manie-
ra completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'e-
sposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della si-
tuazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere mo-
tivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
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fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
8.2 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici con-
traddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'in-
tero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si
può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e pari -
menti esponga correttamente da un punto di vista medico, come fa-
rebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia
l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intrapren-
dere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di
cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimi-
glianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbe-
ro modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale fe-
derale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR]
2001 IV n. 10 pag. 28).
8.4 In casu, la domanda in questione consiste nell'appurare se il gra-
do d'invalidità del ricorrente abbia subito o meno una modifica in rap-
porto alla prima decisione emessa dall'Ufficio AI del Canton Zurigo
del 17 luglio 2003 con eventuale conseguente revisione della rendita
accordata. Per l'accertamento se lo stato di salute psichico del ricor-
rente sia effettivamente migliorato occorre prendere in considerazio-
ne le perizie mediche esperite dopo la prima decisione del 17 luglio
2003. Quanto appurato dalle ultime perizie mediche in merito allo
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stato di salute del ricorrente va poi messo in relazione con la situa-
zione di salute al momento della prima decisione.
9.
9.1 Nel caso in narrativa, nel riconoscere inizialmente il diritto ad una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con grado del
70% a decorrere dal 1° novembre 2001, l'amministrazione si era fon-
data essenzialmente sul rapporto dell'8 settembre 2002 del Dr.
D.______dal quale traspariva che in quel periodo il ricorrente era affet-
to da una "chronischen depressiven Entwicklung mit Somatisierung
bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung und Überlagerung durch
eine Emigrationsproblematik" (doc. 74). Tale rapporto aveva appunto
stimato un grado d'invalidità dell'interessato del 70 %. Quanto conte-
nuto nel rapporto medico di cui parola era stato considerato dall'Ufficio
AI del Canton Zurigo sufficiente per elargire al ricorrente una rendita
invalidità intera.
Nel quadro della procedura di revisione del diritto alla rendita avviata
d'ufficio dall'autorità inferiore al momento del rimpatrio del ricorrente
(doc. 52), quest'ultima ha richiesto all'INPS di sottoporre il paziente a
nuovi esami medici facendogli pervenire accanto al rapporto medico
sullo stato attuale del ricorrente (modulo della Comunità Europea, re -
golamenti di sicurezza sociale, SEE concernente la perizia medica
particolareggiata, in seguito modulo E213), pure e a giusta ragione
considerati i motivi alla base della prima decisione un rapporto dattilo-
scritto a seguito di un esame psichiatrico dell'interessato contenente
l'anamnesi, l'evoluzione della malattia, lo stato attuale, la diagnosi, la
prognosi, la durata del trattamento, la frequenza delle sedute, la tera-
pia, farmaci (dosaggio e denominazione chimica) e incapacità lavorati-
va in %.
9.2 In data 23 marzo 2007, il medico dell'INPS, il Dott. E.______, Im-
peria, ha compilato il modulo E213 (act. 84).
Nell'apposito spazio del modulo E213, il Dott. E.______, ha attestato
come il ricorrente sia affetto da "sindrome ansiosa depressiva". Dal
modulo E213 emerge, però, come il competente medico non abbia po-
tuto eseguire rispettivamente lasciar eseguire una visita psichiatrica
sul paziente per "mancata convenzione" con la Svizzera (cfr. cifra 6 del
citato modulo) accettando la visita psichiatrica effettua il giorno prima
dallo stesso diagnosticando a quest'ultimo appunta una sindrome an-
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C-8160/2007
siosa depressiva, senza essere in grado di potersi pronunciare sul de-
corso della patologia (cfr. cifra 8 e 11.11 del citato modulo).
Il Dott. E._______ ha altresì attestato che le condizioni del ricorrente
sono migliorate rispondendo affermativa alle seguenti domande prede-
finite nel modulo, vale a dire che il ricorrente "è in grado di svolgere
regolarmente lavori pesanti", "è in grado di lavorare ad uno schermo",
"è autonomo nell'esercizio della sua attività professionale sul posto di
lavoro", "è autonomo nell'esercizio della sua attività professionale a
domicilio", "può svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro", "è in gra-
do di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni" e "può svolgere
a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni".
Il medesimo medico alla domanda 11.7 del modulo in questione ha
confermato un'invalidità parziale nella misura del 40 % per l'ultimo la -
voro svolto dal ricorrente.
9.3 Il medico dell'autorità inferiore, Dr. F._______, sulla base del mo-
dulo E213 ha concluso che "Der Zustand hat sich also laut unmissver-
ständlicher Aussage gebessert und der Mann ist gesund und voll AF.
Zudem handelte es sich um eine völlig unhaltbare, fahrlässige Erst-
beurteilung" (doc. 86).
Egli, e come attesta la sua risposta del 2 novembre 2007 (doc. 95), è
rimasto di medesimo avviso anche dopo aver esaminato la documen-
tazione sanitaria prodotta dal Patronato INCA CGIL con scritto dell'8
ottobre 2007 (doc. 93) in seguito al progetto di decisione del 24 luglio
2007 dell'autorità inferiore affermando che non vi sia influsso delle af -
fezioni riscontrate sulla capacità lavorativa del ricorrente.
9.4
Con decisione del 20 novembre 2007, l'autorità inferiore ha soppresso
al ricorrente il diritto alla rendita a partire dal 1. gennaio 2008 consta-
tando, sulla scorta dei nuovi documenti ricevuti, come il medesimo
possa svolgere un'attività confacente al suo stato di salute permetten-
dogli di realizzare più del 60 % del guadagno che potrebbe ottenere se
non fosse divenuto invalido.
La medesima, nella sua decisione, non accenna al fatto che l'INPS
non abbia adempiuto al compito da lei impartitogli di eseguire un esa-
me psichiatrico sul ricorrente. Del resto neppure il Dr. F._______, che
basa la sua presa di posizione medica del 20 luglio 2007 (doc. 86) sul
Pagina 15
C-8160/2007
modulo E213, fa riferimento a tale mancanza. L'autorità inferiore si ac-
contenta della perizia medica fornita, senza richiedere quanto da lei
inizialmente e correttamente richiesto.
9.5
D'altra parte, il ricorrente con suo gravame del 30 novembre 2007, si
limita ad affermare che il suo stato di salute psichico non sarebbe mo-
dificato dal rapporto Dr. D._______ dell'8 settembre 2002 (doc. 74) e
che il Dott. Bongioanni, nel suo certificato medico di data 31 gennaio
2007 (doc. 82), avrebbe accertato un'incapacità lavorativa dovuta ap-
punto al suo stato di salute; affermazione questa che non trova però
obbiettivo riscontro in tale certificato. Il Dott. G.________ attesta una
sindrome ansioso-depressiva senza fornire delle indicazioni in merito
a una eventuale incidenza invalidante (doc. 82).
9.6
Per quanto concerne la documentazione sanitaria del servizio psichia-
trico, di un ente ospedaliero italiano, prodotta dal Patronato INCA
CGIL, essendo redatta a mano, lo scrivente Tribunale non è in grado di
decifrare il contenuto di tale documentazione oltre a quanto già estra -
polato dal Dr. F.______ nel suo rapporto medico di data 2 novembre
2007 (doc. 95). Egli specifica come tali atti attestano una sindrome an-
siosa depressiva, ma non prendono posizione sulla capacità lavorativa
del paziente non portando a modificare quanto da lui stabilito in prece-
denza, vale a dire attestare una capacità lavorativa totale.
9.7
Le summenzionate perizie mediche non contengono delle sufficienti
informazioni in merito allo stato psichico del ricorrente. Le stesse non
danno adeguata risposta all'interrogativo a sapere se vi sia stato un
mutamento e/o miglioramento dello stato psichico del ricorrente. L'at-
tuale stato di salute del ricorrente rimane, pertanto, incerto e non chia -
ro in quanto non esaminato come richiesto dall'autorità inferiore (cfr.
consid. 9.1 cpv.2). La decisione impugnata poggia su di uno scarso ac-
certamento medico, soprattutto per quel che concerne lo stato psichi -
co dell'interessato con conseguente impossibilità di poter giudicare su
di una giustificata o meno soppressione della rendita intera.
A titolo abbondanziale, si osserva oltretutto come le perizie mediche in
questione mostrano delle differenze in merito al grado d'invalidità che
secondo il modulo E213 viene attestata al 40 % per l'ultimo lavoro
Pagina 16
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svolto, mentre che il Dr. F.______ attesta una completa abilità al lavo-
ro.
9.8
In sunto e come già illustrato precedentemente, l'autorità inferiore ha,
a giusta ragione, ordinato all'INPS di esperire un esame psichiatrico
(rapporto dattiloscritto). Esame quest'ultimo che non è poi stato ese-
guito e che né l'autorità inferiore, né il Dr. F.______ hanno reclamato.
Ad ogni modo, dal rapporto medico del Dr. F.______ in questione sem-
bra che il medesimo sia partito, erroneamente, dal presupposto che la
rendita potesse venir soppressa in ragione del fatto, oltre altro, che il
rapporto medico del Dr. D.______ non fosse attendibile e che pertanto
la decisione del 17 luglio 2003 per mezzo della quale l'Ufficio AI del
Canton Zurigo ha erogato in favore del ricorrente una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità fosse altrettanto sbagliata.
L'autorità inferiore, a giusta ragione, non ha dato seguito alla motiva-
zione del citato medico non basando le conclusioni della sua decisione
sul summenzionato punto di vista di quest'ultimo. Purtroppo, la mede-
sima non ha tratto le relative conseguenze e, per motivi del tutto ignoti,
non ha insistito sull'esame psichiatrico del ricorrente. Considerato che
lo stato psichico del ricorrente è stato il motivo principale alla base
dell'erogazione della rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità a decorrere dal 17 luglio 2003, l'unica giusta via per poter di -
mostrare che le condizioni di salute del ricorrente rispettivamente della
sua capacità lavorativa sarebbero migliorate sarebbe stata quella di far
eseguire un accurato, approfondito quanto esaustivo esame psichiatri -
co.
9.9
Il collegio giudicante si trova, di conseguenza, nell'impossibilità di diri -
mere sul ricorso: manca un completo accertamento della fattispecie, in
particolare manca un'esauriente e inequivocabile perizia medica con-
cernente lo stato psichico del ricorrente alfine di poter procedere alla
revisione della rendita in questione a motivo di un netto miglioramento
di salute del ricorrente e dunque di un miglioramento anche della sua
capacità al guadagno.
10.
Alla luce delle summenzionate risultanze, considerate le conclusioni
del ricorso, è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare
Pagina 17
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la decisione impugnata del 20 novembre 2007 e rinviare l'incarto al-
l'autorità inferiore affinché completi l'istruttoria con ulteriori accerta-
menti concernenti lo stato psichico del ricorrente e statuisca di nuovo
sul diritto di rendita del ricorrente (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nella misura
in cui il ricorrente con le conclusioni ricorsuali postula il riconoscimen-
to diretto ad una rendita d'invalidità intera anche dopo il 1° gennaio
2008, il ricorso va respinto.
11.
11.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali,
consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli
sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccom-
be solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1
PA). Le spese del procedura dinanzi al TAF comprendono la tassa di
giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2). Nella fattispecie, visto l'importo
richiesto in anticipo, le spese di procedura vengono fissate in fr. 300.–.
La parte ricorrente, per quanto concerne le spese di procedura, è re-
putata vincente se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione (sentenza del Tribunale federale
del 28 ottobre 2009, [8C_653/2009] consid. 8 con rinvio a DTF 132 V
215 consid. 4d). Considerato l'esito della presente procedura, non si
prelevano spese e l'anticipo di fr. 300.– pagato in data 28 maggio 2008
(cfr. art. 63 cpv. 1 PA) verrà restituito dalla cassa del Tribunale dopo
che la presente decisione avrà forza di cosa giudicata. Nessuna spesa
processuale è messa a carico dell'istanza inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).
11.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può as-
segnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relati -
vamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). La parte ricor-
rente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accogli -
mento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore per-
ché proceda ad un complemento d'istruttoria (cfr. art. 7 del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RU 2008
2209] nonché la prassi citata nel considerando precedente). Nel caso
in esame, il ricorrente era patrocinato. Il rappresentante non ha inoltra-
to nessuna nota d'onorario. L'indennità di ripetibili viene così stabilita,
Pagina 18
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vista la memoria di ricorso, nonché la documentazione esibita, in fr.
400.– a carico dell'autorità inferiore (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata
del 20 novembre 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'autorità
inferiore affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo sul diritto di rendita del ricorrente.
Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.– versato dal
ricorrente in data 28 maggio 2008 gli verrà restituito dalla cassa del
Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 400.–, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- autorità inferiore;
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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