Corte II I
C-8217/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 23 ottobre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8217/2007
Fatti:
A.
In esito a procedura di revisione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI), mediante decisione del 28 agosto 1996, ha sostituito
la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al
beneficio A._______, cittadino italiano, nato il , con una mezza rendita
AI a decorrere dal 1° novembre 1996. Il nominato ha impugnato tale
provvedimento amministrativo innanzi alla competente Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (CFR), la quale, con giudizio del 12 febbraio 1997, ha
annullato la decisione di cui sopra ed ha invitato l'amministrazione ad
effettuare nuovi accertamenti sanitari. L'assicurato è stato visitato
presso l'ospedale universitario di Zurigo, ove, la perizia del 30
dicembre 1997, ha posto in evidenza una sindrome toraco-vertebrale
cronica in una colonna vertebrale non in asse, insufficienza muscolare,
osteoporosi giovanile e talassemia minore. Ritenuto che il periziando
presentava una capacità lavorativa completa in attività sostitutive
(invece di quella di muratore) e che l'incapacità di guadagno era del
54,5%, l'UAI, con decisione dell'8 ottobre 1998, ha confermato la
riduzione della rendita alla metà a decorrere dal 1° novembre 1996. Il
ricorso avverso tale decisione è stato respinto dalla CRF con giudizio
del 3 febbraio 2000. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), con
sentenza del 2 novembre 2000, ha confermato l'operato
dell'amministrazione ed il giudizio della CFR (doc. 1-175).
La procedura di revisione promossa nel 2002 non ha posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità di guadagno dell'assicurato, per
cui, con comunicazione del 29 agosto 2002, il diritto alla mezza
rendita AI è stato confermato (doc. 193).
Neppure la procedura di revisione iniziata nel maggio 2004 ha posto in
rilievo un mutamento della capacità di lavoro e di guadagno
dell'interessato e con comunicazione del 4 gennaio 2005, l'UAI ha
confermato il diritto alla mezza rendita. Va rilevato che nella perizia
E 213 del 13 agosto 2004 i medici dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), sulla base di accertamenti radiologici
oggettivi, avevano posto la diagnosi di osteoporosi idiopatica in
spondiloartrosi e discopatia lombare a discreta incidenza funzionale,
iniziale coxartrosi bilaterale e nevrosi ansio-depressiva (doc. 216).
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B.
In data 30 gennaio 2007, A._______ ha formulato una domanda di
revisione, postulando il riconoscimento del diritto alla rendita intera
(doc. 224). A suffragio della sua richiesta ha segnatamente prodotto:
- referti radiologici della spalla destra e del braccio destro del 9
dicembre 2004 (doc. 225);
- i risultati di una densitometria ossea vertebrale del 9 marzo 2005
(doc. 226) e di una ETG muscolotendinea destra del 20 aprile 2005
(doc. 227);
- un rapporto d'esame neuropsichiatrico del 15 novembre 2005 (doc.
228) ed un altro stesso esame del 30 ottobre 2006 (doc. 235);
- un rapporto d'esame ortopedico del 21 novembre 2005 con un
referto radiologico del torace del 25 novembre successivo (doc. 230,
231);
- i risultati di una risonanza magnetica della colonna cervicale del 1°
marzo 2006 (doc. 232);
- un'ulteriore densitometria vertebrale del 12 aprile 2006 (doc. 233);
- una perizia medico-legale della Dott.ssa Sonia Marrocco del 13
dicembre 2006 (doc. 236).
C.
Nel suo rapporto del 4 maggio 2007, il Dott. Battaglia, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), ha proposto di ammettere un tasso d'invalidità del
75% in qualsiasi attività già dall'agosto 2004, ossia dalla data degli
esami dell'INPS effettuati nell'ambito della precedente procedura di
revisione d'ufficio (doc. 238).
Con progetto di decisione del 13 agosto 2007, l'UAIE ha disposto il
riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° gennaio 2007
(doc. 247). L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale
progetto, per cui l'UAIE, con decisione del 23 ottobre 2007, ha
riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità come da progetto (doc. 249).
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D.
Con il ricorso depositato il 26 novembre 2007, A._______,
rappresentato dall'avv. Potenza di Presicce, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del diritto alla rendita intera AI da agosto 2004,
invitando l'amministrazione a procedere ad una riconsiderazione del
precedente operato nel 2004, per evidente errore. La parte ricorrente
eccepisce anche una violazione del diritto di essere sentito, la
decisione impugnata essendo scarsamente motivata.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 marzo 2008, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa annotando, fra l'altro, che, trattandosi di una
domanda di revisione, l'aumento della prestazione in parola può
avvenire solo a partire dal mese in cui la richiesta è stata formulata.
Relativamente alla possibilità di riconsiderare una precedente
decisione, precisa che le due ultime procedure di revisione non si sono
concluse con delle decisioni formali impugnabili, ma unicamente con
delle comunicazioni e la decisione dell'8 ottobre 1998 è formalmente e
materialmente corretta. Pertanto, in assenza di una decisione formale,
non è possibile procedere a una riconsiderazione della comunicazione
del 4 gennaio 2005.
E.
Dopo aver preso atto della risposta dell'UAIE, l'avv. Potenza, con
scritto del 9 maggio 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni.
Con decisione incidentale del 16 maggio 2008, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 400.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 23 giugno 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
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decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo, e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di
Fr. 400.- corrispondente alle presunte spese processuali, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito, vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata è
priva di motivazione e violerebbe gli art. 49 cpv. 3 LPGA e 29 cpv. 2
della Costituzione federale (Cst).
5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
Cst, comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza
dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi
in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa
nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
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all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza
ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere
sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli
art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA
(diritto di ottenere una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
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l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata del 23 ottobre 2007
consiste nel riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1°
gennaio 2007 ed è accompagnata da una motivazione completa che
indica le norme applicabili, compreso quelle relative alla decorrenza
della prestazione. Concretamente il ricorrente è stato in grado di
dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata
pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione
venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a
titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione stessa al Tribunale, il quale dispone di piena
cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le
motivazioni, successivamente notificate all'interessato, il quale è stato
concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40
consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
6.
Il ricorrente chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera
d'invalidità già dall'agosto 2004. Anche se l'oggetto del litigio è
circoscritto alla data della decorrenza dell'aumento della prestazione,
è utile ricordare le disposizioni legali vigenti in materia.
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 LAI).
7.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
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8.2 Se, di contro, è stata fatta domanda di revisione, come nella
specie, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Inoltre, l'aumento della rendita avviene, al più presto, se l'assicurato
ha chiesto la revisione, come nella specie, a partire dal mese in cui la
domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
8.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando, lo stato di salute è rimasto invariato e le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC
1989 p. 323, consid. 2a).
La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono
rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi
dell'art. 17 LPGA.
8.4 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo
di esame si estende dal 4 gennaio 2005, data della comunicazione
con la quale all'assicurato è stata confermato il diritto alla mezza
rendita AI, al 23 ottobre 2007, data dell'impugnata decisione mediante
la quale viene riconosciuto il diritto alla rendita intera.
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
10.
Con l'impugnata decisione è stato riconosciuto il diritto alla rendita
intera AI dal 1° gennaio 2007, ossia dalla data di presentazione della
domanda di revisione. L'aggravamento dello stato di salute del
ricorrente rispetto alla situazione constatata nella precedente revisione
d'ufficio non è contestato dall'amministrazione. Conformemente al
menzionato art. 88bis OAI, il diritto alla rendita intera può tuttavia
decorrere al più presto solo dal 1° gennaio 2007. Il ricorso è quindi
manifestamente infondato su questo punto e la decisione del 23
ottobre 2007 deve essere confermata.
L'insorgente chiede tuttavia che sia riconosciuto il diritto alla rendita
intera già da agosto 2004, in quanto il medico dell'UAIE ha ammesso
un tasso d'invalidità del 75% da quella data. In altre parole,
l'insorgente domanda che l'amministrazione sia obbligata a
riconsiderare la sua comunicazione del 4 gennaio 2005 con la quale
veniva confermato a torto il diritto alla mezza rendita AI.
Pagina 11
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11.
11.1 Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza.
Nella fattispecie, l'Ufficio AI ritiene che non è possibile riesaminare la
comunicazione del 4 gennaio 2005 per il motivo che solo le decisioni
formali possono fare l'oggetto di una riconsiderazione. Ora, anche
ammettendo che la comunicazione in parola possa essere assimilata a
una decisione va osservato quanto segue.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, né
l'assicurato né il giudice possono imporre all'amministrazione di
riconsiderare le decisioni formali cresciute in giudicato.
L'amministrazione può quindi decidere liberamente se riesaminare una
decisione manifestamente erronea e un ricorso al Tribunale non è di
principio ammissibile contro una decisione dell'amministrazione che
non entra in materia su una domanda di riconsiderazione (DTF 117 V
8 consid. 2a confermato in 130 V 50 consid. 4.1). Un'eccezione può
essere ammessa, ai sensi della giurisprudenza menzionata, se
l'amministrazione entra in materia su una domanda di riconsiderazione
dell'assicurato e la respinge dopo averla esaminata dal punto di vista
materiale.
Ora, nel caso presente, è solo con il ricorso che A._______ ha chiesto
di riesaminare anche la comunicazione del 4 gennaio 2005 nel senso
di attribuirgli una rendita intera già dal 1° agosto 2004. Manca quindi
una decisione materiale dell'UAIE che esamini la domanda di riesame
e che eventualmente la respinga. In assenza di una tale decisione, la
richiesta dell'insorgente è inammissibile e non può essere esaminata
dallo scrivente Tribunale. Va ancora osservato che la parte ricorrente
ha la facoltà di chiedere all'UAIE di pronunciarsi formalmente sulla sua
domanda di riconsiderazione della comunicazione del 4 gennaio 2005,
ma che non spetta allo scrivente Tribunale di trasmettere d'ufficio il
ricorso quale domanda di riconsiderazione perché, comunque, l'UAIE
non può essere obbligato dal giudice a entrarne in materia.
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C-8217/2007
12.
12.1 Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura in cui è
ammissibile.
Il ricorso in esame può essere esaminato da un giudice unico in
applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 400.-, sono poste a
carico del ricorrente è vengono compensate con l'anticipo versato il 23
giugno 2008.
12.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2.
Le spese processuali, di Fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 400.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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