Corte II I
C-817/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Eduard Achermann,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._________,
patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi,
via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Decisione del 1° dicembre 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-817/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 1° dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
comunicato al Patronato ENCAL di Patù, già regolare rappresentante
di A._________, cittadino italiano, nato il 10 giugno 1946, che la sua
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di
livello pensionabile;
con atto del 19 dicembre 2006, spedito il 25 gennaio 2007,
A._________, rappresentato dall'avv. Odilia De Blasi, Lecce, ha
impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione
sanitaria;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Rais, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 3
luglio 2007, ha annotato che il caso richiede una rivalutazione
specialistica approfondita in materia ortopedica e radiologica;
nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 agosto 2007, l'UAIE propone
l'accoglimento parziale dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché
possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico;
con ordinanza del 17 agosto 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso
alla parte ricorrente, per conoscenza, la risposta dell'amministrazione
ed altra documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle
parti la composizione del collegio giudicante;
a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1°
gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni
legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità;
secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano;
inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga;
ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione; queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare
indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
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non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e la documentazione
clinica esibita si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 500.--, da porre a carico dell'Ufficio AI
intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 1° dicembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese
ripetibili di Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI
intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. ____________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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