Corte II I
C-8/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 7 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come bracciante agricolo nel 1968, dal 1970 al 1975 e nel
1988, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 28 aprile 2005, per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano di previdenza sociale (INPS),
l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda per l'ottenimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 a 6).
Dall'incarto risulta che l'assicurato è stato messo a beneficio di una
pensione d'invalidità italiana dal 1° agosto 2001.
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, dell'8 maggio 2006, dal quale si
evince che quest'ultimo ha sempre svolto l'attività di bracciante
agricolo e che, dal 1° agosto 2001, ha dovuto interrompere il suo
lavoro a causa di un'invalidità indotta da una cardiopatia e da ulcere
(doc. 15),
- una cospicua documentazione medica, dal 1984 al 2006, spesso di
difficile lettura, facente stato di svariate diagnosi, e specialmente di
problemi cardiaci, psichici e dorsali (doc. 15 a 60),
- un referto di risonanza magnetica del rachide, stilato dal dott.
S._______ il 12 maggio 2000, nel quale sono diagnosticate delle note
degenerative prevalentemente spondilosiche, una spondiloartrosi e
delle protrusioni discali varie (doc. 41),
- un certificato psichiatrico del dott. T._______, del 7 luglio 2005, dove
è formulata la diagnosi di disturbo depressivo maggiore cronicizzato,
con ideazione ipocondriaca vertiginosa su base vasomotoria e
muscolotensiva in soggetto con ritiro sociale, ed è stabilita la presenza
di un costante aggravamento della sintomatologia psicopatologica che
rende l'assicurato totalmente incapace di svolgere qualsiasi attività
lavorativa e bisognoso d'assistenza familiare (doc. 54),
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa Q._______,
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del 21 luglio 2005, nella quale è riportata la diagnosi di disturbo
depressivo maggiore cronicizzato con spunti ipocondriaci e disturbo
somatoforme, in terapia, di cardiopatia ipertensiva, d'ulcera
duodenale, di stenosi catotidea e di lombosciatalgia a destra, in
documentate protrusioni discali multiple, con un grado d'invalidità
generale del 70% (doc. 55),
- un certificato del dott. Pe.________, otorinolaringoiatra, del 23
maggio 2006, facente stato, in particolare, d'ipoacusia bilaterale (doc.
70),
- una relazione di visita cardiaca, del 16 settembre 2006, in cui sono
rilevati, in particolare, dei toni cardiaci validi ed un soffio al cuore (doc.
71),
- un certificato psichiatrico del dott. T._______, del 7 febbraio 2007, nel
quale è posta la diagnosi di disturbo depressivo endogeno
cronicizzato, con ideazione ipocondriaca e fobico-ossessiva e con
disturbi di attacco di panico, di sindrome cefalgico-vertiginosa ad
insorgenza accessuale su base vasomotoria e muscolotensiva, e dove
è specificato che l'assicurato non è più in grado di attendere
autonomamente ai normali atti della vita quotidiana (doc. 72),
- un referto di visita psichiatrica del 1° luglio 2007, di difficile lettura,
diagnosticante una depressione dell'umore somatizzata (doc. 73),
- un esame radiologico del rachide, del 12 aprile 2007, da cui risulta
una cervicoartrosi con marcata riduzione degli spazi C-5 e C-6 e C-6 e
C-7 per discopatia (doc. 74),
- un rapporto di visita psichiatrica del dott. G._______, del 25 giugno
2007, attestante la diagnosi di sindrome ansiosa con incidenza
funzionale moderata (doc. 75),
- una perizia medica dettagliata E 213 del dott. P._______, del 3 luglio
2007, facente stato della diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, di
cardiopatia ipertensiva ed ateromasia carotidea, di spondiloartrosi con
discreta incidenza funzionale e d'ipoacusia neurosensoriale bilaterale,
e nella quale è stabilito che l'assicurato può svolgere regolarmente
lavori leggeri, ma non il proprio lavoro e nemmeno attività confacenti,
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se non nella misura del 30%, il grado d'invalidità essendo pari al 70%
(doc. 76).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione medica raccolta alla
valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott.
R._______. Nella sua presa di posizione del 20 settembre 2007,
quest'ultimo ha posto la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, di
cardiopatia ipertensiva, di ateromasia carotidea, di lomboartrosi con
incidenza funzionale discreta e d'ipoacusia bilaterale, concludendo
che queste affezioni sono tutte compatibili con l'esercizio dell'ultima
attività dell'assicurato (doc. 79).
Il 4 ottobre 2007 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo ad esprimere sue
eventuali osservazioni entro trenta giorni (doc. 80).
Il 22 ottobre 2007 l'assicurato ha contestato il detto progetto,
chiedendo all'UAIE di riesaminare la sua domanda (doc. 90).
Il 7 novembre 2007 l'UAIE ha emanato una decisione, mediante la
quale ha respinto la domanda dell'assicurato, per il motivo che dagli
atti non risulta né un'incapacità permanente di guadagno, né
un'incapacità al lavoro media di almeno un anno.
D.
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 20 dicembre 2007, chiedendo che gli sia
riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere dal
1° maggio 2005, ed ha allegato diversa documentazione, tra cui: copie
del suo libretto di lavoro e della decisione che accorda la pensione
d'invalidità italiana; un certificato ortopedico del 4 dicembre 2007, nel
quale si fa stato di una spondilosi cervicale e lombare con discopatie
plurime che riducono la capacità funzionale del ricorrente; un
certificato medico del dott. C._______, del 10 dicembre 2007, che
riprende la nota diagnosi e dichiara il ricorrente inabile al lavoro
proficuo; altri referti medici già agli atti.
Il 28 febbraio 2008 il ricorrente ha esibito nuovi documenti medici, in
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parte di difficile lettura, tra cui una tomografia computerizzata del 21
febbraio 2008, facente stato di segni di atrofia cerebrale e cerebellare.
E.
Su richiesta dell'UAIE, il dott. M._______ si è pronunciato sul caso con
presa di posizione del 16 marzo 2008, dalla quale risulta la diagnosi di
sindrome spondilogena cervicale e lombare cronica, di disturbo
depressivo endogeno cronicizzato, d'ipertensione arteriosa essenziale
e di malattia peptica dell'ulcera duodenale anamnestica, come pure
un'incapacità lavorativa del 50% dal 12 maggio 2000 (data del referto
di risonanza magnetica del dott. S._______) e del 70% dal 4 dicembre
2007 (data del certificato ortopedico prodotto dal ricorrente) per
l'attività di bracciante agricolo, e un'incapacità lavorativa nulla dal 12
maggio 2000 e del 50% dal 7 febbraio 2007 in attività confacenti (doc.
93).
L'UAIE ha eseguito il calcolo del grado d'invalidità il 31 marzo 2008,
sulla base delle statistiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO)
relative al 2004 e al 2005, considerando un salario da valido, come
operaio agricolo in Italia, di EUR 1'239.-, e un salario da invalido
medio, in attività leggere (camionista per il trasporto locale di merci e
montatore di apparecchi elettronici), di EUR 1'180.67, ridotto del 20%
in funzione delle circostanze personali del ricorrente, ossia EUR
944.53. L'UAIE ha quindi proceduto al raffronto dei salari da valido e
da invalido, stabilendo un grado d'invalidità del 24% dal 12 maggio
2000 e del 62% dal 4 dicembre 2007, mentre ha ritenuto un grado del
50%, in funzione dell'incapacità lavorativa quale bracciante agricolo,
dal 7 febbraio al 3 dicembre 2007 (doc. 94 e 95).
F.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 22 aprile 2008, proponendo che esso
sia accolto, nella misura in cui il ricorrente ha diritto ad una mezza
rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2007 e ad una rendita di tre quarti
dal 1° marzo 2008.
Con ordinanza del 28 aprile 2008, questo Tribunale ha trasmesso per
conoscenza al ricorrente i doc. 94 e 95, invitandolo a determinarsi
sulla proposta di parziale accoglimento del ricorso formulata
dall'UAIE .
Il 4 giugno 2008 il ricorrente ha replicato, dichiarando di non aderire
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alla proposta dell'UAIE, ed ha prodotto documenti già agli atti.
L'UAIE ha duplicato il 17 giugno 2008, ribadendo la fondatezza della
propria proposta.
G.
Con decisione incidentale del 23 giugno 2008, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 18 luglio 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
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l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato, da un lato, la validità della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità dal 1° maggio 2005, ed ha rifiutato, dall'altro lato, la
proposta dell'UAIE, formulata in sede di risposta, di riconoscergli il
diritto ad una mezza rendita dal 1° febbraio 2007 e ad una rendita di
tre quarti dal 1° marzo 2008.
5.
L'art. 24 cpv. 1 LPGA stipula che il diritto a prestazioni si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In
deroga a questa norma, l'art. 48 cpv. 2 LAI stabilisce che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28
aprile 2005. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
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ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 aprile 2004 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 novembre 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445, citato sopra al consid. 3.2).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
7.
7.1 In conformità con l'art. 8 LPGA, è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
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elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dalla documentazione agli atti (doc. 72, 76, 79 e 93),
risulta che il ricorrente soffre, sostanzialmente, di una sindrome
spondilogena cervicale e lombare cronica, di un disturbo depressivo
endogeno cronicizzato, d'ipertensione arteriosa essenziale e di una
malattia peptica dell'ulcera duodenale anamnestica.
Questa diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici
dell'UAIE, sia dai medici che hanno visitato il ricorrente in Italia, per
cui il collegio giudicante non intravede nessun motivo per
discostarsene.
9.2 Per quanto riguarda la capacità lavorativa durante il periodo
d'esame pertinente, ossia dal 28 aprile 2004 al 7 novembre 2007,
come esposto al considerando 5, tra i medici italiani che si sono
pronunciati sulla questione, il dott. T._______ ha considerato, nel
certificato psichiatrico del 7 luglio 2005 (doc. 54), che il ricorrente è
totalmente incapace d'esercitare qualsiasi lavoro, e la dott.ssa
Q._______, nella perizia E 213 del 21 luglio 2005 (doc. 55), ha
valutato un grado d'invalidità generale del 70%. Il dott. T._______ ha
riconfermato il suo apprezzamento, con un certificato del 7 febbraio
2007 (doc. 72), specificando che il ricorrente non è più in grado di
attendere autonomamente ai normali atti della vita quotidiana. Il dott.
G._______ ha invece attestato che la sindrome ansiosa esplica
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un'incidenza funzionale moderata (doc. 75), mentre il dott. P._______
ha formulato, nella perizia E 213 del 3 luglio 2007 (doc. 76), un grado
d'invalidità del 70%. Nel certificato ortopedico del 4 dicembre 2007,
esibito in questa sede, si riferisce che le affezioni del rachide riducono
la capacità funzionale, e il dott. C._______, nel suo certificato del 10
dicembre 2007, pure prodotto nell'ambito di questa procedura, si è
limitato ad esprimere l'opinione che il ricorrente è inabile al lavoro
proficuo.
Dal canto loro, i medici dell'UAIE si sono pronunciati nel modo
seguente: il dott. R._______, nella presa di posizione del 20 settembre
2007 (doc. 79), ha considerato che le affezioni di cui soffre il ricorrente
sono tutte compatibili con l'esercizio dell'attività di bracciante agricolo;
il dott. M._______, dopo avere rilevato, nella presa di posizione del 16
marzo 2008 (doc. 93), che l'affezione dell'apparato locomotore può
provocare una limitazione funzionale a sostenere sforzi ed effettuare
lavori pesanti ed avere costatato che sussistono alterazioni
degenerative e discopatie a più livelli e che, dal punto di vista psichico,
il ricorrente segue un trattamento da quasi quindici anni, ha ammesso
una parziale limitazione per l'attività di bracciante agricolo. Egli ha
quindi determinato un'incapacità lavorativa del 50% dal 12 maggio
2000 (data del referto di risonanza magnetica; doc. 41) e del 70% dal
4 dicembre 2007 (data del certificato ortopedico prodotto con il
ricorso) per l'attività di bracciante agricolo, e un'incapacità lavorativa
nulla dal 12 maggio 2000 e del 50% dal 7 febbraio 2007 (data del
certificato del dott. T._______; doc. 72) in attività confacenti.
10.
Dagli apprezzamenti medici appena esposti si evince un quadro
contraddittorio che non permette a questo Tribunale, allo stato attuale
degli atti all'incarto, di determinarsi su un grado d'incapacità lavorativa
univoco. Infatti, lo spettro delle valutazioni mediche su questo punto
varia estremamente: il dott. T._______ ha stabilito e ribadito
un'incapacità totale in qualsiasi attività, la dott.ssa Q._______ e il dott.
P._______ hanno formulato un grado d'invalidità generale del 70%, il
dott. G._______ ha qualificato di moderata l'incidenza funzionale della
sindrome ansioso-depressiva, il dott. R._______ ha fissato una
capacità lavorativa completa per l'attività di bracciante agricolo e il
dott. M._______ ha determinato un'incapacità lavorativa, per
quest'ultima attività, dapprima del 50% e in seguito del 70%, come
pure un'incapacità lavorativa, in attività confacenti, dapprima nulla e
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poi del 50% basandosi in particolare, dal punto di vista psichiatrico sul
secondo certificato del dott. T._______ (doc. 72). Ora, lo stesso
medico, in un precedente certificato del 7 luglio 2005 (doc. 54), aveva
già riscontrato le stesse affezioni ed effettuato un'analoga valutazione
ritenendo il ricorrente incapace per qualsiasi attività lucrativa. Non può
quindi essere condivisa dal Tribunale la conclusione che solo dal 7
febbraio 2007 la situazione psichica del ricorrente si sia modificata.
D'altro canto, anche le attività di sostituzione ritenute per effettuare il
raffronto dei redditi appaiono poco compatibili con la patologia
riscontrata, in particolare gli attacchi di panico e la sindrome
cefalalgica-vertiginosa).
Questo Tribunale ritiene perciò che la decisione impugnata non poggia
su di un'adeguata istruttoria, nella misura in cui non è possibile
determinare in modo univoco il grado dell'incapacità lavorativa e,
quindi, l'ampiezza della perdita di guadagno subita dal ricorrente,
come pure l'inizio dell'invalidità.
11.
11.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore.
Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente di
ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista
è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le numerose
contraddizioni all'incarto riguardo al grado dell'incapacità lavorativa.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria per determinare il
grado dell'incapacità lavorativa durante il periodo dal 28 aprile 2004 al
7 novembre 2007 (periodo d'esame giudiziario), e da questa data in
poi. A questo fine, l'UAIE sottoporrà l'incarto completo al proprio
servizio medico, in particolare ad uno specialista in psichiatria, il quale
valuterà la necessità o meno di far eseguire nuovi esami
eventualmente tramite la competente sede dell'INPS. Una volta che il
servizio medico avrà quantificato l'incapacità lavorativa rispetto alle
attività ragionevolmente esigibili tenuto conto anche dell'età del
ricorrente (cf. sentenza del Tribunale federale del 14 luglio 2008 nella
causa 9C_612/2007), l'UAIE effettuerà un'adeguato e circostanziato
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raffronto dei redditi, ed emanerà quindi una nuova decisione
impugnabile.
12.
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere
parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto
rinviato all'UAIE affinché completi l'istruzione, conformemente al
considerando precedente, ed emani una nuova decisione impugnabile.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-,
versato il 18 luglio 2008, è restituito al ricorrente.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato che il ricorrente ha agito senza
rappresentante e non ha dovuto sopportare spese indispensabili e
relativamente elevate, non viene assegnata un' indennità per spese
ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 7
novembre 2007 è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati all'UAIE affinché proceda conformemente a quanto
esposto al considerando 11.2.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente viene rimborsato
l'importo di Fr. 300.- versato il 18 luglio 2008.
4.
Non si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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