Corte II I
C-8215/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 1° novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8215/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), nubile, ha lavorato in
Svizzera, in qualità di sarta-modellista, dal 1964 al 1982, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). Il 18 maggio 2006 l'assicurata ha formulato una
domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera
all'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) il 19 giugno 2006 (doc. 1 a 6). L'assicurata
percepisce una pensione italiana per la vecchiaia dal 1° aprile 2006
(doc. 12).
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito
i documenti seguenti:
- i formulari dell'INPS relativi alla domanda di pensione d'invalidità
(doc. 1 a 4),
- l'estratto del conto individuale dell'assicurata, approntato dalla Cassa
svizzera di compensazione (doc. 5),
- il questionario per l'assicurata, del 5 marzo 2007, nel quale
quest'ultima ha dichiarato, in particolare, di avere lavorato in Italia dal
2003 come cameriera e cucitrice, fino alla scadenza del suo contratto
di lavoro, intervenuta il 29 luglio 2005, e che esercitava la sua
professione otto ore al giorno, per quaranta ore alla settimana,
percependo un salario orario di EUR 6.19, ossia di EUR 1'200.- al
mese (doc. 11),
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del 5
marzo 2007, dal quale si evince, in particolare, che l'economia
domestica dell'assicurata si compone di una sola persona, su uno
spazio di sei locali, e che l'assicurata può, senza l'aiuto di terzi, pulire,
cucinare e lavare (doc. 12),
- il questionario per il datore di lavoro, del 12 marzo 2007, dal quale
risulta che l'assicurata ha lavorato, da ultimo, in qualità di confezionista
a macchina, dal 10 gennaio al 29 luglio 2005, giorno della scadenza
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del contratto, per un salario orario di EUR 5.85, pari a EUR 1'012.07
mensili e EUR 13'136.91 annui, e che guadagnerebbe attualmente,
senza danno alla salute, EUR 6.61 all'ora, ossia EUR 1.143.34 al
mese e EUR 14'863.42 all'anno (doc. 13),
- varia documentazione medica, spesso di difficile lettura, in
prevalenza di natura cardiologica, ginecologica e ortopedica, che
copre il periodo dal 1983 al 2006 (doc. 16 a 68),
- la perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa P._______,
del 1° giugno 2006, facente stato della diagnosi di poliartrosi
(osteoartrosi generalizzata) in soggetto in sovrappeso (obesità) a lieve
impegno funzionale globale, ipoacusia mista in esiti di stapedectomia
con udito sociale utile, lieve insufficienza venosa in esiti di
safenectomia destra e sindrome depressiva in trattamento, con un
grado d'invalidità del 55%, malgrado il fatto che l'assicurata sia
autonoma nell'esercizio della sua ultima attività professionale (doc.
69),
- varia documentazione medica del 2006 e 2007, la quale rivela,
essenzialmente, l'assenza di lesioni pleuroparenchimali, un'ipertrofia
ventricolare sinistra e un'esofagite da riflusso, e indica il tipo di
trattamento medicamentoso contro la sindrome depressiva (doc. 70 a
79).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto per apprezzamento finale al
proprio servizio medico, nella persona del dott. B._______. Nel suo
rapporto del 20 giugno 2007, quest'ultimo ha posto la diagnosi
principale di poliartrosi, in presenza d'adiposità e di alterazioni
degenerative del rachide, delle spalle e delle articolazioni delle
ginocchia, con limitazioni funzionali di poca entità. Come diagnosi
secondaria, con influenza sulla capacità lavorativa, il medico dell'UAIE
ha indicato un'ipoacusia, a seguito di una stapedectomia, l'udito
sociale essendo comunque utile, e, come diagnosi secondaria senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, degli esiti di un'isterectomia e di
un'adenectomia, dell'adiposità (Body Mass Index [BMI] 31), una
varicosi, un'esofagite da riflusso, una depressione in trattamento e una
sclerosi delle aorte. Il medico dell'UAIE ha pure stabilito un'incapacità
lavorativa del 50%, dal 1° giugno 2006, nell'ultimo lavoro svolto (non
attestato) in qualità di cameriera, e determinato che non sussiste
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nessuna incapacità lavorativa né per attività confacenti, del tipo
portinaia o cucitrice (ultimo lavoro svolto attestato, doc. 13), a partire
dalla stessa data, né per le mansioni domestiche. Per quanto riguarda
un'eventuale patologia cardiaca, egli ha constatato che tutti i referti
all'incarto (ecocardiogrammi e relative visite cardiologiche, in
particolare doc. 75 e 77), rivelano una situazione normale, per cui non
può essere ritenuta una qualsiasi influenza sulla capacità lavorativa
dell'assicurata (doc. 81).
Il 17 luglio 2007 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità.
Come reddito ipotetico da valido per il 2005, ha ritenuto un valore di
EUR 1'223.43, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, e, come
reddito da invalido, secondo i dati dell'Ufficio internazionale del lavoro
per gli anni 2004 e 2005, in attività quali cassiera o manovale nel
settore dei tessili, ha considerato un valore medio di EUR 1'203.14,
ridotto del 25%, viste le circostanze personali dell'assicurata, e in
particolare l'età, ossia EUR 902.35. Procedendo al raffronto dei due
redditi, l'UAIE ha così ottenuto un grado d'invalidità pari al 26.24%
(doc. 82).
Basandosi sulla presa di posizione del dott. B._______ e sul proprio
calcolo del grado d'invalidità, l'UAIE ha quindi emesso un progetto di
decisione, il 26 luglio 2007, con il quale ha preannunciato
all'assicurata il non riconoscimento del diritto ad una rendita
d'invalidità, invitandola nel contempo ad esprimere sue eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 83).
Il 31 agosto 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di
assistenza sociale (INAS), l'assicurata si è opposta al progetto di
decisione, chiedendo che il suo caso sia riesaminato (doc. 84), ed ha
prodotto, a questo fine, un certificato medico della dott.ssa S._______,
del 29 agosto 2007, di difficile lettura, nel quale sono menzionate
diverse patologie e, in particolare, una scoliosi, una spondiloartrosi,
altre artrosi, una sindrome ansiosa depressiva in trattamento,
un'ipoacusia e una cardiopatia ischemica (doc. 85).
Con presa di posizione del 4 ottobre 2007, il dott. B._______ ha
riconfermato la propria valutazione del 20 giugno 2007, per il motivo
che non sono stati prodotti nuovi referti, a parte quello della dott.ssa
S._______, che non ha del resto potuto decifrare (doc. 87).
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Il 1° novembre 2007 l'UAIE ha così emesso una decisione di rigetto
della richiesta tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità
svizzera (doc. 89).
D.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INAS, l'assicurata ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 28 novembre
2007, chiedendo, in sostanza, che le sia riconosciuto il diritto ad una
rendita d'invalidità. La ricorrente ha prodotto, nel medesimo tempo,
nuova documentazione medica, ossia una risonanza magnetica del 19
novembre 2007, facente stato di segni di atrofia corticale; un referto
radiologico del 21 novembre 2007, da cui risulta, da un lato,
l'appianamento della lordosi fisiologica cervicale, e, dall'altro, la
presenza di una spondilouncartrosi, una scoliosi lombare L3-L4 e una
diffusa spondilosi dorso-lombare, come pure una rizoartrosi e modesti,
nonché diffusi fenomeni artropatici degenerativi interfalangei distali
alla mano destra, a cui si aggiunge un'appuntimento artrosico delle
spine tibiali ed iniziali fenomeni atropatici degenerativi alle ginocchia;
un certificato del dott. R._______, del 26 novembre 2007, in cui si
evidenzia, essenzialmente, la diagnosi di scoliosi e spondilouncartrosi,
con una riduzione di un terzo dei movimenti del capo e del tronco,
come pure di gonartrosi, BPCO (broncopneumopatia cronica
ostruttiva), insufficienza venosa agli arti inferiori, rizoartrosi,
cardiopatia ischemica, ipoacusia a sinistra e sindrome ansiosa
depressiva, con un'invalidità del 70%.
Con presa di posizione del 23 aprile 2008, relativa ai nuovi referti
prodotti dalla ricorrente, il dott. B._______ ha riconfermato le sue
precedenti valutazioni diagnostiche e del grado d'incapacità lavorativa,
aggiungendo, in sostanza, che le limitazioni funzionali derivanti dai
nuovi elementi diagnostici, nella misura in cui quest'ultimi risultano
documentati, sono già state prese in considerazione nei suoi rapporti
del 20 giugno e del 4 ottobre 2007. In particolare, egli ha sottolineato
che gli elementi diagnostici di BPCO, rizoartrosi e cardiopatia non
sono suffragati da nessuna prova clinica (doc. 91).
L'UAIE ha quindi presentato la propria risposta il 23 maggio 2008,
chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha replicato il 2 luglio 2008, producendo un parere
medico-legale del dott. V._______, redatto dopo visita medica del 24
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giugno 2008 e riferentesi a diversa documentazione medica non agli
atti. In esso è posta, sostanzialmente, oltre alla diagnosi già nota, la
nuova diagnosi di scompenso cardiocircolatorio in classe NYHA III°
(New York Heart Association - class III: "patients with marked limitation
of activity; they are comfortable only at rest"), dovuto ad una
cardiopatia ipertensiva complicata da ipertrofia ventricolare sinistra,
insufficienza mitralica secondaria e disfunzione diastolica del
ventricolo sinistro, ed è ritenuta un'invalidità dell'80%.
Il dott. B._______ ha preso posizione su questo parere medico-legale
il 1° settembre 2008. Da un lato, egli ha riproposto le sue valutazioni
diagnostiche e del grado d'incapacità lavorativa precedenti, e, dall'altro
lato, ha rilevato la probabilità che, a partire dal 23 giugno 2008, data
della visita medico-legale eseguita dal dott. V._______, sussista
un'incapacità lavorativa rilevante, di circa il 10%, come cucitrice ("Ab
diesem Bericht besteht wahrscheinlich eine relevante
Arbeitsunfähigkeit" e "Beispiele von zumutbaren angepassten
Tätigkeiten: Schneiderin/Näherin mit etwas vermehrten Pausen zum
Stellungswechsel: Grössenordnung 10% Leistungseinbusse"), il cui
apprezzamento necessita però che tutti i referti pertinenti, menzionati
nel rapporto del dott. V._______, si trovino agli atti, in particolare il
certificato medico del 23 giugno 2008, rilasciato dal reparto di
cardiologia del P. O. di G._______ (doc. 93).
L'UAIE ha inoltrato la duplica il 23 settembre 2008, nella quale ha
sottolineato che, sulla base del rapporto del dott. V._______, non può
modificare la valutazione del grado d'invalidità, almeno fino alla data
della decisione impugnata del 1° novembre 2007, ma che le nuove
patologie potrebbero avere un influsso, dopo questa data, sulla
capacità lavorativa della ricorrente, per cui propone di rigettare il
ricorso e, nello stesso tempo, di considerarlo come una nuova
domanda di rendita.
E.
Con decisione incidentale del 24 settembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 17 ottobre 2008.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ricevibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e che l'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato
nei termini.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
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dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di
seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
La ricorrente ha contestato la validità della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
5.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta.
In concreto, la ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 18
maggio 2006. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi
ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 18 maggio
2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 1°
novembre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445, citato sopra al
consid. 3.2).
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6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
7.
7.1 In conformità con l'art. 8 LPGA, è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
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piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, come risulta dai dati economici e, in particolare, dal
questionario per il datore di lavoro del 12 marzo 2007 (doc. 13), la
ricorrente ha lavorato da ultimo, a tempo pieno e con normale
rendimento, in qualità di cucitrice, dal 10 gennaio al 29 luglio 2005. La
ricorrente avrebbe pure lavorato, secondo il suo dire, come cameriera
ai piani dal 2003 (doc. 11).
Da quanto precede è quindi lecito concludere che, almeno fino al 29
luglio 2005, le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una
rendita d'invalidità non sono manifestamente soddisfatte. Per contro,
per il periodo successivo, è necessario fondarsi sulla documentazione
medica.
9.2 Ora, dalle prese di posizione del dott. B._______ dell'UAIE e dai
rapporti medici prodotti dalla ricorrente emerge, fino al 1° novembre
2007, data che limita, come è stato rilevato al consid. 5, il periodo
d'esame nel caso concreto, la diagnosi, avente un'influenza sulla
capacità lavorativa in generale, di poliartrosi, con alterazioni
degenerative del rachide, delle spalle e delle articolazioni delle
ginocchia, e d'ipoacusia, come pure la diagnosi, ininfluente sulla
capacità lavorativa, di esiti di un'isterectomia e di un'adenectomia,
d'adiposità, di varicosi, d'esofagite da riflusso, di depressione in
trattamento e di sclerosi delle aorte (doc. 81, 85, 87 e i referti prodotti
in fase di ricorso).
Viste le conclusioni convergenti di tutti i referti medici agli atti riguardo
a questa diagnosi, il collegio giudicante non intravede nessun motivo
per discostarsene.
Per quanto riguarda la diagnosi di BPCO, il medico dell'UAIE ha
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considerato che non risulta essere suffragata da nessuna prova
clinica, nella misura in cui, da un lato, il certificato del dott. R._______
riporta un respiro aspro diffuso su tutto l'ambito, e, dall'altro lato,
l'esame radiologico del torace, effettuato il 30 novembre 2006 (doc.
73), non evidenzia lesioni pleuroparenchimali in atto a focolare (doc.
91).
Per quanto concerne la diagnosi di rizoartrosi, basata sul referto
radiografico, prodotto con il ricorso, del 21 novembre 2007, e,
soprattutto, la diagnosi di scompenso cardiocircolatorio in classe
NYHA III da cardiopatia ipertensiva, riferite dal dott. V._______ nel suo
parere medico-legale del 24 giugno 2008, esse sono discusse di
seguito.
10.
Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di
carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale
prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante almeno un anno.
11.
11.1 Dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 1° giugno 2006
risulta che la ricorrente presenta un grado d'invalidità del 55% per
l'ultima attività professionale esercitata in qualità di "operaia in
fabbrica di confezioni", ossia cucitrice (doc. 69).
Ora, la decisione dell'UAIE si fonda, essenzialmente, sulla presa di
posizione del dott. B._______, del 20 giugno 2007, confermata da tre
prese di posizione successive (doc. 81, 87, 91 e 93). Il medico
dell'UAIE ha stabilito che l'incapacità lavorativa della ricorrente, nella
sua ultima attività non attestata di cameriera, è del 50% dal 1° giugno
2006, mentre la sua capacità lavorativa è completa sia in attività
adeguate, come per esempio quella di cucitrice (ultimo lavoro
attestato), a partire dalla stessa data, sia per le mansioni domestiche.
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È necessario qui rilevare che il medico dell'UAIE ha considerato come
ultima attività esercitata dalla ricorrente quella di cameriera, mentre
nella perizia E 213 è stata ritenuta quella di cucitrice, come risulta
chiaramente dal questionario dell'ultimo datore di lavoro (doc. 13).
Ciononostante, questa differenza rimane senza conseguenze, nella
misura in cui il medico dell'UAIE si è pronunciato anche sulla capacità
lavorativa come cucitrice, che ha considerato essere completa.
Dal canto loro, i dottori R._______ e V._______ hanno stabilito, nei
loro rapporti del 26 novembre 2007 e del mese di giugno 2008, un
grado d'invalidità del 70, rispettivamente dell'80%. Occorre tuttavia
rilevare che il periodo in esame comn il presente giudizio si limita al 1°
novembre 2007 (cf. consid. 5).
11.2 Nella perizia E 213, pur essendo rilevato che la ricorrente può
svolgere attività leggere, non implicanti frequenti flessioni e il
trasporto, nonché il sollevamento di pesi, come pure senza
esposizione, in particolare, all'umidità, al freddo e ai rumori, il tasso
d'incapacità lavorativa è fissato in modo generico al 55%. In essa è
tuttavia indicato che la ricorrente può svolgere a tempo pieno il suo
ultimo lavoro e che è in grado di svolgere a tempo pieno un lavoro
adeguato alle sue condizioni, senza specificare nessun esempio di tali
attività, come invece richiesto dallo stesso formulario E 213.
Dal canto suo, il medico dell'UAIE ha preso in considerazione, nella
sua valutazione, l'intera documentazione medica disponibile e leggibile
agli atti, e ha dettagliato le sue conclusioni, in particolare distinguendo
le affezioni che hanno un'influenza sulla capacità lavorativa da quelle
che non ne hanno, ed elencando diversi tipi d'attività confacenti allo
stato di salute della ricorrente. Inoltre egli ha esplicitato i limiti
funzionali delle attività esigibili e stabilito, in particolare, che
quest'ultime devono permettere di cambiare la posizione di lavoro,
possono implicare il sollevamento di pesi fino a 10-15 kg solo
occasionalmente, non devono implicare il salire e lo scendere dalle
scale in modo ripetitivo e non devono svolgersi in ambiente freddo e
umido.
Riguardo alla perizia medico-legale del dott. V._______, il medico
dell'UAIE ha rilevato, nella sua ultima presa di posizione del 1°
settembre 2008 (doc. 93), che dal certificato del 23 giugno 2008,
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rilasciato dal P. O. di G._______ non agli atti, ma menzionato appunto
dal dott. V._______, risulta per la prima volta uno scompenso
cardiocircolatorio. Ora tale patologia non è mai stata evidenziata nei
numerosi certificati relativi alle precedenti visite cardiologiche ed
ecocardiologiche (doc. 61, 75 e 77), peraltro anche citati dal dott.
V._______. Lo stesso medico non dimostra né pretende che il
peggioramento dal punto di vista cardiaco sia intervenuto prima del 1°
novembre 2007. Sino a tale data lo stato di salute della ricorrente era
dunque compatibile con lo svolgimento di un lavoro leggero. Rispetto
alla rizoartrosi attestata dal referto radiologico del 21 novembre 2007,
il medico dell'UAIE ha considerato che essa potrebbe avere
un'influenza sulla capacità lavorativa della ricorrente come cucitrice,
anche se non è dato di sapere, oggettivamente, in che misura la
ricorrente provi del dolore a causa di questa affezione.
Alla luce di queste valutazioni, il collegio giudicante non può che
aderire alle conclusioni del dott. B._______, riconoscendo che la
capacità lavorativa della ricorrente, nella sua ultima professione
attestata di cucitrice, è rimasta intatta almeno fino al 1° novembre
2007, data della decisione impugnata.
12.
L'art. 16 LPGA stipula che, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità
secondo il metodo generale del confronto dei redditi, e applicando una
riduzione aggiuntiva del 25% sul salario da invalido, tenuto conto delle
circostanze personali della ricorrente, giungendo così ad una perdita
di guadagno del 26.24%.
Ora, visto che si evince dagli atti, come esposto nei considerandi
precedenti, che la capacità lavorativa della ricorrente nella sua ultima
professione attestata di cucitrice è completa, si può ritenere una
perdita di guadagno massima, considerata l'età della ricorrente, del
25%.
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13.
Di conseguenza, conformemente alle considerazioni sopra esposte, la
decisione di rigetto della domanda di prestazioni assicurative per
l'invalidità deve essere confermata e il ricorso respinto.
In conformità con quanto suggerito nella duplica e sulla base delle
conclusioni del medico dell'UAIE, che non può escludere un
peggioramento dello stato di salute della ricorrente posteriormente alla
decisione impugnata, il ricorso deve essere considerato come una
nuova domanda di rendita d'invalidità per il periodo dal 1° novembre
2007. L'incarto è perciò rinviato all'UAIE per istruzione dei fatti dopo il
1° novembre 2007 e conseguente rilascio di una nuova decisione
impugnabile.
14.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla ricorrente, che
soccombe nella presente procedura.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 18 marzo 2008.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda conformemente al
consid. 13.
3.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo del 17 ottobre 2008.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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