Corte II I
C-8177/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
E._______,
patrocinato dal Patronato INCA, Ufficio legale, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 15 luglio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
riconosciuto ad E._______, cittadino italiano, nato il _______, il diritto
a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (con grado
di invalidità del 58%), oltre alla mezza rendita completiva in favore
della moglie S._______ nata il _______, a decorrere dal 1° maggio
2003, oltre alla mezza rendita completiva in favore della figlia
M._______ nata il _______, a decorrere dal 1° giugno 2003,
che, in data 13 marzo 2007, E._______ ha formulato una domanda di
revisione asserendo un notevole peggioramento del proprio stato di
salute e, quindi, postulando un aumento della rendita; a suffragio delle
sue conclusioni ha prodotto il certificato medico dell'8 marzo 2007 del
Dott. I._______ giusta il quale l'assicurato è inabile al lavoro al 100%
dal 1° gennaio 2006 in quanto affetto da recidiva di ernia L4/L5 e da
ernia L5/S1 sinistra,
che, in data 9 agosto 2007, l'assicurato ha versato agli atti la
documentazione medica relativa all'intervento di erniectomia e di
impianto dinamico DIAM interspinoso L4/L5 a cui si è sottoposto in
data 14 marzo 2007,
che, mediante progetto di decisione di revisione del 4 ottobre 2007
confermato con decisione del 22 novembre 2007, l'UAIE ha constatato
un aggravamento del grado di invalidità di E._______ a seguito del
quale gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo
2007 (con grado di invalidità del 100%) rispettivamente ad una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (con grado di
invalidità del 58%) a decorrere dal 1° dicembre 2007, oltre alle rendite
completive in favore della moglie e della figlia,
che, con ricorso del 30 novembre 2007 consegnato alla posta il
medesimo giorno, E._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INCA di _______, chiede, in sostanza, l'annullamento
parziale del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche a decorrere dal 1°
dicembre 2007; a suffragio delle sue conclusioni produce una
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relazione medica del 14 novembre 2007 del Dott. I._______,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha sottoposto l'incarto al Dott.
D._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione
medica del 17 dicembre 2007, ha posto in evidenza la necessità di
esperire una perizia reumatologica presso il Servizio medico regionale
(SMR),
che l'UAI del Cantone Ticino, nel suo preavviso del 4 gennaio 2008, e
l'UAIE, nelle sue osservazioni responsive del 9 gennaio 2008,
propongono, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 15 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la
composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
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che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. D._______
nel suo rapporto del 17 dicembre 2007 tramite l'esperimento di una
perizia reumatologica,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA ed atteso che il Patronato INCA di
_______ ne ha chiesto l'esplicito riconoscimento (cfr. petitum del
ricorso), la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta
anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti
all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria
(DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
franchi 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 22 novembre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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