Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C8162/2010
Sen t e n z a d e l 3 0 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinata dagli avvocati Rodolfo Barsi e
Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT73100 Lecce
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 14 ottobre 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1967 al
1976 come operaia, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 113).
Dopo il rimpatrio, ha continuato a lavorare dapprima come operaia, poi
nel settore dei lavori domestici (doc. 11 e 12). In data 3 ottobre 2005, la
nominata ha formulato una domanda volta al conseguimento di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), con decisione del
18 dicembre 2006 ha respinto tale domanda per carenza d'invalidità di
livello pensionabile. La nominata è insorta contro tale provvedimento
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), il quale, con sentenza
del 1° ottobre 2007, ha dichiarato il ricorso inammissibile (doc. 150).
B.
In data 27 gennaio 2009, A._______ ha presentato una seconda
domanda di prestazioni AI (doc. 54, 57). Dalla documentazione
economica è emerso che la richiedente ha ancora lavorato dal 13 luglio
2007 al 22 gennaio 2008 (ultimo giorno d'attività il 16 gennaio 2008)
come collaboratrice famigliare in ragione di 36 ore settimanali e per un
salario adeguato alla sua funzione (doc. 63, 64).
La richiedente è stata visitata l'11 giugno 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il
medico incaricato ha rilevato la diagnosi di esiti di recente laminectomia
L4L5 per stenosi lombare, ipertensione arteriosa, ateromasia carotidea,
stressincontinence da cistocele ed ha posto un tasso d'invalidità del 60%
(doc. 84). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente (quelli
posteriori al 2006):
un referto di risonanza magnetica lombosacrale del 14 febbraio 2008
(doc. 68);
una relazione medicolegale del 12 maggio 2008 attestante una
spondiloartrosi lombare a modesta incidenza funzionale, stress
d'incontinenza da cistocele; viene anche rilevata una lombo artrosi e
discopatie multiple con protrusioni discali e stenosi del canale spinale,
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cardiopatia ipertensiva, incontinenza urinaria, reflusso esofageo,
flebopatia arti inferiori (doc. 70);
un referto radiologico del torace del 15 maggio 2008 (doc. 71);
i risultati di una ecografia tiroidea del 22 maggio 2008 (doc. 72);
un'altra relazione medicolegale del 28 gennaio 2009 attestante artrosi
cervicale e lombare con discopatia e lievi segni d'irritazione sciatica a
sinistra, ipertensione arteriosa non complicata, gastropatia con esofagite
da reflusso, incontinenza urinaria (doc. 74);
un referto d'esame ecocolordoppler dei tronchi epiaortici del 18 giugno
2007 (doc. 75);
un rapporto di degenza ospedaliera ed i risultati di esami effettuati dal
22 al 31 maggio 2008 per ipertensione arteriosa, sepsi delle vie urinarie,
artrosi con osteofitosi del rachide cervicale e discopatia C6C7, esofagite
e gastropatia congestizia (doc. 76);
un altro rapporto di degenza ospedaliera dal 30 gennaio al 10 febbraio
2009 per lombo sciatalgia ed intervento di laminectomia L4L5 (doc. 77);
la cartella clinica integrale relativa all'intervento di laminectomia (doc.
78).
Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica,
l'interessata ha affermato di non essere più in grado di svolgere nessuno
dei lavori nell'economia domestica (doc. 62).
Nel suo rapporto del 26 novembre 2009, il Dott. Battaglia, sanitario del
Servizio medico regionale "Rhône", fiduciario dell'UAIE, dopo aver ripreso
la diagnosi sopra riferita ha chiesto di aggiornare la documentazione
medica, l'interessata essendo da poco stata operata di laminectomia
(doc. 86). Ad atti è così segnatamente pervenuto:
una perizia medica particolareggiata (E 213) del 9 aprile 2010 attestante
spondilo artrosi in esiti di laminectomia L4L5 per stenosi lombare in
soggetto in sovrappeso con impegno funzionale medio, ipertensione
arteriosa, ateromasia carotidea, stressincontinence da cistocele, ernia
iatale da scivolamento in gastroduodenite ed un tasso d'invalidità del 60%
(doc. 96);
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un'ecografia dell'addome in toto e della tiroide del 14 dicembre 2009
(doc. 94);
i risultati di una esofagogastroduodenoscopia del 19 febbraio 2010 (doc.
95).
C.
Nel rapporto del 10 maggio 2010, il Dott. Battaglia ha stimato che
l'intervento chirurgico ha provocato un'incapacità di lavoro massima di 3
mesi, e, per il seguito, l'interessata deve essere considerata inabile nel
precedente lavoro di coadiuvante domestica. In attività di sostituzione
leggere e/o semisedentarie, a determinate condizioni (postura, porto
pesi), la capacità di lavoro della nominata permane integra (doc. 99, 102).
Nell'ambito casalingo proprio, la capacità di lavoro è pure integra.
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto ad un
calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività
alternative in misura totale invece di quella di coadiuvante domestica,
l'interessata subirebbe una perdita di guadagno del 22,5%. In questo
calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato diminuito del 25% per tenere
conto della situazione personale dell'assicurata. Inoltre, è stato tenuto
conto di un tempo di lavoro precedente l'invalidità di 36 ore e non di 40.
Le restanti 4 ore sono state considerate come attività di casalinga (doc.
103).
In data 12 luglio 2010, l'UAIE ha inviato al Patronato ENCAL di Patù,
regolare rappresentante di A._______, un progetto di decisione
comportante il diniego di prestazioni assicurative. L'interpellato ha ribadito
la richiesta della propria assistita con scritto del 20 luglio 2010. Egli
menziona la produzione di documenti che comunque non ha allegato allo
scritto (doc. 105). Interpellato in proposito dei documenti (doc. 106), il
Patronato con scritto dell'8 ottobre 2010 (doc. 107), ha dichiarato produrli
in allegato. Tuttavia non sono stati allegati nemmeno nell'occasione di
tale nuovo scritto o, perlomeno, da quel che si deduce dalla decisione,
egli avrebbe prodotto documentazione già ad atti.
Mediante decisione del 14 ottobre 2010, l'UAIE ha respinto la domanda di
rendita (doc. 108).
D.
Con il ricorso depositato il 19 novembre 2010, A._______, regolarmente
rappresentata dallo studio legale Barsi & Papadia, chiede,
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sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo ed il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione
già ad atti o documenti di scarso rilievo (non attuali).
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Battaglia, il quale, nella sua relazione del 1° marzo 2011, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 112).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 marzo 2011, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, i rappresentanti della ricorrente, con scritto
dell11 aprile 2010 (recte: 2011), hanno ribadito l'intenzione della propria
assistita di mantenere il ricorso. Ribadisce che sarebbe illusorio poter
collocare l'interessata, all'età di 62 anni, in un consono settore produttivo
con rendimento completo. Chiede una nuova indagine sanitaria.
F.
Con decisione incidentale del 19 aprile 2011, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di Fr. 400., corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 9
maggio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
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Pagina 6
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3).
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se
la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 136 V 24 consid. 4.3). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in
corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI).
In concreto, la prima decisione cresciuta in giudicato, che ha rifiutato di
accordare alla ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il 18
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dicembre 2006. La ricorrente ha poi presentato la sua seconda domanda
di rendita il 27 gennaio 2009. L'UAIE ha emanato una decisione di rifiuto
di prestazioni il 14 ottobre 2010. Ne consegue che il periodo di riferimento
per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità
può essere limitato dal 18 dicembre 2006 al 14 ottobre 2010.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
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LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5. Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA, gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino, sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
8.1. L'assicurata non ha più svolto attività lucrativa dopo il 16 gennaio
2008. Dal luglio 2007 lavorava come collaboratrice domestica presso una
famiglia locale per 36 ore la settimana. Non sono conosciute le ragioni del
licenziamento. Secondo un contatto telefonico fra l'amministrazione e l'ex
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datore di lavoro, l'orario normale d'attività settimanale per le collaboratrici
familiari sarebbe di 44 ore (doc. 100).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
8.4. Va infine precisato che secondo l'art. 28a cpv. 3 LAI, se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale, l'invalidità per questa attività
è valutata secondo l'art. 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il cpv. 2
(vedi supra). In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa
e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado
d'invalidità nei due ambiti.
8.5. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
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dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.6. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
Nella fattispecie, la richiedente soffre di spondilo artrosi in esiti di
laminectomia L4L5 (febbraio 2009) per stenosi lombare in soggetto in
sovrappeso con impegno funzionale medio, ipertensione arteriosa,
ateroma sia carotidea, stress incontinence da cistocele, ernia iatale da
scivolamento in gastroduodenite, flebopatia arti inferiori (cfr.
segnatamente la perizia medica particolareggiata del 9 aprile 2010, doc.
96).
10.
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 60%
(doc. 84, 96). Dal canto suo, il Dott. Battaglia, del SMR “Rhône”, nega il
requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Egli ritiene che
l'interessata non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di
collaboratrice familiare, ma a lei sarebbero proponibili, al cento per cento,
attività più leggere e rispettose di determinate condizioni di porti di pesi,
posture, movimenti, ecc.
10.2. Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. La carenza istruttoria principale consiste nel fatto
che il medico del SMR interpellato il 26 novembre 2009 aveva constatato
che l'interessata era da poco stata operata di laminectomia e si è limitato
a chiedere, come aggiornamento una perizia medica dettagliata su
formulario E 213. Ora, alla luce delle delicata operazione resasi
necessaria a causa di una stenosi lombare, il medico di fiducia dell'UAIE
avrebbe dovuto chiedere, perlomeno, un dettagliato rapporto ortopedico
ed un rapporto neurologico. Egli si è invece fondato esclusivamente sulla
descrizione dell'apparato osteoarticolare riportata nell'E 213. Inoltre, egli
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ha espresso il suo parere finale fondandosi su un'ipotesi, secondo la
quale, generalmente, dopo tre mesi da un intervento di laminectomia, il
paziente ritroverebbe una capacità di lavoro piena. Questa supposizione
non trova conferma agli atti. Ora, di regola, un parere medico deve
essere circostanziato, soprattutto se non si fonda su un esame diretto del
paziente, e deve trarre ragione da altri esami di tipo specialistico.
10.3. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente
dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva
avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Infatti, è compito del consulente del Servizio
medico regionale stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle
funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua
esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49
OAI, vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4). Va ancora aggiunto che le
annotazioni del Dott. Battaglia del 10 maggio 2010 appaiono piuttosto
succinte e non possono essere assunte a fondamento per esaminare la
fattispecie.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità
lavorativa dell'interessata e la sua incapacità di svolgere le mansioni
consuete e da quando questa invalidità esisterebbe.
10.4. Va ancora aggiunto che nel caso in cui si debba valutare l'invalidità
di un assicurato che si trova in età avanzata e ormai prossima a quella
che dà diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
bisogna procedere ad un'analisi globale della situazione e domandarsi se,
nella realtà, questo assicurato è in misura di accedere ad un'attività in un
mercato del lavoro supposto equilibrato (SVR 2003 IV n. 35 consid. 2.3,
sentenza del Tribunale federale I 500/06 del 30 agosto 2007 consid. 4.4 e
sentenza del Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid.
5.1 con i riferimenti). L'istruttoria dell'autorità inferiore è carente anche da
questo punto di vista.
11.
11.1. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
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concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (sentenza del Tribunale federale
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4).
11.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal gennaio 2008 (cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (14 ottobre 2010).
L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine la
ricorrente dovrà essere sottoposta ad accertamenti suppletivi in ortopedia
e neurologia. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico
dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità
lavorativa e quella di svolgere le mansioni consuete fra il gennaio 2008
ed il 14 ottobre 2010.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi, tenendo conto della reale capacità dell'assicurata di riprendere
un'attività lucrativa vista la sua età.
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese di Fr. 400. versato dalla ricorrente le viene restituito.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200., da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 14 ottobre 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 400. versato dalla
ricorrente le viene restituito.
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3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'200., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
autorità inferiore (n. di rif. )
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: